COMUNE DI RESCALDINA (Milano) Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa): 4,5 per mille; b) terreni agricoli: 4,5 per mille; c) aree fabbricabili: 6 per mille; d) altri fabbricati: 6 per mille; e) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000; 3. di elevare, per l'anno 1999, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate: a) pensionati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi - l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.000; e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d), e comunque previo parere dei servizi sociali comunali. L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Sono altresi' considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI RETORBIDO (Pavia) Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 1999, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI REZZATO (Brescia) Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 1998 e corrispondente alla misura del 5,5 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI REZZOAGLIO (Genova) Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare e, quindi, fissare al 6 mille l'aliquota I.C.I. anche per il 1999; di fissare la detrazione per la prima casa di abitazione a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RIALTO (Savona) Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille per l'anno 1999, senza applicare differenziazioni. (Omissis). COMUNE DI RIANO (Roma) Il comune di RIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di istituire a valere per I'anno 1999 l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'I.C.I. come di seguito indicato: a) aliquota del 5,80 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese: abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e entro il 1 grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima deI 1 gennaio 1999. Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile. L'aliquota del 5,80 per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, nonche' il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed escIusivamente asservita alla predetta abitazione. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; b) aliquota del 6,30 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; c) di riconoscere per l'anno 1999 una detrazione fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RICENGO (Cremona) Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano i seguenti requisiti: essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992); non possedere altri immobili; avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. (Omissis). COMUNE DI RIFIANO - RIFFIAN (Bolzano) Il comune di RIFIANO - RIFFIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue: alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille; tutti gli altri immobili 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 in L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia) Il comune di RIGNANO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota di cui all'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita nella misura del 4,6 per mille; la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita in L. 200.000. Sono equiparate ad abitazioni principali: a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI RIOLO TERME (Ravenna) Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti imsure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilrre che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il servizio tributi (allegato C); 4. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante. (Omissis). Allegato A Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Anno 1999 Detrazione fino a L. 400.000 per l'abitazione pricipale Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servzi (garage, posto macchina, cantina ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF/98. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/98, per i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di farniglia alla data del 1 gennaio 1999. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione A. Famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico di eta' non inferiore a sessantacinque anni; in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella dell'unita' abitafiva, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde. B. Famiglie numerose: nucleo familiare con almeno sei componenti; il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo annuo lordo di L. 10.000.000 per ogni componente. C. Famiglie assistite: soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Riolo Terme, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. D. Famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita civile non inferiore al 75%; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite. Presentazione della domanda L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da apposita richiesta - autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il servizio tributi (allegato B). La richiesta - autocertificazione deve essere presentata ogni anno. La richiesta - autocertificazione deve essere inviata tramite raccomandata entro la data di scadenza del versamento della prima rata (30 giugno 1999) al servizio tributi del comune di Riolo Terme, via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (Ravenna), oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'elenco nonimativo dei richiedenti la riduzione sara pubblicato presso il servizio tributi. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. COMUNE DI RIOLUNATO (Modena) Il comune di RIOLUNATO (provincia di Modena) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per ogni tipologia di immobile; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 annue; 3. di fissare, altresi', una aliquota agevolata del 2 per mille per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). COMUNE DI RIPA TEATINA (Chieti) Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RIPI (Frosinone) Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: (Omissis). 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille. (Omissis). 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. (Omissis). II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giomi dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (Torino) Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999; 2. di confermare altresi' nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1999; 3. di mantenere, anche per l'anno 1999 nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite. (Omissis). COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI (Cremona) Il comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI RIVISONDOLI (L'Aquila) Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999; 2. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA (Cremona) Il comune di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'esercizio 1999 le aliquote dell'l.C.l. nella seguente misura: a) 4,90 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 5,40 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, specificando che i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, mentre per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo e' il locatario; 2. approvare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROASIO (Vercelli) Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero; 4. di non elevare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in isituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ROBECCO PAVESE (Pavia) Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (Milano) Il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad essa equiparate e precisamente: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale, che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali ancbe le unita' immobiliari inseritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorirnesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale; f) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle); 5,75 per mille per altri immobili e terreni; 7 per mille per alloggi non locati; 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici - realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali utilizzo dei sottotetti nel rispetto delle norme di legge; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCACASALE (L'Aquila) Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI ROCCA DI BOTTE (L'Aquila) Il comune di ROCCA DI BOTTE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille con detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO (L'Aquila) Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota I.C.I. unica per tutte le tipologie: 6 per mille; detrazione per la prima casa L. 400.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO (Reggio Calabria) Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille; 2. di elevare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI Roccaforte Mondovi' (Cuneo) Il comune di ROCCAFORTE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitamamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 1999. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sara' applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza; 6 per mille in ogni altro caso; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge n. 662/1996: non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale); non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti); resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aumentata a L. 300.000 a favore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq di categoria economica popolare e che siano fruitori di un reddito non superiore a L. 18.000.000 annui lordi se singoli ed a L. 25.000.000 annui lordi se con coniuge a carico; viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti). (Omissis). COMUNE DI Roccamontepiano (Chieti) Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis), per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire per le aree fabbricabili site nel territorio del comune i seguenti valori medi venali: A1 - Completamento con If = 2.20, L. 30.000; B - Semintensiva con If = 1.80, L. 25.000; C - Semiestensiva con If = 1.20, L. 20.000; C1 - Estensiva con If = 0.85, L. 20.000; D1 - Piccole industrie ed artigianato con If = 2, L. 15.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (Chieti) Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). deliberare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquote del 6 per mille per abitazioni non locate; aliquote del 5 per mille per aree fabbricabili; aliquote del 5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente; (Omissis). Precisare che per l'individuazione delle unita' immobiliari tenute a disposizione, ai quali si applica l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi ed in particolare alle unita' immobiliari ai quali si applica la maggiorazione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della repubblica n. 917/1986 secondo quanto disciplinato dalle istruzioni alla dischiarazione dei redditi di fabbricati che vengono pubblicate annualmente dal Ministero delle finanze. (Omissis). COMUNE DI ROCCAVALDINA (Messina) Il comune di ROCCAVALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, (omissis), la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 6 per mille e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI RODANO (Milano) Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L. 200.000 secondo quanto disposto dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ROE' VOLCIANO (Brescia) Il comune di ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 1999 per come segue: 5,5 per mille relativamente alla abitazione principale; 6 per mille relativamente agli altri immobili; 2. di fissare per l'anno 1999 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di L. 200.000 relativa alla abitazione principale. A tutti quanti possiedono un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di L. 120.000 se la casa non supera gli 80 milioni di valore catastale o di L. 60.000 se supera gli 80 milioni ma non eccede i 100 milioni. I limiti di reddito familiare entro i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono: 1 persona sola, L. 10.600.000; nucleo di 2 persone, L. 17.500.000; nucleo di 3 persone, L. 22.500.000; nucleo di 4 persone, L. 26.800.000; nucleo di 5 persone, L. 31.500.000; nucleo di 6 persone, L. 35.500.000; nucleo di 7 persone, L. 39.600.000. Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A10, A11. Coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno notificarlo al comune allegando la dichiarazione dei redditi. (Omissis). COMUNE DI ROMAGNESE (Pavia) Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire come agevolazione per la prima casa una riduzione della tariffa dello 0,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROMBIOLO (Vibo Valentia) Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di non avvalersi della facolta' di: a) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale; c) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari; d) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio; e) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo; f) non applicare l'imposta sugli immobili ex rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti o che lo saranno entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati. 3. di stabilire, inoltre, le seguenti modalita' applicative: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI RONCHIS (Udine) Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (Verona) Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale anche per l'anno 1999; 2. di fissare per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. (Omissis). COMUNE DI ROVASENDA (Vercelli) Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, l'8 marzo 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura unica del 4,75 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione fissa per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI ROVELLASCA (Como) Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999; (Omissis). COMUNE DI ROVERETO (Trento) Il comune di ROVERETO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A. di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 1999: 1) di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al 5 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune; 2) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unita' immobiliare e' assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1); 4) di applicare per l'anno 1999 un'aliquota pari al 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioe' l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unita' immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unita' risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale e' inteso quale unica unita' immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unita' immobiliari verra' applicata l'aliquota ordinaria; 5) di considerare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata; 6) di applicare, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'1 per mille, per le unita' immobiliari che nel corso dell'anno 1999 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 475, l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 1999 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti: il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere c), d) ed e), nel corso del 1999 o anche precedentemente al 1999 purche' non sia intervenuto in precedenza a tale anno l'inizio dei lavori; l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'Ufficio tecnico comunale competente, deve intervenire nell'anno 1999 (dal 1 gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati precedentemente ne' successivamente a tale anno; ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'1 per mille sara' applicabile su tali aree definite "fabbricabili" in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1) pari al 5 per mille per l'anno 1999; qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 1999 o l'edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore del 1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato; 7) di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000 dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 1999, abbia avuto nel 1998 un reddito cumulativo imponibile ai fini Irpef inferiore a L. 15.000.000; 8) di elevare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a L. 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 1999 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24 primo comma, lettera c) della legge provinciale 14/91, per periodi di almeno 6 mesi, anche non continuativi; 9) di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000 dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 1999, abbia avuto nel 1998 un reddito cumulativo imponibile ai fini Irpef inferiore a L. 20.000.000 e sia presente nel suddetto nucleo un componente di eta' superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 1999 ovvero portatore di invalidita' superiore al 60%; 10) di aumentare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia: l'abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado); le unita' immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente; le unita' immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate; le unita' immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti; 11) di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformita' ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformita' all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue modificazioni. (Omissis). COMUNE DI ROVIGO (Rovigo) Il comune di ROVIGO ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, ad integrazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999 gia' fissate con delibera di consiglio comunale n. 145 del 28 dicembre 1998, l'aliquota I.C.I. al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essre stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; (Omissis). 3. di modificare i punti 5), 6) e 7) del dispositivo della deliberazione di consiglio comunale n. 145 del 28 dicembre 1998 nel modo seguente: 5) di applicare la detrazione unica di L. 500.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con richieste documentate e precisamente: a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima I.N.P.S. maggiorato del 15%; b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima I.N.P.S. maggiorato del 15%; c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.; d) famiglie in condizioni di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune; e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage; 6) di applicare una detrazione di L. 300.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti, individuate con apposita richiesta documentata, aventi un reddito familiare complessivo inferiore a L. 25.000.000, dando atto che i per soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima pari a L. 200.000; 7) di approvare l'allegato facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire delle maggiori detrazioni di L. 500.000 o L. 300.000, da consegnare al comune entro il 20 maggio 1999, dando atto che l'Ufficio, previo esame delle istanze, dara' comunicazione dell'esito delle stesse entro il 20 giugno seguente. (Omissis). Avvertenza: la deliberazione del 28 dicembre 1998 del consiglio comunale del comune di Rovigo e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 20 febbraio 1998, a pag. 58, seconda colonna. COMUNE DI RUBANO (Padova) Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ritenuto, per l'anno 1999 aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 350.