(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 3)
                               Art. 3. 
  1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della  ricetta
medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti
previsti dai  livelli  di  assistenza  e  dalla  classificazione  dei
farmaci. 
  2. Le eventuali quote di  partecipazione  a  carico  dell'assistito
debbono essere percepite dalla  farmacia  all'atto  della  spedizione
della ricetta e riportate sulla stessa.