(all. 1 - art. 1) (parte 10)
                         COMUNE DI Torrenova
(Messina)
  Il  comune  di  TORRENOVA (provincia di Messina) ha adottato, il 28
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra.
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 aliquote di imposte I.C.I. differenti:
una  ordinaria nella misura del 5 per inille; l'altra ridotta per gli
immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del  4,50  per
mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Tornaco
(Novara)
  Il  comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune,  con  effetto  dal
1ù0 gennaio 1999.
  (Omissis).
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille.
  (Omissis).
  7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
  (Omissis).
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione  alla dichiarazione.  In altemativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r la data di ultimazione dei lavori  di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
  (Omissis).
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se lunita' immobiliare e' adibita
ad abitazione principale da  piu'  soggetti  passivi,  la  detrazione
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmenie alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  abibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'   agli  alloggi  regolamente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
X. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TORRICELLA
(Taranto)
  Il comune di TORRICELLA  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare, per i motivi esposti in narrativa, nella misura  del
6 per mille, l'aliquota I.C.I. anche per il 1999;
2.  di  stabilire anche per il 1999 la detrazione I.C.I. per la prima
casa nella misura di L. 300.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TORRITA DI SIENA
(Siena)
  Il  comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il
15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
rilevato,   al  fine  di  assicurare  i  servizi  attualmente  svolti
dall'ente i cui costi sono riportati nel bilancio di previsione 1999,
di confermare un'aliquota I.CI. nella misura del 5  per  mille  e  di
elevare  a  L.    300.000  le  maggiori  detrazioni per le abitazioni
principali a favore dei contribuenti che si  trovano  nelle  seguenti
situazioni a carattere sociale:
  famiglie   ultrasessantacinquenni   con   reddito   pro-capite  non
superiore alla pensione minima  I.N.P.S.  non  proprietari  di  altri
immobili  al  di  fuori  di  quello  adibito a civile abitazione o ad
edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso  del  fabbricato
non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;
ritenuto   di   dover   stabilire   le   modalita'   di  richiesta  e
documentazione da produrre  per  tale  agevolazione,  nelle  seguenti
fattispecie:
  domanda  in  carta  libera  da  presentarsi  in  concomitanza della
scadenza della prima rata;
  fotocopia certificati pensionistici relativi all'anno in corso;
  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui  specificare
la  mancanza  di  possesso  di altri beni immobili oltre alla casa di
civile abitazione o di residenza popolare.
  La   suddetta   certificazione   puo'   essere    sostituita    con
autocertificazione ai sensi della normativa vigente.
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili  di  cui  al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  riconoscere per i soggetti che si trovano nelle condizioni di
cui in premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000  ai  fini
dell'applicazione  dell'I.C.I.  sull'abitazione  principale di civile
abitazione o  edilizia  popolare,  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  e situazione, in
applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537;
3.  di  stabilire  che  tale agevolazione debba essere riconosciuta a
domanda dei soggetti stessi previa  produzione  della  documentazione
sopra  specificata,  o  rispettiva  autocertificazione da presentarsi
entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TORTONA
(Alessandria)
  Il comune di TORTONA (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999,  ai  sensi della normativa in
premessa  citata,  l'applicazione  agli  imponibili  delle   seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
  A)  con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1996, n.  437,  convertito  in  legge  24  ottobre  1996,  n.  556  e
richiamato  dal  comma  53,  art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in relazione  alla  possibilita'  di  applicazione  di  aliquote
ridotte,  nonche'  con  riferimento all'emanando regolamento comunale
per la gestione dell'imposta in merito alla definizione e  ambito  di
applicazione   di   fattispecie  varie  individuabili  da  deliberati
consiliari:
   1)  unita'  immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale  da  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune:
5,15 per mille;
   2)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,30 per mille;
  B) con riferimento al comma 53, art. 3,  della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  che  sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal  4
al  7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti
in aggiunta  all'abitazione  principale  o  di  alloggi  non  locati,
nonche'  con  riferimento  all'emanando  regolamento  comunale per la
gestione  dell'imposta  in  merito  alla  definizione  e  ambito   di
applicazione   di   fattispecie  varie  individuabili  da  deliberati
consiliari:
   1) immobili, diversi  dalle  abitazioni,  destinati  ad  attivita'
artigianali,  commerciali,  industriali,  di  proprieta' del soggetto
titolare dell'attivita' economica: 5.15 per mille;
   2) immobili, diversi  dalle  abitazioni,  destinati  ad  attivita'
artigianali,  commerciali,  industriali, non in conduzione diretta da
parte del soggetto d'imposta: 6 per mille;
   3) terreni agricoli: 5,15 per mille;
   4) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione  principale,  non
inseriti  nelle  altre  fattispecie  di cui al presente elenco: 6 per
mille;
   5) casi di immobili diversi dalle abitazioni, non  inseriti  nelle
altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille;
   6) aree fabbricabili: 6 per mille;
   7) alloggi non locati: 7 per mille;
   8)  a  favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti alla
realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali: 4 per
mille. L'aliquota agevolata e' applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
  C) con riferimento al comma 5, art.  1,  della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori
aliquote ridotte:
   1) a favore  di  proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al
recupero   di  unita'  immobiliari  che  si  trovano  in  condizioni,
debitamente documentabili, di  inagibilita'  o  inabitabilita'  cosi'
come  definita  dall'art. 4 dell'emanando regolamento comunale per la
gestione  dell'imposta,  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili di interesse artistico o architettonico nei centri  storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali: 4 per mille.
  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
2. di definire l'aliquota del 6 per  mille  quale  aliquota  base  di
riferimento;
3.  di  determinare  per  l'anno  1999  nella misura di L. 230.000 la
detrazione d'imposta per le unita' immobiliari  direttamente  adibite
ad  abitazione  principale  da persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel
comune,  ai  sensi dell'art.   8, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma  55,  della
legge 23 dicembre 1996, n.  662;
4.  di  determinare  per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi come trasformato in legge  9
maggio  1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione
d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto  3)  appartenenti
ad  una  delle  seguenti  categorie  di particolare disagio economico
sociale:
  a) pensionati con reddito annuale  imponibile  del  proprio  nucleo
familiare  ai  fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato di L.
2.000.000 per ogni persona a carico;
  b) portatori di handicap con reddito annuale imponibile del proprio
nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000,  maggiorato
di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
  c)  invalidi  con  reddito  annuale  imponibile  del proprio nucleo
familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 21.000.000, maggiorato  di  L.
2.000.000 per ogni persona a carico;
  d)  anziani  non autosufficienti con reddito annuale imponibile del
proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF  fino  a  L.  21.000.000,
maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
  e)  disoccupati  e  lavoratori  in  mobilita'  con  reddito annuale
imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a  L.
21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
  f)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  con reddito annuale
imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a  L.
21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel
caso  di  presenza  nei  nuclei suddetti di portatori di handicap, di
persone anziane non au'tosufflcienti e/o invalidi,  sempre  a  carico
del  contribuente,  l'aumento  del  reddito  esente  e' elevato da L.
2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;
5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di
cui al punto precedente i contribuenti che  rientrano  in  una  delle
seguenti casistiche:
  contribuenti  che non presentano, nei termini richiesti, l'apposita
istanza;
  contribuenti   che   sono   proprietari   di   unita'   immobiliari
classificate   in   catasto   in   A/1  (abitazioni  signorili),  A/7
(abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in  ville),  A/9  (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  contribuenti   che   non  comprovano  documentalmente  i  requisiti
richiesti per la maggiore detrazione;
6. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di
detrazione di L. 350.000  dovranno  pervenire  al  comune,  corredate
dalle  necessarie  documentazioni,  nelle forme stabilite dalle norme
vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello status oggetto della
maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1ù0 al 30 giugno
1999 e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999;
7. di stabilire che i  requisiti  per  l'ottenimento  della  maggiore
detrazione d'imposta di L. 350.000 devono sussistere al momento della
presentazione della richiesta di cui al punto precedente;
8.  di  determinare  per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto-legge 11 marzo 1991, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9
maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente
a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione  di
residenza,   la  detrazione  d'imposta  per  i  soggetti  di  cui  al
precedente punto 3) ricoverati presso ospedali, case  di  cura  e  di
riposo, anche dello stesso comune di residenza;
9. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di
cui  al  punto  precedente  i contribuenti che rientrano in una delle
seguenti casistiche:
  contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza;
  contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti per  la
maggiore detrazione;
10.  di  stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione
della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 8) dovranno
pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena
la decadenza del  beneficio,  dal  1ù0  al  30  giugno  1999  per  il
versamento  della  prima rata, ovvero dal 1ù0 al 20 dicembre 1999 per
il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo
periodo d'imposta 1999;
11. di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L.  350.000
e di L. 500.000 non sono cumulabili, bensi' alternative fra loro;
12.  di  stabilire  che  le  richieste  di  maggiore detrazione di L.
