(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 Premessa.
  Le presenti istruzioni applicative, emanate in conformita' all'art.
3-bis, comma  4, della legge n.  197 del 1991 introdotto  dal decreto
legislativo n. 153 del 1997,  sono finalizzate a fornire alle imprese
di  assicurazione  un  supporto pratico  per  l'individuazione  delle
operazioni sospette di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge.
  Al riguardo,  pur tenendo  conto del  fatto che  la materia  di cui
trattasi  assume   particolare  rilievo  per  le   imprese  esercenti
l'attivita'  assicurativa  nei  rami   vita  e  capitalizzazione,  si
ritiene, tuttavia,  opportuno che tutte le  imprese di assicurazione,
destinatarie  del presente  documento, diffondano  le indicazioni  di
seguito riportate a tutto il personale che, in ragione delle mansioni
svolte  nella  struttura  centrale,  periferica  ed  agenziale  della
compagnia  assicurativa,  possa  trovarsi   in  condizione  di  dover
valutare   le  caratteristiche   di   anomalia   di  una   operazione
finanziaria.
  Da  un  punto di  vista  operativo,  si richiama  l'attenzione  sul
disposto  dell'art. 3  della  legge n.  197/1991  che presuppone  una
partecipazione  attiva   del  personale  addetto  ai   singoli  punti
operativi  nell'individuazione   di  eventuali   operazioni  ritenute
sospette. Detto articolo prevede anche l'obbligo, per il responsabile
della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di  altro  punto  operativo,  di
segnalare  senza   ritardo  al  legale   rappresentante  dell'impresa
assicurativa o ad  un suo delegato ogni  operazione ritenuta sospetta
(della quale sia venuto a conoscenza anche a seguito di comunicazione
da parte del personale addetto ai singoli punti operativi).
                             Parte prima
  1. La  valutazione di  una operazione  sospetta dovra'  tener conto
delle  caratteristiche,   dell'entita',  della   natura  e   di  ogni
circostanza conosciuta  in virtu'  delle funzioni esercitate.  A tale
proposito dovra'  essere considerata  anche la capacita'  economica e
l'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita l'operazione.
  Inoltre,  nel richiamare  l'attenzione  sul fatto  che in  mancanza
dell'acquisizione dei dati richiesti dalla legge non e' possibile dar
luogo  all'operazione o  all'apertura dei  rapporti continuativi,  si
ravvisa l'opportunita' per l'impresa  di procedere all'attivazione di
procedure  atte  a  consentire  all'Ufficio  italiano  dei  cambi  di
sospendere l'operazione  ritenuta sospetta,  cosi' come  previsto dal
comma 6 dell'art. 3 sub art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997.
  Il  legale rappresentante  dell'impresa di  assicurazione o  un suo
delegato,  qualora ritenga  fondate tali  segnalazioni, le  trasmette
all'Ufficio  italiano   dei  cambi   senza  alcuna   indicazione  dei
nominativi dei segnalanti secondo  le istruzioni emanate dal predetto
Ufficio con circolare n. 10430 del 22 agosto 1997.
  A  tal  proposito  appare  necessario che  l'impresa  individui  al
proprio interno la struttura di  riferimento deputata a scambiare con
l'U.I.C.  tutte  le  comunicazioni alle  segnalazioni,  compresi  gli
eventuali  approfondimenti  richiesti  dall'Ufficio,  assicurando  il
rispetto della  riservatezza e  la massima efficacia  della procedura
delle operazioni sospette.
  La  violazione  degli  obblighi relativi  alla  segnalazione  delle
operazioni ritenute sospette comporta l'applicazione delle specifiche
sanzioni previste dalla legge n. 197/1991.
  2.  Considerata la  rilevanza delle  sopra descritte  incombenze ed
allo scopo  di agevolare  l'attivita' valutativa dei  vari operatori,
sono stati predisposti una serie di indici di anomalia identificativi
di eventuali operazioni sospette.  Tali indicatori sono riferiti alle
varie  configurazioni  delle   operazioni  che  potrebbero  rivelarsi
sospette e  segnalano la  necessita' di ulteriori  approfondimenti da
parte   dell'intermediario   sulla   base   della   totalita'   delle
informazioni di cui dispone.
  Va  comunque  tenuto  presente  che  la  valutazione  della  natura
sospetta dell'operazione va effettuata non soltanto in base alla mera
presenza  di caratteri  rapportabili alle  indicazioni operative  qui
elencate, ma  anche facendo  riferimento al contesto  effettivo della
situazione nella quale l'operazione si compie.
  E' dunque possibile che un'operazione, pur presentando caratteri di
anomalia, sia  perfettamente spiegabile  in base alla  conoscenza del
contesto,  mentre  un'altra,  pur  non  rivestendo  alcuno  di  detti
caratteri, risulti  ugualmente sospetta  in base alle  conoscenze del
personale  preposto alla  valutazione e  risulti pertanto  oggetto di
segnalazione ex art. 3.
