(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
        DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                       "PROSCIUTTO DI MODENA"
                                  A
     NOME DEL PRODOTTO CHE COMPRENDE LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE
A.1 Il nome del prodotto e' "PROSCIUTTO DI MODENA".
A.2   La   denominazione   d'origine   "Prosciutto   di   Modena"  e'
giuridicamente  protetta  a  livello  nazionale  dalla  legge   della
Repubblica   Italiana   12   gennaio   1990  n.  I  1  "Tutela  della
denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della
zona di produzione e caratteristiche del  prodotto",  attualmente  in
vigore.
                                  B
     DESCRIZIONE DEL PRODOTTO MEDIANTE INDICAZIONE DELLE MATERIE
     PRIME E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE,
                  MICROBIOLOGICHE ED ORGANOLETTICHE
B.1  La  denominazione  di  origine  del  "Prosciutto  di  Modena" e'
riservata esclusivamente al prosciutto le  cui  fasi  di  produzione,
dalla  salagione  alla  stagionatura completa, hanno luogo nella zona
tipica di produzione e  viene  attestata  dal  contrassegno  previsto
dalla  legge  12  gennaio  1990,  n.  11, atto a garantire l'origine,
l'identificazione  e  l'osservanza  delle   disposizioni   produttive
contenute nel presente disciplinare.
B.2  Il  prosciutto di Modena e' ottenuto esclusivamente dalla coscia
fresca di suini nati, allevati, e macellati nelle  seguenti  regioni:
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana,
Marche,  Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute
nel presente disciplinare.
B.2.1 I suini devono essere macellati in  ottimo  stato  sanitario  e
dissanguati secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del
nono mese dalla nascita.
B.2.2 E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
B.2.3 La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia,
la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.
B.2.4 Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del Prosciutto
di Modena devono essere di peso sufficiente a far conseguire un peso,
a fine stagionatura, non inferiore ai sette chilogrammi.
B.2.5  Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca
rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza  della  testa  del
femore  (sottonoce), con la coscia e la relativa faccia esterna poste
sul piano orizzontale, non deve essere  inferiore  a  15  millimetri,
cotenna compresa, in funzione della pezzatura.
B.2.6  La  giusta  consistenza  del  grasso  e' stimata attraverso la
determinazione del  numero  di  jodio  e/o  del  contenuto  di  acido
linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo
adiposo  sottocutaneo della coscia. Per ogni singola coscia il numero
di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico  non
deve essere superiore al 15%.
B.2.7  Sono  escluse  le  cosce  provenienti  da  suini  con miopatie
conclamate  (PSE,  DFD,  postumi  evidenti  di   pregressi   processi
flogistici   e   traumatici,   ecc.),   accertate   obiettivamente  e
certificate, al macello, da un medico veterinario.
B.2.8  Dopo la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne
la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione,  ivi  compresa
la  congelazione.  Per  refrigerazione  si intende che le cosce suine
devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad  una
temperatura interna variabile tra - 1 grado C e + 4 gradi C.
B.2.9  Non  e'  ammessa  la  lavorazione di cosce suine che risultino
ricavate da suini macellati da meno di 24 o da oltre 120 ore.
B.3 Il prosciutto di Modena, al termine della  stagionatura  presenta
particolari  caratteristiche  organolettiche  e  qualitative,  che si
concretizzano in una oggettiva caratterizzazione e  nella  ricorrenza
di   determinati   parametri;  questi  ultimi  sono  l'inequivocabile
risultato   della   correlazione,   confermata    nel    tempo    fra
caratteristiche  organolettiche e parametri chimici in funzione delle
metodiche produttive.
B.3.1 Le particolari caratteristiche organolettiche e qualitative del
prosciutto di Modena rispondono ai seguenti requisiti:
 a)  forma  a  pera,  con  esclusione  del   piedino   ottenuta   con
l'eliminazione   dell'eccesso   di   grasso  mediante  rifilatura  ed
asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
 b)  peso  minimo  non  inferiore  a  chilogrammi  sette;  di   norma
ricompreso tra gli otto e dieci chilogrammi;
 c) colore rosso vivo del taglio;
 d) sapore sapido ma non salato;
 e)  aroma  di  profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove
dell'ago;
 f)  consistenza   caratteristica   della   carne   dell'animale   di
provenienza.
B.3.2  Per quanto. riguarda l'osservanza di determinati parametri, il
prosciutto di Modena e' altresi'  caratterizzato  dall'osservanza  di
requisiti,  verificati  mediante  l'analisi  chimica  e riferiti alla
composizione  centesimale  di  una  frazione  del  muscolo   bicipite
femorale,  rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui al
punto B.1 del presente disciplinare.
B.3.3 L'umidita' percentuale non deve essere inferiore  al  50%,  ne'
superiore al 61%.
B.3.4  Il cloruro di sodio in percentuale non deve essere inferire al
4,5% ne' superiore al 6,7%.
B.3.5 Il quoziente del rapporto tra la  composizione  percentuale  di
cloruro  di  sodio  e  l'umidita'  percentuale  (espresso  in  valori
numerici moltiplicati per 100) non deve essere inferiore  a  7,4  ne'
superiore a 13,5.
B.3.6 L'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni
azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto
in  azoto  totale) non deve essere inferiore al 21%, ne' superiore al
31%.
B.3.7 Il peso del prosciutto di Modena intero e' di norma  ricompreso
tra  gli otto e i dieci chilogrammi, e comunque mai inferiore a sette
chilogrammi.
B.4 Il prosciutto di Modena e' commercializzato anche frazionato;  in
tal  caso  su  ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di
cui al punto B.1. Qualora non sia possibile conservare  sul  prodotto
il  contrassegno,  questo dovra' essere apposto in modo indelebile ed
inamovibile  sulla  confezione,  sotto  il  controllo  dell'organismo
abilitato.
                                  C
 DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI
                     CUI ALL'ART. 2, PARAGRAFO 4
C.1 La zona tipica di produzione del prosciutto di Modena, cosi' come
individuata  e  delimitata  dalla  Legge  12  gennaio  1990,  n.  11,
corrisponde alla particolare zona  collinare  insistente  sul  bacino
oroidrografico  del  fiume  Panaro  e  sulle valli confluenti, e che,
partendo  dalla  fascia  pedemontana,  non  supera  i  900  metri  di
altitudine comprendendo i territori dei seguenti Comuni:  Castelnuovo
Rangone,  Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano
sul Panaro, Vignola,  Marano,  Guiglia,  Zocca,  Montese,  Maranello,
Serramazzoni,   Pavullo  nel  Frignano,  Lama  Mocogno,  Pievepelago,
Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montanto, Monteveglio,
Savigno, Monte San Pietro, Sasso  Marconi,  Castello  di  Serravalle,
Castel  d'Aiano,  Bazzano,  Zola  Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza,
Quattro Castella, Canossa (gia'  Ciano  d'Enza),  Viano,  Castelnuovo
Monti.
C.2  Nella  zona  di  cui  al  punto  C.1  devono  essere ubicati gli
stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi
tutte le fasi della  trasformazione  della  materia  prima,  previste
dalla presente disciplinare.
C.3   La   materia   prima  (crf.  Punto  B.2)  proviene  da  un'area
geograficamente  piu'  ampia  della  zona  di   trasformazione,   che
comprende  il territorio amministrativo delle regioni Emilia Romagna,
Veneto,  Lombardia,  Piemonte,  Molise,  Umbria,   Toscana,   Marche,
Abruzzo, Lazio.
C.4  Nella  suddetta  zona  di provenienza della materia- prima hanno
sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla
produzione  del  prosciutto  di  Modena   e   gli   stabilimenti   di
macellazione   abilitati   alla   relativa  preparazione,  nonche'  i
laboratori di  sezionamento  eventualmente  ricompresi  nel  circuito
della produzione tutelata.
C.5  Tale  zona  di  provenienza della materia prima e' rispondente a
quanto richiesto dalla legge 12.01.1990 n. 11 cosi'  come  modificata
dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
C.6  Ai  sensi  dell'art. 2, paragrafo 5, del Reg. CEE n. 2081/92, la
produzione  delle  materie  prime   deve   soddisfare   le   seguenti
prescrizioni e condizioni particolari.
C.6.1  Le  razze,  l'allevamento  e  l'alimentazione dei suini devono
essere idonei a garantire le tradizionali qualita'  del  prodotto  in
esito  a  precise  prescrizioni  produttive,  originate  da peculiari
tecniche d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente
codificate  e   pertanto   riconosciute   e   generalmente   adottate
all'interno del circuito della produzione tutelata.