350.000 e di L. 500.000 di cui ai precedenti punti 6) e  10)  vengano
accolte  con  riserva,  al  fine  di  poter  provvedere,  entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello  di  presentazione,  alla
eventuale  notifica  della  motivata  rettIfica  per  mancanza  delle
rispettive condizioni richieste;
13. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  come  direttamente  adibita  ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di  proprieta'  o
altro  diritto  reale  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
(Savona)
  Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  (omissis) l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 confermando l'aliquota nella  stessa  misura
determinata per l'anno precedente e precisamente: 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TRADATE
(Varese)
  Il  comune  di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1999  nella misura del 6 per mille, prevedendo
l'aliquota ridotta pari  5 per mIlle per:
  abitazione principale. Si  considera  abitazione  principale  anche
l'unita'   immobiliare,  appartenente  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, nonche' l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti
autonomi per le case popolari;
  garage e cantina di pertinenza dell'abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA
(Pordenone)
  Il comune di TRAMONTI DI SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille;
2. di elevare a L. 350.000 (euro 180,76) la detrazione per le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Trecate
(Novara)
  Il  comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1994:
  (Omissis).
di  stabilire l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili
I.C.I., ex art. 6 del decreto legislativo  n.  504  del  30  dicembre
1992, nella misura unica del 4 per mille, per l'anno 1994.
  (Omissis).    Avvertenza:  lo  stesso  comune  ha  dato notizia che
l'aliquota  I.C.I.    rimane  fissata  anche  per  il  1999  come  da
deliberazione nella giunta comunale n. 1027 del 26 ottobre 1993.
                         COMUNE DI TRECENTA
(Rovigo)
  Il  comune  di  TRECENTA  (provincia  di  Rovigo) ha adottato il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999, nonche' l'applicazione della
detrazione  fissa  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale pari a L. 200.000;
2. di stabilire che, a norma dell'art. 3, comma 56,  della  legge  n.
662/1996,   sara'  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di  proprieta'  od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e  a
condizione che la stessa non risulti locata;
3.  di  stabilire  l'aumento  della  detrazione  d'imposta,  prevista
dall'art.  8 del decreto legislativo  n.  504/1992,  come  sostituito
dall'art.    3,  comma  55,  punto 2), della legge n. 662/1996, in L.
350.000, a norma del punto  3)  del  medesimo  comma  55  sull'unita'
immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione  principale  e
rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione,  per  il  soggetto  passivo che si trova nella seguente
condizione socio-economica:
   a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale  dell'unica  unita'  immobiliare   direttamente
adibita ad abitazione principale;
   b)   godimento   di   un   reddito  complessivo  imponibile  lordo
dell'intero "nucleo famigliare anagrafico" per l'esercizio precedente
a quello in cui viene versata l'imposta pari a:
    L. 9.224.150 nucleo famigliare anagrafico di un componente;
    L. 8.005.400 per ogni ulteriore componente del nucleo  famigliare
anagrafico.
  Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi
di ogni singolo componente il "nucleo famigliare anagrafico" compresi
i  redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
od imposta sostitutiva se superiore a L.  2.000.000.  ed  escluso  il
reddito   derivante   dall'unita'  abitativa  adibita  ad  abitazione
principale e relative pentinenze;
4. di stabilire che  i  contribuenti  aventi  diritto  all'elevazione
della  detrazione  d'imposta  da  L.  200.000. a L. 350.000, dovranno
presentare specifica domanda all'ufficio l.C.l.  dell'ente  entro  il
termine  del  30  maggio  1999,  allegando  idoena  documentazione  a
comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3), lettere a)  e
b).
  (Omissis).
                           COMUNE DI TREIA
(Macerata)
  Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
ridurre  per  l'anno  1999  nella  misura "ordinaria" del 6 per mille
l'imposta   comunale    sugli    immobili    (I.C.I.),    confermando
l'applicazione  della  detrazione  di  L. 200.000 per la prima casa e
l'aliquota differenziata del 7 per mille nelle seguenti fattispecie:
  alloggi  non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale
con esclusione di quelli concessi a  qualsiasi  titolo  ai  familiari
entro il primo grado di parentela in linea retta (figli-genitori) che
li  utilizzino  come  abitazione principale; comunque a tali immobili
non si applica la detrazione per abitazione principale;
  immobili destinati ad attivita' produttive non utilizzati  e/o  non
locati.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TREMEZZO
(Como)
  Il  comune  di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
_____________________________________________________________________
   N.D.           Tipologia degli immobili               Aliquote
                                                         proposte
                                                         per mille
_____________________________________________________________________
                 Per tutte le tipologie                     6
2. di determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legisaltivo  30 dicembre   1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  l'anno  1999  le
riduzioni
 detrazione d'imposta come da prospetto che segue:
_____________________________________________________________________
   N.D.    Tipologia degli            Riduzione         Detrazione
              immobili                di imposta        di imposta
                                       per mille        (Lire in
                                                       ragione annua)
_____________________________________________________________________
     Unita' immobiliari adibite ad
     abitazione principale dei
     soggetti passivi residenti         4,5               L. 200.000
     Unita' immobiliari adibite ad
     abitazione principale dei
     soggetti passivi residenti
     ultrasessantacinquenni con
     reddito fino a L. 24.000.000       4,5               L. 300.000
  (Omissis).
                           COMUNE DI TRES
(Trento)
  Il comune di TRES (provincia di Trento) ha adottato, il 23 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune  nella  misura
ordinaria  del 5 per mille e di fissare la detrazione di L. 300.000 a
favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TREVENZUOLO
(Verona)
  Il  comune  di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per quanto premesso la proposta come sopra presentata.
  (Omissis).
di  determinare  e di confermare per l'anno 1999 l'aliquota che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 6 per  mille  e  di
stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale nella misura di
L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
(Frosinone)
  Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' unica ed
e' stabilita nella misura del 6 per mille;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
e la detrazione per i fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale
viene stabilita in L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TREVIGNANO
(Treviso)
  Il  comune  di  TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 2
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale cosi' come
individuata nel regolamento  per  la  disciplina  dell'I.C.I.,  e  di
stabilire   inoltre  che  si  considerano  abitazione  principale  le
seguenti unita' immobiliari:
  le pertinenze dell'abitazione principale,  anche  se  distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla stessa abitazione (es.: garage, cantine,  soffitte,  ripostigli,
ecc.);
  le   unita'   immobiliari   in  precedenza  adibite  ad  abitazione
principale, possedute a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che le stesse non risultino locate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TREVISO
(Treviso)
  Il  comune  di TREVISO ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  le seguenti tariffe, aliquote e detrazioni dei tributi
per l'anno 1999:
  imposta comunale sugli immobili:
   5 per mille quale aliquote generale;
   4 per mille quale aliquota a favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative a  proprieta'  indivisa,  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI TREZZANO ROSA
(Milano)
  Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote  I.C.I.  per  l'anno  1999  secondo  le
seguenti classi:
  5 per mille: abitazione principale e box pertinente;
  6 per mille:
   A/10 ufficio;
   C/2 magazzino;
   C/3 laboratorio;
   D/1 opificio;
   D/2 albergo;
   D/5 sede bancaria;
   D/8 supermercato;
  5,5 per mille: tutto il resto ("seconde case", terreni, ecc.).
2.  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TREZZONE
(Como)
  Il comune di TREZZONE  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il  15
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
dare  atto  che e' mantenuta in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del
5,5 per mille per l'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  prima
abitazione, 6 per mille altri immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TRIBANO
(Padova)
  Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella misura unica del 4,5 per mille, confermando
la detrazione di L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TRIGOLO
(Cremona)
  Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno  1999  le  detrazioni  di
imposta nella misura minima di L. 200.000 in ragione annua;
3.  di  determinare,  altresi',  ai  sensi del decreto-legge 11 marzo
1997, n. 50, convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione  della
detrazione  d'imposta  di cui al punto 2) del presente dispositivo da
L. 200.000 a  L.  500.000,  per  le  persone  ultrasessantenni,  come
risulta  dall'anagrafe  alla  data  del  1  gennaio 1999 proprietarie
ovvero  titolari  di  diritto  reale  di  godimento  (usufrutto,  uso
abitazione)   di  unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste  per  le
categorie  catastali  A2,  A3,  A4,  A5,  A6,  e  con  reddito  lordo
imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000
(riferito  a  reddito  annuo  precedente  a  quello  di  liquidazione
dell'imposta)  elevato  a  L.  25.700.000, se il coniuge e' a carico.
Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per  ogni
familiare a carico nullatenente.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TRINO
(Vercelli)
  Il  comune  di  TRINO  (provincia  di  Vercelli) ha adottato, il 23
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata.
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura
unica del 5 per mille;
2.  di  elevare  a  L.  300.000  l'importo di detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.  di  procedere  alla   pubblicazione   di   legge   del   presente
provvedimento.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TRISSINO
(Vicenza)
  Il  comune  di  TRISSINO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 3
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare per il 1999 alle  unita'  residenziali  destinate  ad
abitazione  principale  l'aliquota  I.C.I. pari al 4,75 per mille (si
intende  abitazione  principale  quella   posseduta   a   titolo   di
proprieta',  usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto
persona fisica risiede  abitualmente);  si  considera  inoltre  quale
abitazione principale:
  a) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case
popolari;
  b)  abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti
di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,   a
condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da
terzi;
  c)  unita'  immobiliare  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari;
  d)  unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto
in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione  che  non
risulti locata;
  e)  solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e
non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai figli;
per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in  uso
gratuito   ai   figli  deve  essere  comunicata  al  comune  mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi della  legge
n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a
valere  per  l'anno  solare  precedente.  Nella  dichiarazione devono
essere indicati generalita' e codice  fiscale  del  soggetto  passivo
d'imposta,   generalita'  e  codice  fiscale  del  comodatario,  dati
catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta
dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino
a revoca;
2. di applicare per l'anno 1999 alle unita' residenziali non occupate
a titolo di  residenza  per  almeno  sei  mesi  nel  como  dell'anno,
aliquota  I.C.I.  pari al 6,5 per mille, nell'intento di sottolineare
il problema casa particolarmente sentito nel nostro comune;
3. di applicare per l'anno 1999 alle unita' immobiliari  inagibili  o
inabitabili  sulle  quali  sono  in corso interventi edilizi volti al
loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la  definizione
di  cui  all'art.  31,  lettera d), legge n. 457/1978 per i quali sia
stata rilasciata la concessione edilizia) l'aliquota I.C.I. pari al 3
per mille limitatamente al periodo che va  dall'inizio  lavori  cosi'
come  denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge
n. 449/1997),  al  fine  di  agevolare  il  recupero  del  patrimonio
edilizio;  di  applicare  le  riduzioni d'imposta cosi' come previste
all'art. 9 del regolamento per l'applicazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili;
4.  di  mantenere  per  tutte  le unita' diverse da quelle precedenti
conferma dell'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;
5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari  adibite  ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;
6.  di  confermare  la  detrazione annua per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione degli istituti autonomi per le  case  popolari
(ATER),  che  costituiscono  abitazione  principale  per  i  soggetti
assegnatari nella misura pari a L. 500.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TRIVERO
(Biella)
  Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per le ragioni indicate  in  premessa,  l'aliquota
I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille;
2.  di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta
relativa all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TROFARELLO
(Torino)
  Il  comune  di  TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato, il 10
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
  terreni agricoli: 6 per mille;
  abitazione principale: 6 per mille;
  aree fabbricabili: 7 per mille;
  altri  fabbricati non appartenenti alla precedenti tipologie: 7 per
mille;
2. di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 (euro  154,94)
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto
tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti  di
ricovero  o  sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4. di stabilire in L. 500.000 (euro 258,23), la detrazione  spettante
all'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto
tenuta a disposizione da anziani o disabili  residenti  a  titolo  di
proprieta'  o  usufrutto  tenuta a disposizione da anziani o disabili
residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TUENNO
(Trento)
  Il  comune  di  TUENNO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il 29
ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
di  integrare  la  deliberazione consiliare n. 38 del 29 ottobre 1998
nel  modo  seguente:  "la  detrazione  spettante  per   ogni   unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
fissata nella misura di L. 250.000 rapportate  al  periodo  dell'anno
durante  il  quale  si  protrae tale destinaizone. Tale detrazione e'
estesa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per
le case popolari".
  (Omissis).
                          COMUNE DI TURATE
(Como)
  Il  comune  di  TURATE  (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione  nell'ambito  del  territorio  comunale
dell'imposta   sugli   immobili   (I.C.I.)   istituita   con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di dare atto che per l'anno  1999,  la  detrazione  d'imposta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo d'imposta, e' fissata nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI UCRIA
(Messina)
  Il comune di UCRIA  (provincia  di  Messina)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  6,  commi  1  e  2  del decreto
legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma  53  della
legge  n.   662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille;
2. dare atto che, ai sensi dell'art.  8,  secondo  comma  del  citato
decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma
55, legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di elevare, ai sensi del terzo comma del citato art. 8, per l'anno
1999,  la  detrazione  dall'imposta  da L. 200.000   a L. 300.000 per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo  a  favore
di  soggetti  passivi  portatori  di  handicap  grave documentato con
certificato rilasciato dalla competente U.S.L., dando  atto  che  non
viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna
altra elevazione della detrazione dall'imposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI URBINO
(Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di URBINO ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  seguenti aliquote per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) aliquota ordinaria del  6  per  mille  per  tutti  gli  immobili
soggetti  all'imposta  comprese  le  unita'  immobiliari  locate, con
contratto registrato, ad un soggetto che gli utilizzi come abitazione
principale;
  b) aliquota ridotta del 5 per mille:
   in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   per  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  soggetti  ultrasessantenni  o  da  soggetti   disabili
(riconosciuti   tali   dalla   competente  autorita'  sanitaria)  che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
   ai  soggetti  di  cui  ai  punti   precedenti   viene,   altresi',
riconosciuta  la  detrazione  di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legisaltivo  n.  504/1992,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
662/1996;
  c)  aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli
alloggi non locati, comprendente oltre  agli  alloggi  effettivamente
non  locati  anche  quelli  che  il  soggetto passivo tiene a propria
disposizione o concede in uso gratuito o in comodato;
2.  di  confermare,  anche  per  l'anno  1999,   l'elevazione   della
detrazione  dell'imposta  I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi
dell'art.   3  del  decreto-legge  n.  50  dell'11  marzo  1997,  nei
confronti  dei  soggetti  passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di
cui alla lettera A) oppure di quelli di cui alla lettera B) seguenti:
  A. 1) aver compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre
1998;
   2) essere proprietari, o titolari di altro  diritto  reale,  della
sola  unita'  immobiliare  oggetto  della  detrazione  classificata o
classificabile in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
   3) adibire l'immobile a propria abitazione principale;
   4) l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone  escluso
il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge;
   5)  essere  titolare  di  pensione sociale o minima dell'I.N.P.S.,
senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla  stessa
unita' immobiliare);
   6)  per  i  soggetti  coniugati  le  condizioni  di  cui  ai punti
precedenti dovranno essere ossedute anche dal coniuge;
  B. 1) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della  precedente
lettera A), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre
figli conviventi a carico oppure da almeno una persona convivente con
handicap  grave  di  cui  alla legge n. 104/1992 oppure da almeno una
persona   anziana   convivente   alla  quale  e'  stata  riconosciuta
indennita' di accompagnamento;  il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare  determinato  ai fini IRPEF relativamente all'anno 1998 non
deve essere superiore a L. 28.000000;
   2) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e  3  della  precedente
lettera A), appartenere ad un nucleo familiare compost o da un minimo
di  6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito
complessivo  del  nucleo  familiare   determinato   ai   fini   IRPEF
relativamente all'anno 1998 non superiore a L. 35.000000;
   3) di precisare che le ipotesi di detrazione soprariportate di cui
alle lettere A) e B) non sono tra loro cumulabili;
   4)  la  detrazione  di  L. 300.000 spettera' fino alla concorrenza
dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali  sussistano
le condizioni richieste;
   5)   i   soggetti  aventi  diritto  dovranno  presentare  apposita
richiesta,  su  modello  fornito  dal  comune,  entro  i  termini  di
versamento  delle  rate  I.C.I.,  allegando dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI USSEGLIO
(Torino)
  Il  comune  di  USSEGLIO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 31
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6  del  decreto
legisaltivo  30  dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo  comune
sara'  applicata all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella
misura unica del 5 per mille;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55,  della  legge  23
dicembre   1996,  n.  662,  l'ammontare  della  della  detrazione  da
applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale viene stabilito in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI VACRI
(Chieti)
  Il  comune  di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,
nella  misura  del  5 per mille, per la ragione indicata in premessa,
senza  alcuna  diversificazione  dell'aliquota  in   relazione   alle
abitazioni  e  senza  variazione  della  detrazione  che resta quindi
invariata nella misura di L. 200.000, come per l'anno 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VADENA - PFATTEN
(Bolzano)
  Il comune di VADENA - PFATTEN (provincia di Bolzano)  ha  adottato,
il  23  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  dare  atto che anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'  applicata  in  questo  comune
nella misura unica del 4,5 per mille;
2.  di  aumentare  da  L. 200.000 a L. 400.000 (omissis) l'importo di
detrazione 1999 dell'imposta comunale sugli immobili  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
3.  il diritto all'aumento della detrazione viene concesso anche alle
persone, che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari   a   seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che
l'abitazione principale non risulti locata e che  questa  circostanza
venga  comunicata  al  comune entro il termine per il pagamento della
prima rata dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VAILATE
(Cremona)
  Il  comune  di  VAILATE  (provincia  di Cremona) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1
gennaio 1999:
  1) 5  per  mille:  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione
principale;
  2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto  registrato
a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
  3)  5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate a  soggetto  che  non  le
utilizza come abitazione principale;
  4) 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;
  5)  5,5  per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel
comune (per le sole aree fabbricabili);
  6) 5 per mille: immobili  posseduti  da  soggetti  senza  scopo  di
lucro;
  7)  5  per  mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex
legge n. 449/1997;
  8) 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la  vendita  e
non venduti;
  9)  5  per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano
nella precedente classificazione;
2. detrazioni dall'imposta dovute  per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
  1) L. 200.000 per detrazione maggiorata entro il limite di legge;
  2)  ulteriore  detrazione del 100% se i possessori hanno i seguenti
requisiti:
   1) sono possessori esclusivamente dell'unita' immobiliare  adibita
ad abitazione principale;
   2) sono ultra sessantacinquenni;
   3)  non  superano un reddito di lire diciotto milioni se singoli o
di lire 25 milioni se con coniuge a carico;
3.  riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli  edifici   inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALDASTICO
(Vicenza)
  Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato,  il  18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999 le aliquote I.C.I., come di seguito
indicato:
  a) aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone soggetti
passivi  residenti  nel  comune  per  l'unita'  immobiliare   adibita
direttamente ad abitazione principale;
  b)  aliquota  ordinaria  del  6 per mille rispetto a tutte le altre
unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALDIDENTRO
(Sondrio)
  Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato,  il  1
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti
misure:
  aliquota ordinaria: 7 per mille;
  aliquota per immobili adibiti ad  abitazione  principale:  5,5  per
mille;
2. di confermare per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000 l'importo
della detrazione per la prima casa.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALDISOTTO
(Sondrio)
  Il  comune  di  VALDISOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato il 16
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la  detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da  applicare  per  il
1999:
  aliquota   ordinaria:  6  per  mille,  da  applicarsi  a  tutte  le
fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari  adibite
ad abitazione principale;
  aliquota ridotta: 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, cioe':
   a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale, e i suoi familiari,
dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
   b) l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa  a  proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
   c)  l'alloggio  regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case
popolari con patto di futura vendita e riscatto;
   d) l'unita' immobiliare posseduta  nel  territorio  del  comune  a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che  non  risulti
locata;
  nonche' per le unita' immobiliari equiparate da norma regolamentare
all'abitazione principale:
   a)  l'abitazione  concessa  in uso gratuito ai genitori e ai figli
dei  soggetti  passivi,  che  la  occupano  quale   loro   abitazione
principale, sulla base delle risultanze anagrafiche;
   b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce  la  residenza  in  un
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti abitata;
  detrazione   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: L. 200.000;
  detrazione  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale  dei  portatori  di  handicap con attestato di invalidita'
civile: L.  400.000, purche':
   a) l'abitazione principale abbia un  valore  non  superiore  a  L.