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi della facolta' prevista dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 cosi' come integrata dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,8 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 3. di fissare per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 350.000, come descritto nelle premesse del presente atto; 4. di prevedere, per l'anno 1999, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune L. 600.000 di detrazione; b) l'abitazione principale il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a L. 18.448.300 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione dei redditi o dalle risultanze del Mod. 201: L. 600.000 di detrazione; c) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 1998, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto. Detrazione in relazione alle diverse fattispecie: Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.120.750: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 46.120.751 e L. 55.344.900: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 55.344.901 e L. 64.569.050: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 64.569.051 e L. 73.793.200: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 73.793.201 e L. 83.017.350: L. 425.000 con componenti nucleo famliare pari a 9 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita e oltre. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 83.017.351 e L. 92.241.500: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre. Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 1999. In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 1999, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione. (Omissis). PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 1999 DEL COMUNE DI RUBANO Allegato alla delibera di consiglio comunale n. 7 del 23 febbraio 1999. _____________________________________________________________________ LIMITI DI REDDITO fino a da L. 46.120.751 da L. 55.344.901 NR. COMP. NUCLEO L. 46.120.750 fino a fino a L. 55.344.900 L. 64.569.050 _____________________________________________________________________ 5 425.000 6 500.000 425.000 7 600.000 500.000 425.000 8 600.000 600.000 500.000 9 600.000 600.000 600.000 10 e oltre 600.000 600.000 600.000 _____________________________________________________________________ LIMITI DI REDDITO da L.64.569.051 da L. 73.793.201 da L. 83.017.351 NR. COMP. NUCLEO fino a fino a fino a L. 73.793.200 L. 83.017.350 L. 92.241.500 _____________________________________________________________________ 5 6 7 8 425.000 9 500.000 425.000 10 e oltre 600.000 500.000 425.000 COMUNE DI RUDIANO (Brescia) Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote e le riduzioni I.C.I. gia' applicata nel 1998 e precisamente: misura unica del 5,5 per mille per la prima casa di abitazione; misura del 6,5 per mille per gli altri immobili; detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RUFFIA (Cuneo) Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: tipologia degli immobili: tutti indistintamente, aliquote proposte: 4 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RUOTI (Potenza) Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, (omissis) per l'esercizio 1999 l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504 nella misura del 6 per mille con l'ordinaria detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SACILE (Pordenone) Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,4 per mille per i soggetti passivi, quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale; 3. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4,4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata; 4. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del 6,5 per mille da applicare esclusivamente alle unita' immobiliari non locate, con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10,nel periodo d'imposta; 5. di approvare, per l'anno 1999, una detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa: 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 7. di approvare, per l'anno 1999, un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 320.000 a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 1998, un imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fascie: n. 1 componente limite reddito annuo L. 12.000.000; n. 2 componenti limite reddito annuo L. 14.900.000; n. 3 componenti limite reddito annuo L. 16.400.000; n. 4 componenti limite reddito annuo L. 19.200.000; n. 5 componenti limite reddito annuo L. 22.100.000; per ogni componente in piu' oltre i cinque L. 1.500.000 annue. L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle condizioni: che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze; nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile; non aver venduto nell'anno 1998 beni immobili per un valore superiore ai 50 milioni; sono escluse dal beneficio le unita' immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9; Le condizioni devono sussistere alla data del 1 gennaio 1999. 8. I beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui al punto 6), 7) nonche' punto 2) per le abitazioni locate, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio tributi. (Omissis). COMUNE DI SALA MONFERRATO (Alessandria) Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissate dalla legge in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SALARA (Rovigo) Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SALBERTRAND (Torino) Il comune di SALBERTRAND (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota e detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: abitazione principale 4 per mille; abitazione diversa dalla principale 5,5 per mille; incremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI SALCEDO (Vicenza) Il comune di SALCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le seguenti tariffe: I.C.I.: l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI SALE MARASINO (Brescia) Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote: _____________________________________________________________________ aliquota ordinaria 6 per mille _____________________________________________________________________ aliquota ridotta 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel comune. (Omissis). COMUNE DI SALERANO CANAVESE (Torino) Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO (Lodi) Il comune di SALERANO SUL LAMBRO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 in conformita' a quanto descritto in narrativa e precisamente: abitazione principale aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000; immobili diversi dall'abitazione principale (compreso aree fabbricabili ecc. ...) aliquota 6 per mille, detrazione nessuna. (Omissis). COMUNE DI SALERNO Il comune di SALERNO ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). premesso che, con deliberazione di giunta municipale n. 162 del 5 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge, vennero riconfermate per l'anno 1998 due aliquote I.C.I. cosi' distinte: a) aliquota ridotta del 5,20 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000; b) aliquota ordinaria del 6,60 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel precedente punto a); (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 due aliquote I.C.I. cosi' come indicate in premessa ai punti a) e b) precisando che l'aliquota ridotta di cui al punto a) e' pari al 5,20 per mille, mentre l'aliquota ordinaria di cui al punto b) e' pari al 7 per mille per le motivazioni indicatae in premessa; 2. stabilire che, limitatamente al'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, la detrazione prevista dal richiamato art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e' fissata per l'anno 1999 in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SALETTO (Palermo) Il comune di SALETTO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, cosi' come da prospetto di seguito descritto: 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - detrazione L. 200.000; 6 per mille per le seconde e piu' abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo; 6 per mille per gli altri restanti casi; 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprieta', usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SALICETO (Cuneo) Il comune di SALICETO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (Parma) Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, applicando la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dalla legge. (Omissis). COMUNE DI SALUGGIA (Vercelli) Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che cosi' recita: "I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.". di fissare l'aliquota I.C.I. 1999 al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 1999 al 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SALZA DI PINEROLO (Torino) Il comune di SALZA DI PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, nell'esercizio delle facolta' attribuite alle amministrazioni comunali dall'art. 4 lett. a) n. 6 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 241, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAMARATE (Varese) Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, (omissis) la tariffa per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 cosi' come di seguito: abitazione principale 5 per mille; detrazione prima casa L. 200.000; altre unita' immobiliari 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAMATZAI (Cagliari) Il comune di SAMATZAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I., stabilite per il 1998; di dare atto che le aliquote, le detrazioni e le riduzioni restano invariate, come in appresso: Tipo di immobile Aliquote -- -- prima casa 4 per mille seconda casa 5 per mille case sfitte 5 per mille immobili diversi dalle abitazioni 5 per mille immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 4 per mille Detrazioni Riduzioni -- -- prima casa L. 200.000 - fabbricati inagibili, previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o autocertificazione - 50% dell'imposta abitazione principale, di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' l'abitazione non risulti locata L. 300.000 - (Omissis). COMUNE SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Bologna) Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere per il corrente anno, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e l'aliquota nella misura unica del 5,3 per mille. (Omissis). COMUNE SAN CANDIDO - INNICHEN (Bolzano) Il comune di SAN CANDIDO - INNICHEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: a) 5 per mille: aliquota ordinaria; b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa", posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti; d) 5,3 per mille per la categoria "altri fabbricati". 2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 400.000. (Omissis). COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (Firenze) Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire: a) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; b) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione: l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale "A", tenute a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; d) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle aree fabbricabili nonche' alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale "A", tenute a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni; e) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte le altre unita' immobiliari. 2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni in L. 300.000, aumentate a L. 350.000 per le unita' immobiliari possedute dai contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti situazioni di disagio economico e sociale: A) nuclei familiari anagrafici composti da pensionati ultrasessantenni, in numero massimo di 2, i quali percepiscano redditi esclusivamente derivanti da pensione non superiori ai seguenti importi: L. 12.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona; L. 19.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone; per la determinazione del reddito complessivo si ha riguardo a quello dell'anno precedente a quello a cui l'imposta si riferisce e non si tiene conto del reddito fondiario derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale, nonche' del reddito derivante dalle pertinenze di esso; B) nuclei familiari anagrafici, senza alcuna limitazione di reddito, nei quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero invalidi con totale e permanente invalidita' lavorativa e con necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati presso strutture pubbliche o private. (Omissis). COMUNE SAN CATALDO (Caltanissetta) Il comune di SAN CATALDO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). fissare per l'anno 1999 due classi di aliquote I.C.I. cosi' distinte: A) aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali con esclusione degli immobili considerati di pertinenza, con una detrazione d'imposta di L. 200.000; B) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri immobili