C.6.2  Sono pertanto ammessi gli animali in purezza o derivati, delle
razze tradizionali  di  base  Large  White  e  Landrace,  cosi'  come
migliorate  dal Libro Genealogico Italiano. Sono altresi' ammessi gli
animali derivati dalla razza Duroc, cosi' come migliorati  dal  Libro
Genealogico Italiano.
C.6.3  Sono  inoltre  ammessi  gli  animali di altre razze, meticci e
ibridi, purche' provengano da schemi di  selezione  od  incrocio  con
finalita'  compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per
la produzione del suino pesante.
C.6.4   In  osservanza  alla  tradizione,  sono  comunque  esclusi  i
portatori di caratteri antitetici, con particolare  riferimento  alla
sensibilita'  agli stress (PSS) che oggi sono rilevati obiettivamente
anche sugli animali "post mortem" e sui prosciutti stagionati.
C.6.5 Sono in ogni caso esclusi gli animali che non  producono  cosce
conformi  al presente disciplinare, con riferimento alle prescrizioni
di cui alla scheda B.
C.6.6 Sono comunque  esclusi  gli  animali  in  purezza  delle  razze
Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.
C.6.7  I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento
di pesi elevati con buone efficienze, e comunque, un peso  medio  per
partita (peso vivo) di 160 chilogrammi (piu' o meno 10%).
C.6.8  Gli  alimenti  consentiti,  le  quantita',  e  le modalita' di
impiego devono essere quelli riportati nelle tavole  prescritte,  che
seguono al successivo punto C. 13.
C.6.9  L'alimento  dovra'  essere preferibilmente presentato in forma
liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte.
C.6.10 Rispetto alle quantita'  indicate  nel  presente  disciplinare
sono ammesse tolleranze massime del 10%.
C.6.11  Ai  fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualita'
nell'alimento e' consentita una presenza massima di  acido  linoleico
pari al 2% della sostanza secca della dieta.
C.6.12  Siero  di  latte  (sottoprodotto  di  cagliate)  e latticello
(sottoprodotto  della  lavorazione  del  burro)  insieme  non  devono
superare i 15 litri capo/giorno.
C.6.13  Se  associato  a  borlande  il contenuto totale di azoto deve
essere inferiore al 2%.
C.6.14 Patata disidratata e manioca insieme non  devono  superare  il
15% della sostanza secca della razione.
C.7  I  fattori  di  caratterizzazione della coscia suina fresca sono
prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.
C.8 Le fasi di allevamento dei suini destinati  alla  produzione  del
prosciutto di Modena sono cosi' definite:
- allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa
- svezzamento: da 30 a 80 giorni
- magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso
- ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi e oltre
C.8.1  Le  tecniche  di  allevamento  sono finalizzate ad ottenere un
suino pesante,  obiettivo  che  deve  essere  perseguito  assicurando
moderati accrescimenti giornalieri, nonche' la produzione di carcasse
incluse nelle classi centrali della Classificazione CEE.
C.8.2   Le   strutture  e  le  attrezzature  dell'allevamento  devono
garantire agli animali condizioni di benessere.
C.8.3 I ricoveri devono risultare ben coibentati  e  ben  aerati,  in
modo  da  garantire  la  giusta  temperatura,  il  ricambio  ottimale
dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
C.8.4 I pavimenti devono essere caratterizzati da una bassa incidenza
di fessurazioni e realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed
antisdrucciolevoli.
C.8.5  In  relazione  alla  tipologia  dell'alimentazione,  tutte  le
strutture  ed  attrezzature  devono  presentare adeguati requisiti di
resistenza alla corrosione.
C.9 L'unicita' del  suino  pesante  italiano  e'  stata  riconosciuta
direttamente  dalla  Comunita'.  Infatti i n sede di applicazione del
Reg. CEE n. 3220/84  -  concernente  la  classificazione  commerciale
delle  carcasse  suine  -  ha  riconosciuto  unicamente all'Italia la
presenza sul territorio delle due popolazioni suine:
-  il  suino  leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee e
destinato al consumo di carni fresche
-  il  suino  pesante,  macellato  a  pesi   superiori   ai   150/160
chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera.
Questo  ha portato a distinguere le carcasse in "leggere" e "pesanti"
ed  alla  applicazione  di  due  formule  nettamente  diverse   nella
valutazione commerciale (Decisione Commissione 21712/88).
C.9.bis  In  particolare onde garantire l'osservanza delle condizioni
indicate nel presente disciplinare, gli allevamenti  si  assoggettano
al seguente regime di controllo. E' instaurato un regime di controllo
atto  a  garantire  l'osservanza di particolari condizioni produttive
delle materie prime, nonche' degli obiettivi posti a carico di  tutti
i  soggetti  ricompresi  nel  circuito  della produzione tutelata del
Prosciutto   di   Modena   (allevatori,   macellatori,   sezionatori,
produttori).
C.9.1  Per  essere  compresi nel "circuito della produzione tutelata"
gli  allevatori  devono   essere   preventivamente   riconosciuti   e
codificati dall'organismo abilitato.
C.9.2  A  tal fine, gli allevatori presentano all'organismo abilitato
apposita richiesta; questi, effettuati  gli  accertamenti  del  caso,
assegna  ad  ogni  singolo allevatore un codice di identificazione su
base alfanumerica, e gli fornisce  gli  appositi  supporti  cartacei,
prenumerati  e  precodificati,  indispensabili  per il rilascio della
dichiarazione di cui in appresso.
C.9.3 L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto  C.9.1
appone   sulle   cosce   posteriori   di   ogni   suino,   entro   il
quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile.
C.9.4  L'apposizione  di   tale   timbro   e'   effettuata   mediante
applicazione,  con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio
indelebile  ed  inamovibile  anche  "post  mortem",  sulla   porzione
laterale  di  entrambe  le  cosce del suinetto posta appena sotto una
linea orizzontale che parte dalla rotula ed in  corrispondenza  della
parte inferiore del bicipite femorale.
C.9.5  La  timbratura riproduce il codice d'identificazione di cui al
punto C.9.1  ed  una  ulteriore  lettera  alfabetica,  utilizzata  in
funzione  variabile in relazione al mese di nascita dell'animale.  La
timbratura e' apposta sotto la responsabilita' dell'allevatore.
C.9.6 Nelle ipotesi in cui il  suino  timbrato  venga  trasferito  ad
altro  allevamento,  quest'ultimo  deve  essere stato preventivamente
riconosciuto dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo  timbro
recante il proprio codice di identificazione su entrambe le cosce dei
suini,  in  modo  da  risultare indelebile ed inamovibile anche "post
mortem".
C.9.7 Il timbro di cui al punto precedente e' apposto sulla  porzione
laterale  della coscia con una superficie di ingombro non superiore a
45 millimetri per 85 millimetri, evitando la sovrapposizione  con  il
timbro  di  cui al punto C.9.3 e, preferibilmente, non oltre l'ottavo
mese di vita.
C.9.8 Il timbro di cui al punto C.9.6 deve  comunque  essere  apposto
prima dell'invio del suino alla macellazione.
C.9.9  L'allevatore  e'  obbligato  a rilasciare, per i suini avviati
alla macellazione, una dichiarazione attestante la  conformita'  alle
prescrizioni  ed  alle  condizioni  particolari previste dal presente
disciplinare.
C.9.10 A tal fine, all'atto della  spedizione  dei  suini  presso  un
macello riconosciuto, l'allevatore deve compilare, in triplice copia,
un  esemplare  della  dichiarazione  i cui supporti cartacei gli sono
stati preventivamente forniti dall'organismo abilitato.
C.9.11 La dichiarazione identificativa dell'allevatore,  prenumerata,
e   precodificata   e   da   questi  datata  e  sottoscritta  attesta
l'osservanza delle  prescrizioni  produttive  disposte  dal  presente
disciplinare e, inoltre, e' integrata dalla indicazione sintetica dei
genotipi   utilizzati,   del   numero   dei  capi  e  della  relativa
destinazione. I criteri e le metodologie di  compilazione,  gestione,
utilizzazione  e  circolazione  delle dichiarazioni sono disciplinate
con direttiva dell'organismo abilitato.
C.9.12 Una copia della dichiarazione viene rilasciata al macello, una
viene trasmessa all'organismo abilitato, secondo modalita'  stabilite
da quest'ultimo e la terza viene conservata agli atti.
C.9.13  Gli  allevatori  sono  tenuti  a  consentire  ogni  forma  di
controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi loro
derivanti  dal  presente  disciplinare,  ivi  comprese  le  ispezioni
necessarie  a  verificare  l'idoneita'  dei locali e degli impianti e
l'osservanza delle prescrizioni produttive.
C.9.14 L'organismo abilitato svolge i propri compiti di  vigilanza  e
di  controllo  con  particolare  riferimento  alla  osservanza  delle
prescrizioni produttive ed  alla  regolare  apposizione  dei  timbri,
avvalendosi  di  proprio  personale  dipendente  o  di altri soggetti
preventivamente  incaricati  e  qualificati  professionalmente,  come
indicato nella successiva scheda G..
C.9.15  L'organismo  abilitato  puo'  avvalersi degli atti di ufficio
eventualmente  messi  a  disposizione   dal   veterinario   ufficiale
competente  per  territorio,  per  attuare  il controllo del regolare
svolgimento delle operazioni previste dal presente disciplinare.
C.10  Onde  garantire  l'osservanza  delle  condizioni  indicate  nel
presente  disciplinare,  i macelli si assoggettano al seguente regime
di controllo.
C.10.1 I  macelli  che  intendono  fornire  le  cosce  suine  fresche
destinate  alla  produzione del prosciutto di Modena devono inoltrare
all'organismo  abilitato  domanda  per   ottenere   un   -   apposito
riconoscimento.
C.10.2  La  domanda  e'  corredata dalla documentazione attestante il
possesso  dell'autorizzazione  sanitaria,   nonche'   dei   requisiti
igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti.
C.10.3  L'organismo  abilitato,  effettuati i necessari accertamenti,
provvede all'attribuzione di un codice d'identificazione del  macello
e  fornisce  uno  o  piu'  timbri destinati alla relativa apposizione
sulle cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto di
Modena.
C.10.4 Sulle cosce suine fresche  munite  del  timbro  o  dei  timbri
apposti  dall'allevatore e pervenutigli con copia delle dichiarazioni
di cui al punto C.9.10, accertatane la  corrispondenza  ai  requisiti
indicati  nella  precedente  scheda  B,  il  macellatore e' tenuto ad
apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.
C.10.5  Il  timbro  di cui al punto precedente riproduce il codice di
identificazione  del  macello  presso  il  quale   e'   avvenuta   la
macellazione ed e' impresso sulla cotenna.
C.10.6  Il macellatore e' tenuto ad accompagnare ogni singola partita
di cosce fresche sulle quali ha apposto il timbro  di  cui  al  punto
C.10.4,  con  un  esemplare  o una copia dalla dichiarazione ottenuta
nelle forme previste al punto C.9.10.
C.10.7   Qualora   la   dichiarazione   originariamente    rilasciata
dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengono destinate a
diversi  "prosciuttifici"  e,  comunque,  a  separate  forniture,  il
macellatore e' tenuto ad accompagnare ogni singola consegna di  cosce
fresche   con  copia  della  dichiarazione  stessa,  allegata  ad  un
documento  riepilogativo  di  sintesi  od  altri  documenti  comunque
richiesti dall'organismo abilitato.
C.10.8   I  laboratori  di  sezionamento  eventualmente  riconosciuti
soggiacciono agli stessi obblighi del macello disposti  dal  presente
disciplinare  ed  integrano  la documentazione prevista con fotocopia
dei documenti che, ai sensi della vigente normativa amministrativa  e
sanitaria,  hanno accompagnato il trasferimento delle mezzene o degli
altri tagli da un altro dei macelli comunque riconosciuti.
C.9.10 I macellatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo
intesa ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a  loro
carico   dal   presente   disciplinare,  ivi  comprese  le  ispezioni
necessarie a verificare  l'idoneita'  dei  locali  e  degli  impianti
nonche' l'osservanza delle prescrizioni produttive.
C.10.10  Valgono,  relativamente  allo  sviluppo  della  attivita' di
controllo dell'organismo abilitato le indicazioni  di  cui  al  punto
C.9.14.
C.10.11  Valgono  anche in questo caso le indicazioni di cui al punto
C.9.15.
C.11 I soggetti, allevatori e macellatori, nei  confronti  dei  quali
siano  accertate  inadempienze  od illegittimita', ivi comprese false
dichiarazioni o falsificazioni,  sono  puniti  nelle  forme  previste
dalla Legge della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990 n. 11.
C.11.1  All'accertamento delle circostanze di cui al punto precedente
provvedono l'organismo abilitato ed altri organi di  vigilanza  e  di
controllo nelle forme meglio indicate nella successiva scheda G.
C.12 L'organismo abilitato provvede inoltre direttamente al controllo
ed  al  sistematico  riscontro  degli  obblighi  di  timbratura  e di
dichiarazione da parte di allevatori e macellatori nell'ambito  delle
procedure di controllo.
C.13  Alimentazione dei suini destinati alla produzione di Prosciutto
di Modena
Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di  peso  vivo  (tutti  quelli
utilizzabili   nel  periodo  d'ingrasso,  in  idonea  concentrazione,
nonche'' quelli sottoelencati.  La  presenza  di  sostanza  secca  da
cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale):
Semola glutinata di mais e/o      s.s: fino al 5% della s.s. della
corn gluten feed                       razione
Carrube denocciolate              s.s: fino al 3% della s.s. della
                                       razione
Farina di carne (solo se di       s.s: fino al 2% della s.s. della
buona qualita')                        razione
Farina di pesce                   s.s: fino all'1% della s.s della
                                       razione
Farina di estrazione di soia      s.s: fino ad un massimo del 20%
Distillers                        s.s: fino al 3% della s.s. della
                                       razione
Latticello*                       s.s: fino ad un massimo di 61
                                       capo/giorno
Lipidi con punto di fusione
superiore a 36 gradi centigradi   s.s: fino al 2% della s.s della
                                       razione
Lisati proteici                   s.s: fino all'1% della s.s. della
                                       razione
Silomais                          s.s: fino al 10% della s.s. della
                                       razione
s.s.= sostanza secca
Alimenti  ammessi  nella  fase  di  ingrasso (la presenza di sostanza
secca da cereali nella fase di ingrasso non dovra'  essere  inferiore
al 55% di quella totale);
Mais                              s.s: fino al 55% della s.s. della
                                       razione
Pastone di granella               s.s: fino al 55% della s.s. della
e/o pannocchia                         razione
Sorgo                             s.s: fino al 40% della s.s. della
                                       razione
Orzo                              s.s: fino al 40% della s.s. della
                                       razione
Frumento                          s.s: fino al 25% della s.s. della
                                       razione
Triticale                         s.s: fino al 25% della s.s. della
                                       razione
Avena                             s.s: fino al 25% della s.s. della
                                       razione
Cereali minori                    s.s: fino al 25% della s.s della
                                       razione
Cruscami e altri prodotti della   s.s: fino al 20% della s.s. della
lavorazione del frumento               razione
Patata disidratata***             s.s: fino al 15% della s.s. della
                                       razione
Manioca***                        s.s: fino al 5% della s.s. della
                                       razione
Polpe di bietola surpressate      s.s: fino al 15% della s.s. della
ed insilate                            razione
Expeller di lino                  s.s: fino al 2% della s.s. della
                                       razione
Polpe secche esauste di bietola   s.s: fino al 4% della s.s. della
                                       razione
Marco mele e pere; buccette       s.s: fino al 2% della s.s. della
d'uva o di pomodori quali              razione
veicoli d'integratori
Siero di latte*                   s.s: fino ad un massimo di 15 1
                                       capo/giorno
Latticello*                       s.s: fino ad un apporto massimo di
                                       250 gr. capo/giorno di s.s.
Farina disidratata di medica      s.s: fino al 2% della s.s. della
                                       razione
Melasso**                         s.s: fino al 5% della s.s della
                                       razione
Farina di estrazione di soja      s.s: fino al 15% della s.s. della
                                       razione
Farina di estrazione di girasole  s.s: fino all'8% della s.s. della
                                       razione
Farina di estrazione di sesamo    s.s: fino al 3% della s.s. della
                                       razione
Farina di estrazione di cocco     s.s: fino al 5% della s.s. della
                                       razione
Farina di estrazione di germe     s.s: fino al 5% della s.s. della
di mais                                razione
Pisello e/o altri semi di         s.s: fino al 5% della s.s. della
leguminose                             razione
Lievito di birra e/o di torula    s.s: fino al 2% della s.s. della
                                       razione
Lipidi con punto di fusione       s.s: fino al 2% della razione
superiore a 40 gradi centigradi
                                  D
    ELEMENTI COMPROVANTI L'ORIGINARIETA' DEL PRODOTTO NELLA ZONA
                             GEOGRAFICA
D.1  L'indicazione  degli  elementi che comprovano che il prodotto e'
originario della zona geografica richiamata dalla  denominazione  che
lo  designa,  deve  considerare necessariamente l'articolazione della
delimitazione fissata con la precedente scheda C.
