(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 15)
                              Art. 15. 
  1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni  previste  dal
presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di
qualificazione professionale ovvero di altri servizi che  Federfarma,
Fiamclaf e Pubblifarm  -  ciascuno  per  la  parte  di  competenza  -
intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente  in  favore  delle
farmacie rispettivamente loro associate nonche' per la  realizzazione
di studi,  indagini,  accertamenti  e  quanto  altro  necessario  per
l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede  per  la
parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02%
posta a carico  delle  farmacie,  sull'ammontare  lordo  della  spesa
farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta,
contabilizzata ai sensi dell'art. 8. 
  2. Ciascuna azienda U.S.L. provvedera' a contabilizzare lo 0,02% di
competenza delle  farmacie  private  separatamente  da  quello  delle
farmacie pubbliche e  versera'  contestualmente  al  pagamento  delle
spettanze alle farmacie  dette  somme,  unitamente  all'elenco  delle
farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private,  su
uno specifico fondo nazionale, gestito dalla  Federfarma,  e  per  le
farmacie pubbliche direttamente alle loro associazioni firmatarie.