100.000.000   ed  a  condizione  che  nessun  componente  del  nucleo
familiare sia possessore di altre abitazioni;
   b) il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L.  21.000.000,
piu' L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo;
   c)  entro  il  30  giugno  di  ogni anno di imposta sia presentata
apposita domanda con allegato  atto  sostitutivo  di  notorieta'  che
attesti  il  possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione
del nucleo familiare.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALEGGIO
(Pavia)
  Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6,5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALFLORIANA
(Trento)
  Il  comune  di  VALFLORIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 4
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare nella misura del 5  per  mille  l'aliquota  ai  fini
dell'applicazioine  dell'I.C.I. con riferimento agli immobili adibiti
ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli
altri immobili con la detrazione d'imposta minima obbligatoria di  L.
200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALFURVA
(Sondrio)
  Il  comune  di  VALFURVA  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 16
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare la aliquote I.C.I. da applicare per  l'anno  1999  come
determinate  con  provvedimento  della giunta comunale n. 381 dell'11
dicembre 1997 in premessa indicato e precisamente:
  5 per mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazioine
principale,   intese   nei  sensi  voluti  dall'art.  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
  6 per mille per le restanti unita' immobiliari;
2.   confermare   in  L.  200.000,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALGANNA
(Varese)
  Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, in attuaziione dell'art. 6 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 1999;
2. di dare atto che la  detrazione  dovuta  per  l'unita  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e' di L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALMACCA
(Alessandria)
  Il comune di VALMACCA (provincia di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I.  nella  misura
del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa
di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALMADRERA
(Lecco)
  Il  comune  di  VALMADRERA  (provincia di Lecco) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto
legislativo   30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5  per  mille,  con
una detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALSINNI
(Matera)
  Il  comune  di  VALSINNI  (provincia  di Matera) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALVASONE
(Pordenone)
  Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il  21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  a)  5  per  mille  per  la  prima  casa  (art.  10, commi 1 e 2 del
regolamento) e le pertinenze della  stessa  (art.  10,  comma  5  del
regolamento);
  b)  5,5  per  mille  per gli altri fabbricati (locati od utilizzati
direttamente dal proprietario);
  c) 5,5 per mille i terreni;
  d) 7 per mille per i fabbricati non locati;
  e) 4 per mille per le unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili
oggetto  di  interventi atti al loro recupero (per un periodo di anni
tre dalla data di inizio lavori);
  f) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel centro storico oggetto di interventi
atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla
data di inizio lavori);
2. di determinare in L.  200.000,  la  detrazione  per  l'abitazioine
principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VANDOIES - VINTL
(Bolzano)
  Il  comune  di VANDOIES - VINTL (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  24  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata  in  questo
comune nella misura del 5 per mille;
2.  di  determinare  per  la  riscossione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 una detrazione per  l'abitazione  principale
nella misura di L. 900.000;
3.  ai sensi del precedente comma 2, si avverte che un garage, un box
o  un  posto  auto  (categoria  C06)  viene  inteso  come  pertinenza
all'abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
(Milano)
  Il comune di VAPRIO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere invariata per l'anno  1999  l'aliquota  del  5,5  per
mille e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:
  6,5   per   mille   per   le   abitazioni   possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale;
  7 per mille per le abitazioni non locate;
  fattispecie di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento I.C.I.    -
aliquota 5,5 per mille;
  fattispecie  di  cui all'art. 6, comma 5, del regolamento I.C.I.  -
aliquota 4 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno  1999  la detrazione per l'abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VARANO BORGHI
(Varese)
  Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il  9
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di modificare l'aliquota I.C.I. in vigore nel modo che segue:
  1)  abitazione principale - box di pertinenza, abitazioni cedute in
comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, ai
sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.  6 per
mille;
  2) abitazioni non locate: 7 per mille;
  3) aree edificabili ed altri immobili: 7 per mille;
di stabilire nella  data  del  31  maggio  1999  il  termine  per  la
presentazione  dell'istanza  tendente  ad ottenere la riduzione nelle
fattispecie previste dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I..
  (Omissis).
                         COMUNE DI VARISELLA
(Torino)
  Il comune  di  VARISELLA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi del  comma  1  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo  comune
sara'  applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica
del 6 per mille;
2. di stabilire in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55,  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  l'ammontare della detrazione da
applicare sull'imposta dovuta per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI VASTO
(Chieti)
  Il  comune  di VASTO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 6 per mille per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale,  compresa  l'abitazione
concessa  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o collaterale,
entro il 1ù0 (primo)  grado,  sempre  che  nella  stessa  gli  aventi
diritto vi abbiano stabilito la propria residenza e del 6,5 per mille
per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili:
2.  di  stabilire  una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, nella misura di L. 200.000, precisando che  e'
considerata abitazione principale, anche l'abitazione concessa un uso
gratuito  a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1ù0 grado,
se nella stessa gli aventi diritto  vi  hanno  stabilito  la  propria
residenza;
3. di fissare una ulteriore detrazione di L. 160.000 per l'abitazione
principale  per  i  nuclei  familiari  comprendenti un disabile psico
fisico con grado di invalidita' di almeno  il  75  per  cento,  o  di
soggetto  in  stato  di tossicodipendenza certificato dalle strutture
sanitarie competenti e  comunque  con  reddito  imponibile  familiare
dell'anno d'imposta 1998 non superiore a L. 50.000.000;
4.  di  stabilire  una  ulteriore  detrazione  di  L.  50.000,  per i
proprietari dell'unica  unita'  immobiliare,  adibita  ad  abitazione
principale, con un nucleo familiare ed un reddito imponibile riferito
all'anno d'imposta 1998, come al seguente prospetto:
                        Componenti nucleo           Importo reddito
                           familiare                   imponibile
                              --                           --
1                        (una) persona           fino a L. 18.000.000
2                        (due) persone           fino a L. 24.000.000
3                        (tre) persone           fino a L. 30.000.000
4                        (quattro) persone       fino a L. 36.000.000
5                        (cinque) persone        fino a L. 42.000.000
oltre 5                  (cinque) persone        fino a L. 50.000.000
  L. 20.000 per ogni altro componente il nucleo familiare superiore a
5 (cinque);
5. di stabilire che le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, se spettanti, sono comulabili tra di loro;
6. di escludere dalla ulteriore maggiorazione di cui al punto 4 tutte
le  unita'  immobiliari  classificate  in  catasto  con categoria A/1
(abitazioni di tipo signorile),  A/7  (abitazioni  in  villini),  A/8
(abitazioni  in  ville),  A/9 (castelli di eminenti pregi artistici o
storici);
7. di fissare alla data del 31 luglio 1999 il termine ultimo  per  la
presentazione delle comunicazioni con la relativa documentazione, per
beneficiare  delle  detrazioni  di  cui  a punti 3 e 4 della presente
atto;
8.  di stabilire che per nucleo familiare, ai fini della applicazione
dell'ulteriore detrazione di cui al punto 4  della  presente,  e'  da
intendersi quella risultante dalla posizione anagrafica.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VASTOGIRARDI
(Isernia)
  Il  comune  di  VASTOGIRARDI  (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, per
l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VEDANO OLONA
(Varese)
  Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato,  il  2
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
  nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art.