D.2 Gli elementi  comprovanti  l'originarieta'  di  un  prodotto  con
riferimento  ad  una  zona  geografica  (scheda  D)  e  gli  elementi
comprovanti il legame con l'ambiente geografico (scheda F)  non  sono
suscettibili  di  autonoma  trattazione  data  la  loro  strettissima
interconnessione. La produzione  dell'attuale  Prosciutto  di  Modena
infatti,   nasce   e  si  afferma  nell'arco  del  tempo  nella  zona
pedecollinare  sia  per  la  ricorrenza  di  determinate   situazioni
microclimatiche,  sia  perche'  la  conservazione  della  carne,  con
l'impiego di sale, tempo e aria, e' assolutamente legata  al  diffuso
allevamento  del  suino  ulteriormente tipico di una determinata zona
geografica, a sua  volta  caratterizzata  da  peculiari  tecniche  di
produzione   agraria.   La   stretta   connessione  tra  le  zone  di
approvvigionamento della materia prima e della zona di  stagionatura,
consentono infatti di sostenere e provare che:
D.2.1  il  prosciutto  di  Modena e sicuramente originario della zona
geografica  indicata  al  precedente  punto  C  1   e   le   relative
caratteristiche,  sono  essenzialmente dovute all'ambiente geografico
comprensivo dei  fattori  naturali  e  umani;  inoltre,  la  relativa
trasformazione    avviene    esclusivamente    nell'area   geografica
delimitata;
D.2.2 Nel  contempo,  la  stessa  materia  prima  utilizzata  per  la
preparazione  del  prosciutto  di Modena e' del pari originaria della
zona geografica delimitata nelle forme indicate al  precedente  punto
C.3  dove  ne  viene  esclusivamente  sviluppata  la produzione, e le
relative caratteristiche  sono  dovute  essenzialmente  all'ambiente,
comprensivo dei fattori naturali ed umani.
D.3    Per  i  fini di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del Reg. CEE N.
2081/9, si osserva che:
D.3.1  la  denominazione "prosciutto di Modena", in quanto designa un
prodotto  originario   di   una   determinata   zona   geografica   e
caratterizzato   dall'apporto   essenziale  dell'ambiente  geografico
(insieme di fattori naturali ed umani), e'  gia'  riconosciuta  dallo
Stato Italiano come denominazione di origine a livello nazionale;
D.3.2  i  requisiti  pregiudiziali indicati nel succitato paragrafo 4
sono stati  argomentati  e  risultano  soddisfatti  nella  precedente
scheda C del presente disciplinare.
D.4  Le considerazioni svolte al punto D.2, circa l'originarieta' del
suino e del prosciutto da esso  derivato,  sono  tutte  riprovate  da
riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.
D.4.1  Sotto  il  profilo  giuridico,  si  richiama  la  legge  della
Repubblica Italiana 12  gennaio  1990,  n.  11,  avente  per  oggetto
esplicito  ed esclusivo la "tutela della denominazione di origine del
Prosciutto di  Modena,  delimitazione  della  zona  di  produzione  e
caratteristiche del prodotto".
D.4.2  Sotto  il  profilo  storico,  e'  attendibile  ritenere che la
produzione  di  prosciutti,  nella  zona   tipica   individuata   dal
precedente punto C 1, abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.
D.4.2.1  Infatti,  pur riconoscendo che la lavorazione del prosciutto
crudo stagionato appartiene alla cultura storica  di  tutta  l'Italia
settentrionale  e  che risulta difficile collocare l'inizio di questa
pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che  sulle
sponde  del  Panaro,  zona  geografica  in  cui  ricorrono  tutte  le
caratteristiche ambientali e morfologiche della piu' ampia "Padania",
l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia  cominciato  in
tempi  veramente  remoti,  addirittura  prima  che in ogni altra zona
dell'Emilia Romagna.
D.4.2.2 Grazie alla fertilita' dei terreni da  destinare  alle  prime
pratiche  agrarie  per la preistorica coltivazione dei cereali e alle
ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle  del
Panaro  avevano  trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo della
loro civilta', tanto da poter  essere  considerati  appunto  i  primi
nella  regione  a  praticare  l'allevamento;  si  sa, dunque, che nel
neolitico e nell'eneolitico gli antichi  abitatori  della  valle  del
Panaro erano agricoltori ed allevatori,
D.4.2.3  Appurato  che  i  nostri antenati erano allevatori, e che il
suino era uno degli animali domestici piu'  rappresentativi,  bisogna
arrivare  all'eta' del bronzo per conoscere qualcosa relativamente ai
metodi di macellazione ed alle tecniche di conservazione delle carni.
Gli  insediamenti  originati  dalla  cultura   terramaricola,   hanno
consentito il consolidamento dell'allevamento degli animali domestici
e  scoperto  l'utilizzo  del  sale (cloruro di sodio). Si puo' quindi
presumere  che  inizi  da  questo  momento  la  produzione  di  carne
conservata tramite la salagione.
D.4.2.4  Era,  invece,  il  150 a.C. quanto Polibio, attraversando la
Pianura Padana, rimase colpito dalla  ""..  terra  straordinariamente
fertile  e  ricca"  e piu' tardi della Cispadania scrivera' che "....
l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella
pianura, e' attestata da quanto diro': la  maggior  parte  dei  suini
macellati  in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli
eserciti si ricava dalla Pianura Padana".
D.4.2.5  Ulteriore  impulso  all'allevamento  dei   suini   ed   alla
trasformazione  delle  loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei
romani. "Questo allevamento comportava  anche  piccole  industrie  di
trasformazione  spesso  connesse  con  la  stessa  villa  (che  nella
terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che
dovevano  essere  inviate  per  il consumo il altre regioni, andavano
salate o affumicata  per  la  conservazione,  oppure  trasformate  in
salumi".
D.4.2.6  La  carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle
classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per la
bonta' e per l'elevata capacita'  nutrizionale  "La  salagione  aveva
come oggetto dunque, innanzitutto le carni, a cominciare da quella di
maiale,  che  per  lungo  tempo  rappresento' la carne per eccellenza
nella dieta quotidiana di larghi strati di  popolazione.  Soprattutto
di  maiale  salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie
contadine,  che  non  di  rado  erano  tenute  a   corrispondere   al
proprietario  della  terra  un  tributo annuo in spalle e prosciutti.
Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi aziende
rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente  dal  Monastero
di Santa Giulia".
D.4.2.7  Alla  pratica diffusa dell'allevamento (nel 1540 a Modena si
contava una popolazione di 17.000 suini) si affiancava sempre di piu'
la pratica della "pcaria", che utilizzava la carne del maiale per  la
fabbricazione  degli  insaccati,  raggiungendo  sin  d'allora livelli
qualitativi e quantitativi particolarmente  apprezzabili.  Nel  1547,
infatti,  sempre  a  Modena,  i  "lardaroli e salsicciai" che sino ad
allora erano assimilati ai "beccari" si costituirono in  corporazione
autonoma;  la  loro arte era riconosciuta anche oltre i confini della
citta' e Modena, in questo campo, era un  vero  e  proprio  punto  di
riferimento.
D.4.2.8 Del prosciutto in particolare, si cibavano anche i componenti
delle  fastose  corti  rinascimentali,  tra  le  quali una delle piu'
rappresentative era quella del Duca  di  Modena;  il  prosciutto  non
consumato  direttamente,  a  conferma  del  suo  pregio,  non  veniva
scartato ma riutilizzato con ricette tramandate fino  a  noi  come  i
famosi  "tortellini".  Della preparazione del prosciutto ne riferisce
Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura "Nuova Villa",
allorquando cita che  in  Emilia  esiste  "l'antica  specializzazione
sull'allevamento  dei  maiali e nella lavorazione delle carni suine",
precisando che " .... Non puo'  star  bene  una  villa  senza  porci,
animali  si'  utili,  e di molta cavata .... i prosciutti nostrani si
tengono tre settimane sotto sale ....   In tre  settimane  le  mezene
restano  salate,  e  si possono levar di sale, lavandoli con acqua di
fiume''.
D.4.2.9 Tra il '600 e l'800 la lavorazione della carne di  maiale  si
consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale arte.
