(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 2)
                               Art. 2. 
  1.  Il  prelievo  dei  medicinali  da  parte  degli  assistiti   e'
liberamente  effettuabile,  nell'ambito  del  territorio   regionale,
presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 
  2. La dispensazione dei  medicinali  agli  assistiti  e'  riservata
esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al  pubblico,  ai
sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le  farmacie  erogano,
altresi', prodotti dietetici,  presidi  medico  chirurgici  ed  altri
prodotti sanitari, a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  nei
limiti previsti dai livelli di assistenza. 
  3. Saranno individuate attraverso gli  accordi  regionali  previsti
dal D.L.vo n. 502/1992,  art.  8,  comma  2,  lettera  c),  modalita'
differenziate  di  erogazione  delle   prestazioni   finalizzate   al
miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti  della
categoria, le relative  condizioni  economiche.  In  particolare,  le
regioni, nell'ambito degli accordi stipulati  a  livello  locale,  si
avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per  lo  svolgimento  dei
seguenti servizi: 
  -- qualificare e razionalizzare il  servizio  reso  dalle  farmacie
convenzionate; 
  -- attuare l'informazione  al  cittadino  (prevenzione,  educazione
sanitaria); 
  -- attuare le prenotazioni di prestazioni  specialistiche  per  via
informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessita'; 
  -- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di  indagini  di
farmacovigilanza; 
  -- erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in  via
prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che  i
costi e  la  qualita'  delle  prestazioni  rese  al  cittadino  siano
complessivamente competetivi con quelli delle strutture delle aziende
U.S.L. In caso di contestazione  fra  le  parti,  la  valutazione  e'
demandata alla commissione di cui all'art. 11; 
  -- attuare l'integrazione della farmacia  con  le  strutture  socio
sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare. 
  4. E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le
farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite  in
apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le  OO.SS.  e
recepito con un protocollo d'intesa. 
 
    

           Nota all'art. 2:
            -  Per    l'art.  8, comma   2, lettera   c), del decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  vedi  note  alle
          premesse del decreto.