(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
   REQUISITI DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI
FINI  DELL'AUTORIZZAZIONE  ALL'IMMISSIONE  IN  COMMERCIO  ED  -  ALLA
VARIAZIONE DI  AUTORIZZAZIONI  GLi  CONCESSE  PER  I  PRESIDI  MEDICO
CHIRURGICI (PMC)
   Le  ditte  interessate alla produzione ed alla commercializzazione
di presidi medico chirurgici (pmc)  devono  attenersi  alle  seguenti
procedure:
   1. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI NUOVI PMC
   La  ditta  interessata, al fine dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di nuovo pmc, deve inoltrare domanda in carta  da  bollo
indirizzata   a   "Ministero   della   sanita'  Dipartimento  per  la
valutazione dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza  -  Ufficio  IX:
Prodotti   cosmetici   -  Prodotti  d'erboristeria  -  Immissioni  in
commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici  in
vitro.  Viale  della  Civilta'  Romana,  7 - 00144 ROMA" contenente i
seguenti elementi:
   - denominazione sociale, sede legale,  codice  fiscale  e  partita
I.V.A. del richiedente;
   - nome con cui si intende commercializzare il presidio;
   - indicazioni su:
   * composizione quali-quantitativa del pmc;
   * forma fisica del preparato;
   * uso al quale il prodotto e' destinato;
   *  proprieta'  caratteristiche  dei componenti che ne giustificano
l'impiego;
   * modalita' e dose di impiego;
   * termine massimo di utilizzazione o di impiego;
   * taglie di vendita;
   - indicazione dell'officina di produzione che, se  italiana,  deve
essere debitamente autorizzata dal Ministero della sanita' secondo la
procedura di cui al punto 3.;
   -  se  la  ditta  istante  e'  straniera, essa dovra' designare la
persona incaricata di rappresentarla in Italia ed il  suo  domicilio;
tale  designazione  e' obbligatoria per le ditte extra Unione Europea
(UE), facoltativa per  quelle  dell'UE.  ove  la  designazione  venga
effettuata,  secondo la procedura indicata nel successivo punto 2.7.1
la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del pmc puo'
essere inoltrata direttamente dal rappresentante.
   Copia  della  domanda  e  della  documentazione di cui ai seguenti
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 11) deve essere inoltrata in pari data
all'Istituto superiore di sanita' - Viale Regina Elena, 299  -  00161
Roma
   Allegati da accludere alla domanda:
   1)  certificato  in  bollo,  datato  e  firmato, di analisi quali-
quantitativa  eseguita  da  un  istituto  universitario   o   da   un
laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori
accreditati  che  operano  in  regime di buona pratica di laboratorio
(BPL).
   Limitatamente ai pmc di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo  1
del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392:
n. 2 campioni del kit di due diversi lotti di produzione da  inviarsi
esclusivamente all'Istituto superiore di sanita';
   2)  metodo  analitico  per il controllo qualitativo e quantitativo
del/dei principio/i attivo/i;
   3)  documentazione  chimica,  chimico-fisica,  ove  necessario,  e
relativa   all'attivita',  efficacia,  stabilita'  e  tossicita'  del
prodotto, datata e firmata. Detta documentazione deve essere conforme
agli standard previsti da  procedure  internazionali,  comunitarie  o
nazionali, ove esistenti.
   La  documentazione  relativa  all'attivita', all'efficacia ed alla
tossicita' del formulato  deve  essere  sperimentale  e  deve  essere
rilasciata  da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico
del Servizio sanitario nazionale  o  da  laboratori  accreditati  che
operano in regime di BPL.
   Nel  caso  si tratti di un pmc di cui alle lettere a), b), c) o f)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392, che contiene una sostanza attiva nuova, dovranno essere
inoltre allegati:
   - dichiarazione che la sostanza  attiva  e'  stata  notificata  in
applicazione  della  direttiva  92/32/CEE,  recepita  in  Italia  con
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e indicazione dell'Unita'
di notifica nazionale cui e' stata notificata,
   - dossier recante i dati relativi alla sostanza nuova previsti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e  quelli  specifici  per
l'uso proposto;
   4)  scheda  di  sicurezza  dei  singoli  coformulanti,  ove questi
rientrino tra le sostanze pericolose di cui al decreto legislativo  3
febbraio  1997,  n. 52, redatta in base al decreto del Ministro della
sanita' 4 aprile 1997 (in Gazzetta Ufficiale n.  169  del  22  luglio
1997) e recante i dati richiesti per una corretta classificazione dei
preparati che li contengono;
   N.B.  ove la ditta richiedente intenda avvalersi di tutti o alcuni
dei documenti di cui ai punti 1), 2),  3),  e/o  4),  predisposti  da
altra  ditta  in  occasione  della  registrazione di altri pmc, detti
documenti possono essere sostituiti da  una  lettera  di  accesso,  a
firma  autenticata  del  legale  rappresentante  della  ditta  che ha
predisposto   la   documentazione,   che   attesti   l'autorizzazione
all'utilizzo  di  detta documentazione e l'invio della documentazione
medesima all'Istituto superiore di sanita', ove non  gia'  agli  atti
dell'Istituto medesimo;
   5)  proposta  di  classificazione ed etichettatura del prodotto ai
sensi della normativa vigente (decreto legislativo 16 luglio 1998, n.