Una volta macellati- i maiali venivano commercializzati a Modena come
"  ...  salsizza  rossa,  salame  nuovo,  salame  vecchio,  panzetta,
presciutto,  distrutto,  lardo   songia,   cotteghino   fino   crudo,
cotteghino  fino  cotto  ..." come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle
carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti
della cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata  distinzione
fra  prosciutti "di montagna" e prosciutti "nostrani" con particolare
predilezione per la qualita' dei primi.  Anche il Belloi (1704) nella
sua cronaca "Del piu' moderno Stato di Vignola"  esalta  la  qualita'
delle  carni  suine  della zona pedemontana e collinare e l'industria
della macellazione della carne suina,  tanto  che  nel  1885  Arsenio
Crespellani,  nella  sua  cicalata  "Passeggiata  in tramway a vapore
Bologna-Bazzano-Vignola"    scrisse,    proprio    avvicinandosi    a
quest'ultima  tappa  "...  fertili  sono  i  terreni  della collina e
dell'altopiano,  producendo  in  copia  cereali,  frutta  e  foraggi;
fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da
gelso  in  abbondanza,  e  bella  saporita ortaglia .... Le industrie
principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il
rinomato presciutto ...".
D.4.2.10 L'importanza del suino e della lavorazione delle  sue  carni
e'  poi  cresciuta,  nella  nostra  provincia,  con il nostro secolo.
Riporta la relazione  sull'andamento  economico  della  Provincia  di
Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio Provinciale dell'economia
di  Modena: " L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929,
un andamento abbastanza regolare,  consentendo  pero',  in  generale,
utili  piuttosto  modesti.  La  produzione delle rinomate specialita'
locali. e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. e' stata
nel 1929, discreta ed ha continuato ad alimentare la  normale  nostra
corrente  di  esportazioni  specialmente  nei  paesi  dove prosperano
numerose colonie di  connazionali.    L'industria  e'  stata  inoltre
favorita  dai  prezzi  dei  suini  grassi.    che  si  sono mantenuti
piuttosto bassi. Andamento pressoche' analogo  ha  avuto  l'industria
della salagione dei prosciutti, che gode in questa Provincia meritata
fama .. ".
                                  E
                 METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO
E.1 I metodi di ottenimento del prosciutto di Modena sono contemplati
e codificati dalla legge 12 gennaio 1990 n. 11.
E.2  Sono  confermate  le metodologie e le prescrizioni relative alla
materia prima, gia' illustrate  nelle  schede  B  e  C  del  presente
disciplinare.
E.3  Il  procedimento  per  la  lavorazione delle cosce suine fresche
corrispondente alle prescrizioni e ai  requisiti  gia'  indicati  nel
presente   disciplinare   e'   illustrato  di  seguito,  mediante  la
elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.
La lavorazione del prosciutto di Modena prevede 8 fasi:
1) Isolamento
2) Raffreddamento
3) Rifilatura
4) Salagione
5) Riposo
6) Lavaggio
7) Asciugamento
8) Stagionatura
E.3.1 ISOLAMENTO
Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca  da  impiegare  nella
preparazione  del  prosciutto  di  Modena deve essere: sano, di razza
bianca, alimentato  nel  trimestre  precedente  la  macellazione  con
sostanze  tali  da  limitare  l'apporto  di grassi ad una percentuale
inferiore al 10%, riposato e  a  digiuno.  Dopo  la  macellazione  si
procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo
stabilimento  di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari
controlli.
E.3.2 RAFFREDDAMENTO
Le cosce fresche ritenute idonee vengono sistemate in apposita cella,
dove sostano per il periodo necessario a consentire il raggiungimento
di una temperatura delle carni attorno agli 0  gradi  centigradi;  in
tal  modo  la  carne  raggiunge la giusta consistenza ed una uniforme
temperatura, facilitando cosi' la successiva operazione di  salagione
in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco sale, mentre una
coscia  non  sufficientemente  fredda  potrebbe  subire  fenomeni  di
deterioramento.
E.3.3 RIFILATURA
La fase di rifilatura consiste nell'asportare  grasso  e  cotenna  in
modo  da  conferire  al  prosciutto  la classica forma tondeggiante a
"pera". La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:
a) di correggere eventuali imperfezioni del tagliob) di agevolare  il
verificarsi di condizioni ottimali per la successiva penetrazione del
sale c) di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli
ai fini della successiva lavorazione.
Le  cosce  impiegate  per  la produzione del prosciutto di Modena non
devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.
E.3.4 SALAGIONE
E.3.4.1 Le cosce rifilate vengono quindi sottoposte  alla  salagione,
effettuata con il seguente procedimento:
E.3.4.2  Le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta
sia la superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per questa
operazione la coscia rimane adagiata su un piano orizzontale.
E.3.4.3  Preliminarmente   o   contemporaneamente   le   cosce   sono
massaggiate  con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la
carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune  pressioni
puntuali, il perfetto dissanguamento.
E.3.4.4  Per  la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, nonche'
ogni trattamento chimico consentito dalle norme vigenti, comunque con
esclusione di procedimenti di affumicatura.
E.3.4.5 Mantenute sempre su un piano  orizzontale,  le  cosce  salate
vengono  sistemate  in  apposita  cella,  detta di "primo sale", dove
rimangono per un periodo variabile tra i  5  e  i  7  giorni  ad  una
temperatura  oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e con una umidita'
relativa che varia tra 80% e 90%.
E.3.4.6 Trascorso tale periodo,  le  cosce  vengono  prelevate  dalla
cella,  il  sale  residuale  viene  asportato dalla superficie, viene
ripetuto il massaggio e,  infine,  viene  ripetuta  l'aspersione  con
ulteriore sale, secondo le modalita' descritte.
E.3.4.7 Riposte in cella, detta di "secondo sale", le cosce salate vi
rimangono  per  ulteriori  12/15 giorni cioe' fino a compimento della
durata  del  processo  di  salagione,   nelle   medesime   condizioni
ambientali.   Durante   l'intero   processo   il  prosciutto  assorbe
lentamente sale e cede parte della sua umidita'.
E.3.5 RIPOSO
Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste  in
una  sala  apposita,  per  un  periodo  non inferiore a 60 giorni, in
funzione della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a  condizioni
di  umidita'  variabile  tra  il  65%  ed  il  75% ed una temperatura
compresa tra i 2 e i 5 gradi centigradi.  Nel  corso  della  fase  di
riposo,   il   sale   assorbito   penetra  con  graduale  omogeneita'
all'interno della massa muscolare, distribuendosi in  modo  uniforme.
Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di
disidratazione,  iniziata  con  il trattamento con il sale e le basse
temperature.
E.3.6 LAVAGGIO
Ultimato il riposo, la coscia  viene  sottoposta  ad  una  "lavatura"
definitiva,  mediante  l'applicazione  sulla  superficie  esterna  di
spazzolatura  e  di  getti  d'acqua  miscelati  con  aria,   ad   una
temperatura  non superiore a 50 gradi centigradi. Oltre ad un effetto
completamente rivitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni
superficiali prodottisi durante la  salatura  e  riposo  per  effetto
della  disidratazione  e  tonifica  i  tessuti  esterni.    Prima del
lavaggio le cosce vengono "toelettate" e, cioe', rifinite  sul  piano
superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.
E.3.7 ASCIUGAMENTO
Dopo   averle   fatte   sgocciolare   dall'acqua   le  cosce  entrano
nell'essiccatoio a 24/26 gradi centigradi per un  periodo  che  varia
tra le 5 e le 10 ore in rapporto alla quantita' del prodotto, con una
umidita'  relativa  molto alta (caldo umido 85/90%). Raggiunti questi
livelli, si interviene con le batterie a freddo e si inizia cosi'  la
vera  fase  deumidificante  che  puo'  durare  circa  una settimana a
seconda  dei   carichi   e   delle   modalita'   di   impiego   delle
apparecchiature.  La  variabilita'  dei  valori  e'  funzionale  alle
tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.
E.3.8 STAGIONATURA
La  fase  della  stagionatura  si  puo'  dividere  in due periodi: la
prestagionatura   e   la   stagionatura   vera   e   propria.   Nella
prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento - acclimatamento
delle  carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20
gradi centigradi, in condizioni di umidita' in progressiva riduzione.
E  cosi',  in  ogni   caso,   dopo   l'asciugamento   e   l'eventuale
prestagionatura,  i  prosciutti  -  a  questo  punto  e' piu' proprio
chiamarli prosciutti anziche' cosce suine  -  vengono  trasferiti  in
appositi  saloni  di  stagionatura,  ambienti  le  cui  condizioni di
umidita'   e   temperatura   sono   normalmente   naturali,    grazie
all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle
quali  sono  dotati,  disposti  in funzione trasversale rispetto alla
disposizione dei prosciutti che,  quindi,  sono  continuamente  tutti
sollecitati dall'aerazione naturale.
Solo quando le condizioni climatiche ed ambientali esterne presentano
irregolarita'  od  anomalie rispetto ai normali andamenti stagionali,
e' ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di  tipo  "domestico"
tali comunque da impiegare l'aria esterna.
