COMUNE DI Torrenova (Messina) Il comune di TORRENOVA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra. (Omissis). di determinare per l'anno 1999 aliquote di imposte I.C.I. differenti: una ordinaria nella misura del 5 per inille; l'altra ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI Tornaco (Novara) Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999. (Omissis). 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille. (Omissis). 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; (Omissis). II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In altemativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se lunita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmenie alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa abibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI TORRICELLA (Taranto) Il comune di TORRICELLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per i motivi esposti in narrativa, nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. anche per il 1999; 2. di stabilire anche per il 1999 la detrazione I.C.I. per la prima casa nella misura di L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI TORRITA DI SIENA (Siena) Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). rilevato, al fine di assicurare i servizi attualmente svolti dall'ente i cui costi sono riportati nel bilancio di previsione 1999, di confermare un'aliquota I.CI. nella misura del 5 per mille e di elevare a L. 300.000 le maggiori detrazioni per le abitazioni principali a favore dei contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni a carattere sociale: famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite; ritenuto di dover stabilire le modalita' di richiesta e documentazione da produrre per tale agevolazione, nelle seguenti fattispecie: domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza della scadenza della prima rata; fotocopia certificati pensionistici relativi all'anno in corso; dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui specificare la mancanza di possesso di altri beni immobili oltre alla casa di civile abitazione o di residenza popolare. La suddetta certificazione puo' essere sostituita con autocertificazione ai sensi della normativa vigente. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di riconoscere per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 3. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione sopra specificata, o rispettiva autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I. (Omissis). COMUNE DI TORTONA (Alessandria) Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi della normativa in premessa citata, l'applicazione agli imponibili delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: A) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556 e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte, nonche' con riferimento all'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta in merito alla definizione e ambito di applicazione di fattispecie varie individuabili da deliberati consiliari: 1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille; 2) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,30 per mille; B) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonche' con riferimento all'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta in merito alla definizione e ambito di applicazione di fattispecie varie individuabili da deliberati consiliari: 1) immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attivita' artigianali, commerciali, industriali, di proprieta' del soggetto titolare dell'attivita' economica: 5.15 per mille; 2) immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attivita' artigianali, commerciali, industriali, non in conduzione diretta da parte del soggetto d'imposta: 6 per mille; 3) terreni agricoli: 5,15 per mille; 4) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille; 5) casi di immobili diversi dalle abitazioni, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille; 6) aree fabbricabili: 6 per mille; 7) alloggi non locati: 7 per mille; 8) a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali: 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; C) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori aliquote ridotte: 1) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari che si trovano in condizioni, debitamente documentabili, di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 4 dell'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di definire l'aliquota del 6 per mille quale aliquota base di riferimento; 3. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico sociale: a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) invalidi con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) disoccupati e lavoratori in mobilita' con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; f) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non au'tosufflcienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente e' elevato da L. 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000; 5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano, nei termini richiesti, l'apposita istanza; contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione; 6. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di detrazione di L. 350.000 dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni, nelle forme stabilite dalle norme vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello status oggetto della maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1ù0 al 30 giugno 1999 e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999; 7. di stabilire che i requisiti per l'ottenimento della maggiore detrazione d'imposta di L. 350.000 devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punto precedente; 8. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza; 9. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza; contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti per la maggiore detrazione; 10. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 8) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena la decadenza del beneficio, dal 1ù0 al 30 giugno 1999 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1ù0 al 20 dicembre 1999 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999; 11. di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili, bensi' alternative fra loro; 12. di stabilire che le richieste di maggiore detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 di cui ai precedenti punti 6) e 10) vengano accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettIfica per mancanza delle rispettive condizioni richieste; 13. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (Savona) Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 confermando l'aliquota nella stessa misura determinata per l'anno precedente e precisamente: 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI TRADATE (Varese) Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari 5 per mIlle per: abitazione principale. Si considera abitazione principale anche l'unita' immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari; garage e cantina di pertinenza dell'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA (Pordenone) Il comune di TRAMONTI DI SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille; 2. di elevare a L. 350.000 (euro 180,76) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Trecate (Novara) Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1994: (Omissis). di stabilire l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., ex art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura unica del 4 per mille, per l'anno 1994. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 come da deliberazione nella giunta comunale n. 1027 del 26 ottobre 1993. COMUNE DI TRECENTA (Rovigo) Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nonche' l'applicazione della detrazione fissa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000; 2. di stabilire che, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge n. 662/1996, in L. 350.000, a norma del punto 3) del medesimo comma 55 sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica: a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo famigliare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a: L. 9.224.150 nucleo famigliare anagrafico di un componente; L. 8.005.400 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo famigliare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000. ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pentinenze; 4. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000. a L. 350.000, dovranno presentare specifica domanda all'ufficio l.C.l. dell'ente entro il termine del 30 maggio 1999, allegando idoena documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3), lettere a) e b). (Omissis). COMUNE DI TREIA (Macerata) Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ridurre per l'anno 1999 nella misura "ordinaria" del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), confermando l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa e l'aliquota differenziata del 7 per mille nelle seguenti fattispecie: alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale con esclusione di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela in linea retta (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale; comunque a tali immobili non si applica la detrazione per abitazione principale; immobili destinati ad attivita' produttive non utilizzati e/o non locati. (Omissis). COMUNE DI TREMEZZO (Como) Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: _____________________________________________________________________ N.D. Tipologia degli immobili Aliquote proposte per mille _____________________________________________________________________ Per tutte le tipologie 6 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le riduzioni detrazione d'imposta come da prospetto che segue: _____________________________________________________________________ N.D. Tipologia degli Riduzione Detrazione immobili di imposta di imposta per mille (Lire in ragione annua) _____________________________________________________________________ Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti 4,5 L. 200.000 Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a L. 24.000.000 4,5 L. 300.000 (Omissis). COMUNE DI TRES (Trento) Il comune di TRES (provincia di Trento) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e di fissare la detrazione di L. 300.000 a favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TREVENZUOLO (Verona) Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per quanto premesso la proposta come sopra presentata. (Omissis). di determinare e di confermare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Frosinone) Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' unica ed e' stabilita nella misura del 6 per mille; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI TREVIGNANO (Treviso) Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI TREVISO (Treviso) Il comune di TREVISO ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le seguenti tariffe, aliquote e detrazioni dei tributi per l'anno 1999: imposta comunale sugli immobili: 5 per mille quale aliquote generale; 4 per mille quale aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TREZZANO ROSA (Milano) Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 secondo le seguenti classi: 5 per mille: abitazione principale e box pertinente; 6 per mille: A/10 ufficio; C/2 magazzino; C/3 laboratorio; D/1 opificio; D/2 albergo; D/5 sede bancaria; D/8 supermercato; 5,5 per mille: tutto il resto ("seconde case", terreni, ecc.). 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TREZZONE (Como) Il comune di TREZZONE (provincia di Como) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). dare atto che e' mantenuta in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prima abitazione, 6 per mille altri immobili. (Omissis). COMUNE DI TRIBANO (Padova) Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille, confermando la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TRIGOLO (Cremona) Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura minima di L. 200.000 in ragione annua; 3. di determinare, altresi', ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da L. 200.000 a L. 500.000, per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1 gennaio 1999 proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico nullatenente. (Omissis). COMUNE DI TRINO (Vercelli) Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di elevare a L. 300.000 l'importo di detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di procedere alla pubblicazione di legge del presente provvedimento. (Omissis). COMUNE DI TRISSINO (Vicenza) Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per il 1999 alle unita' residenziali destinate ad abitazione principale l'aliquota I.C.I. pari al 4,75 per mille (si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente); si considera inoltre quale abitazione principale: a) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi; c) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata; e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai figli; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai figli deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca; 2. di applicare per l'anno 1999 alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel como dell'anno, aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille, nell'intento di sottolineare il problema casa particolarmente sentito nel nostro comune; 3. di applicare per l'anno 1999 alle unita' immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera d), legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) l'aliquota I.C.I. pari al 3 per mille limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi' come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio; di applicare le riduzioni d'imposta cosi' come previste all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di mantenere per tutte le unita' diverse da quelle precedenti conferma dell'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille; 5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; 6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI TRIVERO (Biella) Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). COMUNE DI TROFARELLO (Torino) Il comune di TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote: terreni agricoli: 6 per mille; abitazione principale: 6 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; altri fabbricati non appartenenti alla precedenti tipologie: 7 per mille; 2. di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 (euro 154,94) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire in L. 500.000 (euro 258,23), la detrazione spettante all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI TUENNO (Trento) Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). di integrare la deliberazione consiliare n. 38 del 29 ottobre 1998 nel modo seguente: "la detrazione spettante per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata nella misura di L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinaizone. Tale detrazione e' estesa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari". (Omissis). COMUNE DI TURATE (Como) Il comune di TURATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare atto che per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, e' fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI UCRIA (Messina) Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille; 2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del citato decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di elevare, ai sensi del terzo comma del citato art. 8, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta. (Omissis). COMUNE DI URBINO (Pesaro e Urbino) Il comune di URBINO ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che gli utilizzi come abitazione principale; b) aliquota ridotta del 5 per mille: in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorita' sanitaria) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ai soggetti di cui ai punti precedenti viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legisaltivo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; c) aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli alloggi non locati, comprendente oltre agli alloggi effettivamente non locati anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato; 2. di confermare, anche per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione dell'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) oppure di quelli di cui alla lettera B) seguenti: A. 1) aver compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre 1998; 2) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; 3) adibire l'immobile a propria abitazione principale; 4) l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge; 5) essere titolare di pensione sociale o minima dell'I.N.P.S., senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare); 6) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere ossedute anche dal coniuge; B. 1) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale e' stata riconosciuta indennita' di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1998 non deve essere superiore a L. 28.000000; 2) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A), appartenere ad un nucleo familiare compost o da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1998 non superiore a L. 35.000000; 3) di precisare che le ipotesi di detrazione soprariportate di cui alle lettere A) e B) non sono tra loro cumulabili; 4) la detrazione di L. 300.000 spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste; 5) i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). COMUNE DI USSEGLIO (Torino) Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo comune sara' applicata all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VACRI (Chieti) Il comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di L. 200.000, come per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI VADENA - PFATTEN (Bolzano) Il comune di VADENA - PFATTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di dare atto che anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di aumentare da L. 200.000 a L. 400.000 (omissis) l'importo di detrazione 1999 dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. il diritto all'aumento della detrazione viene concesso anche alle persone, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI VAILATE (Cremona) Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 1999: 1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3) 5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4) 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune (per le sole aree fabbricabili); 6) 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro; 7) 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997; 8) 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000 per detrazione maggiorata entro il limite di legge; 2) ulteriore detrazione del 100% se i possessori hanno i seguenti requisiti: 1) sono possessori esclusivamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) sono ultra sessantacinquenni; 3) non superano un reddito di lire diciotto milioni se singoli o di lire 25 milioni se con coniuge a carico; 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI VALDASTICO (Vicenza) Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., come di seguito indicato: a) aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; b) aliquota ordinaria del 6 per mille rispetto a tutte le altre unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI VALDIDENTRO (Sondrio) Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000 l'importo della detrazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI VALDISOTTO (Sondrio) Il comune di VALDISOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999: aliquota ordinaria: 6 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ridotta: 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioe': a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche; b) l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari con patto di futura vendita e riscatto; d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; nonche' per le unita' immobiliari equiparate da norma regolamentare all'abitazione principale: a) l'abitazione concessa in uso gratuito ai genitori e ai figli dei soggetti passivi, che la occupano quale loro abitazione principale, sulla base delle risultanze anagrafiche; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei portatori di handicap con attestato di invalidita' civile: L. 400.000, purche': a) l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni; b) il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L. 21.