285,  per  i  prodotti  disinfettanti  di   cui   alla   lettera   a)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.  223, per i prodotti disinfestanti di cui alle lettere b), c) e f)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392);
   6) n. 2 esemplari, timbrati e firmati dal  legale  rappresentanteô
della  ditta richiedente, del testo delle etichette e degli eventuali
stampati del pmc, redatti sulla  base  dei  dati  utilizzati  per  la
proposta  di  classificazione  ed  etichettatura di cui al precedente
punto 5) e recanti i seguenti elementi:
   - il nome del pmc di cui si chiede la registrazione;
   - la ditta titolare  dell'autorizzazione  ed  eventuali  ulteriori
distributori;
   -  l'indicazione  qualitativa e quantitativa dei principi attivi e
le indicazioni relative agli altri componenti, che, per i prodotti di
cui alle lettere a), b), c) o f)  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1998,  n. 392, deve essere
espressa in grammi per 100 grammi di prodotto finito;
   - istruzioni e modalita' d'uso;
   - avvertenze e consigli di prudenza;
   - dose d'impiego;
   - indicazione della data di produzione e del lotto;
   - validita' del prodotto;
   - officina/e di produzione;
   - taglia/e di vendita.
   L'etichettatura  e  l'imballaggio  di  presidi  medico  chirurgici
dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.
   L'etichetta  e  gli  eventuali  stampati,  una  volta   approvati,
dovranno recare la dicitura
   "Presidio  Medico Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della
sanita' n. a'" e
   faranno   parte   integrante   del   decreto   di   autorizzazione
all'immissione   in   commercio.  Ogni  successiva  variazione  degli
stampati dovra'  essere  oggetto  di  apposita  domanda,  secondo  le
procedure  appresso  indicate,  e dovra' essere autorizzata, salvo il
caso di modifiche  imposte  da  successive  normative  vincolanti  in
merito    alle    quali   la   ditta   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve provvedere autonomamente,  ai  sensi
dell'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1998, n. 392;
   7)  dichiarazione,  con  firma  autenticata, del direttore tecnico
dell'officina/e di produzione prescelta/e che attesti  l'accettazione
a  produrre  (preparare  e  confezionare) e controllare il pmc presso
l'officina stessa per  conto  della  ditta  richiedente.  Qualora  il
confezionamento   e/o   i   controlli  siano  eseguiti  presso  altre
officine/laboratori questi devono essere  indicati  e  dovra'  essere
prodotta la relativa accettazione;
   8) se si tratta di officina di produzione italiana:
   a)  copia  dell'atto  del  Ministero  della  sanita' che autorizza
l'officina/e  prescelta/e  a  produrre,  controllare  e  confezionare
presidi medico chirurgici corrispondenti a quelli in questione;
   b)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'officina  che
attesti che l'atto autorizzativo di cui sopra non ha subito modifiche
o revoche;
   se si tratta di officina di produzione estera:
   a) copia  dell'autorizzazione  alla  produzione  di  prodotti  del
genere  di  cui  trattasi  rilasciata dalla competente autorita', ove
prevista dalla legislazione locale, ovvero  dichiarazione  con  firma
autenticata  del legale rappresentante dell'officina, che attesti che
l'officina non e' soggetta a specifica autorizzazione  in  base  alla
legislazione locale.
   9)  copia  del  certificato di iscrizione della ditta istante alla
competente   Camera   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura;
   10)  attestazione  del  versamento  di  L.  2.000.000  sul c/c n.-
40994006 intestato a "Ministero della sanita'  -Dipartimento  per  la
valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza" sul quale deve
essere riportata la causale del versamento;
   11)  attestazione del versamento dell'importo, variabile a seconda
dei tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale  6
marzo 1992 sul c/c n. 871012 intestato a "Tesoreria Provinciale dello
Stato  -  Sezione  di  Roma"  con causale "Versamento da accreditarsi
sulla contabilita' speciale 1628 intestata all'Istituto superiore  di
sanita'";
   12)  attestazione,  a  firma del legale rappresentante della ditta
istante, che la copia della domanda e  della  documentazione  inviata
all'Istituto  superiore  di  sanita'  e' identica a quella inviata in
pari data al Ministero.
   Alla conclusione dell'iter  procedimentale  verranno  richiesti  i
seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:
   -  n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante della ditta, dell'etichetta e  degli  eventuali  altri
stampati   del  pmc  con  l'indicazione  degli  elementi  di  cui  al
precedente punto 6), nella definitiva veste  tipografica,  in  bollo,
timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta.
   L'etichetta e gli eventuali altri stampati devono essere in lingua
italiana.  ove la ditta richiedente voglia commercializzare in Italia
il prodotto con stampati che rechino il testo anche in altre  lingue,
dovra'  allegare  a  detti  stampati una traduzione giurata dei testi
nelle altre lingue che  ne  garantisca  l'esatta  corrispondenza  con
quello in italiano;
   - n. 2 marche da bollo ordinarie.
   Limitatamente  ai  pmc  di  cui  alla  lettera  d) e, ove ritenuto
necessario dal Ministero della sanita', ai pmc di cui alla lettera e)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392, ai  fini  del  controllo  lotto  per  lotto  successivo
all'autorizzazione all'immissione in commercio, le ditte dovranno
   2.  VARIAZIONI  AD  AUTORIZZAZIONI  ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI
PRESIDI MEDICO CHIRURGICI GIA' CONCESSE:
   2.1. VARIAZIONE DI COMPOSIZIONE
   La ditta  titolare  della  registrazione  deve  inoltrare  domanda
bollata  di variazione di composizione indirizzata a "Ministero della
sanita' ­ Dipartimento  per  la  valutazione  dei  -medicinali  e  la
farmacovigilanza   -   Ufficio  IX:  Prodotti  cosmetici  -  Prodotti
d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti
e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civilta' Romana 7  -
00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. dei richiedente;
   - denominazione del pmc;
   - numero di registrazione;
   - indicazioni su:
   * nuova composizione quali-quantitativa del pmc,
   *  forma  fisica  del  preparato, nel caso in cui la variazione di
composizione ne comporti una modifica,
   *  proprieta'  caratteristiche  dei  nuovi   componenti   che   ne
giustificano l'impiego,
   * modalita' e dose di impiego nella nuova composizione,
   *  termine  massimo  di  utilizzazione  o  li  impiego nella nuova
composizione,
   Copia della domanda e della  documentazione  di  cui  ai  seguenti
punti  1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) deve essere inoltrata in pari data
all'Istituto superiore di sanita' - Viale Regina Elena, 299  -  00161
Roma
   Allegati da accludere alla domanda:
   1)  certificato  in  bollo,  datato  e  firmato, di analisi quali-
quantitativa  eseguita  da  un  istituto  universitario   o   da   un
laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori
accreditati che operano in regime di BPL.
   Limitatamente  ai pmc di eui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.  392,:
n.  2 campioni del kit di due diversi lotti di produzione da inviarsi
esclusivamente all'Istituto superiore di sanita'.
   2) ove la  modifica  di  composizione  concerna  il/i  principio/i
attivo/i,   metodo   analitico   per   il   controllo  qualitativo  e
quantitativo del/i principio/i attivo/i;
   3)  documentazione  chimica,  chimico-fisica,  ove  necessario,  e
relativa   all'attivita',  efficacia,  stabilita'  e  tossicita'  del
prodotto nella nuova composizione, datata e firmata.
   Detta documentazione deve essere conforme agli  standard  previsti
da  procedure internazionali, comunitarie o nazionali, ove esistenti.
La  documentazione  relativa  all'attivita',  all'efficacia  ed  alla
tossicita'   del  formulato  nella  nuova  composizione  deve  essere
sperimentale e deve essere rilasciata da un istituto universitario  o
da  un  laboratorio  pubblico  del  Servizio sanitario nazionale o da
laboratori accreditati che operano in regime di BPL.
   Nel  caso  si tratti di un pmc di cui alle lettere a), b), c) o f)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392, la cui  composizione  si  intende  modificare  con  una
sostanza attiva nuova, dovranno essere inoltre allegati:
   -  dichiarazione  che  la  sostanza  attiva e' stata notificata in
applicazione  della  direttiva  92/32/CEE,  recepita  in  Italia  con
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e indicazione dell'Unita'
Nazionale cui e' stata notificata,
   - dossier recante i dati relativi alla sostanza nuova previsti dal
decreto  legislativo  3  febbraio 1997, n. 52, e quelli specifici per
l'uso proposto;
   4) ove la modifica di composizione concerna i coformulanti, scheda
di sicurezza dei nuovi coformulanti,  ove  questi  rientrino  tra  le
sostanze  pericolose.  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52,. redatta in base al decreto Ministero della sanita'  4  aprile
1997  e recante i dati richiesti per una corretta classificazione dei
preparati che li contengono;
   N.B. ove la ditta richiedente intenda avvale si di tutti o alcuni.
dei documenti di cui ai punti 1), 2),  3),  e/o  4),  predisposti  da
altra  ditta  in  occasione  della  registrazione di altri pmc, detti
documenti possono essere sostituiti da una  lettera.  di  accesso,  a
firma  autenticata  del  legale  rappresentante  della  ditta  che ha
predisposto   la   documentazione,   che   attesti   l'autorizzazione
all'utilizzo  di  detta documentazione e l'invio della documentazione
medesima all'Istituto superiore di sanita', ove non gia' agli .  atti
dell'Istituto medesimo;
   5) proposta di classificazione ed etichettatura del prodotto nella
nuova   composizione   ai  sensi  della  normativa  vigente  (decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, per i prodotti  disinfettanti  di
cui   alla   lettera  a)  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 223, per i prodotti disinfestanti di cui alle lettere b), c) ed f)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392);
   6) salvo il caso in cui la variazione di composizione non comporti
una modifica di etichettatura, n. 2 esemplari, timbrati e firmati dal
legale  rappresentante  della  ditta  richiedente,  del  testo  delle
etichette  e degli eventuali stampati del pmc, redatti sulla base dei
dati utilizzati per la proposta di classificazione  ed  etichettatura
di  cui  al  precedente  punto  5),  nonche' una copia dell'etichetta
precedentemente autorizzata;
   7) attestazione del versamento di £ 500.000 sul  c/c  n.  40994006
intestato   a  "Ministero  della  Sanita'    -  Dipartimento  per  la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve
essere riportata la causale del versamento;
   8)  attestazione  del versamento dell'importo, variabile a seconda
del tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale  6
marzo 1992 sul c/c n. 871012 intestato a "Tesoreria Provinciale dello
Stato  -  Sezione  di  Roma"  con causale "Versamento da accreditarsi
sulla contabilita' speciale 1628 intestata all'lstituto superiore  di
sanita'";
   9)  attestazione,  a  firma  del legale rappresentante della ditta
istante, che la copia della  domanda  e  della  documentazione  sopra
specificata  inviata  all'Istituto superiore di sanita' e' identica a
quella inviata al Ministero.
   Alla conclusione dell'iter  procedimentale  verranno  richiesti  i
seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:
   -  n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante della ditta dell'etichetta  e  degli  eventuali  altri
stampati  di  cui  al  precedente  punto  6),  nella definitiva veste
tipografica. Nel caso in cui variazione di composizione non  comporti
una  modifica  di  etichettatura  l'etichetta  e  gli eventuali altri
stampati non saranno allegati al decreto;
   - n. 2 marche da bollo ordinarie.
   .
   N.B. Per i casi in cui la variazione di composizione comporta  una
variazione  della  forma fisica del preparato per la produzione della
quale l'officina precedentemente approvata non  risulta  autorizzata,
si rinvia alla procedura 2.5.
   2.2. MODIFICA DEL CAMPO E/O DELLE MODALITü DI IMPIEGO
   La  ditta  titolare  della  registrazione  deve  inoltrare domanda
bollata di modifica l'stensione del campo di  impiego  indirizzata  a
"Ministero   della   sanita'  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IX: Prodotti  cosmetici  -
Prodotti  d'erboristeria  -  Immissioni  in  commercio di dispositivi
disinfettanti e chimici  e  di  diagnostici  in  vitro.  Viale  della
Civilta' Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   - denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V
A. del richiedente;
   - denominazione del pmc;
   - numero di registrazione;
   - indicazioni su:
   * composizione quali-quantitativa del pmc;
   * nuovo/ulteriore uso al quale il prodotto e' destinato;
   * proprieta' caratteristiche dei componenti che ne giustificano il
nuovo/ulteriore impiego;
   * modalita' e dosi nel nuovo impiego.
   Copia  della  domanda  e  della  documentazione di cui ai seguenti
punti 1), 2), e 4) deve essere inoltrata in  pari  data  all'Istituto
superiore  di sanita' - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma Allegati
da accludere alla domanda:
   1) n.  2  esemplari  delle  nuove  etichette  ed  eventuali  altri
stampati,  timbrati  e firmati dal legale rappresentante della ditta,
contenenti la variazione del campo  di  impiego  e/o  delle  relative
istruzioni  d'uso e dosi di impiego, nonche' una copia degli stampati
precedentemente approvati;
   2) documentazione relativa all'attivita', efficacia  e  tossicita'
del  prodotto  nei  nuovi  campo  e/o  modalita'  di  impiego.  Detta
documentazione  deve  essere  conforme  agli  standards  previsti  da
procedure internazionali, comunitarie o nazionali, ove esistenti.
   La  documentazione  relativa  all'attivita', all'efficacia ed alla
tossicita' del formulato deve  essere  sperimentale  e  deve.  essere
rilasciata  da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico
del Servizio-sanitario nazionale  o  da  laboratori  accreditati  che
operano in regime di BPL;
   N.B.  ove la ditta richiedente intenda avvalersi di tutti o alcuni
dei documenti di cui ai  punti  2)  predisposti  da  altra  ditta  in
occasione  della  registrazione di altri pmc, detti documenti possono
essere sostituiti da una lettera di accesso, a firma autenticata  del
legale   rappresentante   della   ditta   che   ha   predisposto   la
documentazione, che attesti l'autorizzazione  all'utilizzo  di  detta
documentazione  e  l'invio della documentazione medesima all'Istituto
superiore di sanita', ove non gia' agli atti dell'Istituto medesimo;
   3) attestazione del versamento di L. 500.000 sul c/c  n.  40994006
intestato   a   "Ministero   della  sanita'  -  Dipartimento  per  la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve
essere riportata la causale del versamento;
   4)  attestazione  del versamento dell'importo, variabile a seconda
del tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale  6
marzo 1992 sul c/c n. 871O12 intestato a "Tesoreria Provinciale dello
Stato  -  Sezione  di  Roma"  con causale "Versamento da accreditarsi
sulla contabilita' speciale 1628 intestata all'Istituto superiore  di
sanita'";
   5)  attestazione,  a  firma  del legale rappresentante della ditta
istante, che la copia della  domanda  e  della  documentazione  sopra
specificata  inviata  all'Istituto superiore di sanita' e' identica a
quella inviata al Ministero.
   Alla conclusione dell'iter  procedimentale  verranno  richiesti  i
seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:
   -   n.   2  esemplari  bollati,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante della ditta dell'etichetta  e  degli  eventuali  altri
stampati   del  pmc  con  l'indicazione  degli  elementi  di  cui  al
precedente punto 1), nella definitiva veste tipografica;
   - n. 2 marche da bollo ordinarie.
   2.3. CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL PMC
   La ditta  titolare  della  registrazione  deve  inoltrare  domanda
bollata  di  cambio di denominazione del pmc indirizzata a "Ministero
della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali  e  la
farmacovigilanza  -  Ufficio  IX:    Prodotti  cosmetici  -  Prodotti
d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti
e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civilta' Romana 7  -
00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del richiedente;
   - denominazione autorizzata del presidio, nuova denominazione  con
cui si intende;
   -  commercializzarlo,  dichiarazione  che  la  nuova denominazione
prescelta non sia gia'
   utilizzata, per quanto noto, da altro pmc in commercio;
   - numero di registrazione.
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante  della  ditta, delle etichette e degli eventuali altri
stampati che riportino la  nuova  denominazione,  nonche'  una  copia
dell'etichetta precedentemente autorizzata;
   2)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006 intestato a "Ministero della sanita' - Dipartimento  per  la
valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza" sul quale deve
essere riportata la causale del versamento;
   3) n. 2 marche da bollo ordinarie.
   2.4.    TRASFERIMENTO    DI    TITOLARITA'     DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
   La  ditta richiedente deve inoltrare domanda bollata di variazione
di titolarita' indirizzata a "Ministero della  sanita'  -Dipartimento
per  la  valutazione  dei  medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio
Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici
   (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civilta'
Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi;
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del richiedente (cessionario);
   - denominazione sociale, sede legale,  codice  fiscale  e  partita
I.V.A. del precedente titolare (cedente);
   - denominazione del/i presidio/i;
   - numero/i di registrazione;
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati
che  riporti  l'indicazione  del  nuovo  titolare dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  nonche'  una   copia   dell'etichetta
precedentemente autorizzata;
   2) copia autenticata dell'atto di cessione;
   3)  copia  del  certificato  di iscrizione della ditta cessionaria
alla  competente  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura;
   4)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006 intestato a "Ministero della sanita' - Dipartimento  per  la
valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza¾ sul quale deve
essere riportata la causale del versamento;
   5) n. 2 marche da bollo ordinarie.
   Nel decreto di autorizzazione  al  cambio  di  titolarita'  verra'
indicato  che  le  etichette e gli eventuali stampati precedentemente
autorizzati dovranno variare nella sola parte
   concernente   l'indicazione   del   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
   N.B.  Questa  procedura  copre tutte le registrazioni per le quali
avviene il passaggio di titolarita' che  possono  essere  oggetto  di
un'unica domanda e di un unico versamento.
   2.5.  CAMBIO  DELLA  DENOMINAZIONE  SOCIALE  DELLA  DITTA TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSlONE IN COMMERCIO
   La ditta titolare della registrazione deve  inoltrare  domanda  in
bollo di presa d'atto della variazione di ragione sociale indirizzata
a  "Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la  farmacovigilanza  -  Ufficio  Prodotti  cosmetici  -
Prodotti  di  erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi
diagnostici in vitro. Viale della Civilta' Romana  7  -  00144  ROMA"
contenente:
   -  nuova  ragione  sociale,  sede legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del  richiedente  con  indicazione  della  precedente  ragione
sociale;
   - denominazione dei/l presidi/o;
   - numero/i di registrazione;
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati
che    riporti   l'indicazione   del   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio con la nuova ragione sociale, nonche' una
copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;
   2) copia autenticata dell'atto recante  il  verbale  di  assemblea
societaria  che  ha deliberato la variazione della ragione sociale o,
in alternativa, certificato del  competente  Registro  delle  imprese
recante i nuovi dati societari della ditta;
   3)  certificato  della  competente Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura recante i nuovi dati della ditta;
   4)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006  intestato  a  "Ministero della sanita' -Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la  farrnacovigilanza"  sul  quale  deve
essere riportata la causale del versamento;
   - 5) n. 2 marche da bollo ordinarie.
