(all. 1 - art. 1) (parte 4)
                          COMUNE DI CORSICO
(Milano)
  Il  comune  di  CORSICO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, nella misura del 6 per mille, prevedendo  un'aliquota
ridotta  al  5  per  mille  in favore delle persone fisiche, soggetti
passivi e dei soci di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'   degli   alloggi   regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case  popolari;
2.  di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto  passivo,  detrazione  comunque  da  rapportare  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  Tale
disposizione  si  applica  anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'   indivisa,   adibite   ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CORTEMAGGIORE
(Piacenza)
  Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato,  il
1o marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare   per   l'anno   1999   l'applicazione   dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura minima del 4 per
mille nonche' la detrazione di L.  260.000  sull'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CORTEMILIA
(Cuneo)
  Il  comune  di  CORTEMILIA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il  6
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per miIle l'aliquota comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicarsi in misura  unica  a
tutte le basi imponibili;
di   determinare,   per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente  in
catasto, in lire 200.000;
di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CORVARA
(Pescara)
  Il  comune  di  CORVARA  (provincia  di Pescara) ha adottato, il 18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
fissare,  a  decorrere  dal  1o gennaio 1999 e per l'anno 1999, nella
misura del sette  per  mille  l'aliquota  per  l'applicazione  I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili).
  (Omissis).
                     COMUNE DI COSIO VALTELLINO
(Sondrio)
  Il  comune  di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato,
l'8  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2,  della  legge
n. 662/1996.
  (Omissis).
                       COMUNE DI COSSANO BELBO
(Cuneo)
  Il  comune  di  COSSANO  BELBO  (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per  le
abitazioni principali.
  (Omissis).
                     COMUNE DI COSSANO CANAVESE
(Torino)
  Il  comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno  1999  da  applicarsi  in
misura unica a tutte le basi imponibili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
(Bergamo)
  Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare, per  l'anno  1999,  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili:
  abitazione principale: 4 per mille;
  altri fabbricati: 5 per mille;
  terreni agricoli: 5 per mille;
  aree fabbricabili: 6 per mille;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto
reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI COSTA MASNAGA
(Lecco)
  Il  comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999  come
segue:
  a)  fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale: 4,5 per mille.
Fanno parte di  questo  gruppo  tutti  i  fabbricati  compresi  nella
categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10;
  b)   fabbricati   locati   posseduti   in  aggiunta  all'abitazione
principale:   5 per  mille.  Sono  compresi  in  questa  categoria  i
fabbricati  appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A,
con  esclusione  della  categoria   A/10,   posseduti   in   aggiunta
all'abitazione  principale.  La locazione deve essere comprovabile da
regolare contratto fra le parti. Il canone di  locazione  annuo  deve
essere  assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o
giuridiche locatarie.  L'ufficio tributi ha la facolta' di richiedere
al contribuente la documentazione necessaria alla verifica;
  c) fabbricati  non  locati  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale:    7  per  mille.  Sono  compresi  in  questa categoria i
fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo  A,
con   esclusione   della   categoria   A/10,  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione   principale.      (L'aliquota   si    applica    solo
sull'effettivo periodo di mancata locazione);
  d)  fabbricati  diversi  dalle abitazioni: 4,5 per mille. Categorie
catastali: A/10 - B/5 - P/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2
- D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.
  I fabbricati rientranti nelle categorie  catastali  sopra  indicate
devono  essere  utilizzati  nell'esercizio dell'impresa dalla persona
fisica o giuridica proprietaria. L'ufficio tributi ha la facolta'  di
richiedere  al  contribuente  tutta la documentazione necessaria alla
verifica;
  e)  fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati:  5
per mille. Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3  -
C/4 - C/7 - D/1 D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.
  Si  applica  l'aliquota  del  5  per  mille  qualora  i  fabbricati
rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere
non utilizzati oppure locati;
  f) fabbricati non destinati ad abitazione: 5 per  mille.  Categorie
catastali:  B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5
- D/9 D/10 - D/12;
  g) aree fabbricabili: 5 per mille;
2. di provvedere alla determinazione  della  detrazione  dall'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale  dal  soggetto  passivo  per  l'anno
1999,  nel  rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996, confermando la detrazione di L. 280.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
(Bergamo)
  Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  12  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale si intende quella  nella  quale  il  contribuente  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI COSTA VOLPINO
(Bergamo)
  Il  comune  di  COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare  per  le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno
1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7  per  mille  per  tutte  le
tipologie di immobile;
di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COSTERMANO
(Verona)
  Il  comune  di  COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  prendere  atto  e  confermare  quanto  deliberato  dalla   giunta
municipale  con  provvedimento  n.  45  del 12 marzo 1999, dichiarato
immediatamente eseguibile, con il quale sono  state  determinate  per
l'anno  1999  le  aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.), gia'
deliberate per l'anno 1998, che saranno applicate in questo comune  e
precisamente:
  aliquota  del  4,5  per  mille per la prima casa e gli appartamenti
locati come abitazione principale;
  aliquota ordinaria del 7 per mille;
  aliquota del 5,5 per mille per tutti  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni;
  aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
  detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CRAVEGGIA
(Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  CRAVEGGIA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed
unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale:  5,5
per mille;
  altri  fabbricati  ed immobili diversi dalle abitazioni principali:
6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la  detrazione  dell'importo  dovuto  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CREMIA
(Como)
  Il  comune  di  CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la  detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da  applicare  per  il
1999:
  1)  aliquota  ordinaria:  5,5  per  mille, da applicarsi a tutte le
fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari  adibite
ad abitazione principale;
  2)  aliquota  ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, cioe':
   a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto  reali,  e  i  suoi  familiari,
dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
   b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio dei comuni a
titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino  italiano  residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
di non avvalersi delle  altre  facolta'  che  la  legge  n.  662/1996
assegna  alla determinazione dei comuni in materia, ma di limitarsi a
prendere atto delle modifiche introdotte da tale legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CREMOSANO
(Cremona)
  Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta relativa agli
immobili destinati ad  abitazione  principaIe  del  soggetto  passivo
nella misura del 5,85 per mille:
2.  determinare  nella  misura del 6 per mille l'aliquota dell'l.C.I.
relativa  a  tutti  gli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
3.  confermare  la  detrazione  d'imposta di L. 200.000 relativamente
agli  immobili  destinati  ad  abitazione  principale  del   soggetto
passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CRESPADORO
(Vicenza)
  Il  comune  di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  nella  misura  unica  del  5,5  per  mille  l'aliquota
d'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in
questo comune per l'esercizio finanziario 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CRESSA
(Novara)
  Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il  9  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.l.)  nella  misura  unica  del  4,5  per  mille con la
detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per  unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo, calcolata
senza riduzione in base all'aliquota di cui sopra sino a  concorrenza
del suo ammontare.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
(Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune di CREVOLADOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  l'aumento  della  detrazione dell'I.C.I. anno 1999 per
abitazione principale di L. 40.000, portandola  cosi'  a  L.  240.000
complessive.
  (Omissis).
Avvertenza:  l'aliquota  I.C.I.  per  il comune di Crevoladossola per
l'anno 1999 e' stata adottata con deliberazione del 30  ottobre  1998
nella  misura del 5,5 per mille, come gia' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24  del
30 gennaio 1999, pag. 18, seconda colonna.
                         COMUNE DI CRISPIANO
(Taranto)
  Il  comune  di  CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999 l'aliquota l.C.l. (imposta comunale
sugli immobili) in vigore, nella misura del 4,5 per mille  per  tutti
gli immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CROCEFIESCHI
(Genova)
  Il  comune di CROCEFIESCHI (provincia di Genova) ha adottato, il 13
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota l.C.l. al 4  per  mille  con  l'applicazione
della detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CROSA
(Biella)
  Il  comune  di  CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  aliquota ordinaria: 5,50 per mille;
  aliquota alloggi non locati: 6 per mille;
2. di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici
(acqua,  energia  elettrica) e tenute a disposizione del proprietario
per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria;
3. di dare atto che rimangono invariate le  detrazioni  nella  misura
prevista dalle vigenti diposizioni.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Varese)
  Il  comune  di CROSIO DELLA VALLE (provincia di Varese) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1999, nella misura  unica  del  5  per  mille
l'aliquota  da  applicarsi  sul  valore catastale di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio  comunale,  cosi'
come  previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per
il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
stabilire in L. 200.000 la  detrazione  da  applicarsi  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CURNO
(Bergamo)
  Il  comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determianre per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in  questo  comune  come
segue:
  terreni agricoli: 5 per mille;
  aree fabbricabili: 7 per mille;
  categoria  catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8
- A/9 - A/11:
   1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione  principale:  5  per
mille;
   2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale:  5,5
per mille;
  categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;
  categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8:
5 per mille;
  categoria  catastale:  C/1  -  C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per
mille;
  categoria catastale: C/6: 5 per mille;
  categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 -  D/8
- D/9 - D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille.
