Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo chiedono al Ministro della sanita', qualora adotti i provvedimenti amministrativi di variazione degli elementi dell'autorizzazione all'ammissione in commercio di medicinali prescrivibili a carico del S.S.N., di autorizzare le farmacie a continuare ad esitare i predetti medicinali nelle confezioni precedenti alla variazione fino ad esaurimento delle scorte, purche' a cio' non ostino motivi di salute pubblica esplicitamente richiamati nel relativo provvedimento ministeriale. Dichiarazione a verbale n. 2 1. La Federfarma in relazione al disposto di cui all'art. 8, 2 comma, del presente accordo, si impegna a fornire all'autorita' regionale competente, per il tramite delle proprie organizzazioni territoriali, l'elenco delle farmacie informatizzate in grado di trasmettere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dischetto contenente i dati rilevati con penna ottica, relativamente al fustello del medicinale spedito. Dichiarazione a verbale n. 3 1. La Federfarma dichiara la propria disponibilita' a fornire in forma gratuita, alla data di entrata in vigore del presente accordo, la propria banca dati con i relativi aggiornamenti alle Commissioni aziendali di cui all'art. 10 del presente accordo con l'obiettivo comune con la rappresentanza regionale di consentire ai suddetti organismi di acquisire dati e informazioni in tempi reali, e soprattutto omogenei ed uniformi sul territorio nazionale. Dichiarazione a verbale n. 4 1. In relazione all'art. 14 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuita' della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia gia' rilasciate. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano le A.S.L. a trattenere e a versare alla predetta Federazione ed alle organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti le attuali quote sindacali determinate nell'attuale misura percentuale dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa. Dichiarazione a verbale n. 5 1. La Fiamclaf e la Pubblifarm in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 7, comma 4, concernenti rispettivamente la riconsegna alla farmacia delle ricette mancanti della firma del medico per la regolarizzazione e la sottoposizione alla Commissione farmaceutica aziendale delle ricette mancanti del bollino a lettura ottica, chiedono che siano interessati l'Osservatorio di cui all'art. 13 e le Commissioni di cui agli artt. 10 e 11 dell'accordo, per gli interventi di competenza, nel caso di ripetute segnalazioni delle predette irregolarita'. Dichiarazione a verbale n. 6 1. La regione Toscana in relazione all'ex art. 20, D.P.R. n. 94/1989, relativo al contributo previdenziale dello 0,15% a favore dell'Enpaf; gia' oggetto di specifica impugnativa da parte della Regione medesima avanti al TAR del Lazio (ricorso R.G. n. 1462/1989, I Sez.), ribadisce il proprio orientamento contrario a che tale contributo gravi sul S.S.N., in attesa dell'emanazione della sentenza di merito. Dichiarazione a verbale n. 7 1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ribadiscono, alla luce della normativa vigente, che errori sulla compilazione della ricetta relativi alla non corretta indicazione delle note limitative e/o del diritto all'esenzione dell'assistito sono interamente riconducibili alla responsabilita' del medico prescrittore con esonero di ogni addebito a carico del farmacista. Dichiarazione a verbale n. 8 1. Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunita' che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali.
Nota alla dichiarazione a verbale n. 6: - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, e' il seguente: "Art. 20. - 1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti e' impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' posto a carico delle UU.SS.LL. a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. 2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale e' calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione. 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare".