(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 11)
                              Art. 11. 
  1. Presso ogni regione - assessorato alla sanita' - e' istituita la
Commissione farmaceutica regionale con le funzioni di: 
  a) risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in
ordine all'applicazione del presente accordo; 
  b) formulare proposte per  quanto  concerne  gli  indirizzi  ed  il
coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale; 
  c) individuare  i  temi  per  l'aggiornamento  professionale  della
categoria. 
  2. La Commissione, costituita  con  decreto  del  presidente  della
giunta regionale e' cosi' composta; 
  a)  assessore  alla  sanita',  o  suo  delegato,  con  funzioni  di
presidente; 
  b) tre farmacisti dipendenti designati dalla regione di cui uno del
servizio farmaceutico regionale; 
  c) quattro titolari di farmacia di cui  1  rurale  designati  dalla
Federfarma e, nelle regioni  ove  esistano  farmacie  pubbliche,  nel
numero di 3 designati da Federfarma e di 1 da Fiamclaf/Pubblifarm. 
  3.  Allorche'  la  Commissione  si   riunisce   per   esaminare   i
provvedimenti  di  cui  all'art.  10,  comma   16,   adottati   dalla
Commissione  aziendale,  la  sua  composizione  prevede,   oltre   ai
componenti di cui alle lettere a)  e  b)  del  presente  articolo,  4
titolari di farmacia privata designati dalla  Federfarma,  di  cui  1
rurale, sostituiti da 4 farmacisti designati  da  Fiamclaf/Pubblifarm
allorche' il caso sottoposto alla suddetta commissione  riguardi  una
farmacia pubblica. 
  4.  La  funzione  di  segreteria   e'   assicurata   dal   Servizio
farmaceutico regionale. 
  5. Per quanto riguarda le competenze di cui alle lettere a),  b)  e
c) di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  la  Commissione  e'
convocata dal presidente almeno tre volte l'anno e,  comunque,  tutte
le volte che gli venga fatta richiesta da almeno tre componenti. 
  6. Le decisioni della Commissione hanno carattere definitivo. 
  7. Le  decisioni  adottate  dalla  Commissione  vengono  comunicate
all'azienda che le notifichera'  alla  farmacia  interessata  e  alla
commissione di cui all'art. 10 a mezzo raccomandata con  ricevuta  di
ritorno. 
  8. La Commissione dura in carica per il  perido  di  validita'  del
presente accordo e  i  suoi  componenti  sono  sostituibili  in  ogni
momento su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.