  Alla luce  di quanto  sopra, si sottolinea  quindi la  necessita' e
l'importanza di tener conto,  nello svolgimento dell'attivita', oltre
che   degli   aspetti   concernenti  un'approfondita   conoscenza   e
valutazione   della   clientela,   soprattutto   sotto   il   profilo
economicofinanziario,  anche delle  informazioni in  proprio possesso
relative a particolari  aree che, in un  determinato momento storico,
debbano essere considerate a "rischio".
  3.  Attraverso  l'identificazione  di   indici  di  anomalia  delle
operazioni assicurative non  si e' inteso, com'e'  ovvio, fornire una
indicazione  esaustiva  del  fenomeno,   data  la  molteplicita'  dei
comportamenti elusivi immaginabili,  bensi' determinare una casistica
di esempi  concreti suscettibili di  attirare l'attenzione su  di una
operazione  assicurativa  potenzialmente   idonea  a  mascherare  una
fattispecie di  riciclaggio. Ne consegue che  gli intermediari, sulla
base  della propria  esperienza,  potranno  integrare le  fattispecie
operative qui  considerate. A  tal proposito  giova ricordare  che il
reato di  riciclaggio, stante  l'attuale formulazione  dell'art. 648-
bis  c.p.  e dell'art.  648-ter  c.p.,  si sostanzia  ogni  qualvolta
attraverso   l'operazione   posta   in   atto  si   abbia   di   mira
l'occultamento,  la  sostituzione  ed  il reimpiego  di  proventi  di
qualunque delitto non colposo.
  Si   fa   inoltre   presente  che   l'obbligo   della   valutazione
dell'operazione  e  dell'eventuale  segnalazione  della  stessa  agli
organi preposti, in quanto ritenuta  sospetta, permane anche nel caso
in cui l'onere di  registrazione dell'operazione stessa nell'archivio
unico informatico e' attribuito dalla normativa ad altri intermediari
finanziari (esempio pagamento di una prestazione assicurativa tramite
bonifico bancario). Il predetto obbligo permane anche nel caso in cui
l'operazione venga rifiutata da parte dell'intermediario assicurativo
o non venga eseguita dalle parti.
  Da ultimo,  al fine  di poter  conseguire gli  obiettivi prefissati
dalla legge  n. 197/1991 ed  in base  a quanto previsto  dall'art. 3,
comma 4, del decreto legislativo  n. 153/1997, si invitano le imprese
a voler valutare, nell'ambito  della propria autonomia organizzativa,
l'opportunita'  di implementare  strumenti informatici  e telematici,
finalizzati  all'esame  delle operazioni,  che  siano  di ausilio  al
personale interno, esterno ed agenziale.
                            Parte seconda
 A) Indici di anomalia delle operazioni in generale.
  1) Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere o
al rapporto al quale ineriscono,  appaiono di valore sproporzionato o
comunque economicamente non giustificabili.
  2)  Operazioni della  stessa natura  ripetute nel  tempo presso  la
medesima  agenzia  con  modalita'  tali da  far  pensare  ad  intenti
dissimulatori (ad  esempio, ricorso  a tecniche di  frazionamento per
eludere l'obbligo di registrazione).
  3) Operazioni  effettuate frequentemente  a nome  di terzi  che non
compaiono mai  di persona -  a meno che  cio' non derivi  da evidenti
esigenze operative  od organizzative  del contraente -  specie quando
vengano  fornite giustificazioni  pretestuose e  non suscettibili  di
riscontro (ad esempio, malattie, impegni, ...).
  4)  Operazioni effettuate  con indicazioni  palesemente inesatte  o
incomplete,  tali  da   far  pensare  ad  un   intento  di  occultare
volutamente  informazioni essenziali,  in  particolare riguardanti  i
soggetti interessati all'operazione.
 B) Indici di anomalia delle operazioni per contante.
  1) Rilevanti  e/o frequenti versamenti  di premi per contante  o in
valuta  estera, anziche'  con altri  strumenti di  pagamento (assegni
bancari, assegni postali, bonifici bancari, ecc.), privi di apparente
giustificazione  anche  in  relazione  alla  capacita'  economica  ed
all'attivita'   del   contraente:   in  particolare,   nei   rapporti
continuativi vita e/o capitalizzazione  in cui siano contrattualmente
consentiti versamenti aggiuntivi, ovvero  nel caso di stipulazione di
piu' rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione.
  2) Frequenti  versamenti di  contante effettuati  in modo  tale che
l'importo  delle  singole  operazioni tenda  a  passare  inosservato,
mentre quello complessivo risulterebbe  significativo o comunque tale
da   comportare  la   registrazione   dell'operazione  (ad   esempio,
versamenti sul  medesimo contratto ove contrattualmente  consentito o
versamenti su piu' contratti).
 C) Indici di anomalia delle operazioni con l'estero.