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo; c) entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorieta' che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione del nucleo familiare. (Omissis). COMUNE DI VALEGGIO (Pavia) Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VALFLORIANA (Trento) Il comune di VALFLORIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazioine dell'I.C.I. con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con la detrazione d'imposta minima obbligatoria di L. 200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALFURVA (Sondrio) Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare la aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 come determinate con provvedimento della giunta comunale n. 381 dell'11 dicembre 1997 in premessa indicato e precisamente: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioine principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 6 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. confermare in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALGANNA (Varese) Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuaziione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 1999; 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VALMACCA (Alessandria) Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VALMADRERA (Lecco) Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALSINNI (Matera) Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VALVASONE (Pordenone) Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: a) 5 per mille per la prima casa (art. 10, commi 1 e 2 del regolamento) e le pertinenze della stessa (art. 10, comma 5 del regolamento); b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario); c) 5,5 per mille i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 4 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori); f) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori); 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per l'abitazioine principale. (Omissis). COMUNE DI VANDOIES - VINTL (Bolzano) Il comune di VANDOIES - VINTL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 900.000; 3. ai sensi del precedente comma 2, si avverte che un garage, un box o un posto auto (categoria C06) viene inteso come pertinenza all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (Milano) Il comune di VAPRIO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota del 5,5 per mille e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata: 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille per le abitazioni non locate; fattispecie di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento I.C.I. - aliquota 5,5 per mille; fattispecie di cui all'art. 6, comma 5, del regolamento I.C.I. - aliquota 4 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VARANO BORGHI (Varese) Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di modificare l'aliquota I.C.I. in vigore nel modo che segue: 1) abitazione principale - box di pertinenza, abitazioni cedute in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I. 6 per mille; 2) abitazioni non locate: 7 per mille; 3) aree edificabili ed altri immobili: 7 per mille; di stabilire nella data del 31 maggio 1999 il termine per la presentazione dell'istanza tendente ad ottenere la riduzione nelle fattispecie previste dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.. (Omissis). COMUNE DI VARISELLA (Torino) Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicare sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VASTO (Chieti) Il comune di VASTO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1ù0 (primo) grado, sempre che nella stessa gli aventi diritto vi abbiano stabilito la propria residenza e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: 2. di stabilire una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000, precisando che e' considerata abitazione principale, anche l'abitazione concessa un uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1ù0 grado, se nella stessa gli aventi diritto vi hanno stabilito la propria residenza; 3. di fissare una ulteriore detrazione di L. 160.000 per l'abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti un disabile psico fisico con grado di invalidita' di almeno il 75 per cento, o di soggetto in stato di tossicodipendenza certificato dalle strutture sanitarie competenti e comunque con reddito imponibile familiare dell'anno d'imposta 1998 non superiore a L. 50.000.000; 4. di stabilire una ulteriore detrazione di L. 50.000, per i proprietari dell'unica unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, con un nucleo familiare ed un reddito imponibile riferito all'anno d'imposta 1998, come al seguente prospetto: Componenti nucleo Importo reddito familiare imponibile -- -- 1 (una) persona fino a L. 18.000.000 2 (due) persone fino a L. 24.000.000 3 (tre) persone fino a L. 30.000.000 4 (quattro) persone fino a L. 36.000.000 5 (cinque) persone fino a L. 42.000.000 oltre 5 (cinque) persone fino a L. 50.000.000 L. 20.000 per ogni altro componente il nucleo familiare superiore a 5 (cinque); 5. di stabilire che le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, se spettanti, sono comulabili tra di loro; 6. di escludere dalla ulteriore maggiorazione di cui al punto 4 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto con categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli di eminenti pregi artistici o storici); 7. di fissare alla data del 31 luglio 1999 il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni con la relativa documentazione, per beneficiare delle detrazioni di cui a punti 3 e 4 della presente atto; 8. di stabilire che per nucleo familiare, ai fini della applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al punto 4 della presente, e' da intendersi quella risultante dalla posizione anagrafica. (Omissis). COMUNE DI VASTOGIRARDI (Isernia) Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VEDANO OLONA (Varese) Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente regolamento comunale; nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VEDDASCA (Varese) Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente: aliquota I.C.I. 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VELTURNO - FELDTHURNS (Bolzano) Il comune di VELTURNO - FELDTHURNS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 e' approvata l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili in misura minima del 4 per mille. 2. per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, e' stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unita' immobiliare. (Omissis). COMUNE DI VENARIA REALE (Torino) Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A. Confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gia' in vigore nell'anno 1998 nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; 6 per mille per le abitazioni locate; 7 per mille per le case sfitte; 6,3 per mille per gli altri fabbricati; 6,3 per mille per i terreni agricoli; 7 per mille per le aree fabbricabili; B confermare, altresi', per l'anno 1999, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI VENAUS (Torino) Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (Varese) Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura del 5.8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 3. di stabilire in L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996, utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a L. 80.000.000, e non oltre L. 85.000.000; b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; d) abbiano avuto nel 1998 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella: Numero persone componenti il nucleo familiare come Reddito complessivo lordo da stato di famiglia per nucleo familiare in lire -- -- 1 12.500.000 2 20.500.000 3 26.500.000 4 31.500.000 5 37.000.000 piu' di 5 46.000.000 4. di stabilire in L. 400.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. sino a L. 80.000.000, e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3); 5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996); 6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2' grado purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza; 7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4, decreto-legge n. 437/1996); 8. di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996); 9. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996). 10. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996). 11. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 12. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 13. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 14. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica od alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi; 15. di ridurre del 50 per cento ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 16. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione; 17. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possono essere corrisposti unicamente mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune; 18. di stabilire che le variazioni possano essere redatte unicamente sui modelli approvati dal competente Ministero. (Omissis). COMUNE DI VENEZIA Il comune di VENEZIA ha adottato, il 21 gennaio 1999 e l'11 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire (omissis) le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 1999 alle varie fattispecie di unita' immobiliari, come di seguito specificato: 1) aliquota al 4 per mille, minimo previsto dalla legge, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di applicare l'aliquota del 7 per mille ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali, in quanto ad esse pertinenziali; 2) aliquota al 4 per mille: per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, al settore tributi ufficio I.C.l., di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli), come dovra' risultare da autocertificazione da parte del proprietario, spetta anche per un'altra unita' immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7, regolamento I.C.I. approvato con deliberazioni C.C. n. 185 del 16 novembre 1998 e n. 205 del 14-15 dicembre 1998); 3) aliquota al 7 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o di studio. Per tale fattispecie, gli interessati, all'atto della stipula o del rinnovo contrattuale o subentro di nuovo inquilino, dovranno presentare al settore tributi - ufficio I.C.l., un'autocertificazione, in carta semplice e senza allegati, sottoscritta dal proprietario dei locali ed indicante: l'ubicazione dell'abitazione; gli estremi del contratto registrato e la sua durata, precisando il relativo ufficio di registro, il numero assegnato, la serie ed il nominativo dell'affittuario ivi residente o dimorante stabilmente per motivi di lavoro o di studio; gli estremi del versamento ai fini del rinnovo o inizio del contratto, precisandone la data; 4) aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 5) di applicare una detrazione di L. 200.000, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 6) di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7) di applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000. a L. 320.000, per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti: a) titolari di pensione sociale; b) portatori di handicap riconosciuto al 100%; c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto. L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione al settore tributi, ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti; 8). di precisare che, nelle fattispecie indicate ai punti 3 e 7 della presente deliberazione, l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta nei termini, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 30 giugno o il 20 dicembre, a seconda che le variazioni delle condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 1999. (Omissis). di stabilire al 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile alle abitazioni concesse in affitto, con contratto di locazione regolarmente registrato a norma dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2 comma 3, 4 e 5 della legge n. 431 del 1998 "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario, da fornire nei modi e termini previsti nella citata deliberazione n. 91/1999. (Omissis). COMUNE DI VERDELLO (Bergamo) Il comune di VERDELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. conferma aliquote e detrazioni d'imposta stabilita con deliberazione di C.C. n. 2 del 19 febbraio 1998. (Omissis). Con delibera n. 2 del 19 febbraio 1998 il comune ha stabilito: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille; altre tipologie immobiliari: 6,3 per mille. (Omissis). COMUNE DI VERRETTO (Pavia) Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI VERUNO (Novara) Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per le causali di cui in narrativa, per l'anno 1999: nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 4 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggeto passivo e in L. 250.