(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-Dichiaraz. congiunte)
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
  1. In relazione all'art. 2, comma 3, del presente accordo, le Parti
concordano che qualora sorga contestazione tra farmacie e aziende  in
merito alla distribuzione dei  prodotti  in  assistenza  integrativa,
nella valutazione da  parte  della  Commissione  farmaceutica  devono
essere comparati i costi e la qualita' delle prestazioni  rese  dalle
farmacie con quelli delle  strutture  delle  aziende,  in  cui  vanno
ricompresi gli oneri relativi al personale impegnato  dalla  fase  di
acquisto alla distribuzione, allo stoccaggio, alle procedure di  gara
nonche' agli oneri correlati, quali premi incentivanti etc. 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
  1. Le parti firmatarie del  presente  accordo  dichiarano  la  loro
disponibilita'  affinche'  la   rappresentativita'   numerica   delle
farmacie  pubbliche  e  private  negli  Organi  collegiali   di   cui
all'accordo resti  invariata  anche  a  seguito  di  modifiche  dello
scenario associativo attuale. 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
  1.  Le  parti  riconoscono  l'utilita'  che   eventuali   questioni
interpretative  ed  applicative  aventi  rilevanza  generale  nonche'
problemi scaturenti  da  provvedimenti  legislativi,  pronunce  della
magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei
rapporti convenzionali quale  risulta  dall'accordo  siano  demandate
all'Osservatorio  nazionale  di   cui   all'art.   13.   Nelle   more
dell'attivazione dell'Osservatorio medesimo le parti  s'impegnano  ad
attivare apposito tavolo al fine di  dare  soluzioni  applicative  ed
interpretative all'Accordo stesso, alla luce di quanto previsto nella
presente dichiarazione.