  In  deroga  a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti
alle categorie catastali: A/10 - C/1  -  C/2  -  C/3  -  C/4  -  C/7,
posseduti  almeno  al 50% da persone fisiche residenti nel comune che
vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale
o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille  sull'intero
valore  catastale.  I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti
devono attestare tale condizione, presentando  al  comune,  entro  il
termine  di  legge  per  il versamento della prima rata dell'imposta,
apposito  modulo  debitamente  compilato,   disponibile   presso   lo
sportello dell'ufficio tributi.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DAIRAGO
(Milano)
  Il  comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  la causale di cui in premessa, le aliquote per
l'anno 1999 relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  da
applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:
  2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o   inabitabili   o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei  lavori.  Tali
disposizioni  si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta
in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo;
  6 per mille per alloggi non locati;
  5,5 per mille per tutti gli altri casi.
  (Omissis).
                       COMUNE DI DEIVA MARINA
(La Spezia)
  Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato,  il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  nella misura del 6 per mille
l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli
immobili;
2.   di   confermare  nella  misura  del  4,5  per  mille  l'aliquota
differenziata I.C.I. da applicare  nell'anno  1999  in  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
3. in applicazione del disposto dell'art. 8 del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la  detrazione  di  L.  200.000
prevista  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili per le abitazioni
principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e  elevata
per  l'anno  1999  a  L.  300.000  ai  soggetti  passivi  residenti e
possessori  di  prima   casa,   nonche'   alle   unita'   immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  ed  agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DELLO
(Brescia)
  Il comune di DELLO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il  24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune
di Dello e' applicata con le seguenti aliquote:
  a) aliquota ordinaria
6 per mille
  b) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie  a
proprieta' indivisa residenti nel comune
5 per mille
  c)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizza come abitazione principale
5,5 per mille
  d) immobili diversi dalle abitazioni (aree edificabili)
6,5 per mille
  e) alloggi non locati
6,5 per mille
  f) immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro
4 per mille
fermo restando la detrazione di legge di  L.  200.000  per  la  prima
casa,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale,
viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa
di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:
  proprietari  dell'unica  casa  di  abitazione  classificata   nelle
seguenti  categorie  A2  - A3 - A4 - A5 - A6; reddito familiare netto
anno 1998 nel limite annuo cosi' definito:
  per n. 1 persona  L. 12.300.000;
  per n. 2 persone  L. 20.400.000;
  per n. 3 persone  L. 27.000.000;
  per n. 4 persone  L. 35.000.000;
  per n. 5 persone  L. 40.000.000;
  per n. 6 persone  L. 45.000.000;
  oltre 6 persone   L. 49.000.000;
  Il  reddito da considerare e' quello netto ai fini IRFEF del nucleo
di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del
mutuo  dell'unica  casa   di   abitazione,   nonche'   degli   oneri,
documentati,   sostenuti  per  l'assistenza  a  minori  portatori  di
handicap o agli anziani invalidi.
  La maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro  il  limite
di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80 milioni.
  Questa  viene  concessa  dietro richiesta scritta del contribuente,
che  ne  comprovi  il  diritto,  con  idonea  documentazione  o,   in
alternativa,  mediante  autocertificazione  sostitutiva  ai  sensi di
legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DERVIO
(Lecco)
  Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote e  le  detrazioni  I.C.l.
cosi' come predisposte dalla giunta comunale:
  abitazione principale: 5 per mille;
  abitazioni  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto da
anziani  o  disabili  residenti  in  questo  comune   ma   ricoverati
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;
  immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di
lucro: 5 per mille;
  tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille;
  aree fabbricabili: 5,8 per mille.
  Detrazione   d'imposta   anno  1999  L.  250.000  per  l'abitazione
principale.
2. di aumentare la  detrazione  per  l'abitazione  principale  da  L.
250.000  a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3
del decreto-legge 11  marzo  1997  n.  50,  convertito  in  legge  n.
122/1997,  ai  fini  del  pagamento  dell'l.C.l. per l'anno 1999 e di
accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso  dei  seguenti
requisiti:
   a)   l'abitazione   principale  deve  appartenere  alle  categorie
catastali, A3, A4, A5, A6;
   b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore  a
L.  50.000.000,  tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni
altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli  per
i  quali  sussiste  il  diritto  agli  assegni  familiari  o ad altro
trattamento di famiglia, anche se  non  effettivamente  corrisposti).
L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1998 per l'intero nucleo
familiare.
   c)  l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta'
del nucleo familiare, nel caso in  cui  detta  unita'  sia  goduta  a
titolo  di  usufrutto,  uso,  o  altro diritto reale i componenti del
nucleo familiare non devono  possedere  in  proprieta'  alcuna  altra
unita'   immobiliare,   escluso   il   garage  o  box  di  pertinenza
dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;
   d)  per  l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse
norme stabilite per l'abitazione principale di cui all'art. 4,  legge
23 ottobre 1992, n. 421;
   e)  i  soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui  sopra,  devono  presentare  apposita  richiesta,   nella   forma
dell'autocertificazione  prevista ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge:
    nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
    la categoria catastale di appartenenza;
    l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;
    il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al  precedente
punto c).  3. di dare atto che:
  la  richiesta  - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena
di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1999 all'ufficio tributi
del comune - P.za IV Novembre, 3 - mediante raccomandata  con  avviso
di  ricevimento  o  presentata  direttamente al predetto ufficio. Nel
caso di invio a mezzo posta  si  considera  tempestiva  la  richiesta
spedita entro il predetto termine.
  I  contribuenti  che  hanno  inviato  la richiesta entro i termini,
potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. 1999  gia'  tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
  L'amministrazione  si riserva comunque di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele,   verranno  applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo  n.  504/1992  oltre  alla   segnalazione   all'Autorita'
giudiziaria competente.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DESIO
(Milano)
  Il  comune  di  DESIO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare le aliquote I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1998 e qui
di seguito riportate:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (garage
o box, soffitta, cantina): 5 per mille;
  immobili adibiti ad abitazione, ma non occupati o non locati: 7 per
mille;
di   confermare   altresi'  le  detrazioni  gia'  deliberate  con  il
richiamato provvedimento e qui di seguito riportate:
  L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  L. 300.000 per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,
posseduti  a  titolo  di  proprieta', usufrutto, uso od altro diritto
reale di godimento, per le famiglie  con  prevalenza  di  reddito  da
lavoro  dipendente  con una capacita' economica complessiva familiare
fino a L. 18.000.000aumentata di L.  4.000.000  per  ogni  unita'  in
aggiunta  al  capofamiglia.  Per  poter  usufruire di questa maggiore
detrazione il cittadino interessato dovra' fare pervenire la  propria
denuncia  dei  redditi  dell'anno  1999  (redditi  1998)  all'ufficio
tributi del comune di Desio entro e non oltre il  termine  perentorio
del 30 luglio 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI DIANO D'ALBA
(Cuneo)
  Il  comune  di  DIANO  D'ALBA  (provincia  di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare   per   l'anno   1999   le   seguenti  aliquote  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.l.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a)  5,5  per  mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, intendendo tale  solo  quella  che  il  soggetto  passivo
(proprietario  o  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile),  residente  nel  comune  di  Diano   d'Alba,   occupa
direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di
L. 200.000;
  b) 6 per mille per gli altri immobili e per terreni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DIZZASCO
(Como)
  Il  comune  di DIZZASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
               COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB
(Gorizia)
  Il comune di DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB (provincia di Gorizia) ha
adottato,  il  18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  prendere  atto  che  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1999,  e' fissata nella misura unica del 6 per
mille per tutti gli immobili.
2. di stabilire per l'anno 1999 ai contribuenti che si trovino  nelle
condizioni sono specificate un aumento della detrazione da L. 200.000
a  L.  300.000,  alle  sole  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale, per coloro che non possiedano altri immobili soggetti  ad
I.C.I.  al  di  fuori  delle  unita' immobiliari che sono considerate
pertinenza, l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in  uno
dei seguenti tre casi:
  a) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge;
  b)  reddito  del  proprio  nucleo  familiare, derivante soltanto da
lavoro dipendente o pensione, pari o inferiore a L. 9.500.000  (lordi
annui),  per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito
vanno aggiunti L. 5.000.000. per ogni ulteriore componente il  nucleo
familiare;
  c)  nuclei  familiari  con una persona disabile non autosufficiente
con reddito inferiore a quello  stabilito  dall'art.  7  della  legge
regionale  n. 20/1995 o cioe', inferiore a L. 33.856.000 per i nuclei
con una persona, L. 44.436.000 con due, L. 55.016.000  con  tre;  per
ogni ulteriore componente si aggiungono L. 5.290.000.
