(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 9)
                               Art. 9. 
  1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione
dell'assistenza sanitaria  nel  settore  farmaceutico,  i  farmacisti
accreditati dalle aziende U.L.S., hanno facolta' di prendere visione,
presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 
  2. Le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma  potranno  essere
differite, a richiesta  del  farmacista  ad  altro  orario,  compreso
quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 
  3. Le ricette eventualmente non  conservate  in  farmacia  dovranno
essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu'  breve
tempo possibile e comunque non oltre le  24  ore.  Il  farmacista  e'
inoltre tenuto a comunicare all'azienda di  competenza  il  luogo  di
giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia. 
  4.  Le  rilevate   inosservanze   convenzionali   dovranno   essere
comunicate al titolare della farmacia  a  cura  della  azienda  entro
trenta giorni. 
  5. La farmacia ha diritto a produrre  le  proprie  controdeduzioni,
chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data
di ricezione della contestazione scritta. 
  6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni  forniti  non  siano
ritenuti esaustivi, l'Azienda U.S.L.  puo'  chiedere  il  deferimento
della farmacia con le procedure di cui all'art. 10.