(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 16)
                              Art. 16. 
  1.  Nel  settore  dell'assistenza   farmaceutica   e'   prestazione
indispensabile ai sensi della legge n. 146/1990,  art.  2,  comma  2,
l'erogazione, secondo le procedure e le norme previste  dal  presente
accordo, dei medicinali compresi nella fascia A inseriti in un'elenco
di principi attivi che  sara'  concordato  negli  accordi  a  livello
regionale. 
  2. L'azione dei titolari  di  farmacia  di  richiedere  il  diretto
pagamento  agli  assistiti  di  medicinali  inclusi  nel   prontuario
terapeutico  e  loro  prescritti   sull'apposito   moduloricetta   e'
esercitato, ai sensi del comma 5 del citato art.  2  della  legge  n.
146/1990, con preavviso minimo di dieci giorni per i motivi  indicati
nel  comma  stesso  tra  cui  lo  svolgimento  -   da   parte   delle
amministrazioni competenti regioni e Governo - di eventuali tentativi
di composizione della azione.  I  soggetti  che  promuovono  predetta
azione,  contestualmente  al  preavviso,  indicano  anche  la  durata
dell'azione medesima. 
  3. I titolari di farmacia  che  si  astengono  dall'erogazione  del
Servizio farmaceutico convenzionato in  violazione  delle  norme  del
presente articolo sono deferiti alla commissione di cui  all'art.  10
che adottera' le sanzioni previste secondo le procedure stabilite  in
detto articolo. 
  4. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare  la  citata  azione  dei
titolari di farmacia: 
  a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che  seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
  b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che  seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per  i
rispettivi ambiti territoriali. 
  5. La spedizione delle ricette agli  assistiti  del  S.S.N.  dietro
pagamento diretto da parte degli stessi del relativo  onere  avverra'
secondo le seguenti modalita': 
  - la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla  ricetta  il
proprio timbro, la data di spedizione, indica il prezzo percepito per
ciascuno  dei  prodotti  consegnati  e   applica   il   "bollino"   o
"fustellato" asportato dalla confezione della specialita' medicinale; 
  - la ricetta viene  restituita  all'assistito  completa  di  quanto
sopra. 
  6. In caso di  calamita'  naturali,  nell'ambito  territoriale  nel
quale si verificano, le citate  azioni  si  intendono  immediatamente
sospese in connessione con l'adozione delle apposite ordinanze  delle
competenti autorita'. 
 
    

           Note all'art. 16:
            - Il comma 2 dell'art. 2 della  legge 12 giugno 1990,  n.
          146, e' il seguente:
            "2.  Le    amministrazioni e   le imprese  erogatrici dei
          servizi, nel rispetto  del  diritto  di  sciopero  e  delle
          finalita'  indicate  dal  comma  2 dell'articolo 1,   ed in
          relazione alla natura del  servizio ed alle esigenze  della
          sicurezza,  concordano,  nei  contratti collettivi  o negli
          accordi  di cui alla  legge 29 marzo  1983, n. 93,  nonche'
          nei regolamenti  di servizio,  da emanarsi  in base    agli
          accordi    con le rappresentanze     sindacali    aziendali
          o   con    gli    organismi rappresentativi del  personale,
          di   cui all'articolo 25 della medesima legge,  sentite  le
          organizzazioni        degli    utenti,    le    prestazioni
          indispensabili che sono tenute ad  assicurare,  nell'ambito
          dei  servizi  di  cui  all'articolo  1,  le  modalita' e le
          procedure di erogazione  e  le  altre  misure  dirette    a
          consentire gli adempimenti di cui  al comma 1 del  presente
          articolo.    Tali   misure   possono disporre  l'astensione
          dallo  sciopero  di  quote    strettamente  necessarie   di
          lavoratori  tenuti alle   prestazioni   ed   indicare,   in
          tal   caso,   le    modalita'    per  l'individuazione  dei
          lavoratori   interessati, ovvero possono disporre forme  di
          erogazione  periodica.  Le amministrazioni  e  le   imprese
          erogatrici  dei    servizi  di    trasporto sono   tenute a
          comunicare agli utenti, contestualmente  alla pubblicazione
          degli orari  dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari, come risultano definiti dagli  accordi  previsti  al
          presente comma".
            -  Il  testo  del    comma 5 dell'art. 2 della legge   12
          giugno 1990, n.  146 e' il seguente:
            "5.  Al  fine  di    consentire   all'amministrazione   o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure di cui al comma 2 ed allo   scopo,   altresi',    di
          favorire    lo    svolgimento   di   eventuali tentativi di
          composizione del conflitto e di  consentire  all'utenza  di
          usufruire  di  servizi alternativi, il preavviso  di cui al
          comma 1 non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni.  Nei
          contratti  collettivi,  negli accordi  di  cui  alla  legge
          29 marzo  1983,  n.   93,   nonche'   nei regolamenti    di
          servizio    da  emanarsi   in   base agli   accordi con  le
          rappresentanze  sindacali   aziendali   o   gli   organismi
          rappresentativi  di  cui  all'articolo    25 della medesima
          legge  possono essere determinati termini superiori".