  La  detrazione e' possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima
casa, non sia un'abitazione  di  lusso  e  non  si  possiedano  altri
immobili soggetti all'I.C.I.
  Si  determinano  i  seguenti  criteri  applicativi: il contribuente
dovra'  presentare  all'ufficio  tributi  del  comune  la   richiesta
auto-certificazione,  nella  quale  dovra'  dichiarare il possesso di
tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto  alla  detrazione
di cui sopra.
3.  di  stabilire  al  fine  di  ridurre  al  massimo l'insorgenza di
contenzioso con i contribuenti, vengono determinati per zone omogenee
i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili  (secondo
le indicazioni dell'ufficio tecnico erariale di Gorizia); non saranno
sottoposti  a  rettifica  i  valori delle aree fabbricabili quando la
base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore  a
quella  determinata  secondo  i valori fissati dal consiglio comunale
con provvedimento di aggiornamento annuale.
  l valori venali sono i seguenti:
   residenziale (centro, periferia e frazioni), valore di mercato  L.
70.000;
   lottizzazione (periferia), valore di mercato L. 35.000;
   industriale  -  artigianale,  valore  di  mercato L. 25.000; 4. di
stabilire che anche per l'anno  1999  i  valori  di  tutte  le  altre
imposte e tasse comunali rimangono invariate rispetto all'anno 1998.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DOGLIANI
(Cuneo)
  Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
4. di determinare, per l'anno 1999 l'applicazione dell'I.C.I nel modo
seguente:
  a)  abitazione  principale: aliquota del 5 per mille con detrazione
L. 200.000;
  b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota
5,5 per mille;
5. di approvare, quindi, per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3,  commi
53,  55 e 56, della legge n. 662/1996 e l'art. 1, comma 5 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 le seguenti tipologie di tassazione concesse
da tali disposizioni legislative per la disciplina del tributo:
  c) abitazione principale posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  ed  abitata  da  nucleo  familiare, composto da una o piu'
persone,  il  cui  reddito  complessivo  netto  non   sia   superiore
all'equivalente  di  una  pensione minima di un lavoratore dipendente
assicurato presso l'INPS: aliquota del 5 per mille con detrazione  L.
300.000;
  d)  immobili  inagibili,  inabitabili  o  di  interesse  storico  o
architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata
1 per mille per la durata di  tre  anni  dalla  data  di  inizio  dei
lavori;
  e)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza  o  la
dimora  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5
per mille in quanto considerata abitazione principale con  detrazione
di  L.   200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera c), di L.
300.000;
5. di non avvalersi delle eventuali altre  facolta'  stabilite  dalla
legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DOGLIOLA
(Chieti)
  Il  comune  di  DOGLIOLA  (provincia  di Chieti) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, nella misura del 6 per mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DOLO
(Venezia)
  Il  comune  di  DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo  comune  nelle  seguenti
misure:
  4,5   per  mille  sull'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del contribuente che la possiede;
  6 per mille su tutte le altre basi imponibili;
2.  di  considerare  abitazione  principale  la  pertinenza  (garage,
soffitta,  ripostiglio  ecc.)  ancorche'  distintamente  iscritta  in
catasto;
3. di stabilire:
  in L. 200.000. la detrazione d'imposta per i  casi  individuati  in
premessa e che si intendono integralmente riportati;
  in  L.  400000  la detrazione d'imposta per l'abitazione principale
dei soggetti  passivi  abitualmente  assistiti  dal  comune  mediante
integrazione del minimo vitale;
4.  di  avvalersi della facolta' otterta dall'art. 1, comma 86, della
legge n. 549/1995 e di fissare nella misura del 100% le  agevolazioni
per  gli  esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse
al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la  realizzazione
di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DOLZAGO
(Lecco)
  Il  comune  di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  la  misura  dell'aliquota  differenziata dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 4,50 per  mille  per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune
di  Dolzago e nella misura del 5,50 per mille per gli altri immobili,
per l'anno 1999
di confermare per effetto  dell'art.  3,  comma  55  della  legge  n.
662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari
destinate  ad  abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata
in L. 200.000, proporzionata comunque ai  mesi  dell'anno  durante  i
quali e' adibita a tale destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI DOMODOSSOLA
(Verbano - Cuslo - Ossola)
  Il  comune  di  DOMODOSSOLA  (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I. 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DORIO
(Lecco)
  Il  comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
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        AREE FABBRICABILI        TERRENI AGRICOLI
                                 ESENTI AI SENSI ART. 7 (LETTERA H)
                                 D.L.GS N. 504/1992
                                 E DELLA CIRCOLARE
                                 DEL MINISTERO
                                 DELLE FINANZE N. 9
                                 DEL 14 GIUGNO 1993
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          7 per mille
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                            FABBRICATI
   Immobili diversi                      Realizzati per vendita
    da abitazioni                        e non venduti da Imprese
                                         che hanno per  oggetto
                                         esclusivo o prevalente
                                         della attivita' la
                                         costruzione  e
                                         l'alienazione
                                         di immobili
      7 per mille                          7 per mille
                            FABBRICATI
                            ABITAZIONI
   Principale     In aggiunta alla principale     Alloggi non locati
  5 per mille               7 per mille                7 per mille
  Il comune di Dorio non intende avvalersi della possibilita' offerta
agli  enti  non  economici  senza scopi di lucro, prevista all'ultimo
periodo del comma 2, art. 6, decreto legislativo  n.  504/1992,  come
sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.
  Il  comune  di  Dorio considera come abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
  Detrazione  d'imposta  per  abitazione  principale,  anno  1999  L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DORNO
(Pavia)
  Il comune di DORNO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. - nella misura  del  4,5  per  mille  per  le
abitazioni  principali;  del  5 per mille per i terreni agricoli; del
5,5 per mille per i terreni fabbricabili e gli altri fabbricati.
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
(Como)
  Il  comune di DOSSO DEL LIRO (provincia di Como) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, in applicazione delle disposizioni  normative  di  cui
all'art.  6  del decreto legislativo n. 504/1992 (omissis) l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili,  per  l'anno  1999,  al  5  per
mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DUEVILLE
(Vicenza)
  Il  comune  di  DUEVILLE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille
sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da piu' di un  anno
al  1  gennaio  1999  e  che  non  abbiano  piu'  di 50 anni, nonche'
l'aliquota I..C.I. del 5,5 per mille sugli altri immobili;
2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione sull'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ed in  L.  350.000  al
ricorrere delle seguenti condizioni:
  a)  il  contribuente dovra' aver compiuto alla data del 31 dicembre
1998 il sessantaquattresimo anno di eta';
  b) il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di  redditi
desunti  dalla  dichiarazione  dei redditi delle persone fisiche anno
1998:
   1) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente;
   2) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti;
   3) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti;
   4) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti;
  c) la richiesta di maggiore detrazione dovra' essere  adeguatamente
documentata.
  (Omissis).
                           COMUNE DI EDOLO
(Brescia)
  Il  comune  di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del  5
per  mille  con  detrazioni  di  L. 250.000 per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale e del 7  per  mille  per  tutti  gli
altri immobili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ELMAS
(Cagliari)
  Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili in
misura del 4 per mille e una detrazione pari a L. 200.000  in  favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, ed in
misura del 5,50 per mille a carico dei soggetti  passivi  proprietari
di immobili non rientranti nella prima fattispecie.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ENDINE GAIANO
(Bergamo)
  Il  comune  di  ENDINE GAIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare:
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale: 5,50 per
mille;
   per le unita' immobiliari comprese  nel  centro  storico,  per  le
quali  viene  presentata  la  richiesta  di  concessione  edilizia di
ristrutturazione, verra' applicata un'aliquota ridotta al 4 per mille
per un periodo di anni tre dal completamento dei lavori.
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 6,50 per mille;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per  gli  alloggi
posseduti e non locati: 6,50 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle  abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; 6,50 per mille;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ERBA
(Como)
  Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 1 marzo 1999,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con  decreto
legislativo  n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni,
nelle misure seguenti:
  a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti  nel
comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione principale e per le unita' immobiliari possedute a  titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni
concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta fino al
primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge
ancorche' separato o divorziato);
  b) 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
  c) 5,4 per mille per abitazione locata con contratto  registrato  a
soggetto che la utilizza come abitazione principale.