  1) Trasferimenti di ingenti somme di denaro all'estero (a favore di
beneficiari o  vincolatari esteri) o dall'estero,  soprattutto quando
le   caratteristiche    dell'operazione   non    siano   giustificate
dall'attivita' economica  svolta dal soggetto interessato  o da altre
circostanze.
  2)  Operazioni con  contraenti residenti  in aree  geografiche note
come zone di traffico di stupefacenti o in centri "offshore", che non
siano  giustificate  dall'attivita'  economica  svolta  dal  soggetto
interessato o da altre circostanze.
  D)  Indici  di  anomalia  delle  operazioni  relative  ai  rapporti
continuativi vita e capitalizzazione.
  1) Rilevanti e/o contemporanee  richieste di riscatti e/o prestiti,
in relazione  a piu' rapporti continuativi  vita e/o capitalizzazione
in   cui   siano   contrattualmente  consentite   dette   operazioni,
soprattutto nel caso in  cui tali richieste comportino l'accettazione
di condizioni non convenienti.
  2) Configurazione economicamente illogica dei rapporti conclusi dal
contraente con l'impresa di assicurazione (ad esempio, piu' contratti
stipulati dal  medesimo contraente sulla vita  della medesima persona
in un arco temporale ristretto).
  3) Richiesta di stipulazione di contratti con beneficiario un terzo
soggetto, qualora i rapporti tra  il contraente e tale terzo soggetto
non appaiano giustificati.
  4) Cambio  del contraente  e/o del  beneficiario qualora  il cambio
avvenga a  favore di terzi  non appartenenti al nucleo  familiare del
contraente o non legati a questi da rapporti idonei a giustificare la
variazione.
  5) Stipulazione di diverse polizze con pagamento dei relativi premi
mediante assegni bancari che presentano molteplici girate.
  6) Stipulazione  di polizze  con apposizione di  vincoli o  pegni a
favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o
non  legati  a   questi  da  rapporti  idonei   a  giustificare  tale
operazione.
  7)  Stipulazione  di  polizza   di  assicurazione  sulla  vita  con
beneficiario il portatore della polizza.
  8) In  caso di pagamento  di premi di rilevante  importo, esercizio
del diritto di  revoca o del diritto di recesso  di cui agli articoli
111 e 112 del decreto legislativo n. 174/1995.
  9) Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da
parte del  contraente di  titoli o  altri beni  (v. art.  40, decreto
legislativo n. 174/1995)  il cui possesso non  sia giustificato dalla
capacita' economica e dall'attivita' svolta dallo stesso.
  10)  Nomina di  piu'  beneficiari  in modo  tale  che l'importo  da
liquidare risulti frazionato in tranche  inferiori a lire 20 milioni,
salvo il caso in cui la nomina non sia giustificata dall'appartenenza
di  questi al  nucleo familiare  del contraente  o dall'esistenza  di
altri rapporti che appaiano giustificati.
  11) Liquidazione  in un  arco temporale ravvicinato  di prestazioni
relative  a molteplici  polizze sottoscritte  da parte  di contraenti
diversi ed aventi come beneficiario la stessa persona.
  12) Frequenti operazioni  di riscatto parziale su  polizze a premio
unico  di rilevante  importo,  in modo  che  l'importo della  singola
operazione di riscatto non superi il limite di lire 20 milioni.
  13) Richiesta di  liquidazione delle prestazioni in  contanti o con
frazionamento dell'importo complessivo in numerosi assegni bancari.
  E) Indici di  anomalia dei comportamenti dei  contraenti di polizze
vita e capitalizzazione.
  1) Contraenti  che, in sede  di stipula, chiedono di  modificare il
contratto  quando   la  configurazione   originariamente  prospettata
implichi forme  di registrazione (ad esempio,  riduzione dell'importo
dell'operazione  al  di sotto  di  lire  20  milioni per  evitare  la
registrazione dell'operazione).
  2) Contraenti  che si  rifiutano o si  mostrano ingiustificatamente
riluttanti nel  fornire i  dati occorrenti per  l'effettuazione delle
operazioni o nel fornire le informazioni utili per la valutazione del
rischio.
  3)  Contraenti  che  evitano  contatti  diretti  con  il  personale
preposto rilasciando  procura in  modo frequente ed  ingiustificato a
favore di terzi.
  4)  Contraenti   che  si  rivolgono  -   senza  fornire  plausibili
giustificazioni - ad uno  "sportello" assicurativo lontano dalla zona
nella quale risiedono o svolgono la loro attivita'.
  5)  Contraenti  in  situazione  di difficolta'  economica  i  quali
richiedano   inaspettatamente  la   stipulazione  di   contratti  che
comportino il versamento  di premi di importo  molto rilevante, senza
apparente  giustificazione  anche   in  relazione  all'attivita'  dei
contraenti medesimi.
  6) Contraenti che richiedono di effettuare il pagamento in contanti
o  con modalita'  inusuali,  anche  nell'ipotesi in  cui  non si  dia
seguito a tali richieste.