8, comma 4, del vigente regolamento comunale;
  nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi  o  posseduti
in aggiunta all'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VEDDASCA
(Varese)
  Il  comune  di  VEDDASCA  (provincia  di Varese) ha adottato, il 19
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:
  aliquota I.C.I. 6 per mille;
  detrazione abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VELTURNO - FELDTHURNS
(Bolzano)
  Il comune di  VELTURNO  -  FELDTHURNS  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999 e' approvata  l'aliquota  per  l'imposta  comunale
sugli immobili in misura minima del 4 per mille.
2.  per  l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale di cui
all'art. 8, comma 3 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,   e   successive  modifiche,  e'  stabilita  in  misura  fino  a
concorrenza dell'imposta comunale sugli  immobili  dovuta  per  detta
unita' immobiliare.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VENARIA REALE
(Torino)
  Il  comune  di  VENARIA  REALE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A.  Confermare  per  l'anno  1999  le  aliquote I.C.I. gia' in vigore
nell'anno 1998 nella seguente misura:
  5 per mille per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  dei  possessori  e  dei soci di cooperative a
proprieta' indivisa residenti nel comune;
  6 per mille per le abitazioni locate;
  7 per mille per le case sfitte;
  6,3 per mille per gli altri fabbricati;
  6,3 per mille per i terreni agricoli;
  7 per mille per le aree fabbricabili;
B confermare, altresi', per l'anno 1999, la detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 230.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VENAUS
(Torino)
  Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 17  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del  5,5  per  mille  confermando  in  L.
200.000  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta.
  (Omissis).
                    COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
(Varese)
  Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, ed in attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992,  cosi'   come
modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura
del  5.8  per  mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili;
2. di stabilire in L. 200.000, rapportate  al  periodo  dell'anno  la
detrazione  per  abitazione  principale  (art.  8,  comma  2, decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma  55,
legge n.  662/1996).
3.  di  stabilire  in  L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno la
detrazione per abitazione  principale  per  i  soggetti  passivi  che
possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
  a)  abbiano  un  valore  catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3,
comma 48, della legge n. 662/1996, utilizzato quale  base  imponibile
ai fini I.C.I. superiore a L. 80.000.000, e non oltre L. 85.000.000;
  b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a
carico   di  pensionati,  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile con percentuale almeno del  60%,  disoccupati  per
almeno sei mesi nell'anno 1998 e regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento;
  c)  non  possiedano  altri  immobili  escluso  il box di pertinenza
dell'abitazione principale;
  d) abbiano avuto  nel  1998  un  reddito  non  superiore  a  quello
riportato nella seguente tabella:
Numero persone componenti
il nucleo familiare come               Reddito complessivo lordo
da stato di famiglia                  per nucleo familiare in lire
       --                                           --
        1                                      12.500.000
        2                                      20.500.000
        3                                      26.500.000
        4                                      31.500.000
        5                                      37.000.000
    piu' di 5                                  46.000.000
4.  di  stabilire  in  L. 400.000, rapportate al periodo dell'anno la
detrazione per abitazione  principale  per  i  soggetti  passivi  che
abbiano  un  valore  catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma
48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai  fini
I.C.I.   sino a L. 80.000.000, e che contemporaneamente possiedano le
caratteristiche b), c) e d) del punto 3);
5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo al 5 per mille (art. 8,
comma 3, decreto  legislativo  n.  504/1992,  cosi'  come  modificato
dall'art.  3, comma 55, legge n. 662/1996);
6.  di considerare abitazione principale con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta e senza applicazione  della  detrazione  quelle
concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2' grado
purche' il parente  in  questione  abbia  ivi  stabilito  la  propria
residenza;
7.  di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi
e  da  queste  utilizzate  come  abitazione   principale   (art.   4,
decreto-legge n. 437/1996);
8.  di  non  diversificare  l'aliquota  per  immobili  diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996);
9.  di  non  agevolare  l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo
n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3,  comma  53,  legge  n.
662/1996).
10.  di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (art.  3,  comma  56, legge n.
662/1996).
11. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione  di  immobili  (art. 8, comma 1, decreto legislativo n.
504/1992  cosi'  come  modificato  dall'art.  3,  comma  55, legge n.
662/1996).
12. di non stabilire  un'aliquota  ridotta  alle  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
13. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art.
8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992,  cosi'  come  modificato
dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996).
14.  di  ridurre  del  50  per  cento  l'imposta per i fabbricati che
risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed  assolutamente  inidonei
all'uso  cui  sono  destinati, per ragioni di pericolo all'integrita'
fisica od alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria
l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi;
15. di ridurre del 50 per cento ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso
del  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli
immobili,  l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo di sottotetti;
16.  di  considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da
un contitolare anche per conto degli altri, purche'  sia  individuato
l'immobile  a  cui  i  versamenti  si riferiscono e siano precisati i
nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione;
17. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possono  essere
corrisposti  unicamente mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune;
18. di stabilire che le variazioni possano essere redatte  unicamente
sui modelli approvati dal competente Ministero.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VENEZIA
  Il  comune  di  VENEZIA  ha  adottato,  il  21  gennaio 1999 e l'11
febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire (omissis) le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 1999
alle  varie  fattispecie  di  unita'  immobiliari,  come  di  seguito
specificato:
  1) aliquota al 4 per mille, minimo previsto  dalla  legge,  per  le
unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale da
persone fisiche e  da  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa   e  di  applicare  l'aliquota  del  7  per  mille  ai  box,
autorimesse, posti auto, soffitte,  cantine,  anche  se  destinati  a
servizio   delle   abitazioni   principali,   in   quanto   ad   esse
pertinenziali;
  2) aliquota al 4 per mille:
   per  le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione
o di restauro e che diventeranno abitazione principale  dei  soggetti
passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a
seguito  di  presentazione,  al  settore  tributi  ufficio I.C.l., di
autocertificazione pena la decadenza del beneficio e  recupero  della
differenza  di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992;
   per le abitazioni concesse in uso  gratuito  a  parenti  in  primo
grado (genitori - figli), come dovra' risultare da autocertificazione
da   parte   del  proprietario,  spetta  anche  per  un'altra  unita'
immobiliare  oltre  a  quella   costituente   dimora   abituale   del
contribuente.  In  caso  di  concessione  in  uso  gratuito  di  piu'
abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore  concedente
scegliere  quella  per  la  quale  fruire della riduzione di aliquota
(art. 7, regolamento I.C.I. approvato con deliberazioni C.C.  n.  185
del 16 novembre 1998 e n. 205 del 14-15 dicembre 1998);
  3)   aliquota   al  7  per  mille  per  tutte  le  restanti  unita'
immobiliari, ivi  comprese  le  abitazioni  affittate  con  contratto
registrato  a  soggetti  qui  residenti  o dimoranti stabilmente, per
ragioni di lavoro o di studio. Per tale fattispecie, gli interessati,
all'atto della stipula o del rinnovo contrattuale o subentro di nuovo
inquilino, dovranno presentare al settore tributi -  ufficio  I.C.l.,
un'autocertificazione,   in   carta   semplice   e   senza  allegati,
sottoscritta dal proprietario dei locali ed indicante:
   l'ubicazione dell'abitazione;
   gli estremi del contratto registrato e la sua  durata,  precisando
il  relativo ufficio di registro, il numero assegnato, la serie ed il
nominativo dell'affittuario ivi residente o dimorante stabilmente per
motivi di lavoro o di studio;
   gli estremi del versamento  ai  fini  del  rinnovo  o  inizio  del
contratto, precisandone la data;
  4) aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati, per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni;
  5) di applicare  una  detrazione  di  L.  200.000,  per  l'immobile
adibito  ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli   istituti
autonomi per le case popolari;
  6)  di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da  anziani  o  disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
  7) di applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000. a L. 320.000,
per  i  proprietari della sola abitazione principale o per i titolari
del diritto reale di usufrutto, uso o  abitazione  sulla  stessa,  in
possesso dei seguenti requisiti:
   a) titolari di pensione sociale;
   b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
   c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo
del comune per un periodo superiore a mesi otto.
  L'ulteriore   detrazione   potra'  essere  effettuata  in  un'unica
soluzione con il saldo di dicembre qualora le  suindicate  situazioni
si  siano  verificate  oltre  i  termini  di  scadenza  del pagamento
dell'acconto.
  Per  ottenere  tale  ulteriore  detrazione dovra' essere presentata
un'autocertificazione  al  settore  tributi,  ufficio   I.C.I.,   con
allegata   documentazione   in  fotocopia  che  attesti  i  requisiti
richiesti;
  8). di precisare che, nelle fattispecie indicate ai  punti  3  e  7
della  presente  deliberazione,  l'autocertificazione deve intendersi
valida fintanto non intervengono condizioni modificative  (stipula  o
rinnovo    contratto,   cambio   inquilino,   diritto   all'ulteriore
detrazione)  e  deve  essere  prodotta  nei  termini,  peraltro   non
perentori,  previsti  per  il  pagamento  dell'imposta che sono il 30
giugno o il 20 dicembre, a seconda che le variazioni delle condizioni
si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 1999.