2.  di  determinare,  altresi',  per  l'anno 1999 la detrazione nella
misura di L. 200.000 ai sensi del  comma  55,  art.  3,  della  legge
finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni;
3.  di  determinare,  altresi',  per  l'anno 1999 la detrazione nella
misura di L. 200.000 ai sensi del  comma  55,  art.  3,  della  legge
finanziaria  n.  662/1996,  e successive modificazioni, per le unita'
immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati  agli  istituti  autonomi
per  le case popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai
familiari parenti in linea  retta  fino  al  primo  grado,  in  linea
collaterale  fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o
divorziato; ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997
e  come  previsto   all'art.   5   del   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'I.C.I.;
4.  di  aumentare,  per  l'anno  1999,  esclusivamente  in favore dei
soggetti passivi in situazioni di  particolare  disagio  economico  e
sociale  che  siano  in  possesso  dei sottospecificati requisiti, la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
da L.  200.000 a L. 300.000, giusta facolta' di cui  all'art.  3  del
decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122
del 9 maggio 1997, in premessa richiamato:
  a)  reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1998 dell'intero
nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia:
   a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1998  il  capofamiglia  non  era
autosufficiente  e  tale  condizione  sia  stata accertata a norma di
legge;
   a.2) di L. 1.600.000 per  ogni  familiare  rimasto  a  carico  per
l'intero  anno 1998. Sono considerati a carico i familiari cosi' come
definiti ai fini IRPEF;
   a.3) di un'ulteriore somma  L.  1.600.000  per  ogni  familiare  a
carico non autosufficiente come al precedente punto a.1);
  b)  l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra
cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve  essere
l'unica  abitazione  posseduta  dal  nucleo  familiare,  a  titolo di
proprieta', usufrutto, uso od abitazione.
  Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita  catastale
rivalutata  superiore  a  L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie
A/1,  A/8  e  A/9  (rispettivamente  abitazioni  di  tipo  signorile,
abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).
  Per  la  determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene
conto della rendita  catastale  relativa  all'abitazione  principale,
suoi accessori e pertinenze; i soggetti interessati per avere diritto
all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente,
anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n.  15
del 4 gennaio 1968:
  nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
  l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;
  il  possesso  degli  altri requisiti richiesti di cui ai precedenti
punti a) e b).
  La richiesta dovra essere presentata, a pena di decadenza, entro  e
non  oltre  il  30 giugno 1999 od inviata mediante raccomandata entro
tale data.
  Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale.
  l contribuenti che hanno presentato la richiesta entro  i  termini,
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tener conto
della maggiore detrazione.
  L'amministrazione    si    riserva,    comunque,    di   richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione infedele verranno applicate le  sanzioni  previste  dal
decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita'
giudiziaria competente;
5.  di  avvalersi  della  possibilita' prevista dal comma 56, art. 3,
della legge finanziaria  n.  662/1996,  di  considerare  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata, per l'anno 1999;
6.  di  dare atto, inoltre, che per l'anno 1999 il comune applichera'
riduzioni di imposta del 50 per cento  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal
comma  55,  art.  3,  della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art.
59, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ERBEZZO
(Verona)
  Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 18 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille commisurata sul
valore degli  immobili  la  cui  superficie  insiste,  interamente  o
prevalentemente sul territorio comunale di Erbezzo;
2.  di  mantenere  inviariata,  rispetto allo scorso anno, e pertanto
determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ERCHIE
(Brindisi)
  Il comune di ERCHIE (provincia di  Brindisi)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A.  di  fissare,  per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  1) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone  fisiche
soggetti  passivi,  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta'
indivisa e  degli  assegnatari  di  alloggi  da  parte  dell'istituto
autonomo  case  popolari  residenti  nel  comune,  per la sola unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La  stessa
aliquota  e' applicata per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di rivocero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B. nella misura del 5 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati)
diversi dalle abitazioni principali;
  2) di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50  per  cento  per  i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati.      L'inagibilita'   o   inabitabilita'   e'   accertata
dall'ufficio  tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
in alternativa il  proprietario  puo'  predisporre  la  dichiarazione
sostitutiva  con  firma  autenticata  ai  sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15. La  perizia  tecnica  oppure  l'autocertificazione  deve
essere allegata alla dichiarazione;
  (Omissis).
  5)  di  fissare,  infine,  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  si
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ERULA
(Sassari)
  Il  comune  di ERULA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'applicazione della
tariffa  I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, dal 4 per mille al
5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ESINO LARIO
(Lecco)
  Il  comune  di  ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare in attuazione dell'articolo 6 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modificazioni, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille a
valere per l'anno 1999;
di precisare che l'A.C. non intende avvalersi delle facolta' previste
dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504  cosi'  come  modificato  dall'art.  3  comma  55  della legge n.
662/1996;
di avvalersi della facolta' concessa dall'art. 1, comma 5 della legge
27 dicembre 1997,  n.  449  di  fissare  aliquote  dell'I.C.I.  anche
inferiori  al  4  per  mille  a  favore  di  proprietari che eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi volti al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico posti nei  centri  storici,  ovvero  volti
alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti, e fissando per  quanto  sopra  del
0,1 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI EXILLES
(Torino)
  Il  comune di EXILLES (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:
  abitazione principale: 5 per mille;
  abitazione diversa dalla principale: 6 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale: L. 300.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FABBRICA CURONE
(Alessandria)
  Il   comune  di  FABBRICA  CURONE  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO
(Lucca)
  Il comune di FABBRICHE DI VALLICO (provincia di Lucca) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                           COMUNE DI FANO
(Pesaro e Urbino)
  Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   stabilire   le  seguenti  aliquote  per  la  determinazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria del 6,80 per mille  per  tutti  gli  immobili
assoggettabili  all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree
fabbricabili)  comprese   le   abitazioni   locate,   con   contratto
registrato,   ad   un   soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione
principale;
  b) aliquota ridotta del 4,80 per mille, da applicarsi:
   1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
(art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.);
   2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o  di
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2,
del regolamento I.C.I.;
   3)   alle   pertinenze   dell'abitazione   principale,   anche  se
distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);
   4) all'abitazione concessa in uso  gratuito  a  parenti  in  linea
retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento I.C.I.);
  c)  aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto
che non la adibisce a  propria  abitazione  principale;  nonche'  per
l'abitazione  che  il soggetto passivo tiene a propria disposizione o
concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non
registrato.
2. di prendere atto che, per le  fattispecie  imponibili  di  cui  ai
precedenti  punti  1,  2  della  lettera  B), e' anche applicabile la
detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come  sostituito  dalla
legge n. 662/1996;
3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 500.000 per soggetti
in  situazioni  disagiate  e  in  presenza  dei  requisiti  richiesti
dall'art.  9 del regolamento I.C.I..
  (Omissis).
                          COMUNE DI FASCIA
(Genova)
  Il  comune  di  FASCIA  (provincia  di  Genova)  ha adottato, il 27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  stabilire  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  da
applicarsi, per l'anno 1999, all'imposta comunale sugli immobili;
2. di tener conto, nella  determinazione  della  base  imponibile  di
quanto  stabilito  dall'art.  5,  decreto  legislativo n. 504/1992, e
successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,  51
e seguenti. art. 3, legge n. 662/1996;
3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In   alternativa   il  contribuente  ha  la  facolta'  di  presentare
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi   della   legge   n.   15/1968,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque   inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata  a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile  e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4.  di  detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale
la destinazione medesima si verifica;
5.  si  intende  per  abitazione  principale  quella  nella  quale il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
6.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
7.  di  dare  atto che, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, decreto
legislativo n. 446/1997,  per  l'applicazione  dell'art.  9,  decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  aIle  modalita'  di applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le   persone   fisiche
iscrittre negli appositi elenchi comunali di cui alI'art. 11 legge n.