posseduti diversi dal punto A) senza alcuna detrazione d'imposta. (Omissis). COMUNE DI SAN CLEMENTE (Rimini) Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure sottoriportate: MISURA DELLE ALIQUOTE N. Tipologia degli immobili Aliquota applicata (per mille) - -- -- 1 Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 2 Immobili degli I.A.C.P. 5 3 Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non locali 7 4 Tutte le restanti unita' immobiliari 6,50 2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L. 100.000, limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalita' ivi indicate: a) proprietari di un unico immobile, su tutto il territorio dello stato, adibito ad abitazione principale che appartenga alla categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6 ovvero, se comproprietari, in proporzione alla quota di possesso dell'immobile stesso - di eta' superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne - soli, ovvero con coniuge (si considera sempre a carico se di eta' superiore a 65 anni per gli uomini ovvero 60 anni per le donne) e/o altri familiari a carico ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre detti soggetti passivi devono possedere, pro-capite, solo redditi di pensione non superiore a L. 10.500.000, oltre all'importo del reddito derivante dalla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nell'eventualita' di comproprieta' fra i coniugi il suddetto limite di reddito si intende applicato ad ognuno di essi; b) l'aumento della detrazione viene riconosciuto anche a coloro che oltre all'immobile adibito ad abitazione principale, cosi' come individuato al punto a), risultino proprietari di un appezzamento di terreno non edificabile e di superficie non superiore ad un ettaro, e/o di autorimesse, box e posti auto, destinati a servizio dell'abitazione principale; c) l'aumento della detrazione non spetta ai soggetti passivi, come sopra individuati, che risultino proprietari di altri immobili, oltre quelli individuati ai punti a) e b), ovvero titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su altri immobili; d) i requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti alla data del 1 gennaio 1999, il limite di reddito si intende riferito all'anno 1998; e) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), potra' avvalersene direttamente in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999 (in proporzione alla rata versata cosi' come previsto per la detrazione di legge); f) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovra' produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documento fiscale attestante il reddito percepito nell'anno 1998. Il comune potra' in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione; g) la predetta domanda dovra' essere inoltrata al comune - Ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.; h) sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai limiti che saranno fissati di anno in anno. (Omissis). COMUNE DI SAN COSTANZO (Pesaro e Urbino) Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti misure: a) 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale; b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI SAN DANIELE PO (Cremona) Il comune di SAN DANIELE PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (Verona) Il comune di SAN DONA' DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando pertinenziali all'abitazione principale le autorimesse se ed in quanto unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/6; b) 6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui al seguente punto c); c) 3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati: interventi di recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come successivamente modificato ed integrato, indicate nell'allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilita' delle zone agricole", con delibera di giunta regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995; interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto "Delimitazione ai sensi ex art. 27 della legge n. 457/1978 delle zone di recupero" e realizzate a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978. 2. di dare atto che l'aliquota ridotta al 3 per mille e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di considerare "anziano", ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al punto 3) i soggetti che abbiano compiuto il 60 anno di eta' alla data del 31 dicembre 1998; 5. di aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999 per stati di indigenza o poverta'; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprieta' o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione e a prescindere da qualsiasi limite di reddito; c) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprieta' o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell'anno 1998, complessivamente inferiore all'importo lordo di L. 23.500.000 aumentato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico; 6. di considerare cassintegrato anche il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili; 7. di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 5) le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate "A/1", "A/7", "A/8", "A/9" nonche' i contribuenti titolari di diritto di proprieta' o altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli con reddito domenicale superiore a L. 200.000 ed aree edificabili chiarendo che non rientrano nell'alveo della definizione di "immobile diverso dall'abitazione principale" le unita' immobiliari che siano pertinenziali all'abitazione principale purche' insistenti sul medesimo mappale dell'abitazione (es. garage, magazzino); 8. di dare atto che, in ogni caso, l'ente puo' richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in assenza degli stessi. (Omissis). COMUNE SAN FELICE SUL PANARO (Modena) Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.; 2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE SANFRE' (Cuneo) Il comune di SANFRE' (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 4,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE SANGIANO (Varese) Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille; 2. di lasciare invariata l'ulteriore disciplina dell'imposta rispetto a quanto stabilito dalla legge. (Omissis). COMUNE SAN GILLIO (Torino) Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. con detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova) Il comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili assoggettati all'imposta in base alla normativa vigente; 2. di adottare ed approvare per l'anno d'imposta 1999 le detrazioni I.C.I. per abitazione principale nella seguente misura: A) detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000; B) persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno d'imposta o in quello precedente, sia stata verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e l'erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - detrazione L. 500.000; C) persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - detrazione L. 500.000; D) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale - detrazione L. 500.000; 3. di stabilire che: a) in tutti i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 1999, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A7 abitazioni villini, A8 abitazioni in ville, A9 castelli palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati; b) i soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare,nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta autocertificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 1999 al comune di San Giorgio delle Pertiche; c) l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. (Omissis). COMUNE SAN GIORGIO LUCANO (Matera) Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE SAN GIORGIO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO (Siena) Il comune di SAN GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e' stabilita come segue: 5 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri immobili. Hanno diritto all'aliquota prevista per l'abitazione principale: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2 grado e da questi utilizzata come abitazione principale a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utIlizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la residenza anagrafica; e) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione in catasto. (Omissis). COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (Milano) Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: 4,8 per mille per la prima casa e il primo box posseduto, 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dalla prima casa e del 7 per mille esclusivamente per gli immobili sfitti destinati a residenza. (Omissis). COMUNE DI SAN GIUSTINO (Perugia) Il comune di SAN GIUSTINO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. in misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1. stabilire in L. 240.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e modificato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 a favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. considerare, direttamente adibita ad abitazione principale I'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 1999, secondo le modalita' di cui all'art. 8 medesimo ed a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: a) eta': superiore a 65 anni al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; b) composizione nucleo familiare: singolo; soggetto passivo + coniuge; c) proprieta' di un'unica unita' immobiliare nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del coniuge; d) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile ai fini I.C.I. inferiore a L. 100.000.000; e) reddito: reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e del coniuge, residente nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno precedente, non superiore agli importi di seguito indicati: n. 1 persona: L. 16.000.000; n. 2 persone: L. 22.000.000; 4. disporre che l'applicazione della detrazione in oggetto, nella misura stabilita dal presente atto, relativamente ai requisiti di cui ai punti b), c) e d), e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso di tutti essi stessi requisiti; 5. disporre che, in caso di contitolarita' dell'immobile da parte di n. 2 soggetti passivi, qualora uno di essi non abbia conseguito al 1 gennaio 1999, il 65 anno di eta' la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo in possesso di tutti i requisiti di cui alla presente deliberazione, in rapporto alla relativa quota di utilizzo dell'immobile come abitazione principale; 6. disporre altresi', che il possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) della presente deliberazione, dovra' essere documentato dagli interessati con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui alla legge n. 15/68, da presentare entro il termine di versamento in acconto della imposta per l'anno 1999 e, in caso di variazione degli stessi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN LORENZELLO (Benevento) Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: a) 4 per mille - per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; b) 6 per mille - per immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili); c) 9 per mille - per alloggi non locati; di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicap con invalidita' del 100% non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione. (Omissis). COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO (Gorizia) Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota 4,5 per mille per le abitazioni principali; 2. aliquota 5,5 per mille per gli alloggi non locali e le relative pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali c) destinate a servizio di tali alloggi non locati; 3. aliquota 5,5 per mille per le aree fabbricabili; 4. detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000; 5. detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali c), di L. 300.000 alle categorie di seguito indicate: a) persone indigenti segnalate dall'ufficio assistenza del comune di San Lorenzo Isontino; b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 1998, al netto dell'indennita' di invalidita', dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite: nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 30.000.000. Il limite reddituale si eleva di L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; c) persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 1998 un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a: L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da una persona; L. 18.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da due persone. Il limite reddituale si eleva di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; d) alle giovani coppie comunque costituite con eta' entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L. 30.000.000. Il limite reddituale si eleva di L. 2.500.000 per ogni figlio a carico; e) anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata; 6. di stabilire che le detrazioni di cui al punto 5) del presente atto verranno subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti; 7. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN MARCELLO (Ancona) Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili; di riconfermare, allo stesso modo, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (Benevento) Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (Chieti) Il comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote e modalita' applicative relative all'I.C.I., come fissate dalla giunta comunale con proprio atto n. 26 del 23 marzo 1999, esecutivo; 2. conseguentemente fissare come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale del contribuente: 5 per mille; c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: 6,5 per mille; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. stabilire che "abitazione non locata" e' quell'abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 6. dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 7. (Omissis); 8. di dare atto, infine, che, ai sensi del secondo comma deII'art. 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relative alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alI'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) Il comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. unica ordinaria del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN NAZARIO (Vicenza) Il comune di SAN NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote determinate con delibera di C.C. n. 3 del 26 febbraio 1998 nelle misure sottoindicate: Tipo di immobile: 1) abitazione principale: aliquota anno 1998: 5 per mille; nuova aliquota 1999: 5 per mille. Tipo di immobile: 2) altri immobili di proprieta': aliquota anno 1998: 6 per mille; nuova aliquota 1999: 6 per mille. Tipo di immobile: 3) aree fabbricabili: aliquota anno 1998: 6 per mille; nuova aliquota 1999: 6 per mille. Ribadita la vigenza dell'incremento del 5 per cento della rendita catastale e confermata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO (Foggia) Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. (art. 6, decreto legislativo n. 504/1992): aliquota del 4 per mille per abitazione principale; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI (Ancona) Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nel modo seguente: abitazione principale: aliquota 6 per mille - detrazione L. 200.000; altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille; abitazione locata (art. 4 decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996) con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille; abitazione concessa in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10, comma 2 regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (Bergamo) Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera C.C. n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure: a) aliquota agevolata del 5 per mille per: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale); le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate; le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti; le unita' immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare inoltre atto che: I) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Il) l'imposta e' ridotta del 50% (cinquanta percento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro 90 giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; III) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C n. 176 del 29 dicembre 1998. (Omissis). COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (Firenze) Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure: 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto medesimo; 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione; 7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte; detrazione sull' abitazione principale dei soggetto passivo, esclusa pertanto la fattispecie dell'uso gratuito cui si concede la sola applicazione dell'aliquota ridotta, L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIERO PATTI (Messina) Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota in misura unica del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Catanzaro) Il comune di SAN PIETRO A MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' stabilita come segue: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille. 2. per l'anno 1999 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura minima di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA (Isernia) Il comune di SAN PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA (Catania) Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota stabilita per l'anno 1998 pari al 5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione principale del 5,80 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili a terreni; confermare altresi' la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO (Novara) Il comune di SAN PIETRO MOSEZZO (provincia di Novara), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 4,70 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; di determinare l'aliquota del 4,50 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO (Caserta) Il comune di SAN POTITO SANNITICO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di non apportare modifiche o variazioni in ordine alla determinazione dell'aliquota I.CI. e relativa detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare principale del soggetto passivo e, per l'effetto, di non apportare modifiche o variazioni alle stesse per l'anno 1999, confermandole nella misura prevista con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 21 febbraio 1997, come segue: aliquota I.C.I. 5 per mille; detrazione L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA (Torino) Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nel 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (Macerata) Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare le aliquote per l'anno 1999 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate: aliquota ordinaria: 6,50 per mille; aliquota del 5,50 per mille per: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale in materia di l.C.I.; immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purche' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile; aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE (Pavia) Il comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (Benevento) Il comune di SANTA CROCE DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).