  (Omissis).
di stabilire al 5,8 per  mille  l'aliquota  I.C.I.  applicabile  alle
abitazioni   concesse   in   affitto,   con  contratto  di  locazione
regolarmente registrato a norma dell'art. 1, comma 3, e  dell'art.  2
comma  3,  4  e  5  della  legge  n.  431  del 1998 "disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", da
comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario, da  fornire
nei modi e termini previsti nella citata deliberazione n. 91/1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VERDELLO
(Bergamo)
  Il comune di VERDELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
I.C.I.   conferma  aliquote  e  detrazioni  d'imposta  stabilita  con
deliberazione di C.C. n. 2 del 19 febbraio 1998.
  (Omissis).
  Con delibera n. 2 del 19 febbraio 1998 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille;
  altre tipologie immobiliari: 6,3 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VERRETTO
(Pavia)
  Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di L. 300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERUNO
(Novara)
  Il  comune  di  VERUNO  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per le causali di cui in narrativa, per l'anno 1999:
  nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili;
  nella misura del 4 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti
ad  abitazione  principale  del  soggeto  passivo  e in L. 250.000 la
detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VERZEGNIS
(Udine)
  Il comune di VERZEGNIS (provincia di  Udine)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, a conferma di quanto disposto per il 1998, l'aliquota
ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;
di diversificare, con riferimento  unicamente  ai  casi  di  immobili
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I.
per l'anno 1999 (a conferma di quanto disposto per il 1998 ed entro i
limiti di legge), fissandola nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERZINO
(Crotone)
  Il comune di VERZINO (provincia di  Crotone)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999, l'aliquota che sara' applicata in
questo comume nella misura unica del 6 per mille con  detrazione  per
l'abitazione principale di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VESCOVANA
(Padova)
  Il  comune  di  VESCOVANA  (provincia  di  Padova) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le  motivazioni esposte in premessa, nella
misura del 5,25 per  mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  da  applicarsi per l'anno 1999 nell'ambito territoriale del
comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
2. di non avvalersi per l'anno 1999 della facolta'  di  articolazione
dell'imposta  in  oggetto  consentita  dalle  modifiche  apportate al
decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59  della
legge,   662  del  23  dicembre  1996  e  dall'art.  58  del  decreto
legislativo n.  446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione  per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VICOFORTE
(Cuneo)
  Il  comune  di  VICOFORTE  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nella seguente misura diversificata:
  6  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale;
  4  per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o   inabitabili   o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed
in conformita' della stessa;
  ammontare della detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VICOLUNGO
(Novara)
  Il  comune  di  VICOLUNGO  (provincia di Novara) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VICOVARO
(Roma)
  Il  comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare, anche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  53,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili - I.C.I. - nella misura unica
del 5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
(Potenza)
  Il  comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato,
il  9  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 cosi' come nell'anno 1998 nelle seguenti misure:
  aliquota unica al 5 per mille;
  stabilire  a  L.  400.000  l'imposta  della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
(Alessandria)
  Il comune di  VIGNALE  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999  da  applicare  nella
misura umca del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VIGODARZERE
(Padova)
  Il  comune  di VIGODARZERE (provincia di Padova) ha adottato, il 17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali
e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLA D'ALME'
(Bergamo)
  Il comune di VILLA D'ALME' (provincia di Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.)  sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 1999 nella misura unica del 5
per mille;
2. Omissis.
3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella  misura
di  L.  200.000,  dando atto che per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLA D'OGNA
(Bergamo)
  Il  comune  di  VILLA  D'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata:
  nella  misura  dei  6  per  mille  per  la generalita' dei soggetti
passivi (aliquota ordinaria);
  nella misura del 5  per  mille  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune,   per   l'unita'   immobiliare   residenziale
direttamente  adibita  ad abitazione principale. Alla stessa aliquota
potra' essere assoggettata anche  l'unita'  immobiliare  residenziale
locata  con  contratto  registrato  a  soggetto  che la utilizza come
abitazione principale (aliquota ridotta);
  la detrazione  concessa  unicamente  ai  proprietari  dell'immobile
adibito ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VILLADOSE
(Rovigo)
  Il  comune  di  VILLADOSE  (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per  I'anno  1999,  nelle  misure  sotto  indicate,
l'aliquota della imposta comunale sugli immobili:
  a)  aliquota  agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili
indicati dal comma 5 dell'art. 1 della  legge  7  dicembre  1997,  n.
449.  In  tali  casi  l'aliquota  sara'  applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto degli  interventi  espressamente  indicati
nel citato comma 5 art. 1 legge n. 449/1997 per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
  b)  aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali (mentre
per i garages pertinenze delle stesse anche se iscritti distintamente
in catasto, purche' siano durevolmente  ed  esclusivamente  asserviti
alle  predette  abitazioni, posticipando la equiparazione al bilancio
dell'esercizio 2000. Resta inteso che  l'abitazione  principale  e  i
garages  continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate,
ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione,  per  ciascuna
di  esse  del  proprio  valore secondo i criteri previsti dal decreto
legislativo n. 504/1992);
  c) aliquota del 7 per mille per abitazioni  possedute  in  aggiunta
alla  abitazione  principale  e  per  altri  fabbricati diversi dalla
abitazione;
  d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
  e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili;
2.  di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del
decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal  comma  55
dell'art.  3  della  legge  n.  662/1996, verra' applicata per l'anno
1998,  cosi'  come  segue  (casi  e  criteri  di  cui  al  precedente
provvedimento  consiliare  n.  3/1997  con  le modifiche riportate in
premessa):
  ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui
all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo  n.  504/1992,  cosi'
come  modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente
adibite ad abitazioni principali le unita'  immobiliari  possedute  a
titolo   di   proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate;
  per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento  al
reddito  dei  contribuenti  riferito  all'anno precedente a quello di
imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:
  persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di  imposta  o  in
quello  precedente  si  sia  verificata  una  situazione  di  carenza
economica  che  abbia  determinato   l'iscrizione   nell'elenco   dei
beneficiari  di  contributi  per  il  pagamento  di tickets sanitari:
detrazione L. 500.000;
  persone titolari di solo reddito di pensione sociale  e  di  quello
della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella
medesima situazione reddituale detrazione L. 500.000;
  solo per lavoratori dipendenti e pensionati:
  redditi  per  ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di
L. 500.000;
  redditi per ogni componente da L. 500.000 a L. 690.000:  detrazione
di L. 300.000;
  redditi  per  ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di
L. 200.000;
3. di dare atto che per l'applicazione delle  detrazioni  di  cui  al
precedente punto 2) verranno seguiti i seguenti criteri:
  il  contribuente  dovra' presentare la richiesta autocertificazione
nella quale dovra' dichiarare:
  nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, oltre  al  possesso
di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle
detrazioni agevolate (L. 500.000 e L. 300.000).
  La  richiesta  -  autocertificazione  dovra' essere inviata tramite
raccomandata entro il mese precedente al pagamento della  I  rata  ai
servizi  amministrativi  tributari  del  comune  di villadose, oppure
consegnata a mano al medesimo indirizzo.
  I contribuenti che avranno inviato la richiesta  entro  i  termini,
potranno,  al  momento  del  pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
  L'amministrazione  comunale  si   riservera'   di   richiedere   la
necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
  Nel  caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive  modifiche
e integrazioni.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
(Verona)
  Il  comune  di  VILLAFRANCA  DI  VERONA  (provincia  di  Verona) ha
adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare pertanto per l'anno 1999:
  l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;
  (Omissis).
  l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari  che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei  centri  storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
  la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di  L.
200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLAMAGNA
(Chieti)
  Il  comune  di  VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  a  conferma  di  quanto  disposto  per l'anno 1998,
l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura  del  5  per
mille.
