(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 6)
                               Art. 6. 
  1.  Qualora  il  farmacista  spedisca  una   ricetta   recante   la
prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del
dosaggio oppure della  forma  farmaceutica,  dovra'  riportare  sulla
ricetta stessa apposita annotazione.  Quanto  disposto  dal  presente
comma  non  puo'  essere  applicato  per  quelle  ricette  contenenti
medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai
fini della validita' della ricetta, l'indicazione da parte del medico
di determinati elementi. 
  2. Qualora il medicinale prescritto sia  irreperibile  nel  normale
ciclo di distribuzione o nel caso  in  cui  la  farmacia  ne  risulti
sprovvista il farmacista puo' consegnare altro medicinale  di  uguale
composizione e forma farmaceutica e di pari  indicazione  terapeutica
che abbia  prezzo  uguale  o  inferiore  per  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
  3. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista  consegna
altro  medicinale  di  uguale  composizione  e  di  pari  indicazione
terapeutica. 
  4. Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti  commi
2 e 3 il farmacista annotera'  sulla  ricetta  le  circostanze  della
modifica nella spedizione. 
  5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso  alle  norme  di
cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della commissione  di
cui all'art. 10.