(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 7)
                               Art. 7. 
  1. La farmacia appone sulle ricette che  spedisce,  la  data  e  il
proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed  il  numero
distintivo della farmacia stessa. 
  2. La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della
legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme  di  legge,  applica
sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato  dalla  confezione
consegnata, ovvero quant'altro even  tualmente  previsto  secondo  le
modalita' concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4
del presente accordo che costituiscono di per se' tariffazione  delle
specialita' medicinali. 
  3.  Tali  adempimenti  debbono  essere  eseguiti   all'atto   della
spedizione della ricette e comunque  entro  il  giorno  successivo  a
quello di spedizione. 
  4.  Le  ricette  eventualmente  mancanti   del   bollino   verranno
sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 10. 
  5. In caso di un eventuale mancato ritiro  di  parte  dei  prodotti
prescritti, la farmacia e' tenuta a riportare  sulla  ricetta  idonea
indicazione anche depennando quanto non consegnato. 
 
    

           Note all'art. 7:
            - La legge 11 luglio 1977,  n. 395, reca: "Conversione in
          legge  con modificazioni, del decreto  legge 4 maggio 1977,
          n. 187,  concernente  revisione  generale  dei  prezzi  dei
          medicinali".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 3 e' il seguente:
            "2. I farmacisti hanno l'obbligo  di applicare il bollino
          esterno o fustellato,  di cui  al  precedente comma,  sulle
          ricette  spedite   a favore  degli   assistiti  degli  enti
          mutualistici   preposti  alla assistenza di malattia".