Art. 15. 1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma, Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza - intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie rispettivamente loro associate nonche' per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 8. 2. Ciascuna azienda U.S.L. provvedera' a contabilizzare lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie pubbliche e versera' contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche direttamente alle loro associazioni firmatarie.