COMUNE DI CORSICO (Milano) Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Piacenza) Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1o marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille nonche' la detrazione di L. 260.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CORTEMILIA (Cuneo) Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per miIle l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in lire 200.000; di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CORVARA (Pescara) Il comune di CORVARA (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). fissare, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e per l'anno 1999, nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili). (Omissis). COMUNE DI COSIO VALTELLINO (Sondrio) Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI COSSANO BELBO (Cuneo) Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI COSSANO CANAVESE (Torino) Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (Bergamo) Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI COSTA MASNAGA (Lecco) Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 come segue: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: 4,5 per mille. Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10; b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica; c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione); d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4,5 per mille. Categorie catastali: A/10 - B/5 - P/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica; e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati: 5 per mille. Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati; f) fabbricati non destinati ad abitazione: 5 per mille. Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 D/10 - D/12; g) aree fabbricabili: 5 per mille; 2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 1999, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di L. 280.000. (Omissis). COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA (Bergamo) Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI COSTA VOLPINO (Bergamo) Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobile; di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI COSTERMANO (Verona) Il comune di COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto e confermare quanto deliberato dalla giunta municipale con provvedimento n. 45 del 12 marzo 1999, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state determinate per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.), gia' deliberate per l'anno 1998, che saranno applicate in questo comune e precisamente: aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale; aliquota ordinaria del 7 per mille; aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni; aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CRAVEGGIA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CREMIA (Como) Il comune di CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999: 1) aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) aliquota ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioe': a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reali, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche; b) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio dei comuni a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; di non avvalersi delle altre facolta' che la legge n. 662/1996 assegna alla determinazione dei comuni in materia, ma di limitarsi a prendere atto delle modifiche introdotte da tale legge. (Omissis). COMUNE DI CREMOSANO (Cremona) Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta relativa agli immobili destinati ad abitazione principaIe del soggetto passivo nella misura del 5,85 per mille: 2. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'l.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CRESPADORO (Vicenza) Il comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 1999. (Omissis). COMUNE DI CRESSA (Novara) Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 4,5 per mille con la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzione in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). COMUNE DI CREVOLADOSSOLA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CREVOLADOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare l'aumento della detrazione dell'I.C.I. anno 1999 per abitazione principale di L. 40.000, portandola cosi' a L. 240.000 complessive. (Omissis). Avvertenza: l'aliquota I.C.I. per il comune di Crevoladossola per l'anno 1999 e' stata adottata con deliberazione del 30 ottobre 1998 nella misura del 5,5 per mille, come gia' pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, pag. 18, seconda colonna. COMUNE DI CRISPIANO (Taranto) Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota l.C.l. (imposta comunale sugli immobili) in vigore, nella misura del 4,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI CROCEFIESCHI (Genova) Il comune di CROCEFIESCHI (provincia di Genova) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota l.C.l. al 4 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. (Omissis). COMUNE DI CROSA (Biella) Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria: 5,50 per mille; aliquota alloggi non locati: 6 per mille; 2. di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica) e tenute a disposizione del proprietario per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria; 3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti diposizioni. (Omissis). COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Varese) Il comune di CROSIO DELLA VALLE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CURNO (Bergamo) Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determianre per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come segue: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - A/11: 1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; categoria catastale: A/10: 6,5 per mille; categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille; categoria catastale: C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille; categoria catastale: C/6: 5 per mille; categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 - D/8 - D/9 - D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille. In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della prima rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi. (Omissis). COMUNE DI DAIRAGO (Milano) Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per la causale di cui in premessa, le aliquote per l'anno 1999 relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure: 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo; 6 per mille per alloggi non locati; 5,5 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). COMUNE DI DEIVA MARINA (La Spezia) Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 1999 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e elevata per l'anno 1999 a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI DELLO (Brescia) Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Dello e' applicata con le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria 6 per mille b) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune 5 per mille c) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 5,5 per mille d) immobili diversi dalle abitazioni (aree edificabili) 6,5 per mille e) alloggi non locati 6,5 per mille f) immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6; reddito familiare netto anno 1998 nel limite annuo cosi' definito: per n. 1 persona L. 12.300.000; per n. 2 persone L. 20.400.000; per n. 3 persone L. 27.000.000; per n. 4 persone L. 35.000.000; per n. 5 persone L. 40.000.000; per n. 6 persone L. 45.000.000; oltre 6 persone L. 49.000.000; Il reddito da considerare e' quello netto ai fini IRFEF del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. La maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80 milioni. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). COMUNE DI DERVIO (Lecco) Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni I.C.l. cosi' come predisposte dalla giunta comunale: abitazione principale: 5 per mille; abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille; immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille; tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille; aree fabbricabili: 5,8 per mille. Detrazione d'imposta anno 1999 L. 250.000 per l'abitazione principale. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'l.C.l. per l'anno 1999 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali, A3, A4, A5, A6; b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1998 per l'intero nucleo familiare. c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili; d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui all'art. 4, legge 23 ottobre 1992, n. 421; e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; la categoria catastale di appartenenza; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto c). 3. di dare atto che: la richiesta - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune - P.za IV Novembre, 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. 1999 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria competente. (Omissis). COMUNE DI DESIO (Milano) Il comune di DESIO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1998 e qui di seguito riportate: aliquota ordinaria: 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (garage o box, soffitta, cantina): 5 per mille; immobili adibiti ad abitazione, ma non occupati o non locati: 7 per mille; di confermare altresi' le detrazioni gia' deliberate con il richiamato provvedimento e qui di seguito riportate: L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; L. 300.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso od altro diritto reale di godimento, per le famiglie con prevalenza di reddito da lavoro dipendente con una capacita' economica complessiva familiare fino a L. 18.000.000aumentata di L. 4.000.000 per ogni unita' in aggiunta al capofamiglia. Per poter usufruire di questa maggiore detrazione il cittadino interessato dovra' fare pervenire la propria denuncia dei redditi dell'anno 1999 (redditi 1998) all'ufficio tributi del comune di Desio entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 1999. (Omissis). COMUNE DI DIANO D'ALBA (Cuneo) Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di L. 200.000; b) 6 per mille per gli altri immobili e per terreni. (Omissis). COMUNE DI DIZZASCO (Como) Il comune di DIZZASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB (Gorizia) Il comune di DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB (provincia di Gorizia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, e' fissata nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili. 2. di stabilire per l'anno 1999 ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sono specificate un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedano altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unita' immobiliari che sono considerate pertinenza, l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi: a) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, pari o inferiore a L. 9.500.000 (lordi annui), per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito vanno aggiunti L. 5.000.000. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare; c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 o cioe', inferiore a L. 33.856.000 per i nuclei con una persona, L. 44.436.000 con due, L. 55.016.000 con tre; per ogni ulteriore componente si aggiungono L. 5.290.000. La detrazione e' possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima casa, non sia un'abitazione di lusso e non si possiedano altri immobili soggetti all'I.C.I. Si determinano i seguenti criteri applicativi: il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi del comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovra' dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra. 3. di stabilire al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, vengono determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico erariale di Gorizia); non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal consiglio comunale con provvedimento di aggiornamento annuale. l valori venali sono i seguenti: residenziale (centro, periferia e frazioni), valore di mercato L. 70.000; lottizzazione (periferia), valore di mercato L. 35.000; industriale - artigianale, valore di mercato L. 25.000; 4. di stabilire che anche per l'anno 1999 i valori di tutte le altre imposte e tasse comunali rimangono invariate rispetto all'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI DOGLIANI (Cuneo) Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4. di determinare, per l'anno 1999 l'applicazione dell'I.C.I nel modo seguente: a) abitazione principale: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 