Norme finali 1. Le parti convengono, che nelle more della definizione degli accordi regionali di cui al presente accordo, le modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 9 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94. 2. Al fine di evitare soluzioni di continuita' della disciplina del presente Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
Note alle norme finali: - Il D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". Il testo dell'art. 9 e' il seguente: "Art. 9. - 1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione. 2. Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate. 3. La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sara' deferita alla commissione di cui all'art. 13 per l'adozione degli opportuni provvedimenti. 4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento. 5. Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato 2, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilita', e redatta in numero di tre copie. 6. Nel caso di farmacie pubbliche la sottoscrizione e' effettuata dal legale rappresentante. 7. La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonche': a) il cognome e nome del titolare; b) l'ubicazione della farmacia; c) il numero distintivo ed il codice fiscale; d) il numero globale delle ricette consegnate; e) il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1989 la farmacia deve altresi' fornire al Servizio sanitario nazionale i dati su supporto elaborabile con sistemi elettronici richiesti secondo modalita' e procedure concordate in sede regionale ai sensi dell'art. 23. 9. L'ente tenuto al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettiva corresponsione alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite il mese precedente. 10. Entro il medesimo termine, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, si provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto. 11. Qualora, a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, queste ultime saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione".