(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 5)
                               Art. 5. 
  1. La ricetta puo' contenere la prescrizione di medicinali,  ovvero
prodotti dietetici,  presidi  medico  chirurgici  ed  altri  prodotti
sanitari entro i limiti quali quantitativi e le  modalita'  stabilite
dal comma 1 dell'art. 3.