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI VERZEGNIS (Udine) Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, a conferma di quanto disposto per il 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; di diversificare, con riferimento unicamente ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 (a conferma di quanto disposto per il 1998 ed entro i limiti di legge), fissandola nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VERZINO (Crotone) Il comune di VERZINO (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comume nella misura unica del 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VESCOVANA (Padova) Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, nella misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 1999 della facolta' di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59 della legge, 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VICOFORTE (Cuneo) Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura diversificata: 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa; ammontare della detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VICOLUNGO (Novara) Il comune di VICOLUNGO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VICOVARO (Roma) Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, anche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VIETRI DI POTENZA (Potenza) Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 cosi' come nell'anno 1998 nelle seguenti misure: aliquota unica al 5 per mille; stabilire a L. 400.000 l'imposta della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO (Alessandria) Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 da applicare nella misura umca del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI VIGODARZERE (Padova) Il comune di VIGODARZERE (provincia di Padova) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni. (Omissis). COMUNE DI VILLA D'ALME' (Bergamo) Il comune di VILLA D'ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille; 2. Omissis. 3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI VILLA D'OGNA (Bergamo) Il comune di VILLA D'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata: nella misura dei 6 per mille per la generalita' dei soggetti passivi (aliquota ordinaria); nella misura del 5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare residenziale direttamente adibita ad abitazione principale. Alla stessa aliquota potra' essere assoggettata anche l'unita' immobiliare residenziale locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (aliquota ridotta); la detrazione concessa unicamente ai proprietari dell'immobile adibito ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI VILLADOSE (Rovigo) Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per I'anno 1999, nelle misure sotto indicate, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili: a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 art. 1 legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali (mentre per i garages pertinenze delle stesse anche se iscritti distintamente in catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alle predette abitazioni, posticipando la equiparazione al bilancio dell'esercizio 2000. Resta inteso che l'abitazione principale e i garages continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo n. 504/1992); c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione; d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole; e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno 1998, cosi' come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa): ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione: persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000; persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale detrazione L. 500.000; solo per lavoratori dipendenti e pensionati: redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000; redditi per ogni componente da L. 500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000; redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000; 3. di dare atto che per l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 2) verranno seguiti i seguenti criteri: il contribuente dovra' presentare la richiesta autocertificazione nella quale dovra' dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni agevolate (L. 500.000 e L. 300.000). La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese precedente al pagamento della I rata ai servizi amministrativi tributari del comune di villadose, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione comunale si riservera' di richiedere la necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche e integrazioni. (Omissis). COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (Verona) Il comune di VILLAFRANCA DI VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare pertanto per l'anno 1999: l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; (Omissis). l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VILLAMAGNA (Chieti) Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, a conferma di quanto disposto per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). di inserire nel testo della delibera il richiamo della previsione contenuta nell'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., avente ad oggetto l'equiparazione dell'abitazione principale delle unita immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, al fine di assicurare la piu' ampia pubblicita' a tale equiparazione. (Omissis). COMUNE DI VILLAMARZANA (Rovigo) Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO (Alessandria) Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune con l'effetto dal 1 gennaio 1999; a) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille. b) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopraddetta: 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VILLANOVA SOLARO (Cuneo) Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota del 5,5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VILLARBASSE (Torino) Il comune di VILLARBASSE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille per l'abitazione principale ed al 6 per mille sugli altri immobili per l'anno 1999; 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI VILLAR DORA (Torino) Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; B. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta. (Omissis). COMUNE DI VILLAROSA (Enna) Il comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (Cagliari) Il comune di VILLA SAN PIETRO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, e di aumentare dal 5 al 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI VILLIMPENTA (Mantova) Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 1) aliquota ordinaria 5,75 per mille; 2) abitazione principale 5,25 per mille; 3) terreni agricoli 5,75 per mille; 4) alloggi non locati 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI VINCI (Firenze) Il comune di VINCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di istituire dal 1 gennaio 1999, 4 tipologie per l'applicazione dell'imposta I.C.I., ciascuna con una aliquota specifica a fianco indicata: A) abitazioni principali con detrazione di L. 200.000, aliquota 4 per mille; B) altri fabbricati: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, comprese le abitazioni date in locazione o in comodato e comunque abitate: aree fabbricabili, terreni agricoli, aliquota 6 per mille; C) abitazioni date in locazione con "contratto tipo" in base alla legge n. 431/1998, aliquota 5,5 per mille; D) alloggi non abitati, privi di residenza o domicilio, senza contratto di locazione o comodato, tenuti a disposizione dal proprietario, aliquota 7 per mille; 2. di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo B e C per le abitazioni non primarie la necessita' della presentazione al comune entro il 30 giugno di ogni anno di una dichiarazione in cui si dichiara che l'alloggio e' stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione e la durata, e le generalita' del conduttore di tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota di tipo D. L'applicazione dell'aliquota di tipo B o C e' rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione o in comodato. Nel caso in cui l'alloggio sia dato in locazione o in comodato dopo il 6 giugno il contribuente in sede di conguaglio applica l'aliquota di tipo B o C e presenta la dichiarazione di cui sopra al comune entro il 30 dicembre di ogni anno; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione rhe la stessa non risulti locata; 4. di approvare per l'anno 1999 la detrazione di imposta I.C.I. di L. 350.000 (al posto di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti: a) redditi annuo imponibile dell'intera famiglia non superiore a 30 milioni di lire; b) famiglia composta da almeno 2 componenti e che nessuno dei componenti la famiglia possieda altre abitazioni oltre a quella in cui ha la residenza; oppure famiglia composta da un solo componente con eta' oltre 60 anni fermo restando la sussistenza di requisiti di reddito e della proprieta' di un'unica abitazione in cui ha la residenza; c) abitazione principale con categoria catastale non di lusso cioe' A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; 5. di stabilire che i soggetti che hanno i requisiti di cui sopra, devono attestarli con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da presentare al comune entro il 30 giugno e si avvalgono della maggior detrazione in fase di versamento dell'imposta. Nel caso di acquisto dell'abitazione dopo il 30 giugno e in presenza dei suddetti requisiti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' va presentata al comune entro il 20 dicembre. (Omissis). COMUNE DI VIRGILIO (Mantova) Il comune di VIRGILIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2 di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate nella misura del 6 per mille; 3 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione a condizione che: l'immobile sia destinato ad abitazione principale; il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di un milione e mezzo per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 1998; 4. di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione dal calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; 5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 1999 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 1999, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; 7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica. (Omissis). COMUNE DI VITERBO (Viterbo) Il comune di VITERBO ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (per la determinazione dell'imposta), nella misura del 5 per mille. (Omissis). aumentare per i motivi di cui in premessa con decorrenza 1 gennaio 1997, la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, portandola a L. 450.000, da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nei seguenti punti 1 e 2. 1) aver superato il 65 anno di eta' alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolare di una o piu' pensioni, la cui somma totale non sia superiore all' importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che ne' il contribuente, ne' i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore; 2) coloro che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta e che siano iscritti come disoccupati preso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennita' od alcun tipo di sussidio o che comunque eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini che ne' il contribuente ne' i conviventi siano proprietari o usufiuttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore. Per usufluire dell'agevolazione i richiedenti dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento della 1a rata di acconto dell'I.C.I.; a tale domanda dovra' essere allegata dichiarazione sostituiva dall'atto di notorieta' in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti ed indicando i dati anagrafici ed i redditi posseduti dei soggetti conviventi. (Omissis). Tale domanda dovra' essere presentata per ogni anno di imposta. (Omissis). COMUNE DI VODO CADORE (Belluno) Il comune di VODO CADORE (provincia di Belluno) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota del 7 per mille per le 2 case e relative pertinenze; aliquota del 6 per mille: abitazioni principali con le sue pertinenze detrazioni di L. 300.000; abitazioni possedute da anziani che sono in istituti di ricovero con detrazione di L. 300.000; abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2 grado di parentela sempre a uso abitazione principale comprovato da regolare atto registrato detrazione di L. 300.000; abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato senza detrazione; aree edificabili; tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni; aliquota del 4 per mille: edifici rurali soggetti all'accatastamento urbano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). COMUNE DI VOGOGNA (Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale degli immobli per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e precisando che la detta aliquota e' fissata nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie. (Omissis). COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (Treviso) Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare per l'anno 1999: un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta; un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive; una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni: a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto; b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare, intendendo come tale l'insieme delle persone risultanti all'anagrafe al primo gennaio 1999, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 1998, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 1998; c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi: 1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al primo gennaio 1999; 2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto); 3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non e' superiore a L. 20.000.000; 3. di applicare alle autorimesse, distintamente iscritte al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purche' siano strettamente pertinenziali all'abitazione stessa e siano possedute dal medesimo contribuente. (Omissis). COMUNE DI VOLPARA (Pavia) Il comune di VOLPARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille; 2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI VOLPIANO (Torino) Il comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di deteminare in via definitiva, (omissis) per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,75 per mille, (omissis); 2. di applicare per il 1999 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 280.000, gia' fissata per il 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Catania) Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 le aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per quelle ordinarie; si da atto che la detrazione per labitazione principale e' fissata nell'importo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZAMBANA (Trento) Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'armo 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI ZAMBRONE (Vibo Valentia) Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI ZANDOBBIO (Bergamo) Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota abitazione principale 4,5 per mille; abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 4,5 per mille; alloggi non locati 5,5 per mille; immobili diversi da abitazione 5,5 per mille; enti senza scopo di lucro 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 4 per mille; abitazione principale anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 4,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZECCONE (Pavia) Il comune di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5, per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZENEVREDO (Pavia) Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 6 per mille misura unica; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZERMEGHEDO (Vicenza) Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille; 2. di disporre l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione, a condizione che il reddito prevalente derivi da pensione, a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1998, rientri nei seguenti limiti: persona singola L. 12.000.000; nuclei familiari di due o piu' persone L. 20.000.000. (Omissis). COMUNE DI ZEVIO (Verona) Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille giusto provvedimento della giunta comunale n. 352 del 29 ottobre 1998; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale per le persone che si trovano nelle condizioni di: a) portatori di' handicaps riconosciuto al 100%; b) titolare di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da, assegni di pensione sociale; c) anziano non autosufficiente, di eta' superiore ai sessantacinque, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28; d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco dell'anno; chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a), b) c) e d) non deve possedere, a titolo di proprieta' o di altro dititto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale; e) proprietario, o titolare di altro diritto reale; di immobile adibito ad abitazione principale; il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unita', ed in presenza di un reddito complessivo riferito all''anno immediatamente precedente a quello riguardante l.C.I. cosi' determinato: reddito base L. 30.000.000; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000. Concorrono alla formazione dei reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti il nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprieta' a di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale; 3. di dare atto che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre 1999 conformemente ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi; con allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore a mesi sei; 4. di dare atto che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dall legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (Piacenza) Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ZOGNO (Bergamo) Il comune di ZOGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ZUBIENA (Biella) Il comune di ZUBIENA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere invariate, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. gia' stabilite con l'atto deliberativo C.C. n. 6/98, in premessa richiamato: 5,75 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,50 per mille sugli altri tipi di immobili. di confermare altresi' la detrazione di imposta relativamente alle unita' immobiliarie adibite ad abitazione principale in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI ZUNGOLI (Avellino) Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la riscossione della predetta tariffa avverra' secondo le modalita' e prescrizioni di legge. (Omissis). ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castenaso (provincia di Bologna) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999). Nel terzo punto dell'estratto della deliberazione del comune di Castenaso citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda colonna della pagina 27, al punto 2 della lettera b), dove e' scritto: "2 - avere nel nucleo familiare o piu' minorenni in affido.", leggasi: "2 - avere nel nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido.". Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Osnago (provincia di Lecco) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999). Nell'estratto della deliberazione del comune di Osnago citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda colonna della pagina 47, alla terza riga, dove e' scritto: ", per l'anno 1998", leggasi: ", per l'anno 1999".