9/1963,   soggette   al   corrispondente   obbligo  assicurativo,  la
cancellazione dai predetti elenchi  ha  effetto  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FAULE
(Cuneo)
  Il  comune  di  FAULE  (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  immobili  (I.C.I.),  istituita  con   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
  tipologia degli immobili: tutti indistintamente;
  aliquota unica: 6 per mille;
2.  di  stabilire,  per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e
detrazioni d'imposta:
  tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
  detrazione di imposta: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FEISOGLIO
(Cuneo)
  Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi dell'art.    6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito con
art.  3,  comma  53,  legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato, con
art. 10,  comma  2  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 nel 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FELIZZANO
(Alessandria)
  Il  comune  di FELIZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.):
  aliquota fissa del 4 per mille per terreni e fabbricati;
  aliquota fissa del 5 per mille per gli insediamenti industriali con
esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno  essere
iscritte nel relativo albo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FERNO
(Varese)
  Il  comune  di  FERNO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato, il 16
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
visto   il   regolamento   per  la  determinazione  dei  criteri  per
l'elevazione della detrazione sull'abitazione  principale,  approvato
con delibera C.C. n. 21 del 27 marzo 1997;
dato atto delle necessarie modifiche in ordine a:
  1) art. 4, beneficiari detrazione di L. 300.000:
  lettera  C)  del quarto comma del regolamento per la determinazione
dei  criteri  per  l'elevazione  della  detrazione  sulla  abitazione
principale da L. 200.000 a L. 300.000;
per  l'anno d'imposta 1999 il reddito del nucleo familiare non superi
i  seguenti  redditi  complessivi  lordi,  come  definito   ai   fini
dell'I.R.P.E.F.:
  1 componente L. 18.278.000;
  2 componenti L. 27.417.000;
  3 componenti L. 36.556.000;
  4 componenti L. 45.695.000;
  5 componenti L. 54.834.000;
  6 componenti L. 63.973.000;
  7 componenti e oltre L. 73.112.000;
il  reddito  del  primo componente e costituito dall'ammontare di due
trattamenti  minimi  di  pensione  I.N.P.S.  anno  1998;   per   ogni
componente  oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a
un trattamento minimo di pensione anno 1998;
  e' aggiunto il comma 5-bis;
i contribuenti che negli anni precedenti hanno gia' beneficiato della
detrazione a L. 300.000, non sono tenuti  a  presentare  copia  della
dichiarazione  dei  terreni  e  dei  fabbricati delle persone fisiche
prodotta nel 1993  e  le  eventuali  copie  di  dichiarazioni  I.C.I.
presentate  negli  anni successivi, sempre che gli stessi non abbiano
presentato nell'anno 1998 denuncia di variazione I.C.I.;
  2) art. 6 e' aggiunto il quarto comma:
per l'anno 1999 il termine per la presentazione delle domande di  cui
all'art.  4,  comma  3  del  regolamento  e' fissato alla data del 15
maggio 1999;
1. di confermare le aliquote I.C.I.:
  5,90 per mille;
  7 per mille per i soli alloggi non locati;
2. di confermare la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
220.000,  estendendo  il  beneficio  all'A.L.E.R.  di  Varese  per il
patrimonio d'edilizia residenziale pubblica esistente nel  territorio
comunale,  e  L.  300.000  per  le abitazioni principali possedute da
contribuenti con particolari condizioni di carattere sociale;
3. di stabilire  ai  fini  dell'applicazione  del  tributo,  che  per
"alloggio  non locato" s'intende I'unita' immobiliare, classificata o
classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione  della  categoria
A/10),  utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del
possessore per uso personale diretto e, al  1  gennaio  dell'anno  di
imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi;
4. di confermare il regolamento approvato con delibera C.C. n. 21 del
27  marzo 1997, successivamente riconfermato con delibera di C.C.  n.
3 del  23  febbraio  1998,  dando  atto  delle  necessarie  modifiche
apportate dalla presente deliberazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(Catanzaro)
  Il  comune  di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2.  dare  atto che, per effetto della modifica introdotta all'art.  8
del decreto legislativo n. 504/1992 dall'art. 3, comma 55 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662,  dall'imposta   dovuta   per   l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale si detraggono, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FERRARA
  Il  comune  di FERRARA ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare per il 1999 le seguenti aliquote:
A - aliquota 5,50 per mille:
  1)  unita  immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  o
altro   diritto  reale  di  godimento  o  in  qualita'  di  locatario
finanziario, dimora abitualmente;
  2) unita' immobiliare  appartenente  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, residenti nel comune;
  3) alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi  per  le
case popolari;
  4)  unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano   residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a condizione che la stessa non
risulti locata;
  5) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione  che  la  stessa  non  risulti locata, inoltrando apposita
comunicazione in tal senso - in carta semplice -  all'ufficio  I.C.I.
del   comune,   con   allegata   la  dichiarazione  dell'istituto  di
accoglienza del soggetto passivo, se con sede  fuori  dal  comune  di
Ferrara;
  6)  unita' immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona
fisica residente nel comune, con dichiarazione di non possedere altra
abitazione, anche se occupate  da  terzi  e  utilizzata  come  dimora
abituale  a  titolo  di  locazione,  per  il  cui acquisto sono state
concesse le agevolazioni della "prima casa" ai fini dell'imposta  sui
trasferimenti,   ovvero   e'  stata  avviata  azione  di  sfratto  da
documentare;
  7) unita' immobiliare concessa dal possessore  in  uso  gratuito  a
parenti  fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la
occupano quale loro abitazione principale;
  8)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso di
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di variazione ai  fini  della  unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere  nata  presentata  la
richiesta di variazione;
  9)  l'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio,  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
  10) pertinenze  relative  alle  unita'  immobiliari  di  cui  sopra
classificate  o  classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e
C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione;
B - aliquota 5 per mille:
  unita' immobiliare  di  cui  al  punto  A)  con  rendita  catastale
rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purche' il contribuente
possieda solo questa;
  pertinenze   relative   alle   unita'   immobiliari  di  cui  sopra
classificate  o  classificabili  nelle  categorie  C/2,  C/6  e  C/7,
limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione;
C -  aliquota 6,50 per mille:
  unita' immobiliari possedute oltre alla prima soggetta all'aliquota
di  cui  alla  lettera  A)  e  alla  lettera  B), relative pertinenze
limitatamente ad una, come  meglio  sopra  descritte,  affittate  con
contratto registrato a un soggetto residente ed usate come abitazioni
principali dai locatari;
D - aliquota 6 per mille:
  terreni agricoli;
E - aliquota 6,50 per mille:
  aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in
diritto  di  superficie  (art.  58,  comma  1, decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446);
F - aliquota 6,80 per mille:
  negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito,  laboratori  per
arti  e  mestieri,  classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali C/1, C/2 e C/3;
G - aliquota 6,60 per mille:
  opifici, alberghi e pensioni classificati  o  classificabili  nelle
categorie catastali D/1 e D/2;
H - aliquota 6,50 per mille:
  teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli classificati
o classificabili nella categoria catastale D/3;
I - aliquota 9 per mille:
  abitazioni  non  locate  per  le  quali  non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
L - aliquota 7 per mille:
  unita' immobiliari tenute  a  disposizione;  altri  fabbricati  non
compresi  nelle  fattispecie  precedenti,  volendosi  comprendere tra
questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima;
M - aliquota 4 per mille:
  unita' immobiliari possedute in piena proprieta'  e  ubicate  nelle
zone   colpite   dalla   ristrutturazione   in   settori  industriali
determinanti (settore dell'industria manifatturiera e  nel  ramo  dei
servizi  alle imprese) - "Obiettivo 2", purche' le predette attivita'
si siano insediate in quegli immobili dopo il 1 gennaio 1997;
  (Omissis).
ritenuto,   altresi',  di  applicare  per  il  1999  alle  abitazioni
principali indicate ai punti A) 1, A) 2, A) 3, A) 4, A) 5, A) 8 e  A)
9 la detrazione di legge di L. 200.000, di cui al comma 2, art. 8 del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  come  sostituito
dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996,  modificato  dall'art.
58, comma 3 della legge 15 dicembre 1997, n. 446;
visto  l'art.  3  del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 che modifica
l'art. 8, (comma 3) del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,  concernente  le  riduzioni  e  detrazioni dell'imposta comunale
sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge  23
dicembre 1996, n. 662, aggiungendo in fine, che la "predetta facolta'
puo'  essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti
che  versano  in  situazioni  di  particolare   disagio   sociale   o
economico";
ritenuto  pertanto  indispensabile  determinare  per  il 1999 a norma
dell'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge  9
maggio  1997,  n.  122,  e  nella misura di L. 500.000, la detrazione
dall'imposta per l'abitazione principale, rapportata ad anno ed  alla
quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti, con gli stessi
criteri  applicati  nel  1998,  con  una  maggiorazione  dei  redditi
previsti nella misura dell'1,8% in conseguenza del tasso  tendenziale
annuo 1998 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo:
  cittadini  che  vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero
dal pagamento della quota di  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,
secondo  i  requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534
del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti;
  pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che
dispongono  del  solo  reddito  da  pensione  -   riferito   all'anno
precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore
a lire 14.808.000 arr. annui al lordo delle ritenute fiscali;
  pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidita' che
dispongono  del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari
con un reddito complessivo annuo, al lordo  delle  ritenute  fiscali,
non  superiore  a  L. 23.920.000 arr., aumentati di L. 1.822.000 arr.
per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si
considera il reddito dell'anno precedente a quello cui  si  riferisce
l'agevolazione);
  persone  in  cerca  di  prima  occupazione o disoccupati inclusi in
nuclei familiari con reddito  complessivo  annuo  (relativo  all'anno
precedente  a  quello  di  agevolazione),  al  lordo  delle  ritenute
fiscali, non superiore a L. 23.920.000 aumentati di L. 1.822.000 arr.