   Nel  decreto  di  variazione della ragione sociale verra' indicato
che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati
dovranno variare nella sola  parte  concernente  l'indicazione  della
ragione  sociale  del  titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
   N.B. Questa procedura copre tutte le  registrazioni  facenti  capo
alla  ditta  che  varia la propria ragione sociale che possono essere
oggetto di un'unica domanda e di un unico versamento.
   2.6. CAMBIO/ESTENSIONE DELLE OFFICINE DI PRODUZIONE
   La  ditta  titolare  della registrazione deve inoltrare domanda in
bollo  di  variazione  e/o  estensione  di  officina  di   produzione
indirizzata   a  "Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  per  la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza -  Ufficio  Prodotti
cosmetici  Prodotti  di  erboristeria  - Prodotti chimici (Biocidi) -
Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della  Civilta'  Romana  7  -
00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del richiedente;
   - denominazione del presidio;
   - numero di registrazione;
   -  indicazione  della  officina   di   produzione   prescelta   in
sostituzione e/o in aggiunta di quella precedentemente autorizzata.
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati
che   riporti   l'indicazione  della  diversa/ulteriore  officina  di
produzione,  nonche'   una   copia   dell'etichetta   precedentemente
autorizzata;
   2)  dichiarazione,  con  firma  autenticata, del direttore tecnico
dell'officina/e di produzione prescelta/e che attesti  I'accettazione
a  produrre  (preparare  e  confezionare) e controllare il pmc presso
l'officina stessa per  conto  della  ditta  richiedente.  Qualora  il
confezionamento   e/o   i   controlli  siano  eseguiti  presso  altre
officine/laboratori questi devono essere  indicati  e  dovra'  essere
prodotta la relativa accettazione;
   3) se si tratta di officina di produzione italiana:
   a)  copia  dell'atto  del  Ministero  della  sanita' che autorizza
l'officina/e prescelta/e a
   produrre, controllare e  confezionare  presidi  medico  chirurgici
corrispondenti a quelli in
   questione,
   b)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'officina  che
attesti che l'atto
   autorizzativo di cui sopra non ha subito modifiche o revoche;
   se si tratta di officina di produzione estera:
   a)  copia  dell'autorizzazione  alla.  produzione  di prodotti del
genere di cui trattasi
   rilasciata  dalla  competente  autorita',   ove   prevista   dalla
legislazione locale dichiarazione,
   ovvero    dichiarazione   con   firma   autenticata   del   legale
rappresentante, che attesti che
   l'officina non e' soggetta a specifica autorizzazione in base alla
legislazione locale;
   4) attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000.  sul  c/c  n.
40994006  intestato  a "Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve
essere riportata la causale del versamento;
   5) n. 2 marche da bollo ordinarie.
   Nel  decreto  di  autorizzazione  al cambio/estensione di officina
verra'  indicato  che  le  etichette   e   gli   eventuali   stampati
precedentemente   autorizzati   dovranno  variare  nella  sola  parte
concernente l'indicazione dell'officina di produzione.
   2.7.1. NOMINA/VARIAZIONE  DEL  RAPPRESENTANTE  ITALIANO  Dl  DITTA
ESTERA  (IL  RAPPRESENTANTE  ®  OBBLIGATORIO PER LE DITTE TITOLARI DI
AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO APPARTENENTI A PAESI EXTRA
UE, FACOLTATIVO PER QUELLE DELL'UE)
   La  ditta  richiedente  deve  inoltrare  domanda   in   bollo   di
nomina/variazione  del legale rappresentante per la vendita in Italia
indirizzata  a  "Ministero  della   sanita'   Dipartimento   per   la
valutazione  dei  medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti
cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici  (Biocidi)  -
Dispositivi  diagnostici  in  vitro.  Viale della Civilta' Romana 7 -
00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   - denominazione sociale, sede legale,  codice  fiscale  e  partita
I.V.A. del richiedente (rappresentante);
   -    denominazione    sociale   e   sede   legale   del   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (rappresentato);
   - denominazione del/i presidio/i;
   - numero/i di registrazione;
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n. 1 esemplare  delle  .  etichette  e  degli  eventuali  altri
stampati  che  riporti  l'indicazione del rappresentante, nonche' una
copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;
   2)  copia  autenticata  (munita  di  apostille)  della  nomina del
rappresentante con eventuale revoca di precedente mandato. Qualora la
domanda venga presentata non dal rappresentante  bensi'  dalla  ditta
estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla
stessa dovra' essere allegata una dichiarazione di accettazione della
rappresentanza  con firma autenticata del legale rappresentante della
ditta prescelta;
   3) certificato della competente Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura recante i dati del rappresentante;
   4)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006 intestato a "Ministero della sanita' - Dipartimento  per  la
valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza" sul quale deve
essere riportata la causale del versamento;
   5) n. 2 marche da bollo ordinarie.
