(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 13)
                              Art. 13. 
  1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituito  nell'ambito
del servizio per i rapporti convenzionali con il  Servizio  sanitario
nazionale, un'osservatorio consultivo permanente che ha il compito: 
  -- rilevare ed esaminare le eventuali questioni  interpretative  ed
applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; 
  -- analizzare il rapporto di conformita'  degli  accordi  regionali
con quello nazionale; 
  -- monitorare  raccordandosi,  ove  necessario,  con  le  strutture
organizzative del Ministero della  sanita'  e  con  l'agenzia  per  i
servizi  sanitari  regionali  i  risultati  raggiunti  dagli  accordi
regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale
ai fini di migliorare l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. 
  2.  L'osservatorio  esamina  altresi'  i  problemi  scaturenti   da
provvedimenti  legislativi  e  da  pronunce  della  magistratura  che
incidano direttamente nella  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
quale  risulta  dall'accordo  e  suggerisce  alle  parti   firmatarie
l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni  formali  da
apportare all'accordo medesimo. 
  3. L'Osservatorio ha sede  presso  il  Ministero  della  sanita'  -
Servizio per i rapporti convenzionali con  il  S.S.N.,  ed  e'  cosi'
composto: 
  -- dal dirigente generale del servizio per i rapporti convenzionali
con il S.S.N. con funzioni di presidente, o da un suo delegato e  dal
funzionario del servizio medesimo, competente per materia; 
  --  dai  responsabili  dei  servizi  farmaceutici   delle   regioni
firmatarie del presente accordo; 
  -- da 5 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo
di cui 3 (1 rurale) designati dalla Federfarma, 1 dalla  Fiamclaf,  1
dalla Pubblifarm. 
  4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono  svolte  da  un
funzionario amministrativo ministeriale. 
  5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre
su convocazione del presidente o  a  seguito  di  richiesta  motivata
inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 
  6. Di ogni riunione  sara'  redatto  apposito  verbale  che  verra'
trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le
regioni e province autonome. 
  7. La partecipazione alle riunioni  dei  componenti  l'Osservatorio
non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico  del  Ministero
della sanita'. 
  8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti
delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.