(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 1)
 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE 
FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.
502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.  517/1993
SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997. 
                      Dichiarazione preliminare 
  1. Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.LL.vi 30 dicembre 1992, n.
502, e 7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni,  per
stimolare la crescita di una  dinamica  innovativa  che  migliori  la
qualita' del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura
e  di  un  modo   di   operare   teso   anche   alla   ottimizzazione
dell'assistenza farmaceutica territoriale. 
  2. Quest'ultima e' assicurata attraverso il sistema delle  farmacie
pubbliche e private. Con la farmacia aperta al  pubblico,  attraverso
un complesso di beni e  servizi  strumentalmente  organizzati,  viene
esercitata la  professione  farmaceutica  in  base  alla  quale  sono
autorizzate la preparazione, il  controllo,  la  conservazione  e  la
dispensazione dei medicinali in via esclusiva. 
  3.  La  professione  esercitata  in  questo  contesto   costituisce
garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza  con  i
dettati costituzionali. 
  4.  La   presente   convenzione   vuole   costituire   un   momento
significativo per l'attuazione delle soluzioni  ottimali  concernenti
la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al
Piano sanitario nazionale 94-96 che include l'assistenza farmaceutica
tra i livelli uniformi di assistenza da garantire  omogeneamente  sul
territorio  nazionale   comprese   le   prestazioni   di   assistenza
integrativa. 
  5. Nel sistema cosi'  designato  il  farmacista  viene  chiamato  a
svolgere un importante ruolo  in  considerazione  del  fatto  che  e'
portatore di esperienze consolidate e valide per  professionalita'  e
capacita' di adeguare la struttura e il suo  modus  operandi  per  il
soddisfacimento  delle  nuove  esigenze,  assicurando   un   servizio
pubblico sociale ed essenziale. 
  6. In questa ottica il S.S.N. e con esso le aziende instaurano  con
le farmacie, attraverso la presente convenzione, un rapporto che  non
e' solo di tipo  economico  ma  di  collaborazione  per  la  migliore
utilizzazione, con  effetti  sinergici,  delle  risorse  finanziarie,
tecniche e professionali disponibili. 
                              Premessa 
  1. La presente convenzione ha l'obiettivo di  regolare  i  rapporti
tra le farmacie  pubbliche  e  private  aperte  al  pubblico  con  il
Servizio sanitario  nazionale  individuando  le  sottoelencate  linee
guida: 
  A)  instaurazione  di  un  rapporto  di  collaborazione  integrato,
perche'  ciascuna  delle  parti  partecipi   a   giusto   titolo   al
raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani  sanitari  regionali
per le attivita' di prevenzione e cura delle  patologie  in  tutti  i
loro aspetti; 
  B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via
esclusiva dei farmaci e in via  prioritaria  per  le  prestazioni  di
assistenza integrativa nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, punti
A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonche'  a
livello regionale per  le  prestazioni  di  assistenza  aggiuntiva  e
l'attuazione di servizi concordati; 
  C) istituzione di un sistema di relazioni mediante costituzione  di
organismi con composizione  paritetica  che  a  livello  nazionale  e
locale   possano   rendere   concreto   l'esercizio    del    diritto
all'informazione ed effettivi i risultati della collaborazione  anche
mediante trasferimento delle esperienze maturate  in  alcune  realta'
locali ad altre; 
  D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla
gestione  dei  contenuti  convenzionali  nonche'  di  verifica  sulla
conformita'  a  legge  dei  comportamenti   locali   concernenti   la
erogazione  delle  prestazioni  farmaceutiche,  atti  ad   assicurare
efficienza, qualita', continuita' dei servizi e  degli  obiettivi  di
piano anche mediante  regolamentazione  della  eventuale  e  motivata
sospensione dell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in  forma
diretta; 
  E) istituzione di un sistema  di  composizione  dei  contrasti  che
possono  insorgere  per  la  interpretazione  ed   applicazione   dei
contenuti convenzionali. 
                               Art. 1. 
  1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8, comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni,  il
rapporto convenzionale  che  si  instaura  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio
nazionale. 
 
    

                               Note all'accordo
           Note alla dichiarazione preliminare:
            - Il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, reca:
          "Riordino della  disciplina in  materia sanitaria,  a norma
          dell'art. 1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -    Il    decreto  legislativo  7    dicembre  1993,  n.
          517,  reca:  "Modificazioni  al   decreto legislativo    30
          dicembre    1992,  n.    502,  recante  il   riordino della
          disciplina in  materia sanitaria  a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
           Nota alla premessa:
            - Per l'art.  8, comma 2, lettere a) e   c), del  decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle
          premesse del decreto.
           Nota all'art. 1:
            - Per  il comma 2 dell'art.   8 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle premesse del
          decreto.