(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 4)
                               Art. 4. 
  1. Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla  farmacia  il
prezzo del  prodotto  erogato  al  netto  delle  eventuali  quote  di
partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle  trattenute
convenzionali e di legge. 
  2.  Ai  fini  della  liquidazione,  la  farmacia  e'  tenuta   alla
presentazione della ricetta corredata dalla documentazione,  bollino,
fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito  o,  a
seconda  dei  casi  previsti  dalla  normativa  o   dalle   modalita'
concordate a livello regionale, di altra documentazione. 
  3. La  ricetta  redatta  a  cura  del  medico  e'  spedibile  dalla
farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi: 
  a) cognome e nome dell'assistito  (o  iniziali  nei  casi  previsti
dalla legge); 
    b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale; 
    c) prescrizione; 
    d) data di prescrizione; 
    e) firma e timbro del medico; 
  f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione  dell'assistito
per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri
prodotti. 
  La stessa munita della  data  di  spedizione  e  del  timbro  della
farmacia e' ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del  S.S.N.
quando e' compilata ai sensi della normativa vigent e,  contiene  gli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ed e' corredata da
quanto previsto al precedente comma 2. 
  4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla
data di spedizione non sono ammesse al pagamento. 
  5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la  validita'
della ricetta e' di 30 giorni, escluso  quello  di  emissione,  fatte
salve diverse disposizioni di legge. 
  6. La  ricetta  che  risulti  mancante  del  numero  della  tessera
sanitaria o del codice fiscale nonche' della data di spedizione e del
timbro della farmacia,  del  timbro  e/o  firma  del  medico,  verra'
riconsegnata alla  farmacia  perche'  possa  essere  regolarizzata  e
restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione. 
  7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a) e d)
del comma  3,  e  quella  spedita  in  difformita'  delle  norme  che
disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto
al successivo comma 10, verra' sottoposta  alla  Commissione  di  cui
all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso. 
  8. Le ricette  contenenti  una  diversa  scecialita'  medicinale  o
diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta  senza
annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6  verranno  sottoposte
alla commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso. 
  9. La ricetta incompleta degli elementi previsti  alla  lettera  c)
del comma 3, verra' addebitata direttamente alla farmacia. 
  10.  Vanno  altresi'  addebitate   direttamente   con   contestuale
comunicazione alla farmacia, le ricette: 
  -- mancanti contemporaneamente degli elementi di cui  alle  lettere
a) e b); 
   -- contenenti medicinali non a carico del S.S.N.; 
  -- contenenti un numero di  pezzi  superiore  al  consentito  o  al
prescritto (relativamente ai prezzi in piu' fatta salva la condizione
di maggior favore per il farmacista). 
  11. Le ricette che a norma del presente accordo sono da  sottoporre
all'esame della commissione di cui all'art. 10, devono essere inviate
alla stessa entro un anno dalla  data  di  consegna  da  parte  della
farmacia, pena  la  decadenza  della  contestazione.  La  commissione
medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di
ricezione trascorso il  quale  le  stesse  vengono  esaminate  da  un
rappresentante    dell'azienda     e     da     un     rappresentante
dell'organizzazione sindacale territoriale interessata. 
  12.  Verranno  rettificati  d'ufficio  con   contestuale   motivata
comunicazione alla  farmacia  tutti  gli  errori  contabili  compresi
quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa  farmaceutica
da parte dell'assistito, diritti addizionali o  quant'altro  previsto
dalla normativa vigente. E' fatto salvo il diritto della farmacia  di
ricorrere alla commissione di cui all'art. 10. 
  13. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il  servizio
notturno a battenti chiusi,  verra'  corrisposto  l'importo  indicato
dalla vigente tariffa  nazionale  per  la  vendita  al  pubblico  dei
medicinali, a condizione che sulla ricetta  risulti  precisato  -  da
parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da
parte della farmacia l'ora di presentazione  della  ricetta.  Per  le
prescrizioni rilasciate dai medici  addetti  ai  servizi  di  guardia
medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di  precisare  l'ora
di  presentazione  della  ricetta,  non  occorre  l'indicazione   del
carattere di urgenza della prescrizione stessa. 
  14. In ogni altro caso, non  saranno  riconosciuti,  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, diritti  per  la  somministrazione  dei
medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo  specifiche
intese nell'ambito di accordi regionali.