Il  processo  di stagionatura dura normalmente otto mesi; la relativa
durata e' tuttavia sempre funzionale alla pezzatura della partita  ed
e'  variabile  in  funzione  di essa, fermi i limiti minimi del ciclo
completo di lavorazione descritti nel proseguio.
Nel corso della stagionatura, nelle carni si  verificano  i  processi
biochimici  ed enzimatici che completano il processo di conservazione
indotto  dalle  precedenti  lavorazioni,  determinando  le  priorita'
organolettiche   caratteristiche   grazie  all'apporto  dell'ambiente
naturale  esterno   (poca   umidita',   ventilazione   naturale   che
determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).
Durante   la  stagionatura  non  avviene  quindi  alcun  procedimento
specifico di lavorazione, eccettuata  la  cosiddetta  "sugnatura"  (o
"stuccatura"),  operata  una  o  due  volte  mediante rivestimento in
superficie della porzione scoperta del  prosciutto,  con  un  impasto
composto  di  sugna  o  strutto,  sale,  pepe  e derivati di cereali,
applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.
Tale preparato e relativa applicazione hanno esclusivamente  funzioni
tecniche di ammorbidimento della superficie esterna non coperta dalla
cotenna  e  di  contemporanea  protezione  della  stessa dagli agenti
esterni, senza compromettere la  prosecuzione  dell'azione  osmotica.
Per  tale ragione, la legislazione italiana non considera la sugna un
ingrediente.
E.4  Il  periodo  minimo  che  comprende  la  durata   del   processo
complessivo  di  lavorazione,  dalla salagione alla ultimazione della
stagionatura, si definisce come di seguito.
E.4.1 Essendo la durata del processo tradizionalmente commisurata  al
peso  medio  unitario  espresso  dalla  partita, ai fini del presente
disciplinare il periodo minimo di lavorazione  scade  nel  corso  del
dodicesimo mese dalla salagione; tale scadenza puo' essere anticipata
al decimo mese, a condizione che venga riferita a partite omogenee la
cui pezzatura iniziale sia inferiore a 12 chilogrammi.
E.4.2  La  valutazione  del  completamento  del processo resta quindi
collegata alle esigenze obiettive di lavorazione ed alle condizioni e
caratteristiche proprie del  prodotto.  Quindi,  le  indicazioni  del
presente  disciplinare  hanno  rilevanza  di  normazione  per  quanto
attiene  alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative,
relative  all'osservanza  dei  requisiti  previsti  dal  disciplinare
stesso  e  quindi  per l'apposizione del contrassegno di cui ai punti
B.1 e H.3.1.
E.4.3 Infatti, ai fini del presente disciplinare il completamento del
processo  di  produzione  viene  attestato  dalla   apposizione   del
contrassegno  costitutivo  o  distintivo d'origine, indicato al punto
B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G.
E.5 Onde consentire la standardizzazione del  metodo  di  ottenimento
indicato  nel  presente disciplinare, i produttori interessati devono
osservare le  prescrizioni  contenutevi  e,  inoltre,  assicurare  la
rispondenza  degli impianti di trasformazione ai requisiti di seguito
indicati.
E.5.1 Gli stabilimenti ("prosciuttifici") che intendono  produrre  il
prosciutto  di  Modena devono essere preventivamente riconosciuti dal
Ministero  dell'Industria,  Commercio  e   Artigianato,   depositando
apposita istanza contenente:
a)  l'iscrizione  alla  Camera  di Commercio, Industria e Artigianato
competente per territorio;
b) la denominazione e la sede della ditta;
c) la sede dello stabilimento in uno dei Comuni previsti dall'art.  1
della legge 12 gennaio 1990 n. 11;
d) l'indicazione della  capacita'  produttiva  espressa  mediante  il
numero   complessivo   massimo   delle  cosce  suine  avviabili  alla
lavorazione nel corso di un anno solare;
e) gli estremi  dell'autorizzazione  sanitaria  in  conformita'  alle
norme vigenti in materia.
E.5.2   Il   Ministero   dell'Industria,   Commercio  e  Artigianato,
verificato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,   riconosce   lo
stabilimento   mediante  l'attribuzione  di  un  codice  numerico  di
identificazione.
E.5.3 Per essere idonei alla produzione del prosciutto di Modena, gli
stabilimenti, in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti
norme di carattere igienico - sanitario, devono essere almeno  muniti
di:
- locale per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;
-  celle  dotate  di  apparecchiature  e  sistemi  idonei a mantenere
l'umidita' e le temperature ai livelli prescritti dalle leggi vigenti
e dal presente disciplinare, per le fasi di salagione e riposo;
- altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.
E.5.4 I locali di stagionatura  devono  essere  muniti  di  superfici
finestrate tali da consentire un'opportuna ventilazione naturale e un
adeguato  ricambio  dell'aria.  Tali  locali possono essere muniti di
attrezzature  idonee  a  mantenere  il   giusto   equilibrio   e   le
caratteristiche  termo-igrometriche, proprie dell'ambiente della zona
geografica indicata al punto C.1.
E.6 L'eventuale trasferimento di prosciutti in corso  di  lavorazione
da  uno stabilimento riconosciuto ad un altro, per qualsiasi ragione,
e' consentito solo dopo che siano trascorsi  i  primi  6  mesi  della
lavorazione.
E.6.1  Il  trasferimento  e'  consentito  in  deroga  alle precedenti
disposizioni solo laddove sussistano  provate  motivazioni  di  forza
maggiore  tali  da  pregiudicare  la  lavorazione  dei  prosciutti  o
determinare la loro perdita o il loro deperimento. Valgono  anche  in
questo caso le prescrizioni del paragrafo precedente.
E.6.2  Tutte  le  procedure  di  cui  alla  presente  scheda  E  sono
assoggettate ai  controlli  esercitati  dall'organismo  abilitato  ai
sensi  della  legge  12  gennaio  1990  n.  11, che li espleta con le
modalita' indicate nella successiva scheda G.
E.7.1 Il veterinario ufficiale incaricato della  vigilanza  sanitaria
mette  a  disposizione,  previa  espressa  richiesta,  tutti gli atti
d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare  svolgimento
delle  operazioni  e  l'osservanza  delle  prescrizioni  previste dal
presente disciplinare.
E.8 Ogni singolo stabilimento riconosciuto deve tenere  un  registro,
suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate
nella  parte  mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno
indicati nel sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
E.8.1 Su tale registro vengono  annotate  le  scritture  relative  al
prodotto   lavorato   con   le   procedure   previste   dal  presente
disciplinare, nonche' in  apposita  sezione  le  eventuali  decisioni
dell'organismo abilitato.
E.8.2 Il produttore e' tenuto alla conservazione delle dichiarazioni,
dei  documenti  rilasciatigli dall'organismo abilitato e dei registri
che devono essere regolarmente vidimati  dall'organismo  abilitato  e
regolarmente compilati.
E.9   Il  produttore  e'  inoltre  tenuto  ad  osservare  particolari
prescrizioni relative alle procedure  di  controllo  ed  ai  relativi
esiti.
E.10  Vengono  sintetizzate  di  seguito  le  procedure  di controllo
attuate dall'organismo abilitato:
E.10.1 Per ognuna delle partite di cosce suine fresche ricevute  allo
scopo  di  avviarle  alla lavorazione del prodotto a denominazione di
origine,  il  produttore  deve  richiedere  all'organismo   abilitato
l'espletamento  dei controlli necessari per l'apposizione del sigillo
di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
E.10.2 L'organismo abilitato  effettua  le  verifiche  necessarie  ad
accertare   il   riscontro  dei  requisiti  prescritti  dal  presente
disciplinare  ed  autorizza  l'apposizione  del  sigillo,  che  viene
effettuata a cura del produttore;
E.10.3  L'organismo  abilitato  verbalizza gli esiti del controllo, e
puo' vietare  l'apposizione  del  sigillo  quando  sia  accertata  la
mancanza   dei   requisiti   necessari,  anche  in  dipendenza  delle
specifiche tecniche, e quando:
a) le cosce non sono accompagnate dalla  documentazione  indicata  di
cui ai punti C.10.6 e C.10.7;
b)  le  cosce  non recano i timbri previsti ai punti C.9.3, C.9.6 (se
del caso) e C.10.4;
c) le cosce risultano ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o
da oltre 120 ore.
Ai fini della precedente lettera c) e, in  ogni  caso,  ai  fini  del
controllo,  l'organismo  abilitato  prende  visione  della competente
documentazione sanitaria di accompagnamento.
E.10.4  Le  condizioni  di  non  conformita'  alle  disposizioni  del
presente  disciplinare possono essere accertate anche successivamente
all'apposizione del sigillo; in tal  caso  l'organismo  abilitato  ne
dispone la rimozione, verbalizzandone le circostanze.
