(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 12)
                              Art. 12. 
  1.  Le  riunioni  delle  Commissioni  farmaceutiche   aziendali   e
regionali  sono  valide  quando  sia  presente  la  maggioranza   dei
componenti effettivi. 
  2. Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza  dei  voti  dei
presenti. 
  3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  4. Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le
parti lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del
presente accordo.