(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-Dichiaraz. a verbale)
                    Dichiarazione a verbale n. 1 
  1. Le organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  presente  accordo
chiedono al Ministro della sanita', qualora  adotti  i  provvedimenti
amministrativi  di  variazione  degli  elementi   dell'autorizzazione
all'ammissione in commercio di medicinali prescrivibili a carico  del
S.S.N., di autorizzare le farmacie a continuare ad esitare i predetti
medicinali  nelle  confezioni  precedenti  alla  variazione  fino  ad
esaurimento delle scorte, purche' a cio' non ostino motivi di  salute
pubblica  esplicitamente  richiamati   nel   relativo   provvedimento
ministeriale. 
                    Dichiarazione a verbale n. 2 
  1. La Federfarma in relazione al disposto  di  cui  all'art.  8,  2
comma, del presente  accordo,  si  impegna  a  fornire  all'autorita'
regionale competente, per il  tramite  delle  proprie  organizzazioni
territoriali, l'elenco delle  farmacie  informatizzate  in  grado  di
trasmettere, alla data di entrata in vigore del presente accordo,  il
dischetto contenente i dati rilevati con penna ottica,  relativamente
al fustello del medicinale spedito. 
                    Dichiarazione a verbale n. 3 
  1. La Federfarma dichiara la propria disponibilita'  a  fornire  in
forma gratuita, alla data di entrata in vigore del presente  accordo,
la propria banca dati con i relativi aggiornamenti  alle  Commissioni
aziendali di cui all'art. 10 del  presente  accordo  con  l'obiettivo
comune con la rappresentanza  regionale  di  consentire  ai  suddetti
organismi  di  acquisire  dati  e  informazioni  in  tempi  reali,  e
soprattutto omogenei ed uniformi sul territorio nazionale. 
                    Dichiarazione a verbale n. 4 
  1.  In  relazione  all'art.  14  la  Federfarma  precisa  che,  per
assicurare la continuita' della riscossione  delle  quote  sindacali,
restano valide le deleghe dei titolari di farmacia  gia'  rilasciate.
Salvo espressa  comunicazione  contraria  da  inviarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  le
farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano le A.S.L.  a
trattenere  e  a  versare   alla   predetta   Federazione   ed   alle
organizzazioni sindacali territoriali ad  essa  aderenti  le  attuali
quote   sindacali   determinate   nell'attuale   misura   percentuale
dell'importo lordo delle  ricette  spedite,  esposto  nella  distinta
contabile riepilogativa. 
                    Dichiarazione a verbale n. 5 
  1. La Fiamclaf e la  Pubblifarm  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'art.  4,  comma  6  e  dall'art.   7,   comma   4,   concernenti
rispettivamente la riconsegna alla farmacia  delle  ricette  mancanti
della firma del medico per la regolarizzazione  e  la  sottoposizione
alla Commissione farmaceutica aziendale delle  ricette  mancanti  del
bollino  a   lettura   ottica,   chiedono   che   siano   interessati
l'Osservatorio di cui all'art. 13 e le Commissioni di cui agli  artt.
10 e 11 dell'accordo, per gli interventi di competenza, nel  caso  di
ripetute segnalazioni delle predette irregolarita'. 
                    Dichiarazione a verbale n. 6 
  1. La regione Toscana  in  relazione  all'ex  art.  20,  D.P.R.  n.
94/1989, relativo al contributo previdenziale dello  0,15%  a  favore
dell'Enpaf; gia' oggetto di  specifica  impugnativa  da  parte  della
Regione medesima avanti al TAR del Lazio (ricorso R.G. n.  1462/1989,
I Sez.), ribadisce il  proprio  orientamento  contrario  a  che  tale
contributo gravi sul S.S.N., in attesa dell'emanazione della sentenza
di merito. 
                    Dichiarazione a verbale n. 7 
  1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ribadiscono, alla luce
della normativa vigente, che errori sulla compilazione della  ricetta
relativi alla non corretta indicazione delle note limitative e/o  del
diritto all'esenzione dell'assistito sono  interamente  riconducibili
alla responsabilita' del medico  prescrittore  con  esonero  di  ogni
addebito a carico del farmacista. 
                    Dichiarazione a verbale n. 8 
  1. Le  parti  firmatarie  del  presente  accordo  concordano  sulla
opportunita'  che  attraverso  un  provvedimento  legislativo   venga
disciplinato il  Servizio  di  Guardia  Farmaceutica  sul  territorio
nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali. 
 
    

           Nota alla dichiarazione a verbale n. 6:
            - Il testo dell'art.  20 del D.P.R. 21 febbraio 1989,  n.
          94, e' il seguente:
            "Art. 20. - 1. Per la collaborazione professionale che la
          categoria dei  farmacisti  e'   impegnata   ad  assicurare,
          anche    ai    sensi    del  presente  accordo, ai fini del
          conseguimento di obiettivi primari e di carattere  generale
          perseguiti dal Servizio sanitario  nazionale e in relazione
          all'art. 48 della legge 23  dicembre 1978, n. 833, e' posto
          a carico delle UU.SS.LL. a decorrere  dal mese successivo a
          quello  di  pubblicazione del  decreto del Presidente della
          Repubblica che rende  esecutivo  l'accordo,  un  contributo
          previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura  dello 0,15%
          della  spesa    sostenuta  nell'anno    1986  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  per  l'erogazione  delle  prestazioni
          farmaceutiche  in  forma  diretta  ai  sensi  del  presente
          accordo.
            2.    Per   il primo  anno  solare  di  applicazione  del
          comma  1  il contributo previdenziale e' calcolato    sulla
          spesa  1986  rapportata al numero   dei  mesi   in  cui  il
          disposto  del   comma  stesso  trova applicazione.
            3. Il contributo   di cui ai commi 1  e    2  e'  versato
          trimestralmente   all'ENPAF  entro  il  mese  successivo  a
          ciascun trimestre solare".