E.10.5  Il  produttore puo' far valere le proprie ragioni di dissenso
rispetto  all'operato  dell'organismo  abilitato,  richiedendone   la
verbalizzazione   e,   inoltre,  chiedendo  un  riesame  tecnico  del
prodotto.
E.10.6 Durante le fasi della lavorazione l'organismo  abilitato  puo'
operare controlli ed ispezioni, sia per effettuare verifiche ed esami
sulle  carni,  sia  per  accertare  la  regolarita'  della tenuta dei
registri e di ogni altra documentazione, sia per  constatare  che  le
modalita' di lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente
disciplinare.
E.10.7  Per autorizzare l'apposizione del contrassegno sul prosciutto
stagionato, l'organismo abilitato controlla:
a) il  compimento  del  periodo  minimo  di  stagionatura  prescritto
dall'articolo 2 comma 2 della legge 12 gennaio 1990 n. 11
b) la conformita' delle modalita' di lavorazione
c) l'assenza di pregiudiziali tecnologiche e qualitative;
d)  il  rispetto  dell'osservanza  dei  parametri analitici di cui ai
punti da B.3.3 a B.3.6;
e) il riscontro dei requisiti organolettici  e  qualitativi  previsti
dal presente disciplinare nonche' delle caratteristiche merceologiche
prescritte dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1990 n. 11.
E.10.8  Per  i  fini  suindicati,  l'organismo abilitato procede alla
"spillatura" (puntatura), che consiste nel sondaggio della  carne  in
punti  particolari  effettuato con un sottile osso di cavallo, la cui
porosita' riesce a trattenere e trasferire gli aromi dopo una  rapida
introduzione, di un numero di prosciutti sufficienti per ricavarne un
giudizio  probante  di  qualita';  se necessario, puo' ispezionare il
prodotto, disponendo l'apertura di prosciutti fino ad un massimo di 5
per mille o frazione di mille. In questo caso  i  prosciutti  restano
comunque a carico del produttore.
E.10.9  Le  caratteristiche  organolettiche  sono  valutate  nel loro
insieme, potendosi operare  una  compensazione  solo  per  lievissime
deficienze  nel  caso sia stata verificata l'osservanza dei parametri
analitici.
E.10.10 Il contrassegno di cui al punto B.1 ed H.3.1 e' apposto, alla
presenza dell'organismo abilitato,  a  cura  del  produttore  e  puo'
essere applicato anche in piu' punti sulla cotenna del prosciutto, in
modo  da  restare  visibile  fino  alla  completa  utilizzazione  del
prodotto.
E.10.11  L'organismo   abilitato   custodisce   gli   strumenti   per
l'apposizione del contrassegno e li affida ai propri incaricati sulla
base dei programmi operativi concertati su richiesta dei produttori.
E.10.12  Gli  strumenti per l'applicazione del contrassegno recano il
numero  di  identificazione  del  produttore   che,   quindi,   viene
riprodotto in uno col contrassegno stesso.
E.10.13   Delle   operazioni   di  controllo  e  di  apposizione  del
contrassegno l'organismo abilitato redige  apposito  verbale  secondo
prefissate indicazioni e prescrizioni.
E.10.14  I  prosciutti  non idonei ai fini del presente disciplinare,
sono privati del  sigillo  appostovi  all'inizio  della  lavorazione,
mediante   procedure   disposte   dall'organismo   abilitato  che  ne
verbalizza gli esiti e presenzia alle operazioni, svolte a  cura  del
produttore.
E.10.15  Nelle  circostanze  in  cui  l'organismo  abilitato  accerti
condizioni di inidoneita' o non conformita', per  qualsiasi  ragione,
alle  prescrizioni del presente disciplinare, su prosciutti sui quali
e' gia' stato apposto  il  contrassegno,  ne  dispone  seduta  stante
l'annullamento mediante asportazione.
E.10.16  Tali  operazioni  vanno  verbalizzate  a cura dell'organismo
abilitato e il produttore puo' giovarsi  delle  facolta'  di  riesame
tecnico previste ai punti precedenti.
E.10.17 Eventuali esigenze del produttore relative al sezionamento in
tranci  di  prosciutti  idonei  alla  apposizione  del  contrassegno,
vengono preventivamente notificate all'organismo abilitato.
                                  F
                  LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO
F.1 Gli elementi riportati nella precedente scheda D a  testimonianza
della originarieta' del Prosciutto di Modena e della relativa materia
prima  dalle  aree  geografiche rispettivamente delimitate consentono
gia' di dimostrare  ampiamente,  attraverso  l'excursus  storico,  lo
stretto   e   profondo   legame  tra  le  produzioni  agricole  e  la
trasformazione del prodotto  con  le  aree  di'  riferimento,  legame
vieppiu' rinsaldato e confermate dall'evoluzione dei fattori sociali,
economici,   produttivi   e   di  esperienza  umana  consolidatasi  e
stratificatasi nel corso  dei  secoli.  Per  quanto  riguarda  l'area
delimitata  della  provenienza  della  materia  prima (animali vivi e
carni ) esistono  fattori  geografici,  ambientali  e  di  esperienza
produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti.
Per   quanto   riguarda   viceversa   la   piu'   ristretta  zona  di
trasformazione  nella  quale   insistono   tutti   i   prosciuttifici
riconosciuti,  i  fattori  ambientali,  climatici,  naturali ed umani
costituiscono,   nella    loro    irripetibile    combinazione,    un
irriproducibile "unicum".
                                  G
                       STRUTTURA DI CONTROLLO
G.1  La  Legge  della  Repubblica  Italiana del 12 gennaio 1990 n. 11
(capo  II,  art.  4)  stabilisce  che  le  imprese  produttrici   del
prosciutto  di  Modena  presenti  nella zona di cui al punto C.1 sono
tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene  la  lavorazione,
nonche'  controlli,  verifiche  ed  esami  delle  carni da lavorare o
lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonche'  in  ordine  alla
tenuta  della  documentazione  comprovante  l'osservanza  delle norme
previste dalla citata legge.
G.2 La Legge della Repubblica Italiana del 12/01/1990 n. 11, inoltre,
al capo III art. 6, dispone che la vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni  in  essa  contenute  e'  attribuita,  per    quanto  di
rispettiva  competenza,  al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, al Ministero  dell'Agricoltura  (dicastero  che  e'
oggi  soppresso e sostituito dal Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e  forestali)  e  al  Ministero  della
Sanita'.
G.3   La   stessa   legge,   articolo  7,  prevede  che  il  Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con  il
Ministro  della  Sanita'  e  con il Ministro dell'Agricoltura e delle
foreste possa demandare l'incarico della vigilanza  ad  un  Consorzio
volontario di produttori che presenti i seguenti requisiti:
a)  sia retto da uno statuto approvato dai Ministri indicati al punto
G.2;
b)  comprenda  tra  i  soci  non  meno  del  50%  dei  produttori  in
rappresentanza  del  50% almeno della produzione tutelata dell'ultimo
triennio;
c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi
finanziari di cui dispone,  un  efficace  ed  imparziale  svolgimento
delle attivita' istituzionali,
d)  sia  retto  da un Consiglio di Amministrazione del quale facciano
parte tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole
piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) sia assistito da una Commissione tecnico-scientifica  comprendente
un   esperto  di  chiara  fama,  un  esperto  nominato  dal  Ministro
dell'Agricoltura e delle foreste, un esperto  nominato  dal  Ministro
della  Sanita'  e  tre  esperti  nominati dal Presidente della Giunta
della Regione Emilia Romagna, sentiti i Presidenti delle Province  di
Modena,  Bologna  e Reggio Emilia. Tale Commissione e' presieduta dal
Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.
L'incarico in qualita' di organismo abilitato deve  essere  richiesto
dal   Consorzio  volontario  con  la  contestuale  dimostrazione  dei
requisiti previsti.
G.4 Il personale dell'organismo abilitato incaricato della  vigilanza
puo'  svolgere ispezioni e indagini e richiedere l'esibizione di ogni
documentazione ritenuta utile, nonche' ottenere  copia  della  stessa
anche  ai  fini  della  rilevazione  degli  illeciti amministrativi e
penali  previsti  dalla  Legge  nazionale  piu'  volte  citata;  puo'
accedere  liberamente  presso  gli  allevatori,  i  macellatori  ed i
produttori, nonche' presso  i  fornitori  di  materiali,  prodotti  e
servizi  rientranti  nel  circuito  della  produzione  tutelata e, in
genere, ovunque si producano o si distribuiscano a  qualsiasi  titolo
per il consumo, o si smercino, prosciutti.