per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato
a carico ai fini previdenziali;
ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione  deve
essere  subordinata  alla  condizione  che  ne' il contribuente ne' i
familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari  di  immobili
diversi  dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze
queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una;
ritenuto, infine, di stabilire le seguenti modalita' di applicazione:
  i   contribuenti   interessati   saranno   tenuti   a   presentare,
direttamente o con raccomandata al settore tributi del comune,  entro
il   mese  di  giugno  di  ogni  anno  per  l'anno  stesso,  apposita
richiesta-autocertificazione, ove dichiarino di  possedere  requisiti
per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I.;
  i   contribuenti  interessati  dovranno,  altresi',  presentare  al
settore tributi del comune la documentazione comprovante il  possesso
dei requisiti autocertificati;
  i       contribuenti       che       abbiano      trasmesso      la
richiesta-autocertificazione nei termini  potranno,  al  momento  del
pagamento  delle rate dell'I.C.I.  gia' tenere conto della detrazione
nella misura richiesta;
  le richieste-autocertificazioni  verranno  esaminate  dagli  uffici
competenti    dell'amministrazione   comunale   che,   in   caso   di
dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla
legge;
  (Omissis).
1.  di  adottare  per  il  1999  le  aliquote  differenziate   e   le
agevolazioni   indicate   in  premessa,  all'imposta  comunale  sugli
immobili, cosi' come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e  56,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2.  di concedere l'aumento delle detrazioni per abitazioni principali
alle famiglie in stato di  disagio  con  i  criteri  di  applicazione
sopramenzionati.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE
(Pavia)
  Il  comune di FERRERA ERBOGNONE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  disporre  l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  - Imposta comunale sugli
immobili, nella misura del 6,5 per  mille  riducendo  l'aliquota  per
l'abitazione  principale  al  4,5 per mille a decorrere dal 1 gennaio
1999;
di confermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FERRERE
(Asti)
  Il comune di FERRERE (provincia di Asti) ha adottato,  il  4  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 ed ai sensi del decreto legislativo n.
504/1992,  le  seguenti  aliquote  per l'imposta comunale immobiliare
(I.C.I.):
  abitazione principale aliquota 5,5 per mille;
  di determinare in  L.  200.000  la  detrazione  da  calcolarsi  per
l'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I.)  dovuta  relativamente  ad
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
(Rovigo)
  Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per  mille  con
detrazione  dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura di L. 210.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FILOGASO
(Vibo Valentia)
  Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,  il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'anno 1999
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FILOTTRANO
(Ancona)
  Il  comune  di  FILOTTRANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, (omissis),  per  l'anno  1999,  nel  5,5  per  mille
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
2.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  nel  5 per mille l'aliquota
ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e  dei  soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite   ad   abitazione
principale, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3.  di stabilire, per l'anno 1999, nel 7 per mille l'aliquota per gli
alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi  sfitti  o  a
disposizione  quelli  all'interno dei quali alla data del 31 dicembre
1998 nessun nucleo familiare  ha  la  residenza  intesa  come  dimora
abituale  ai sensi dell'art. 43 del Codice civile. Gli alloggi la cui
decorrenza,  per  l'assoggettamento  all'imposta,  ricade  nel  corso
dell'anno 1999, scontano l'aliquota ordinaria;
4.  di  stabilire  nel  4 per mille l'aliquota agevolata dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art.  6  del  decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53,
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  tutti  gli  immobili
posseduti  dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre
1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza  e  la
cura degli anziani;
5.  di  stabilire  al 3,9 per mille l'aliquota dall'inizio dei lavori
per la durata non superiore a tre anni a favore dei  proprietari  che
eseguano  interventi  volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto, anche pertinenziali, nel centro storico, cosi' come  delimitato
dall'art.  1  dell'allegato  B  "Norme  tecniche  di attuazione" alla
delibera di consiglio comunale n. 37 del 24 luglio 1999,  concernente
l'Adozione del piano quadro del storico di Filottrano;
6.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone
che hanno compiuto i sessantacinque anni di eta';
7. di dare atto che per l'abitazione principale  viene  applicata  la
detrazione  di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FIUGGI
(Frosinone)
  Il comune di FIUGGI (provincia di Frosinone)  ha  adottato,  il  17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di  riconfermare la detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,  cosi'  come
previsto  dal  punto  3,  comma 55, legge n. 662/1996, e approvata da
questo comune con G.M. n. 521 del 15 aprile 1997;
di riconfermare direttamente adibita ad abitazione  principale  anche
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto,
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti  locata,
cosi'  come  approvato  con  G.M. n. 521 del 13 aprile 1997, legge n.
662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FIUMARA
(Reggio Calabria)
  Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale
sugli immobili, in questo comune  con  effetto  del  1  gennaio  1999
l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale, sia del 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dall'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medisima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente che la possiede a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diretto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano anche
nell'unito immobliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari  nonche'  agli  alloggi  regolarmente   assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)
  Il  comune  di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote d'imposta I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:
  4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e
sue pertinenze (aliquota base);
  4 per mille per le  abitazioni  (cat.  da  A1  ad  A8)  adibite  ad
abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze, intendendo a tal
proposito le unita' immobiliari classificate o  classificabili  nelle
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  destinate  e  effettivamente
utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione;
2.  di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
3. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale:
  a)  ai  fini  dell'aliquota  ridotta  e della detrazione: le unita'
immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da  anziano
o  disabile che risulti dimorante o residente in istituto di ricovero
o sanitario a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che
l'immobile non risulti locato;
  b)  ai  fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione: l'unita'
immobiliare concessa dal suo possessore in uso gratuito a parenti  ed
affini fino al primo grado che vi risiedano;
4.  di elevare da L. 200.000 a L. 320.000, per l'anno 1999, l'importo
della  detrazione  concessa  per  l'abitazione  principale  ai   fini
dell'I.C.I.    -  imposta  comunale  sugli  immobili,  a  favore  del
contribuente appartenente ad  un  nucleo  familiare  che  denunci  un
imponibile IRPEF, non superiore alle seguenti fasce:
  un componente: limite reddito annuo L. 10.080.000;
  due componenti: limite reddito annuo L. 12.960.000;
  tre componenti: limite reddito annuo L. 14.400.000;
  quattro componenti: limite reddito annuo L. 17.280.000;
  cinque componenti: limite reddito annuo L. 20.160.000.
  Per ogni componente in piu' oltre i cinque L. 1.500.000 annue.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FIUMICINO
(Roma)
  Il  comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 per l'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) le seguenti aliquote:
  prima  abitazione,  nella  quale  il  proprietario sia regolarmente
residente: 4,5 per mille;
  altri immobili: 5,75 per mille;
di riconoscere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;
la relativa entrata sara' accertata sul capitolo  10.1  del  bilancio
1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FLORINAS
(Sassari)
  Il  comune  di  FLORINAS  (provincia di Sassari) ha adottato, il 16
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le considerazioni di natura contabile e di
opportunita' esposte in premessa,  per  l'anno  1999  l'aliquota  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) istituita dall'art. 4,
comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella  misura
unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  200.000 la detrazione d'imposta relativa
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
(Benevento)
  Il comune di FOIANO DI VAL  FORTORE  (provincia  di  Benevento)  ha
adottato,  il  12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'aliquota  da  applicare  alla  base  imponibile
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999  rimane
invariata nella misura prefissata del 5 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA
(Novara)
  Il  comune  di FONTANETO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota del 5  per  mille
gia' in vigore per l'anno 1998, per i residenti;
2.  di approvare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per i non
residenti, la detrazione per l'abitazione principale di L. 210.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FONTEVIVO
(Parma)
  Il comune di FONTEVIVO (provincia di  Parma)  ha  adottato,  il  22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  1999  nella  misura  del 4,8 per mille per le
abitazioni principali e  di  aumentare  al  5  per  mille  l'aliquota
relativa agli altri fabbricati, terreni ed aree;
2.  di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione principale a L.
220.000;
3. per l'anno 1999, agli effetti I.C.I., e' stabilita in  L.  400.000
la  detrazione per abitazione principale per le famiglie con soggetti
portatori di  handicap,  debitamente  documentati,  in  relazione  ai
livelli di reddito cosi' individuati:
  nucleo familiare una persona: reddito fino a L. 20.000.000;
  nucleo familiare due persone: reddito fino a L. 20.000.000;
  nucleo familiare tre persone: reddito fino a L. 35.000.000;
  nucleo familiare quattro persone: reddito fino a L. 40.000.000;
  nucleo  familiare  cinque  persone:  reddito  da L. 40.000.000 a L.
