(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 8)
                               Art. 8. 
  1. Ai fini del pagamento la  farmacia  consegna  le  ricette  e  il
relativo  documento  contabile  secondo  le  modalita'  concordate  a
livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a  quello  di
spedizione.  La  consegna  delle  ricette,  unitamente  al  documento
contabile di cui  al  presente  comma,  oltre  il  termine  stabilito
comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello
regionale. 
  2. A decorrere dal  60  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente accordo le farmacie consegneranno entro il mese successivo a
quello di spedizione - per  il  tramite  di  Federfarma  le  farmacie
private aderenti, le farmacie pubbliche per  il  tramite  delle  loro
associazioni, direttamente le  farmacie  non  aderenti  -  un  idoneo
supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica  dal
fustello al fine di consentire  alla  parte  pubblica  il  tempestivo
utilizzo. In sede di accordi regionali potra'  essere  concordata  la
fornitura di ulteriori dati. 
  3. Il documento  contabile  deve  essere  sottoscritto  dal  legale
rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilita'. 
Le ricette intestate ad assistiti provenienti da altre regioni devono
essere raggruppate  separatamente  per  consentire  la  compensazione
della mobilita' sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma
3, lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 517/1993. 
  4. E' riconosciuto alle farmacie la corresponsione di  un  acconto,
da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun  anno
con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella
misura pari al 50% di un  dodicesimo  dei  corrispettivi  dovuti  dal
S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente. 
  L'effettivo pagamento dell'importo cosi' determinato va  effettuato
di norma entro il  28  febbraio  e  comunque  entro  il  I  trimestre
dell'anno in corso. In sede  di  contabilizzazione  delle  competenze
relative  al  mese  di  dicembre  viene  effettuato   il   conguaglio
dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali
possono definire modalita' diverse di erogazione dell'acconto. 
  5. I  tempi  per  la  liquidazione  delle  competenze  dovute  alle
farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma
2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.  In
ogni  caso  il  termine   ultimo   per   l'effettiva   corresponsione
dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente,  sulla
base del documento contabile di cui al comma 1, e'  comunque  fissato
nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli  accordi  regionali  dovranno
tener conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni  laddove,  superato  il
termine fissato per  il  pagamento  del  dovuto  alle  farmacie,  non
potranno essere riconosciuti interessi  superiori  a  quelli  legali.
L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione  del
corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale. 
  6.  Gli  accordi  regionali  possono  prevedere  la  facolta'   del
creditore di avvalersi  di  istituti  finanziari  o  di  credito  per
l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore. 
  7. Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario
procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno
comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale  contenzioso
e dalle stesse contabilizzate sulle  competenze  maturate,  nel  mese
successivo a quello della comunicazione. 
 
    

           Note all'art. 8:
            - Il  testo della lettera b)  del comma 3 dell'art.    12
          del  decreto  legislativo  30    dicembre  1992,    n. 502,
          modificato ed  integrato dal decreto legislativo 7 dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente:
            "   b)    mobilita'   sanitaria   per   tipologia      di
          prestazioni,  da compensare, in sede di riparto, sulla base
          di  contabilita'  analitiche  per    singolo   caso fornite
          dalle    unita'    sanitarie  locali    e    dalle  aziende
          ospedaliere attraverso le regioni e le provincie autonome".
            -  Per  la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 del decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.   502, modificato    ed
          integrato    dal    decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
          517, vedi nelle note alle premesse.