   Nel decreto di nomina/variazione di rappresentanza verra' indicato
che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati
dovranno variare  nella  sola  parte  concernente  l'indicazione  del
rappresentante.
   N.B.  Questa  procedura  copre tutte le registrazioni per le quali
viene nominato/variato il rappresentante che possono  essere  oggetto
di un'unica domanda e di un unico versamento.
   2.7.2.   REVOCA   DEL  RAPPRESENTANTE  ITALIANO  DI  DITTA  ESTERA
DELL'UNIONE EUROPEA
   Ove  la  ditta  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio  del/i  pmc appartenga ad uno dei paesi dell'Unione Europea
ed abbia in passato nominato un rappresentante in Italia che  intende
revocare per operare in proprio, la. ditta richiedente deve inoltrare
domanda  in  bollo di revoca del legale rappresentante per la vendita
in Italia indirizzata a "Ministero della sanita' -  Dipartimento  per
la  valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza  -  Ufficio
Prodotti  cosmetici  -  Prodotti  di  erboristeria  Prodotti  chimici
(Biocidi)  -Dispositivi  diagnostici  in  vitro. Viale della Civilta'
Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:
   -   denominazione   sociale   e   sede   legale    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (rappresentato);
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del rappresentante;
   - denominazione del/i presidio/i;
   - numero/i di registrazione;
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati
dai quali  sia  stata  eliminata  l'indicazione  del  rappresentante,
nonche' una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;
   2)  dichiarazione,  a  firma del legale rappresentante della ditta
dell'UE richiedente, di revoca del precedente mandato;
   3)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006  intestato  a "Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve
essere riportata la causale del versamento;
   4)  n.  2  marche  da  bollo  ordinarie.  Nel decreto di revoca di
rappresentanza verra' indicato  che  le  etichette  e  gli  eventuali
stampati  precedentemente  autorizzati  dovranno  variare  nella sola
parte concernente l'indicazione del rappresentante.
   N.B. Questa procedura copre tutte le registrazioni  per  le  quali
viene  revocato  il  rappresentante  che  possono  essere  oggetto di
un'unica domanda e di un unico versamento.
   2.8. ESTENSIONE DI TAGLIE
   La ditta titolare della registrazione deve  inoltrare  domanda  in
bollo  di  estensione  a nuovi formati indirizzata a "Ministero della
sanita' -  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza   -   Ufficio   Prodotti  cosmetici  -  Prodotti  di
erboristeria Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici  in
vitro. Viale della Civilta' Romana
   7 - 00144 ROMA" contenente:
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del richiedente;
   - denominazione del presidio;
   - numero di registrazione;
   - indicazione  delle  taglie  autorizzate  e  delle  nuove  taglie
richieste.
   Allegati da accludere alla domanda:
   1)  n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal legale
rappresentante della ditta, delle etichette e degli  eventuali  altri
stampati  che menzionino tutte le taglie, quelle autorizzate e quelle
di cui si chiede l'autorizzazione, nonche' una  copia  dell'etichetta
precedentemente autorizzata.
   2)  attestazione del di Lit. 500.000 sul c/c n. 40994006 intestato
a "Ministero della sanita' -  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
medicinali  e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve  essere  stata
riportata la causale del versamento.
   L'ufficio,  esaminata  la richiesta e controllato che le etichette
siano modificate solo per la parte riguardante le taglie, provvedera'
ad autorizzare l'estensione ai nuovi formati restituendo  alla  ditta
un esemplare dell'etichetta debitamente vistato.
   2.9. NUOVE DISTRIBUZIONI
   La  ditta  titolare  della registrazione deve inoltrare domanda in
bollo di presa d'atto di distributore indirizzata a "Ministero  della
sanita'  -  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e la
farrnacovigilanza  -  Ufficio  Prodotti  cosmetici  -   Prodotti   di
erboristeria  Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in
vitro. Viale della Civilta' Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:
   - denominazione sociale, sede legale,  codice  fiscale  e  partita
I.V.A. del richiedente;
   - denominazione del presidio;
   - numero di registrazione;
   -  dichiarazione  circa  il nuovo distributore ed eventuale revoca
del precedente.
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante  della  ditta, delle nuove etichette e degli eventuali
altri stampati contenenti l'indicazione del distributore, nonche' una
copia  dell'ultima  etichetta  ed   eventuale   foglio   illustrativo
autorizzati;
   2)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006 intestato a "Ministero della sanita' - Dipartimento  per  la
valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza" sul quale deve
essere riportata la causale del versamento;
   3) dichiarazione di  accettazione  della  distribuzione  da  parte
della/e ditta/e prescelta/e.