50.000.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(Udine)
  Il comune di FORNI DI SOTTO (provincia di Udine) ha adottato, il 31
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in
misura  unica  del  5  per  mille  per l'anno 1999 ed a valere per le
diverse fattispecie e  destinazione  degli  immobili  menzionati  nel
suddette disposizioni di legge e di regolamento;
2.  di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di dare atto che per l'applicazione delle aliquote  per  l'imposta
comunale  sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e
riduzione della legge e dal regolamento comunale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FOSSATO DI VICO
(Perugia)
  Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno  1999  l'aliquota  da  applicare  all'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille,
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FRAMURA
(La Spezia)
  Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia)  ha  adottato,  il  6
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare nella misura del 5,80 per mille l'aliquota I.C.I.
-  imposta  comunale  sugli  immobili,  relativamente  all'abitazione
principale per l'anno 1999;
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000;
3. di confermare l'aliquota del 6  per  mille  per  tutti  gli  altri
immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a qualsiasi uso adibiti.
  (Omissis).
                   COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA
(Cosenza)
  Il  comune  di  FRANCAVILLA  MARITTIMA  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 le medesime aliquote I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, valide per  l'anno  1998  cosi'  di  seguito
specificate:
  A) fabbricati:
   1) abitazione principale: aliquota 5 per mille;
   2)  altri  fabbricati  (quali  ad  esempio: abitazioni secondarie,
abitazioni  non  locate  ed  ogni  fabbricato  diverso  dalle  civili
abitazioni):  aliquota 6,5 per mille;
   3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;
   4)  abitazioni  locate utilizzate come abitazione principale (art.
4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota 5 per mille;
  B) aree fabbricabili:
   alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille;
  C) terreni agricoli:
   se ed in quanto dovuta  l'imposta  sconta  l'aliquota  del  6  per
mille;
  riduzioni e detrazioni:
   1)  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i fabbricati
dichiarati inagibili  o  inabitabili  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato
dalla  legge  n.  662/1996.  Si  applica al riguardo quanto stabilito
dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I.;
   2) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino
a concorrenza del suo ammontare, la somma di L.  200.000  secondo  le
modalita'  contenute  nel medesimo sopra citato art. 8. Si applica al
riguardo quanto stabilito dall'art. 5 del citato regolamento comunale
I.C.I.
  (Omissis).
                  COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO
(Alessandria)
  Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. -  imposta  comunale
sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura del
5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FRAZZANO'
(Messina)
  Il  comune  di  FRAZZANO' (provincia di Messina) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare la suindicata proposta di deliberazione.
  (Omissis).
di determinare l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille anche  per
l'anno 1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;
di  determinare  per  l'anno  1999  nella  misura  di  L.  200.000 la
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FUCECCHIO
(Firenze)
  Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha  adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, (omissis), l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti aliquote:
  a)  4,5  per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale di cui all'art. 7 del regolamento comunale;
  b) 7 per  mille  per  gli  alloggi  tenuti  vuoti  per  un  periodo
superiore a sei mesi nel corso dell'anno 1999;
  c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FURCI SICULO
(Messina)
  Il  comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare   e   far  propria  l'allegata  proposta  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:
  determinazione  aliquota  dell'imposta  comunale   sugli   immogili
(I.C.I.)  per l'anno 1999.
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  con  cui  sara' applicata l'imposta comunale
immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura  unica  del  7  per
mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FURTEI
(Cagliari)
  Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) e' confermata, per l'anno 1999, nella  misura
del 5 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(Mantova)
  Il  comune  di  GAZOLDO  DEGLI  IPPOLITI  (provincia di Mantova) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  nella misura del 7 per mille per gli  immobili  classificati  nella
categoria D 7;
  nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale
di L. 250.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
(L'Aquila)
  Il  comune  di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato,
il  26  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  da  applicare  per   la
determinazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella
misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAGLIOLE
(Macerata)
  Il comune di GAGLIOLE (provincia di Macerata) ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GALATONE
(Lecce)
  Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. confermare, per l'anno  1999,  una  aliquota  I.C.I.  unica  nella
misura del 5 per mille da valere per ogni tipo di immobile;
2.  confermare, altresi', per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione
per l'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  fino  a
concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GALBIATE
(Lecco)
  Il  comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le  motivazionl  espresse  in premessa, in
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996
e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota
comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  7 per mille per le unita immobiliari non locate;
  4  per  mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o   inabitabili   o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  6 per mille in tutti gli altri casi;
2.  di  fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'abitazione
principale,  precisando  che,  come  previsto  dal  regolamento   per
l'applicazione   dell'I.C.I.,   tale   detrazione   non   spetta   al
proprietario per le abitazioni concesse in uso  gratuito  ai  parenti
fino  al  2ù0 grado, per le qualI spetta l'aliquota ridotta del 6 per
mille;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GALLIATE
(Novara)
  Il comune di GALLIATE (provincia di  Novara)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nel modo seguente:
  mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree  fabbricabili
ed altri fabbricati al 5,50 per mille;
  mantenimento dell'aliquota per la prima abitazione al 5 per mille;
  aumento della detrazione per la prima abitazione a L. 300.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO
(Varese)
  Il  comune  di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato,
l'8  marzo  1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999, nella misura unica del 5 per
mille l'aliquota da applicarsi sul valore  catastale  di  fabbricati,
aree  fabbricabili  e  terreni agricoli siti nel territorio comunale,
cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n.  504/1992,
e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  stabilire,  in  L.  200.000  la  detrazione da applicarsi per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GALLIO
(Vicenza)
  Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (ICI)  che  sara'  applicata  in questo comune nella
misura:
  del 5.5 per mille, da applicare sul valore dell'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale, posseduta da persone
fisiche  e  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune  di  Gallio  nonche'  per  quelle  locate  con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi  come  abitazione
principale;
  del 6 per mille, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da
quelli precedentemente citati;
2.  di  stabilire in L. 250.000, la misura della detrazione d'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale dal soggetto passivo;
3.  di  confermare la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai
soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
  a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  b) godimento della sola pensione sociale, oltre  al  reddito  della
sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente,
le pensioni sociali sono cumulabili;
  c)  in  alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito
complessivo del  nucleo  familiare,  dichiarato  ai  fini  IRPEF  per
l'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  viene versata l'imposta,
adeguatamente documentata dai modelli UNICO  -  C.U.D.  -  730  ecc.,
entro  il  tetto del "minimo vitale" fissato dal comune di Gallio con
propria deliberazione, relativamente all'anno  cui  si  riferisce  al
reddito goduto.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GAMBETTOLA
(Forli'-Cesena)
  Il comune di GAMBETTOLA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  A)  nella  misura del 5 per mille: in favore delle persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad  abitazione  principale,  con  esclusione  di
quelle  comunque  date  in  locazione  anche  se  utilizzate da altri
soggetti come abitazione principale;
  B) nella misura del  7  per  mille:  con  riferimento  alle  unita'
immobiliari   adibite   ad  uso  abitazione,  possedute  in  aggiunta
all'abitazione  principale  non  locate  o  destinate   a   residenza
secondaria  (seconde  case),  con  esclusione  di  quelle destinate a
dimora abituale di parenti di primo grado e nelle  quali  gli  stessi
abbiano la residenza anagrafica;
  C)  nella  misura  del  6  per  mille: per tutti gli altri soggetti
passivi;
2. di elevare, per l'anno 1999, fino a L. 500.000 la  detrazione  per
l'unita'  immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale,
prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
dei proprietari della sola casa di  civile  abitazione  ed  eventuale
annesso  garage,  cantina,  o  ripostiglio,  quale  unica  proprieta'
immobiliare con riferimento alle seguenti categorie  di  soggetti  in
situazioni di particolare disagio economico o sociale:
  A)  pensionati  soli o nuclei familiari di due o piu' persone i cui
componenti abbiano tutti un'eta'  non  inferiore  a  62  anni  e  che
abbiano  un  reddito  annuo  lordo  da  pensione  non  superiore a L.
15.000.000, se soli, piu' L. 6.000.000 per ogni altro  componente  il
nucleo familiare;
  B)  nuclei  familiari  con  componente  portatore  di  handicap con
invalidita' non inferiore al 67%, con reddito pro-capite annuo  lordo
ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000;
  C)  nuclei familiari con non meno di 3 figli a carico ai fini IRPEF
e con reddito pro-capite annuo lordo non superiore a L. 15.000.000;
  D) disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro, in data
1ù0 gennaio 1998, con almeno due anni di  anzianita'  di  iscrizione,
soli  o  con  un  nucleo  familiare  i  cui  componenti  non svolgano
attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo  lordo,  riferito
all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000;
  E)  nuclei familiari la cui abitazione sia stata acquistata dopo il
1ù0 gennaio 1995 con mutuo ipotecario ancora in essere  con  reddito,
riferito  all'IRPEF,  pro-capite  annuo  lordo  non  superiore  a  L.
15.000.000, al netto delle rate  del  mutuo  con  scadenza  nell'anno
1999.  Per  la  situazione  reddituale  si  fa riferimento al reddito
conseguito nell'anno 1998 e, per quanto riguarda gli altri requisiti,
si fa riferimento al 1ù0 gennaio 1999;
3. di stabilire che i beneficiari della maggior  detrazione  dovranno
presentare  domanda  ed  autocertificazione,  relativa  ai  requisiti
posseduti, su apposito stampato, entro  la  data  di  scadenza  della
prima rata ed a pena di decadenza del beneficio richiesto.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GANDELLINO
(Bergamo)
  Il  comune  di  GANDELLINO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.l.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune,  con  effetto  dal
1ù0 gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare:
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 6 per
mille;
   per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
  5) aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti  od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30  dicembre  1992,  n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
   5.1.  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle  regioni:  6  per
mille;
   5.2.  cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
  6) quota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi
volti:
   a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:    6
per mille;
   b)   al   recupero   di   immobili   di   interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico;
   c)  alla  realizzazione  di  autorimesse  o   posti   auto   anche
pertinenziali:  6 per mille;
   d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi per la durata di tre anni  dall'inizio  dei  lavori  cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
  8) aliquota agevolata speciale  del  6  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2,  comma
3, della legge n. 431/1998;
  9)  aliquota  speciale  del 7 per mille per gli immobili non locati
per i quali  non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di
locazione da almeno due anni.
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito daIl'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, e 52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
  (Omissis).
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente Capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
VII.  viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
X.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Milano)
  Il  comune di GARBAGNATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 nelle seguenti misure, le  aliquote
relative all'imposta comunale sugli immobili:
  abitazione principale: aliquota 4,8 per mille;
  altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 5,8 per mille;
  case non locate e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
  (Omissis).
2.  di  aumentare  la detrazione per l'abitazione principale relativa
all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno  1999  a  favore
dei  contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive
di seguito elencate:
  da L. 200.000 a L. 350.000:
   titolari di pensione;
   portatori di handicap;
   lavoratori in cassa integrazione, in mobilita';
   nuclei familiari monoreddito;
   disoccupati;
   contribuenti iscritti  nell'albo  degli  indigenti  proprietari  o
usufruttuari   di  un'unica  unita'  immobiliare  classificata  nelle
categorie catastali:
    A/2 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2);
    A/3 - A/4 - A/5 - A/6
    oltre box e cantina e/o altre pertinenze con reddito imponibile:
     L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una sola persona;
     L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone, tale
limite e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAVIGNANO
(Roma)
  Il comune di GAVIGNANO (provincia  di  Roma)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 le aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  deliberate con atto consiliare 25 febbraio 1998, n. 14, che
di seguito si riportano:
   N. ord.    Aliquota 1999        Riferita a
     1             7                ordinaria
     2             6                abitazione principale
     3             6                abitazione principale anziani,
                                    disabili art. 3, comma 56, legge
                                    n. 662/1996
     4             6                abitazione principale anziani,
                                    disabili art. 4, legge 556/1996
     5             7                alloggi non locati
confermare,  altresi',  la riduzione della prima casa nella misura di
L. 200.000 per anno solare.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
(Varese)
  Il comune di GAZZADA SCHIANNO (provincia di Varese) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 stabilendo
in L.  200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
2. di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  4  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
per il recupero dei fabbricati  inagibili  o  inabitabili  in  centro
storico.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GELA
(Caltanissetta)
  Il  comune  di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),  per  l'anno  1999,  come
segue:
  4 per mille:
   abitazione principale;
   terreni agricoli;
  5 per mille per:
   aree fabbricabili;
   tutte le altre tipologie immobiliari.
  (Omissis).
di  accogliere  la  superiore  proposta ed in conseguenza di adottare
l'atto con il dispositivo della proposta stessa che  qui  si  intende
integralmente ripetuto e trascritto.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GEMMANO
(Rimini)
  Il  comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 9 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
              TABELLA DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI
        PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1999
A) Misura delle aliquote:
_____________________________________________________________________
   N.        Tipologia degli immobili                   Aliquote
               soggetti passivi                        (per mille)
   1                  2                                    3
_____________________________________________________________________
   1    U.I. direttamente adibita ad abitazione
        principale della persona fisica, soggetto
        passivo, nella quale il contribuente che la
        possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
        altro diritto reale dimora abitualmente
        (Tipologia lettera "A" art. 2, regolamento
        comunale vigente)                                5 per mille
   2    U.I. direttamente adibita ad abitazione
        principale da persone fisiche, soggetti passivi,
        soci di cooperative edilizie a proprieta'
        indivisa, residenti nel comune, nonche' gli
        alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
        etc. (Tipologia lettera "A" art. 2, regolamento
        comunale vigente)                                5 per mille
   3    U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) locata
        per fini abitativi con contratto di locazione,
        comodato e/o uso gratuito ex art. 1571 C.C. e
        seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano
        come dimora abituale e nella quale vi abbiano la
        propria residenza (Tipologia lettera "B", del
        regolamento comunale vigente)                    5 per mille
   4    U.I. cat. A (immobili per uso abitazione)
        possedute da persone fisiche, soggetti passivi,
        in aggiunta all'abitazione principale non locate
        e/o comunque non utilizzate come abitazione
        principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a
        disposizione (cosiddette seconde case) (Tipologia
        lettera "C", del regolamento comunale vigente) 6,50 per mille
   5    U.I. cat. A (immobili per uso abitazione)
        possedute da persone fisiche, soggetti passivi,
        in aggiunta all'abitazione principale locate a
        soggetti che non le utilizzano come abitazione
        principale (Tipologia lettera "C", del
        regolamento comunale                           6,50 per mille
   6    Per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte
        le altre tipologie catastali                   5,50 per mille
B)  Misura  delle  riduzioni,  o  in  alternativa,  delle  detrazioni
d'imposta:
  Anche per l'anno 1999, esclusivamente per la tipologia di  immobili
di  cui ai punti 1) e 2) del prospetto precedente (Unita' immobiliari
Cat. A per uso abitazioni)  per  tutti  i  soggetti  passivi  persone
fisiche, detrazioni di imposta su base annua di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GEMONIO
(Varese)
  Il comune di GEMONIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'esercizio  finanziario  1999  le  aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  riassunte  qui  di
seguito:
  nella misura del 5,25 per mille sulla prima casa;
  nella  misura  del 6,25 per mille sulle seconde case sfitte e/o non
occupate per almeno 180 giorni all'anno;
2. di prevedere la possibilita' di una detrazione pari a L.  200.000,
limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, cosi' come disposto dall'art. 8 - comma 3 - del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  504  e  successive
modificazioni.
  (Omissis).
                      COMUNE DI GENZANO DI ROMA
(Roma)
  Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il  4
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5,50  per  mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita   con   decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504
relativamente a:
1. alle abitazioni principali;
2. alle pertinenze delle  abitazioni  principali,  alle  quali  siano
esclusivamente  asservite,  quali:  garage, box, posto auto, soffitta
cantina,  che  siano  ubicate  nello  stesso  edificio  o   complesso
immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
3.  alle  unita'  immobiliari  equiparate  alle abitazioni principali
quali:
  a) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito  a  parenti
fino  al  3  grado o ad affini fino al 2 grado, che la occupano quale
loro abitazione  principale,  a  condizione  che  il  conduttore  sia
maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;
  c)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso di
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata  presentata  la
richiesta di variazione;
  d)  l'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio,  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
di  fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita'
immobiliari  equiparate  alle  abitazioni  principali,  di   cui   al
precedente  punto  3)  in  L.  200.000, con le modalita' previste dal
comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GERACI SICULO
(Palermo)
  Il comune di GERACI SICULO (provincia di Palermo) ha  adottato,  il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, nella misura del  5  per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GERANO
(Roma)
  Il  comune  di  GERANO  (provincia di Roma) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  1999,  nelle  misure  di  cui  appresso, cosi'
confermando  la  propria  precedente  deliberazione  n.  76/1998   in
narrativa richiamata:
  aliquota del 5,50 per mille: abitazione principale;
  aliquota  del  6  per  mille:  per tutti gli altri cespiti soggetti
all'imposta;
2. di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente  le
detrazioni previste per legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GERENZANO
(Varese)
  Il  comune  di  GERENZANO  (provincia di Varese) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 4,5 per mille;
2. dare atto che la detrazione per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e' pari a L. 200.000.
  (Omissis).