(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 17)
                              Art. 17. 
  1.  Le  farmacie  nello  svolgimento  della  funzione  di  servizio
pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e  le  loro
organizzazioni sindacali, oltre a quanto gia' espressamente  previsto
dal precedente art. 2  partecipano  e  collaborano  ai  programmi  di
medicina  preventiva,  di  informazione  e  di  educazione  sanitaria
indetti dalla regione e dalle aziende, con particolare riferimento al
settore dell'assistenza farmaceutica. 
  2. Le farmacie e le  organizzazioni  sindacali  locali  operano  in
stretto contatto e collaborano con le aziende e le regioni di cui  al
comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 
  a) diffusione capillare dell'informazione  e  della  documentazione
sul farmaco,  sull'attivita',  indicazioni  e  controindicazioni  dei
farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
29 e 31 della legge n. 833 del 1978; 
  b) indicazioni (adeguate  ed  attinenti)  agli  assistiti  sull'uso
specifico dei farmaci prescritti e somministrati; 
  c)  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  e  ad  equipe   per   la
realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria; 
  d) partecipazione e collaborazione ad iniziative  di  aggiornamento
professionale indette dalla regione; 
  e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed  elementi  ritenuti
necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione
dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa; 
  f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e  attivita'
professionale, su richiesta della regione o  dell'azienda,  presso  i
servizi pubblici del territorio; 
  g) predisposizione di un sistema  di  segnalazione  immediata  alla
utenza di comunicazioni concernenti  i  servizi  urgenti  di  guardia
medica e farmaceutica in zona; 
  h) collaborazione ad iniziative di educazione  alimentare  inerenti
la dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari  degli
adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo
e tabagismo; 
  i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi  di
induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive. 
  3. Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate
negli accordi regionali. 
  4. A decorrere dal mese successivo a quello  di  pubblicazione  del
D.P.R. che rende esecutivo il presente accordo  per  gli  adempimenti
extra professionali posti a carico delle farmacie, le aziende  U.S.L.
verseranno all'ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di
farmacia privata, un importo pari allo 0,15%  della  spesa  sostenuta
nell'anno  1986  dal  S.S.N.  per  l'erogazione   delle   prestazioni
farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente  accordo.  Detto
importo e' destinato ai titolari di farmacia in quota  procapite.  Il
suddetto contributo viene altresi'  corrisposto  dalle  aziende  alle
farmacie pubbliche che d'intesa con le loro organizzazioni  sindacali
firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo. 
  5. Il contributo di cui al comma 4  e'  versato  all'ENPAF  e  alle
farmacie  pubbliche  trimestralmente  e  comunque   entro   il   mese
successivo a ciascun trimestre solare. 
 
    

           Note all'art. 17:
            - L'art.   29 della legge 23    dicembre  1978,  n.  833,
          istitutiva  del  Servizio sanitario  nazionale, reca  norme
          relative  alla "Disciplina dei farmaci":
            "Art. 29.   - La   produzione e  la    distribuzione  dei
          farmaci devono essere  regolate  secondo  criteri  coerenti
          con  gli  obiettivi  del Servizio sanitario nazionale,  con
          la  funzione  sociale    del  farmaco  e  con la prevalente
          finalita' pubblica della produzione.
             Con legge dello Stato sono dettate norme:
            a)   per    la   disciplina   dell'autorizzazione    alla
          produzione  e all'immissione in commercio dei farmaci,  per
          i  controlli di qualita' e  per  indirizzare la  produzione
          farmaceutica    alle  finalita'    del  Servizio  sanitario
          nazionale;
            b)  per  la  revisione   programmata delle autorizzazioni
          gia' concesse per le   specialita' medicinali   in  armonia
          con  le   norme a   tal fine previste dalle direttive della
          Comunita' economica europea;
            c) per la disciplina dei   prezzi dei  farmaci,  mediante
          una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
            d)  per   l'individuazione  dei   presidi  autorizzati  e
          per   la definizione delle modalita'  della sperimentazione
          clinica  precedente  l'autorizzazione  alla  immissione  in
          commercio;
               e) per la brevettabilita' dei farmaci;
            f)  per  definire  le caratteristiche   e disciplinare la
          immissione in commercio dei farmaci da banco;
            g) per la regolamentazione del servizio  di  informazione
          scientifica  sui farmaci e dell'attivita' degli informatori
          scientifici;
            h) per la  revisione e la pubblicazione  periodica  della
          farmacopea  ufficiale della Repubblica italiana, in armonia
          con le norme previste dalla farmacopea  europea di cui alla
          legge del 22 ottobre  1973, n.  752".
            -   Il testo   dell'art. 31   della legge    23  dicembre
          1978, n.  833, "pubblicita' ed informazione scientifica sui
          farmaci" e' il seguente:
            "Art.  31.   - Al  Servizio sanitario  nazionale spettano
          compiti  di  informazione  scientifica  sui  farmaci  e  di
          controllo  sull'attivita' di informazione scientifica delle
          imprese titolari delle autorizzazioni  alla  immissione  in
          commercio di farmaci.
            E'   vietata ogni  forma di  propaganda e  di pubblicita'
          presso il pubblico dei   farmaci  sottoposti    all'obbligo
          della    presentazione di ricetta  medica  e  comunque   di
          quelli  contenuti  nel  prontuario terapeutico approvato ai
          sensi dell'art. 30.
            Sino  all'entrata in   vigore   della nuova    disciplina
          generale    dei  farmaci  di cui   all'art. 29, il Ministro
          della  sanita' determina con proprio  decreto i  limiti   e
          le   modalita' per  la  propaganda e  la pubblicita' presso
          il pubblico dei farmaci  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente  comma,    tenuto    conto  degli   obiettivi di
          educazione sanitaria di  cui al  comma successivo e   delle
          direttive  in materia della Comunita' economica europea.
            Il   Ministro   della  sanita',   sentito  il   Consiglio
          sanitario nazionale,  viste  le  proposte   delle  Regioni,
          tenuto  conto  delle direttive  comunitarie  e valutate  le
          osservazioni    e proposte   che perverranno  dall'istituto
          superiore  di sanita'  e  dagli  istituti universitari    e
          di    ricerca,    nonche'    dall'industria   farmaceutica,
          predispone  un programma  pluriennale per    l'informazione
          scientifica  sui  farmaci, finalizzato anche  ad iniziative
          di  educazione  sanitaria  e    detta    norme    per    la
          regolamentazione  del  predetto  servizio  e dell'attivita'
          degli informatori scientifici.
            Nell'ambito  del  programma di  cui al  precedente comma,
          le Unita' sanitarie locali  e le imprese  di cui  al  primo
          comma,    nel  rispetto  delle proprie competenze, svolgono
          informazione scientifica sotto il controllo  del  Ministero
          della sanita'.
            Il   programma   per  l'informazione  scientifica   deve,
          altresi', prevedere  i  limiti  e  le   modalita' per    la
          fornitura    ai    medici chirurghi di campioni gratuiti di
          farmaci".