G.5 Gli organi di vigilanza diversi dall'organismo abilitato, in sede
nazionale,  qualora  accertino  violazione della Legge e dei relativi
Regolamenti,  inviano  immediatamente  per  l'ulteriore  seguito   il
rapporto   all'organismo  abilitato,  con  la  prova  delle  eseguite
contestazioni.
G.6 L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al Consorzio  e'
svolto  da  ispettori  cui  e' riconosciuta la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del  Codice  di  procedura
penale  della  Repubblica  Italiana, previa attribuzione da parte del
Prefetto di Modena della qualifica di guardia particolare,  ai  sensi
degli  artt.  133  e 138 del Regio Decreto 1931 n. 773 e del relativo
regolamento.
G.7 L'organismo abilitato emana un regolamento organico del personale
di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste in
applicazione della disciplina di legge.
G.8 Il Consorzio  del  Prosciutto  di  Modena  possiede  i  requisiti
sostanziali  necessari  per  ottenere  l'affidamento dell'incarico di
vigilanza  ed  e'  in  grado  di  adeguare  l'attuale   statuto   con
l'inclusione e la nomina delle varie figure istituzionali richieste.
G.9  Attualmente, ai fini del Reg. CEE n. 2081/92 art. 4, lettera g),
le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate  per  quanto  di
rispettiva  competenza, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato,  dal  Ministero  della  Sanita'  e  dal   Ministero
dell'Agricoltura e delle foreste.
                                  H
  ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA CONNESSI ALLA DICITURA DOP
            E DICITURE TRADIZIONALI NAZIONALI EQUIVALENTI
H.1  Le  norme  nazionali  relative  alla  protezione giuridica della
denominazione  di  origine  "Prosciutto  di  Modena"   impongono   di
integrare  il  presente  disciplinare  con elementi diversi da quelli
della mera etichettatura.
H.2 Secondo la disciplina nazionale vigente, il contrassegno previsto
dall'art.  5  della  legge  12  gennaio  1990,  n.  11  e'   elemento
costitutivo  ed  identificativo  della  denominazione del prodotto e,
quindi, molto piu' efficace in termini sostanziali  e  giuridici  del
rinvio  ai  sistemi  di  etichettatura  del  prodotto che, per quanto
normati,  appartengono  comunque  ad  una  prassi  "vigilata"  e  non
direttamente "controllata" dall'organismo abilitato.
H.2.1   Si  rinvia  a  quanto  a  piu'  riprese  gia'  indicato,  per
sottolineare che il contrassegno in questione viene apposto sotto  la
diretta  sorveglianza  e  responsabilita'  dell'organismo  abilitato,
ulteriormente controllato  e  vigilato  dall'Autorita'  nazionale  di
controllo  e  che  il  contrassegno  stesso  e'  il solo elemento che
comprova  la  rispondenza  del  prodotto  alla  disciplina  giuridica
nazionale di protezione.
H.2.2  Inoltre,  come peraltro previsto dal presente disciplinare, la
norma nazionale di protezione  prevede  l'apposizione  -  preliminare
rispetto  all'apposizione  del  contrassegno  - di tutta una serie di
timbri, segni e sigilli (non meno di tre e non piu' di  quattro),  il
cui  riscontro  e'  funzionale  ed  indispensabile  per  attestare la
rispondenza del prodotto  -  anche  in  corso  di  lavorazione  -  ai
requisiti ed agli adempimenti che risultano obbligatori per i diversi
soggetti produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma "il
circuito  della produzione tutelata". Data la sostanziale coincidenza
della zona di approvvigionamento della materia prima  (riconoscimento
e  codifica degli allevatori e macellatori effettuato in modo univoco
dai  quattro  Consorzi  di  tutela  oggi  esistenti  in  Italia),  le
verifiche  e  le  ispezioni  effettuate contemporaneamente ed in modo
incrociato da parte dei Consorzi di  Parma,  San  Daniele,  Modena  e
Veneto-Berico-Euganeo,  rendono  oltremodo  efficace  la  funzione di
controllo, fino alla fase della macellazione.
H.2.3 La presenza  ed  il  riscontro  di  tali  elementi  e'  inoltre
funzionale - in sede di attivita' di "vigilanza" in ambiti diversi ed
estranei  a  quello  della  produzione  - a consentire una tempestiva
riprova della autenticita' del contrassegno, stante la possibilita' -
peraltro non del tutto infrequente - che  venga  immesso  al  consumo
prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.
H.3  Tutto  cio'  premesso,  ai  fini  del presente disciplinare, gli
elementi specifici previsti dall'art. 4 lettera h), del Reg.(CEE)  n.
2081/92 sono indicati cosi' come segue.
H.3.1  Il  "Prosciutto di Modena" e' permanentemente identificato dal
contrassegno apposto sulla cotenna ai sensi dell'art. 5  della  legge
12 gennaio 1990 n. 11.
H.3.2  Per  ottenere  il  contrassegno  di cui al punto precedente e,
comunque, anche dopo la relativa apposizione, il prosciutto di Modena
deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:
a) timbro di cui al punto C.9.3, apposto dall'allevatore;
b)  timbro  di  cui  al  punto  C.9.6,  apposto dall'allevatore nelle
circostanze consideratevi (se  questo  timbro  non  sussiste,  quello
viceversa  esistente  riporta  lo  stesso  codice  di identificazione
dell'allevatore prestampato  sulla  dichiarazione  di  cui  al  punto
C.9.10);
c) timbro di cui al punto C.10.4, apposto dal macellatore;
d)  il  sigillo (o timbro a fuoco) apposto dal produttore prima della
salagione, riproducente il mese e l'anno d'inizio della  lavorazione,
cosi' come previsto dal punto E.10.1
Il contrassegno di cui al punto H.3.1 comprende come parte integrante
il numero di codice di identificazione del produttore.
H.3.3  Il  contrassegno,  i  timbri  e  i sigilli sono apposti con le
modalita' previste dal presente disciplinare.
H.3.4 Il contrassegno, il timbro di cui alla  lettera  c)  del  punto
H.3.2  e  il  sigillo  sono  approvati,  anche  ai  fini del presente
disciplinare, dalla autorita' nazionale di controllo.
H.4 Inoltre ai fini del presente disciplinare:
H.4.1 l'etichettatura del prosciutto di Modena intero con  osso  reca
le seguenti indicazioni obbligatorie:
-  "prosciutto  di  Modena"  seguita  da  "denominazione  di  origine
tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore
o del venditore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento;
H.4.2 l'etichettatura del  prosciutto  di  Modena  disossato  intero,
oppure   presentato   in   tranci   reca   le   seguenti  indicazioni
obbligatorie:
- "prosciutto  di  Modena"  seguita  da  ''denominazione  di  origine
tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore
o del confezionatore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento;
-  la  data  di  produzione  (inizio  della  lavorazione), qualora il
sigillo o il timbro a fuoco non risulti piu' visibile per i  fini  di
cui alla lettera d) del punto H.3.2;
- la quantita' netta;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura di identificazione del lotto.
H.4.2  L'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena,  per  quanto non
esplicitamente considerato nel  presente  disciplinare,  avviene  nei
modi  previsti  dal  Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 27
gennaio 1992 n.  109  (attuazione  delle  direttive  CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari).
H.5 Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre  tutte  le
seguenti regole relative alla etichettatura del prosciutto di Modena:
H.5.1  e'  vietata  l'utilizzazione di qualificativi come "classico",
"autentico", "extra", "super" e di altre qualificazioni, menzioni  ed
attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di
"disossato",  nonche'  di  altre  indicazioni  non specificamente qui
previste,  fatte  salve  le  esigenze   di   adeguamento   ad   altre
prescrizioni di legge;
H.5.2  i  medesimi  divieti  valgono  anche  per  la pubblicita' e la
promozione del prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.
H.5.3  Qualora  il  prosciutto  di  Modena  venga  utilizzato   quale
ingrediente  di  un  altro prodotto alimentare deve essere menzionato
con la sola dicitura prosciutto.
H.6 Il contrassegno  di  cui  al  punto  H.3.1  puo'  essere  ridotto
sull'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena,  a condizione che il
relativo   contesto   grafico   e   di   presentazione   sia    stato
preventivamente  approvato  dall'organismo  abilitato, dietro formale
richiesta degli interessati.
H.7 L'uso  del  contrassegno  di  cui  al  punto  H.3.1  e'  comunque
riservato all'organismo abilitato,
-  che  puo' utilizzarlo come proprio segno distintivo e autorizzarne
l'uso per iniziative volte  alla  valorizzazione  del  prosciutto  di
Modena.
----> Vedere Marchio a Pag. 41 della G. U. <----