  (Omissis).
di  inserire  nel  testo  della delibera il richiamo della previsione
contenuta nell'art. 22 del regolamento  comunale  per  la  disciplina
dell'I.C.I.,   avente   ad  oggetto  l'equiparazione  dell'abitazione
principale delle  unita  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  ai
parenti  in linea retta e collaterale entro il secondo grado, al fine
di assicurare la piu' ampia pubblicita' a tale equiparazione.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLAMARZANA
(Rovigo)
  Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato,  il  9
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
(Alessandria)
  Il  comune  di  VILLANOVA  MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  tariffe  per  l'applicazione dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili in questo comune con l'effetto dal 1  gennaio
1999;
   a)  aliquota  da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti
dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta  comunale
sugli   immobili   residenti  nel  comune  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.
   b) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi'  come  definiti
dall'art.  4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili per tutti i restanti immobili che non rientrano  nella
categoria sopraddetta: 5,5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
(Cuneo)
  Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote per l'applicazione
dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  tipologia  degli  immobili:  tutti indistintamente aliquota del 5,5
per mille;
2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure  di  riduzione  e
detrazione d'imposta:
  tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione
d'imposta: L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLARBASSE
(Torino)
  Il  comune  di  VILLARBASSE (provincia di Torino) ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  relativa  all'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille per l'abitazione  principale  ed
al 6 per mille sugli altri immobili per l'anno 1999;
2.  determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLAR DORA
(Torino)
  Il  comune  di  VILLAR  DORA  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
B.  di  determinare,  per  l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L.
200.000  annue  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale del soggetto passivo;
di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VILLAROSA
(Enna)
  Il  comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  del  6  per mille ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                     COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
(Cagliari)
  Il comune di VILLA SAN PIETRO (provincia di Cagliari)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  deIl'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per  le  unita'  immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  delle  persone  fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, e di aumentare dal 5 al 6 per mille per tutti
gli altri immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLIMPENTA
(Mantova)
  Il comune di VILLIMPENTA (provincia  di  Mantova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999,  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  1) aliquota ordinaria 5,75 per mille;
  2) abitazione principale 5,25 per mille;
  3) terreni agricoli 5,75 per mille;
  4) alloggi non locati 7 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI VINCI
(Firenze)
  Il  comune  di VINCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di istituire dal 1 gennaio 1999, 4  tipologie  per  l'applicazione
dell'imposta  I.C.I.,  ciascuna  con  una aliquota specifica a fianco
indicata:
  A) abitazioni principali con detrazione di L. 200.000,  aliquota  4
per mille;
  B)  altri  fabbricati:  tutti  gli  immobili  compresi  in tutte le
categorie catastali, comprese le abitazioni date in  locazione  o  in
comodato  e  comunque  abitate:  aree fabbricabili, terreni agricoli,
aliquota 6 per mille;
  C) abitazioni date in locazione con "contratto tipo" in  base  alla
legge n. 431/1998, aliquota 5,5 per mille;
  D)  alloggi  non  abitati,  privi  di  residenza o domicilio, senza
contratto  di  locazione  o  comodato,  tenuti  a  disposizione   dal
proprietario, aliquota 7 per mille;
2. di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo B e C per le
abitazioni  non  primarie la necessita' della presentazione al comune
entro il 30 giugno di ogni  anno  di  una  dichiarazione  in  cui  si
dichiara  che l'alloggio e' stato dato in locazione o in comodato, la
data di tale cessione e la durata, e le generalita' del conduttore di
tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve
applicare l'aliquota di tipo D.
  L'applicazione dell'aliquota di tipo B o C e' rapportata al periodo
dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione o in comodato.
  Nel caso in cui l'alloggio sia dato in locazione o in comodato dopo
il 6 giugno il contribuente in sede di conguaglio applica  l'aliquota
di  tipo  B  o  C  e presenta la dichiarazione di cui sopra al comune
entro il 30 dicembre di ogni anno;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usofrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
rhe la stessa non risulti locata;
4. di approvare per l'anno 1999 la detrazione di imposta I.C.I. di L.
350.000 (al posto di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentano
tutti i seguenti requisiti:
  a) redditi annuo imponibile dell'intera famiglia non superiore a 30
milioni di lire;
  b)  famiglia  composta  da  almeno  2  componenti e che nessuno dei
componenti la famiglia possieda altre abitazioni oltre  a  quella  in
cui  ha  la residenza; oppure famiglia composta da un solo componente
con eta' oltre 60 anni fermo restando la sussistenza di requisiti  di
reddito  e  della  proprieta'  di  un'unica  abitazione  in cui ha la
residenza;
  c) abitazione principale con categoria catastale non di lusso cioe'
A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
5. di stabilire che i soggetti che hanno i requisiti  di  cui  sopra,
devono  attestarli  con  una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta' da presentare al comune entro il 30 giugno e si  avvalgono
della maggior detrazione in fase di versamento dell'imposta.
  Nel  caso  di  acquisto  dell'abitazione  dopo  il  30  giugno e in
presenza  dei  suddetti  requisiti   la   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta' va presentata al comune entro il 20 dicembre.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VIRGILIO
(Mantova)
  Il  comune  di  VIRGILIO  (provincia di Mantova) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 1999 l'aliquota principale che sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
2 di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alle seconde
case non occupate nella misura del 6 per mille;
3 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma  55,  della
legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione
dell'I.C.I.  dovuta  per  l'anno  1998  dai proprietari o titolari di
diritto di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
  l'immobile sia destinato ad abitazione principale;
  il reddito annuo massimo imponibile dell'intero  nucleo  familiare,
non  superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i
redditi ed eventuali indennita'  di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare  compresi  i  redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo  d'imposta  o  ad  imposta  sostitutiva,
aumentato di un milione e mezzo per ogni familiare a carico.
  Quest'ultimo  importo raggiungera' la cifra di 3 milioni qualora la
persona a carico sia portatrice di handicap;
  i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:
   a) pensionati;
   b) coniugi a carico di pensionati;
   c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   d)  disoccupati  per  almeno  sei mesi nell'anno 1998 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
   e) lavoratori posti in  cassa  integrazione  o  in  mobilita'  per
almeno sei mesi, nell'anno 1998;
4.  di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per
l'abitazione principale i proprietari o  i  titolari  di  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione, su altri immobili o quote di immobili
siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una  quota  non
superiore  ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione dal
calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;
5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione  tutte  le  unita'
classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
6.  di  fissare  dal  2  maggio al 30 giugno 1999 il periodo entro il
quale  l'istanza  deve  essere  presentata.  Detto  termine   e'   da
intendersi  perentorio  pena  la  decadenza  del beneficio per l'anno
1999.
  In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al  3  giugno
1999,  l'istanza  puo'  essere  presentata entro il 20 dicembre 1999,
data di  scadenza  della  seconda  rata.  Le  istanze,  con  relativa
documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;
7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro
il  31  dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione,
alla eventuale motivata rettifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VITERBO
(Viterbo)
  Il comune di VITERBO  ha  adottato  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  (per  la  determinazione
dell'imposta), nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
aumentare  per  i  motivi di cui in premessa con decorrenza 1 gennaio
1997, la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli  immobili
prevista  dall'art.  8,  comma  2  e  3,  del  decreto legislativo n.
504/1992, come modificato dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.
662/1996  e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, portandola a L.
450.000, da attribuire alle sole categorie di  soggetti  passivi  che
dimostrino  di  possedere tutti i requisiti specificatamente elencati
nei seguenti punti 1 e 2.
  1) aver superato il 65  anno  di  eta'  alla  data  del  1  gennaio
dell'anno  di riferimento dell'imposta; essere titolare di una o piu'
pensioni, la cui somma totale non sia superiore  all'  importo  della
pensione  integrata  al  trattamento  minimo  INPS  aumentato  di  L.
1.200.000  annue;  che  il   reddito   complessivo   della   famiglia
(conviventi  compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo
della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS,
esclusa la rendita della casa di  abitazione  e  relative  pertinenze
quali  garage,  cantine,  magazzini;  che  ne' il contribuente, ne' i
conviventi siano proprietari o  usufruttuari,  con  esclusione  della
casa  di  abitazione  del contribuente e relative pertinenze, di beni
mobili o immobili che producono reddito a loro favore;
  2)  coloro  che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi
alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta  e  che
siano  iscritti  come disoccupati preso l'ufficio di collocamento non
aventi diritto ad alcuna indennita' od alcun tipo di sussidio  o  che
comunque  eventuali  somme  a  suddetto  scopo  erogate  non superino
l'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il
reddito complessivo della  famiglia  (conviventi  compresi)  non  sia
superiore  al  doppio  dell'importo annuo della pensione integrata al
trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa  la  rendita  della
casa  di  abitazione  e  relative  pertinenze  quali garage, cantine,
magazzini che ne' il contribuente ne' i conviventi siano  proprietari
o   usufiuttuari,   con  esclusione  della  casa  di  abitazione  del
contribuente e relative pertinenze, di beni  mobili  o  immobili  che
producono reddito a loro favore.
  Per  usufluire  dell'agevolazione i richiedenti dovranno presentare
apposita domanda all'ufficio tributi, entro il termine  previsto  per
il  versamento  della  1a rata di acconto dell'I.C.I.; a tale domanda
dovra'  essere  allegata  dichiarazione   sostituiva   dall'atto   di
notorieta' in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti
ed  indicando  i  dati anagrafici ed i redditi posseduti dei soggetti
conviventi.
  (Omissis).
  Tale domanda dovra' essere presentata per ogni anno di imposta.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VODO CADORE
(Belluno)
  Il comune di VODO CADORE (provincia  di  Belluno)  ha  adottato  le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota del 7 per mille per le 2 case e relative pertinenze;
  aliquota del 6 per mille:
   abitazioni principali con  le  sue  pertinenze  detrazioni  di  L.
300.000;
   abitazioni  possedute  da anziani che sono in istituti di ricovero
con detrazione di L. 300.000;
   abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti  in  linea  retta  o
collaterale  fino  al  2  grado  di parentela sempre a uso abitazione
principale comprovato da regolare atto registrato  detrazione  di  L.
300.000;
   abitazione  locata  ad uso prima abitazione comprovata da regolare
contratto registrato senza detrazione;
   aree edificabili;
  tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;
  aliquota   del   4   per    mille:    edifici    rurali    soggetti
all'accatastamento  urbano  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di
legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VOGOGNA
(Verbano - Cusio - Ossola)
  Il  comune  di  VOGOGNA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)   ha
adottato,  il  2  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  degli  immobli per
l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione  di
L.    200.000  per  l'abitazione principale e precisando che la detta
aliquota e' fissata nella misura agevolata del 4 per mille  a  favore
dei  soggetti  che  realizzano  interventi di recupero del patrimonio
edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre  1997,
n.  449,  ai  sensi  dell'art.  11  del  regolamento  comunale per la
disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
(Treviso)
  Il comune  di  VOLPAGO  DEL  MONTELLO  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato,  il  27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare per l'anno 1999:
  un'aliquota  agevolata  pari  al  4,8  per  mille  per  le   unita'
immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di
persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;
  un'aliquota  principale  pari al 6 per mille per tutte le rimanenti
fattispecie impositive;
  una  detrazione  di  L.  200.000  annue  dell'imposta  dovuta   per
l'abitazione principale;
2.  di  individuare  come  categorie  di  soggetti  in  situazione di
particolare disagio socio  economico  le  persone  fisiche,  soggetti
passivi  dell'imposta,  che  siano titolari di pensione, elevando per
questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione  principale
a L. 400.000, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:
  a)  che  sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale,
con l'unica eccezione delle  pertinenze  dell'abitazione  principale,
qualora distintamente iscritte al catasto;
  b)  che  il  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare dimorante
nell'unita' immobiliare, intendendo come tale l'insieme delle persone
risultanti all'anagrafe al primo gennaio 1999, sia non superiore a L.
20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati  nelle
denunce  relative  all'anno  1998,  ovvero  risultante  dal prospetto
riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 1998;
  c)  che  il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  maggiore
detrazione  produca al comune, entro il termine previsto per il primo
versamento dell'imposta, idonea  autocertificazione,  resa  ai  sensi
dell'art.    4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano
tassativamente specificati i seguenti elementi:
   1) i nomi dei soggetti appartenenti al  nucleo  al  primo  gennaio
1999;
   2)   la   dichiarazione  di  possedere  un  unico  fabbricato  nel
territorio  nazionale  (con  l'unica   eccezione   delle   pertinenze
dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto);
   3)  la  dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non e'
superiore a L. 20.000.000;
3.  di  applicare alle autorimesse, distintamente iscritte al catasto
fabbricati alla  categoria  C/6,  la  stessa  aliquota  prevista  per
l'abitazione  principale  purche'  siano  strettamente  pertinenziali
all'abitazione stessa e siano possedute dal medesimo contribuente.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VOLPARA
(Pavia)
  Il comune di VOLPARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille;
2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista  dal  decreto
legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VOLPIANO
(Torino)
  Il comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di deteminare in via definitiva, (omissis) per il 1999  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,75 per
mille, (omissis);
2. di applicare per  il  1999  la  detrazione  d'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
L. 280.000, gia' fissata per il 1998, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Catania)
  Il  comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  per  l'anno  1999  le  aliquote da applicare all'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per  le
abitazioni principali e del 6 per mille per quelle ordinarie;
si  da  atto  che la detrazione per labitazione principale e' fissata
nell'importo di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ZAMBANA
(Trento)
  Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'armo 1999 l'aliquota  dell'I.C.I.  nella  misura
del 4,5 per mille;
di   confermare   l'applicazione   della   detrazione  per  la  prima
abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ZAMBRONE
(Vibo Valentia)
  Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ZANDOBBIO
(Bergamo)
  Il  comune  di  ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota ordinaria                                 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale                     4,5 per mille;
abitazioni locate con contratto
registrato utilizzate come abitazione
principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996)    4,5 per mille;
alloggi non locati                                 5,5 per mille;
immobili diversi da abitazione                     5,5 per mille;
enti senza scopo di lucro                          4 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti di cui all'art.
3, comma 55, legge n. 662/1996                     4 per mille;
abitazione principale anziani o disabili
ai sensi dell'art. 3, comma
56, legge n. 662/1996                              4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale                L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ZECCONE
(Pavia)
  Il  comune  di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5, per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ZENEVREDO
(Pavia)
  Il comune di ZENEVREDO (provincia di  Pavia)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  6 per mille misura unica;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ZERMEGHEDO
(Vicenza)
  Il comune di ZERMEGHEDO  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille;
2.  di disporre l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000
a L. 300.000 sulla abitazione  principale  a  favore  dei  possessori
della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da
pensione,  a condizione che il reddito prevalente derivi da pensione,
a condizione  che  il  reddito  imponibile  relativo  all'anno  1998,
rientri nei seguenti limiti:
  persona singola L. 12.000.000;
  nuclei familiari di due o piu' persone L. 20.000.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ZEVIO
(Verona)
  Il  comune  di  ZEVIO  (provincia  di  Verona)  ha  adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che sara applicata in  questo  comune  nella
misura  unica  del  5  per  mille  giusto  provvedimento della giunta
comunale n. 352 del 29 ottobre 1998;
2. di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue,  con  decorrenza  per
l'anno  1999,  la  detrazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale per  le
persone che si trovano nelle condizioni di:
  a) portatori di' handicaps riconosciuto al 100%;
  b)  titolare  di  pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione
spetta ai nuclei familiari  composti  da  piu'  persone  a  qualsiasi
titolo  conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto
unicamente da, assegni di pensione sociale;
  c)   anziano   non   autosufficiente,   di   eta'   superiore    ai
sessantacinque,  che  rimanga  nella sua abitazione ed usufruisca del
contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione  Veneto  a
norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;
  d)  ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con il contributo
comunale, per un periodo permanente superiore a  mesi  sei  nell'arco
dell'anno;  chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a), b) c) e
d) non deve possedere, a titolo di  proprieta'  o  di  altro  dititto
reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;
  e)  proprietario,  o  titolare  di altro diritto reale; di immobile
adibito  ad  abitazione  principale;  il  cui  nucleo  familiare  sia
composto  da  almeno  cinque  unita',  ed  in  presenza di un reddito
complessivo riferito all''anno  immediatamente  precedente  a  quello
riguardante l.C.I. cosi' determinato: reddito base L. 30.000.000; per
ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000.
  Concorrono  alla formazione dei reddito complessivo tutti i redditi
posseduti, a qualsiasi  titolo,  dai  singoli  componenti  il  nucleo
familiare;   lo  stesso  nucleo  non  deve  possedere,  a  titolo  di
proprieta' a di altro diritto reale, nessun  altro  fabbricato  oltre
all'abitazione principale;
3.  di  dare  atto  che  tutte le situazioni oggetto di aumento della
detrazione,  dovranno  essere  certificate   mediante   dichiarazione
sostitutiva  da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n.  15, da presentare al comune di Zevio entro il  31  dicembre
1999  conformemente  ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi;
con allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore  a
mesi sei;
4.  di  dare  atto  che  la  maggiore detrazione soggiace alle stesse
regole previste dall legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
(Piacenza)
  Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ZOGNO
(Bergamo)
  Il  comune  di  ZOGNO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il 20
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5,5 per mille  e  la  detrazione  per  prima  casa  in  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ZUBIENA
(Biella)
  Il  comune di ZUBIENA (provincia di Biella) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  mantenere  invariate,  per  l'anno  1999, le aliquote I.C.I. gia'
stabilite  con  l'atto  deliberativo  C.C.  n.  6/98,   in   premessa
richiamato:
  5,75 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6,50 per mille sugli altri tipi di immobili.
di  confermare  altresi'  la detrazione di imposta relativamente alle
unita' immobiliarie adibite ad abitazione principale in L. 230.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ZUNGOLI
(Avellino)
  Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 5 per mille;
2.  di  dare  atto che la riscossione della predetta tariffa avverra'
secondo le modalita' e prescrizioni di legge.
  (Omissis).
                           ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo all'estratto  della  deliberazione  adottata  dal
comune   di   Castenaso   (provincia   di   Bologna)  concernente  la
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  e  delle  relative  detrazioni  o  riduzioni d'imposta, per
l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  60
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999).
  Nel  terzo  punto  dell'estratto  della deliberazione del comune di
Castenaso citato in epigrafe,  riportato  nella  suindicata  Gazzetta
Ufficiale,  alla  seconda  colonna  della pagina 27, al punto 2 della
lettera b), dove e' scritto: "2 - avere nel nucleo familiare  o  piu'
minorenni in affido.", leggasi: "2 - avere nel nucleo familiare uno o
piu' minorenni in affido.".
Comunicato  relativo  all'estratto  della  deliberazione adottata dal
comune di Osnago (provincia di Lecco) concernente  la  determinazione
delle  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle
relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto
pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999).
  Nell'estratto  della  deliberazione  del comune di Osnago citato in
epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda
colonna della pagina 47, alla terza riga, dove  e'  scritto:  ",  per
l'anno 1998", leggasi: ", per l'anno 1999".