(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 14)
                              Art. 14. 
  1. La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per  le
organizzazioni sindacali territoriali ad  essa  aderenti  avviene  su
delega del titolare di farmacia rilasciata alla azienda  U.S.L.,  con
versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti  sindacati  per
mezzo della banca incaricata delle  operazioni  di  liquidazione  dei
compensi. 
  2. Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo  di  adesione  alla
Fiamclaf o Pubblifarm, delegano le aziende U.L.S.S. a trattenere e  a
versare  alle  predette  federazioni,  quale  quota   sindacale,   il
contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.