   L'ufficio,  preso  atto della regolarita' dell'accordo privato tra
le parti e controllato che le etichette siano modificate  solo  nella
parte  concernete il distributore, provvedera' ad autorizzare i nuovi
stampati restituendo alla ditta un esemplare dei medesimi debitamente
vistato.
   2.10.   CAMBIO   DELLA   SEDE   LEGALE   DELLA   DITTA    TlTOLARE
DELL'AUTORIZZAZlONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
   La  ditta  titolare  della registrazione deve inoltrare domanda in
bollo di presa d'atto di variazione della sede legale  indirizzata  a
"Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  per  la  valutazione dei
medicinali e la  farmacovigilanza  -  Ufficio  Prodotti  cosmetici  -
Prodotti  di  erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi
diagnostici  in  vitro.  Viale  della Civilta' Romana 7 - 00144 ROMA"
contenente:
   - denominazione sociale,  nuova  sede  legale,  codice  fiscale  e
partita  I.V.A.  del  richiedente  con  indicazione della sede legale
precedente;
   - denominazione del presidio;
   - numero di registrazione;
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) se  la.  variazione  concerne  dati  riportati  negli  stampati
precedentemente  autorizzati,  n.  2  esemplari  in bollo, timbrati e
firmati dal legale rappresentante della ditta, delle nuove  etichette
e degli eventuali altri stampati contenenti l'indicazione della nuova
sede  legale,  nonche'  una  copia dell'ultima etichetta ed eventuale
foglio illustrativo autorizzati;
   2)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006  intestato  a "Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigilanza"  sul  quale  deve
essere stata riportata la causale del versamento.
   3)  copia  autenticata  del  verbale di assemblea societaria nella
parte in cui la stessa ha deliberato la variazione della sede legale,
o, in alternativa, certificato del competente Registro delle  imprese
recante i nuovi dati della ditta;
   4)  certificato  della  competente Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura recante i nuovi dati della ditta.
   L'ufficio,  verificata   la   regolarita'   della   documentazione
presentata,  comunichera' alla ditta la presa d'atto della nuova sede
legale e, se del caso provvedera', ad autorizzare  i  nuovi  stampati
restituendo alla ditta un esemplare dei medesimi debitamente vistato.
   2.11. CAMBIO FORMALE DI ETICHETTA
   La  ditta  titolare  della registrazione deve inoltrare domanda in
bollo di modifica formale di etichetta indirizzata a "Ministero della
sanita' -  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza   -   Ufficio   Prodotti  cosmetici  -  Prodotti  di
erboristeria Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici  in
vitro. Viale della Civilta' Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:
   -  denominazione  sociale,  sede  legale, codice fiscale e partita
I.V.A. del richiedente;
   - denominazione del presidio; - numero di registrazione;
   -  dichiarazione  che  la  nuova  etichetta  non  comporta  alcuna
modifica rispetto ai testi autorizzati riguardante  la  composizione,
il  campo  e  i modi (dosaggio, tempo di contatto o di erogazione) di
impiego.
   Allegati da accludere alla domanda:
   1) n.  2  esemplari  in  bollo,  timbrati  e  firmati  dal  legale
rappresentante  della  ditta, delle nuove etichette e degli eventuali
altri stampati contenenti le variazioni richieste, nonche' una  copia
dell'ultima etichetta ed eventuale foglio illustrativo autorizzati.
   2)  la  documentazione  tecnica,  ove necessaria, a supporto della
modifica richiesta;
   3)  attestazione  del  versamento  di  Lit.  500.000  sul  c/c  n.
40994006  intestato  a  "Ministero della sanita' -Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e  la  farmacovigiIanza"  sul  quale  deve
essere stata riportata la causale del versamento.
   L'ufficio,  esaminata  la richiesta e controllato che le etichette
siano  modificate  solo  nella  parte   richiesta,   provvedera'   ad
autorizzare  i nuovi stampati restituendo alla ditta un esemplare dei
medesimi debitamente vistato.
   Ove la modifica degli stampati sia imposta da norme in materia  di
etichettatura    intervenute    successivamente    all'autorizzazione
all'immissione in  commercio,  la  ditta  ha  l'obbligo  di  adeguare
autonomamente   gli   stampati   a   dette  norme,  dandone  semplice
comunicazione al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  per  la
valutazione  dei medicinali e la farrnacovigilanza - Ufficio Prodotti
cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici  (Biocidi)  -
Dispositivi diagnostici in vitro mediante invio di un esemplare degli
stampati   aggiornati.   L'invio   degli   stampati  non  comportera'
l'approvazione dei medesimi da parte dell'ufficio.
   Per i pmc che ricadono nell'ambito di applicazione delle direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE si dovra' tenere conto dei requisiti  e  della
documentazione da queste richieste.
   Per  i  diagnostici in vitro da registrarsi come pmc e' necessario
tenere conto, oltre che delle procedure qui indicate, anche di quanto
disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133 e dal  decreto
ministeriale   del   12  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992.