(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 10)
                              Art. 10. 
  1.  Presso  ogni  azienda  o  consorzio  tra   aziende   costituite
nell'ambito della  stessa  provincia  e'  istituita  una  Commissione
farmaceutica cosi' composta: 
  -- 3 farmacisti di  cui  2  componenti  effettivi  e  1  supplente,
designati dall'azienda; 
  -- 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui  2  componenti
effettivi di cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma. 
  2. Le funzioni di presidente sono svolte,  da  uno  dei  componenti
effettivi designato dalla Federfarma. 
  3. Qualora il caso sottoposto all'esame della Commissione interessi
una farmacia a gestione pubblica, i 3 farmacisti titolari di farmacia
privata sono sostituiti da 3 farmacisti, 2 membri effettivi di cui  1
con  funzioni  di  presidente  e   1   supplente,   designati   dalla
Fiamclaf/Pubblifarm. 
  4. La funzione di segreteria della  Commissione  e'  svolta  da  un
funzionario dell'azienda, senza diritto di voto. 
  5.  I  componenti  effettivi  e  i  supplenti  nominati  con   atto
deliberativo del direttore generale dell'azienda  interessata  ovvero
del direttore generale designato dal consorzio di aziende  durano  in
carica per tutto il periodo di validita' del presente accordo e  sono
sostituibili in ogni  momento  con  atto  deliberativo  del  suddetto
direttore, da adottarsi entro trenta giorni,  su  richiesta  motivata
della parte che li ha designati. 
  6. La Commissione e' competente a pronunciarsi in  merito  ad  ogni
irregolarita' ed inosservanza al presente accordo. 
  7. La Commissione esamina le ricette ritenute irregolari  ai  sensi
dell'art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal comma 11 dell'art. 4. 
  8. Nei confronti delle  ricette  esaminate  la  Commissione  potra'
adottare una delle seguenti determinazioni: 
   -- annullamento totale o parziale della ricetta; 
   -- convalida definitiva del pagamento. 
  9.  Le  ricette  totalmente  irregolari   vengono   annullate   con
stampigliatura  e  restituite  alla  farmacia   interessata;   quelle
parzialmente irregolari, invece, vengono restituite in fotocopia alla
farmacia interessata. 
  10. La Commissione, nell'adottare le proprie decisioni si  atterra'
anche al principio che l'atto professionale svolto dal  farmacista  e
la  prestazione   effettuata,   hanno   prevalenza   sull'eccezionale
disattesa di adempimenti previsti in convenzione. 
  11. I provvedimenti di cui al comma 8  adottati  dalla  Commissione
sono definitivi e debbono essere comunicati all'azienda entro  trenta
giorni dalla data in cui sono state esaminate le  ricette.  L'azienda
procede agli eventuali addebiti entro trenta giorni  dal  ricevimento
della suddetta comunicazione, previo avviso alla farmacia interessata
con lettera a.r. 
  12. In caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e
violazioni degli obblighi previsti dal presente  accordo  nonche'  da
quelli derivanti dagli accordi regionali, da parte della farmacia, la
Commissione e' tenuta a farne segnalazione alla azienda. 
  13. Il deferimento della farmacia alla Commissione e' effettuato  a
cura delle A.S.L., previa contestazione delle inosservanze rilevate e
previo invito a produrre, secondo le modalita' e i tempi previsti dal
regolamento   allegato   al    presente    accordo,    le    relative
controdeduzioni. 
  14.  Il  presidente  della  Commissione,  a  seguito  del  predetto
deferimento fissa la data della riunione. 
  15. L'interessato dovra' essere preavvertito della  data  di  detta
riunione nonche' della facolta' di essere sentito dalla Commissione. 
  16. La Commissione puo' adottare i seguenti provvedimenti: 
    a) proscioglimento; 
    b) richiamo; 
    c) richiamo con diffida; 
  d) sospensione cautelare dal  servizio  farmaceutico  convenzionato
per emissione di ordine o mandato di  cattura  o  arresto  per  fatti
commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale; 
  e) sospensione dal  servizio  farmaceutico  convenzionato  per  una
durata non superiore ad un anno; 
    f) risoluzione del rapporto convenzionale. 
  17. I provvedimenti adottati dalla Commissione  saranno  notificati
alle A.S.L. ed alle farmacie a cura della Commissione stessa. 
  18. Avverso l'adozione dei provvedimenti  previsti  dal  comma  16,
L'A.S.L. e la farmacia hanno facolta' di ricorrere  alla  Commissione
farmaceutica regionale, di cui  all'art.  11  del  presente  accordo,
secondo le modalita' e i tempi previsti dal  regolamento  di  cui  al
comma 13 del presente articolo. 
  19. E' in  facolta'  della  Commissione  su  richiesta  del  legale
rappresentante  della  farmacia,  commutare   il   provvedimento   di
sospensione dal servizio di cui alla lettera e) del comma 16, in  una
trattenuta pari al 10% del  corrispettivo  dovuto  alla  farmacia  da
parte del S.S.N. relativo al periodo nel quale avrebbe  dovuto  avere
luogo la sospensione. La trattenuta deve essere calcolata sulla media
mensile  relativa  ai  dodici  mesi   precedenti   a   quello   della
sospensione. 
  20. Il ricorso alla Commissione farmaceutica regionale,  presentato
secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento  allegato  al
presente accordo, ha effetto sospensivo del provvedimento  impugnato,
fatta eccezione per la sospensione cautelare, che  e'  immediatamente
esecutiva.