(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 5)
Art. 5.
1. La ricetta puo' contenere la prescrizione di medicinali, ovvero
prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti
sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalita' stabilite
dal comma 1 dell'art. 3.