200.000; b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 5,5 per mille; 5. di approvare, quindi, per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge n. 662/1996 e l'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le seguenti tipologie di tassazione concesse da tali disposizioni legislative per la disciplina del tributo: c) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 300.000; d) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata 1 per mille per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5 per mille in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera c), di L. 300.000; 5. di non avvalersi delle eventuali altre facolta' stabilite dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI DOGLIOLA (Chieti) Il comune di DOGLIOLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI DOLO (Venezia) Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede; 6 per mille su tutte le altre basi imponibili; 2. di considerare abitazione principale la pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto; 3. di stabilire: in L. 200.000. la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati; in L. 400000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 4. di avvalersi della facolta' otterta dall'art. 1, comma 86, della legge n. 549/1995 e di fissare nella misura del 100% le agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. (Omissis). COMUNE DI DOLZAGO (Lecco) Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,50 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune di Dolzago e nella misura del 5,50 per mille per gli altri immobili, per l'anno 1999 di confermare per effetto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata in L. 200.000, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI DOMODOSSOLA (Verbano - Cuslo - Ossola) Il comune di DOMODOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI DORIO (Lecco) Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). _____________________________________________________________________ AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI ESENTI AI SENSI ART. 7 (LETTERA H) D.L.GS N. 504/1992 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 9 DEL 14 GIUGNO 1993 _____________________________________________________________________ 7 per mille _____________________________________________________________________ FABBRICATI Immobili diversi Realizzati per vendita da abitazioni e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 7 per mille 7 per mille FABBRICATI ABITAZIONI Principale In aggiunta alla principale Alloggi non locati 5 per mille 7 per mille 7 per mille Il comune di Dorio non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Detrazione d'imposta per abitazione principale, anno 1999 L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI DORNO (Pavia) Il comune di DORNO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali; del 5 per mille per i terreni agricoli; del 5,5 per mille per i terreni fabbricabili e gli altri fabbricati. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI DOSSO DEL LIRO (Como) Il comune di DOSSO DEL LIRO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI DUEVILLE (Vicenza) Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da piu' di un anno al 1 gennaio 1999 e che non abbiano piu' di 50 anni, nonche' l'aliquota I..C.I. del 5,5 per mille sugli altri immobili; 2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ed in L. 350.000 al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il contribuente dovra' aver compiuto alla data del 31 dicembre 1998 il sessantaquattresimo anno di eta'; b) il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di redditi desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno 1998: 1) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente; 2) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti; 3) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti; 4) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti; c) la richiesta di maggiore detrazione dovra' essere adeguatamente documentata. (Omissis). COMUNE DI EDOLO (Brescia) Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazioni di L. 250.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI ELMAS (Cagliari) Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili in misura del 4 per mille e una detrazione pari a L. 200.000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ed in misura del 5,50 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili non rientranti nella prima fattispecie. (Omissis). COMUNE DI ENDINE GAIANO (Bergamo) Il comune di ENDINE GAIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille; per le unita' immobiliari comprese nel centro storico, per le quali viene presentata la richiesta di concessione edilizia di ristrutturazione, verra' applicata un'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di anni tre dal completamento dei lavori. 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,50 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,50 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; 6,50 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI ERBA (Como) Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, nelle misure seguenti: a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato); b) 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) 5,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale. 2. di determinare, altresi', per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni; 3. di determinare, altresi', per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni, per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato; ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e come previsto all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di aumentare, per l'anno 1999, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato: a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1998 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia: a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1998 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1998. Sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini IRPEF; a.3) di un'ulteriore somma L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come al precedente punto a.1); b) l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione. Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze; i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b). La richiesta dovra essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1999 od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale. l contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tener conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente; 5. di avvalersi della possibilita' prevista dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 1999; 6. di dare atto, inoltre, che per l'anno 1999 il comune applichera' riduzioni di imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI ERBEZZO (Verona) Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille commisurata sul valore degli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Erbezzo; 2. di mantenere inviariata, rispetto allo scorso anno, e pertanto determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI ERCHIE (Brindisi) Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell'istituto autonomo case popolari residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La stessa aliquota e' applicata per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rivocero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B. nella misura del 5 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali; 2) di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario puo' predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione; (Omissis). 5) di fissare, infine, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ERULA (Sassari) Il comune di ERULA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'applicazione della tariffa I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, dal 4 per mille al 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI ESINO LARIO (Lecco) Il comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille a valere per l'anno 1999; di precisare che l'A.C. non intende avvalersi delle facolta' previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; di avvalersi della facolta' concessa dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di fissare aliquote dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, e fissando per quanto sopra del 0,1 per mille. (Omissis). COMUNE DI EXILLES (Torino) Il comune di EXILLES (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: abitazione principale: 5 per mille; abitazione diversa dalla principale: 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI FABBRICA CURONE (Alessandria) Il comune di FABBRICA CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO (Lucca) Il comune di FABBRICHE DI VALLICO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI FANO (Pesaro e Urbino) Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria del 6,80 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) aliquota ridotta del 4,80 per mille, da applicarsi: 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.); 2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.; 3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.); 4) all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento I.C.I.); c) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato. 2. di prendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera B), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; 3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del regolamento I.C.I.. (Omissis). COMUNE DI FASCIA (Genova) Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 1999, all'imposta comunale sugli immobili; 2. di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e seguenti. art. 3, legge n. 662/1996; 3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9, decreto legislativo n. 504/1992 relativo aIle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscrittre negli appositi elenchi comunali di cui alI'art. 11 legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI FAULE (Cuneo) Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: tipologia degli immobili: tutti indistintamente; aliquota unica: 6 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazioni d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; detrazione di imposta: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FEISOGLIO (Cuneo) Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato, con art. 10, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 nel 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI FELIZZANO (Alessandria) Il comune di FELIZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota fissa del 4 per mille per terreni e fabbricati; aliquota fissa del 5 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo. (Omissis). COMUNE DI FERNO (Varese) Il comune di FERNO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). visto il regolamento per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sull'abitazione principale, approvato con delibera C.C. n. 21 del 27 marzo 1997; dato atto delle necessarie modifiche in ordine a: 1) art. 4, beneficiari detrazione di L. 300.000: lettera C) del quarto comma del regolamento per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sulla abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000; per l'anno d'imposta 1999 il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F.: 1 componente L. 18.278.000; 2 componenti L. 27.417.000; 3 componenti L. 36.556.000; 4 componenti L. 45.695.000; 5 componenti L. 54.834.000; 6 componenti L. 63.973.000; 7 componenti e oltre L. 73.112.000; il reddito del primo componente e costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione I.N.P.S. anno 1998; per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 1998; e' aggiunto il comma 5-bis; i contribuenti che negli anni precedenti hanno gia' beneficiato della detrazione a L. 300.000, non sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche prodotta nel 1993 e le eventuali copie di dichiarazioni I.C.I. presentate negli anni successivi, sempre che gli stessi non abbiano presentato nell'anno 1998 denuncia di variazione I.C.I.; 2) art. 6 e' aggiunto il quarto comma: per l'anno 1999 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento e' fissato alla data del 15 maggio 1999; 1. di confermare le aliquote I.C.I.: 5,90 per mille; 7 per mille per i soli alloggi non locati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000, estendendo il beneficio all'A.L.E.R. di Varese per il patrimonio d'edilizia residenziale pubblica esistente nel territorio comunale, e L. 300.000 per le abitazioni principali possedute da contribuenti con particolari condizioni di carattere sociale; 3. di stabilire ai fini dell'applicazione del tributo, che