(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-Norme finali)
                            Norme finali 
  1. Le parti convengono, che  nelle  more  della  definizione  degli
accordi regionali  di  cui  al  presente  accordo,  le  modalita'  di
presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi
sono disciplinati dalle norme contenute nell'art.  9  del  D.P.R.  21
febbraio 1989, n. 94. 
  2. Al fine di evitare soluzioni di continuita' della disciplina del
presente Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato,  i
relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la  data  di
scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo. 
 
    

           Note alle norme finali:
            -   Il D.P.R.  21 febbraio  1989, n.  94, reca:  "Accordo
          collettivo nazionale per  la disciplina dei   rapporti  con
          le  farmacie,    ai sensi dell'art.   48   della  legge  23
          dicembre 1978,  n.   833".   Il   testo dell'art. 9  e'  il
          seguente:
            "Art.    9. -  1. Ogni  farmacia  consegna le  ricette al
          competente ufficio,  con cadenza  mensile, entro   il    15
          del  mese successivo  a quello di spedizione.
            2.   Le   ricette,   eventualmente  non consegnate  entro
          il  termine indicato  al primo  comma,  potranno  pervenire
          con    quelle del   mese successivo;  qualora  pervenissero
          con   ritardo   superiore   dovranno essere  opportunamente
          evidenziate.
            3.    La farmacia   che presenti  le ricette  con ritardo
          sistematico oltre il mese sara' deferita alla   commissione
          di   cui   all'art.   13  per  l'adozione  degli  opportuni
          provvedimenti.
            4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad  un
          anno   dalla   data  di  spedizione  non  sono  ammesse  al
          pagamento.
            5. Le  ricette tariffate,   numerate  progressivamente  e
          disposte in mazzette  da   100,  saranno   accompagnate  da
          distinta  contabile riepilogativa, di  cui all'allegato  2,
          sottoscritta    dal  farmacista,  che  ne   assume completa
          responsabilita',  e redatta in numero  di tre copie.
            6. Nel caso  di farmacie pubbliche la  sottoscrizione  e'
          effettuata dal legale rappresentante.
            7.  La  distinta contabile riepilogativa deve  contenere,
          per gruppi di  cento  ricette l'importo  lordo,  il  ticket
          e  l'importo  netto, nonche':
               a) il cognome e nome del titolare;
               b) l'ubicazione della farmacia;
               c) il numero distintivo ed il codice fiscale;
               d) il numero globale delle ricette consegnate;
            e) il  loro  valore  complessivo  al  netto  delle  quote
          riscosse  e  delle  trattenute  convenzionali  e di legge a
          carico della farmacia.
            8. A decorrere  dal  1  gennaio  1989  la  farmacia  deve
          altresi'  fornire  al Servizio  sanitario nazionale i  dati
          su  supporto    elaborabile  con  sistemi       elettronici
          richiesti    secondo    modalita'  e   procedure concordate
          in sede regionale ai sensi dell'art. 23.
            9. L'ente   tenuto  al  pagamento    secondo  le  vigenti
          disposizioni  di  legge, entro   il giorno   25 di  ciascun
          mese,     provvede  all'effettiva  corresponsione      alla
          farmacia   dell'importo a  saldo  delle  ricette spedite il
          mese precedente.
            10.  Entro il  medesimo  termine, su  dichiarazione della
          farmacia  contenente    l'indicazione  del    numero  delle
          ricette spedite  fino al giorno 14 del  mese e del relativo
          importo,    calcolato  dal farmacista anche   in   base  al
          valore    medio  delle    ricette    spedite    nel    mese
          precedente,  si  provvede all'effettivo pagamento di  detto
          importo, a titolo di acconto.
            11.  Qualora,  a  seguito   di  controlli  effettuati  si
          rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito  o
          di  addebito, queste ultime    saranno   comunicate    alle
          farmacie   alla    definizione dell'eventuale   contenzioso
          e      dalle    stesse    contabilizzate   sulle competenze
          maturate   nel   mese    successivo    a    quello    della
          comunicazione".