per "alloggio non locato" s'intende I'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi; 4. di confermare il regolamento approvato con delibera C.C. n. 21 del 27 marzo 1997, successivamente riconfermato con delibera di C.C. n. 3 del 23 febbraio 1998, dando atto delle necessarie modifiche apportate dalla presente deliberazione. (Omissis). COMUNE DI FEROLETO ANTICO (Catanzaro) Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. dare atto che, per effetto della modifica introdotta all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI FERRARA Il comune di FERRARA ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per il 1999 le seguenti aliquote: A - aliquota 5,50 per mille: 1) unita immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; 2) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; 3) alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari; 4) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara; 6) unita' immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica residente nel comune, con dichiarazione di non possedere altra abitazione, anche se occupate da terzi e utilizzata come dimora abituale a titolo di locazione, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni della "prima casa" ai fini dell'imposta sui trasferimenti, ovvero e' stata avviata azione di sfratto da documentare; 7) unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale; 8) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere nata presentata la richiesta di variazione; 9) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; 10) pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione; B - aliquota 5 per mille: unita' immobiliare di cui al punto A) con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purche' il contribuente possieda solo questa; pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione; C - aliquota 6,50 per mille: unita' immobiliari possedute oltre alla prima soggetta all'aliquota di cui alla lettera A) e alla lettera B), relative pertinenze limitatamente ad una, come meglio sopra descritte, affittate con contratto registrato a un soggetto residente ed usate come abitazioni principali dai locatari; D - aliquota 6 per mille: terreni agricoli; E - aliquota 6,50 per mille: aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); F - aliquota 6,80 per mille: negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3; G - aliquota 6,60 per mille: opifici, alberghi e pensioni classificati o classificabili nelle categorie catastali D/1 e D/2; H - aliquota 6,50 per mille: teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli classificati o classificabili nella categoria catastale D/3; I - aliquota 9 per mille: abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; L - aliquota 7 per mille: unita' immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima; M - aliquota 4 per mille: unita' immobiliari possedute in piena proprieta' e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) - "Obiettivo 2", purche' le predette attivita' si siano insediate in quegli immobili dopo il 1 gennaio 1997; (Omissis). ritenuto, altresi', di applicare per il 1999 alle abitazioni principali indicate ai punti A) 1, A) 2, A) 3, A) 4, A) 5, A) 8 e A) 9 la detrazione di legge di L. 200.000, di cui al comma 2, art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, modificato dall'art. 58, comma 3 della legge 15 dicembre 1997, n. 446; visto l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 che modifica l'art. 8, (comma 3) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungendo in fine, che la "predetta facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico"; ritenuto pertanto indispensabile determinare per il 1999 a norma dell'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, e nella misura di L. 500.000, la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti, con gli stessi criteri applicati nel 1998, con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura dell'1,8% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 1998 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo: cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti; pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono del solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a lire 14.808.000 arr. annui al lordo delle ritenute fiscali; pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidita' che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.920.000 arr., aumentati di L. 1.822.000 arr. per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione); persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.920.000 aumentati di L. 1.822.000 arr. per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una; ritenuto, infine, di stabilire le seguenti modalita' di applicazione: i contribuenti interessati saranno tenuti a presentare, direttamente o con raccomandata al settore tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, ove dichiarino di possedere requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I.; i contribuenti interessati dovranno, altresi', presentare al settore tributi del comune la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati; i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta-autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I. gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge; (Omissis). 1. di adottare per il 1999 le aliquote differenziate e le agevolazioni indicate in premessa, all'imposta comunale sugli immobili, cosi' come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di concedere l'aumento delle detrazioni per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sopramenzionati. (Omissis). COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (Pavia) Il comune di FERRERA ERBOGNONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di disporre l'aliquota ordinaria I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6,5 per mille riducendo l'aliquota per l'abitazione principale al 4,5 per mille a decorrere dal 1 gennaio 1999; di confermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FERRERE (Asti) Il comune di FERRERE (provincia di Asti) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 ed ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.): abitazione principale aliquota 5,5 per mille; di determinare in L. 200.000 la detrazione da calcolarsi per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) dovuta relativamente ad unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (Rovigo) Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI FILOGASO (Vibo Valentia) Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'anno 1999 dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI FILOTTRANO (Ancona) Il comune di FILOTTRANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 1999, nel 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare, per l'anno 1999, nel 5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di stabilire, per l'anno 1999, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi sfitti o a disposizione quelli all'interno dei quali alla data del 31 dicembre 1998 nessun nucleo familiare ha la residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice civile. Gli alloggi la cui decorrenza, per l'assoggettamento all'imposta, ricade nel corso dell'anno 1999, scontano l'aliquota ordinaria; 4. di stabilire nel 4 per mille l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani; 5. di stabilire al 3,9 per mille l'aliquota dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, cosi' come delimitato dall'art. 1 dell'allegato B "Norme tecniche di attuazione" alla delibera di consiglio comunale n. 37 del 24 luglio 1999, concernente l'Adozione del piano quadro del storico di Filottrano; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di eta'; 7. di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI FIUGGI (Frosinone) Il comune di FIUGGI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di riconfermare la detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come previsto dal punto 3, comma 55, legge n. 662/1996, e approvata da questo comune con G.M. n. 521 del 15 aprile 1997; di riconfermare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come approvato con G.M. n. 521 del 13 aprile 1997, legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI FIUMARA (Reggio Calabria) Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto del 1 gennaio 1999 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia del 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medisima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diretto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'unito immobliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI FIUME VENETO (Pordenone) Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote d'imposta I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: 4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (aliquota base); 4 per mille per le abitazioni (cat. da A1 ad A8) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tal proposito le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale: a) ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile che risulti dimorante o residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato; b) ai fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione: l'unita' immobiliare concessa dal suo possessore in uso gratuito a parenti ed affini fino al primo grado che vi risiedano; 4. di elevare da L. 200.000 a L. 320.000, per l'anno 1999, l'importo della detrazione concessa per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci un imponibile IRPEF, non superiore alle seguenti fasce: un componente: limite reddito annuo L. 10.080.000; due componenti: limite reddito annuo L. 12.960.000; tre componenti: limite reddito annuo L. 14.400.000; quattro componenti: limite reddito annuo L. 17.280.000; cinque componenti: limite reddito annuo L. 20.160.000. Per ogni componente in piu' oltre i cinque L. 1.500.000 annue. (Omissis). COMUNE DI FIUMICINO (Roma) Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote: prima abitazione, nella quale il proprietario sia regolarmente residente: 4,5 per mille; altri immobili: 5,75 per mille; di riconoscere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa; la relativa entrata sara' accertata sul capitolo 10.1 del bilancio 1999. (Omissis). COMUNE DI FLORINAS (Sassari) Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (Benevento) Il comune di FOIANO DI VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'aliquota da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 rimane invariata nella misura prefissata del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (Novara) Il comune di FONTANETO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota del 5 per mille gia' in vigore per l'anno 1998, per i residenti; 2. di approvare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per i non residenti, la detrazione per l'abitazione principale di L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI FONTEVIVO (Parma) Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e di aumentare al 5 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati, terreni ed aree; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000; 3. per l'anno 1999, agli effetti I.C.I., e' stabilita in L. 400.000 la detrazione per abitazione principale per le famiglie con soggetti portatori di handicap, debitamente documentati, in relazione ai livelli di reddito cosi' individuati: nucleo familiare una persona: reddito fino a L. 20.000.000; nucleo familiare due persone: reddito fino a L. 20.000.000; nucleo familiare tre persone: reddito fino a L. 35.000.000; nucleo familiare quattro persone: reddito fino a L. 40.000.000; nucleo familiare cinque persone: reddito da L. 40.000.000 a L. 50.000.000. (Omissis). COMUNE DI FORNI DI SOTTO (Udine) Il comune di FORNI DI SOTTO (provincia di Udine) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, in misura unica del 5 per mille per l'anno 1999 ed a valere per le diverse fattispecie e destinazione degli immobili menzionati nel suddette disposizioni di legge e di regolamento; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di dare atto che per l'applicazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzione della legge e dal regolamento comunale. (Omissis). COMUNE DI FOSSATO DI VICO (Perugia) Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FRAMURA (La Spezia) Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,80 per mille l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, relativamente all'abitazione principale per l'anno 1999; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a qualsiasi uso adibiti. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA (Cosenza) Il comune di FRANCAVILLA MARITTIMA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le medesime aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, valide per l'anno 1998 cosi' di seguito specificate: A) fabbricati: 1) abitazione principale: aliquota 5 per mille; 2) altri fabbricati (quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni fabbricato diverso dalle civili abitazioni): aliquota 6,5 per mille; 3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille; 4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota 5 per mille; B) aree fabbricabili: alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille; C) terreni agricoli: se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille; riduzioni e detrazioni: 1) l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I.; 2) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 secondo le modalita' contenute nel medesimo sopra citato art. 8. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 5 del citato regolamento comunale I.C.I. (Omissis). COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FRAZZANO' (Messina) Il comune di FRAZZANO' (provincia di Messina) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare la suindicata proposta di deliberazione. (Omissis). di determinare l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille anche per l'anno 1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati; di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze) Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, (omissis), l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti aliquote: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di cui all'art. 7 del regolamento comunale; b) 7 per mille per gli alloggi tenuti vuoti per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno 1999; c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI FURCI SICULO (Messina) Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare e far propria l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: determinazione aliquota dell'imposta comunale sugli immogili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). determinare l'aliquota con cui sara' applicata l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI FURTEI (Cagliari) Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (Mantova) Il comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: nella misura del 7 per mille per gli immobili classificati nella categoria D 7; nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI GAGLIANO ATERNO (L'Aquila) Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI GAGLIOLE (Macerata) Il comune di GAGLIOLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GALATONE (Lecce) Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 1999, una aliquota I.C.I. unica nella misura del 5 per mille da valere per ogni tipo di immobile; 2. confermare, altresi', per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GALBIATE (Lecco) Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazionl espresse in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 7 per mille per le unita immobiliari non locate; 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 6 per mille in tutti gli altri casi; 2. di fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2ù0 grado, per le qualI spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI GALLIATE (Novara) Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel modo seguente: mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 5,50 per mille; mantenimento dell'aliquota per la prima abitazione al 5 per mille; aumento della detrazione per la prima abitazione a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (Varese) Il comune di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire, in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GALLIO (Vicenza) Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sara' applicata in questo comune nella misura: del 5.5 per mille, da applicare sul valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Gallio nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; del 6 per mille, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati; 2. di stabilire in L. 250.000, la misura della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 3. di confermare la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO - C.U.D. - 730 ecc., entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto. (Omissis). COMUNE DI GAMBETTOLA (Forli'-Cesena) Il comune di GAMBETTOLA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: A) nella misura del 5 per mille: in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle comunque date in locazione anche se utilizzate da altri soggetti come abitazione principale; B) nella misura del 7 per mille: con riferimento alle unita' immobiliari adibite ad uso abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate o destinate a residenza secondaria (seconde case), con esclusione di quelle destinate a dimora abituale di parenti di primo grado e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; C) nella misura del 6 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi; 2. di elevare, per l'anno 1999, fino a L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dei proprietari della sola casa di civile abitazione ed eventuale annesso garage, cantina, o ripostiglio, quale unica proprieta' immobiliare con riferimento alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale: A) pensionati soli o nuclei familiari di due o piu' persone i cui componenti abbiano tutti un'eta' non inferiore a 62 anni e che abbiano un reddito annuo lordo da pensione non superiore a L. 15.000.000, se soli, piu' L. 6.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare; B) nuclei familiari con componente portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 67%, con reddito pro-capite annuo lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000; C) nuclei familiari con non meno di 3 figli a carico ai fini IRPEF e con reddito pro-capite annuo lordo non superiore a L. 15.000.000; D) disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro, in data 1ù0 gennaio 1998, con almeno due anni di anzianita' di iscrizione, soli o con un nucleo familiare i cui componenti non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000; E) nuclei familiari la cui abitazione sia stata acquistata dopo il 1ù0 gennaio 1995 con mutuo ipotecario ancora in essere con reddito, riferito all'IRPEF, pro-capite annuo lordo non superiore a L. 15.000.000, al netto delle rate del mutuo con scadenza nell'anno 1999. Per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito conseguito nell'anno 1998 e, per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento al 1ù0 gennaio 1999; 3. di stabilire che i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare domanda ed autocertificazione, relativa ai requisiti posseduti, su apposito stampato, entro la data di scadenza della prima rata ed a pena di decadenza del beneficio richiesto. (Omissis). COMUNE DI GANDELLINO (Bergamo) Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.l. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; 6) quota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito daIl'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (Milano) Il comune di GARBAGNATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 nelle seguenti misure, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: aliquota 4,8 per mille; altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 5,8 per mille; case non locate e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille; (Omissis). 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1999 a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive di seguito elencate: da L. 200.000 a L. 350.000: titolari di pensione; portatori di handicap; lavoratori in cassa integrazione, in mobilita'; nuclei familiari monoreddito; disoccupati; contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti proprietari o usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/2 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2); A/3 - A/4 - A/5 - A/6 oltre box e cantina e/o altre pertinenze con reddito imponibile: L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una sola persona; L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone, tale limite e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare. (Omissis). COMUNE DI GAVIGNANO (Roma) Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare 25 febbraio 1998, n. 14, che di seguito si riportano: N. ord. Aliquota 1999 Riferita a 1 7 ordinaria 2 6 abitazione principale 3 6 abitazione principale anziani, disabili art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 4 6 abitazione principale anziani, disabili art. 4, legge 556/1996 5 7 alloggi non locati confermare, altresi', la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare. (Omissis). COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO (Varese) Il comune di GAZZADA SCHIANNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 stabilendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per il recupero dei fabbricati inagibili o inabitabili in centro storico. (Omissis). COMUNE DI GELA (Caltanissetta) Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, come segue: 4 per mille: abitazione principale; terreni agricoli; 5 per mille per: aree fabbricabili; tutte le altre tipologie immobiliari. (Omissis). di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l'atto con il dispositivo della proposta stessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto. (Omissis). COMUNE DI GEMMANO (Rimini) Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). TABELLA DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1999 A) Misura delle aliquote: _____________________________________________________________________ N. Tipologia degli immobili Aliquote soggetti passivi (per mille) 1 2 3 _____________________________________________________________________ 1 U.I. direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo, nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente (Tipologia lettera "A" art. 2, regolamento comunale vigente) 5 per mille 2 U.I. direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. etc. (Tipologia lettera "A" art. 2, regolamento comunale vigente) 5 per mille 3 U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione, comodato e/o uso gratuito ex art. 1571 C.C. e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale vi abbiano la propria residenza (Tipologia lettera "B", del regolamento comunale vigente) 5 per mille 4 U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche, soggetti passivi, in aggiunta all'abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazione principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosiddette seconde case) (Tipologia lettera "C", del regolamento comunale vigente) 6,50 per mille 5 U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche, soggetti passivi, in aggiunta all'abitazione principale locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale (Tipologia lettera "C", del regolamento comunale 6,50 per mille 6 Per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali 5,50 per mille B) Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta: Anche per l'anno 1999, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti 1) e 2) del prospetto precedente (Unita' immobiliari Cat. A per uso abitazioni) per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazioni di imposta su base annua di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GEMONIO (Varese) Il comune di GEMONIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) riassunte qui di seguito: nella misura del 5,25 per mille sulla prima casa; nella misura del 6,25 per mille sulle seconde case sfitte e/o non occupate per almeno 180 giorni all'anno; 2. di prevedere la possibilita' di una detrazione pari a L. 200.000, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come disposto dall'art. 8 - comma 3 - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI GENZANO DI ROMA (Roma) Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 relativamente a: 1. alle abitazioni principali; 2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 3. alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3 grado o ad affini fino al 2 grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in L. 200.000, con le modalita' previste dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GERACI SICULO (Palermo) Il comune di GERACI SICULO (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI GERANO (Roma) Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nelle misure di cui appresso, cosi' confermando la propria precedente deliberazione n. 76/1998 in narrativa richiamata: aliquota del 5,50 per mille: abitazione principale; aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri cespiti soggetti all'imposta; 2. di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge. (Omissis). COMUNE DI GERENZANO (Varese) Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2. dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis).