(all. 1 - art. 1) (parte 8)
                        COMUNE DI RESCALDINA
(Milano)
  Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
  a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo (cosiddetta prima casa): 4,5 per mille;
  b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
  c) aree fabbricabili: 6 per mille;
  d) altri fabbricati: 6 per mille;
  e)  unita'  immobiliari  non  adibite  ad abitazione principale del
soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per
mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L. 200.000;
3.  di  elevare,  per  l'anno  1999,  da  L.  200.000 a L. 400.000 la
detrazione  concessa  per  l'unita'  immobiliare  appartenente   alle
categorie  catastali  dalla  A/1  alla  A/7,  adibita  ad  abitazione
principale dei soggetti passivi che si trovano  nelle  condizioni  di
seguito tassativamente enunciate:
  a)  pensionati  con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di
tutti i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L.  22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
  b)  portatori  di  handicap  con  attestato di invalidita' civile e
reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di  tutti  i  componenti
del  nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000
per ogni persona a carico;
  c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef -  di
tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
  d) lavoratori posti  in  cassa  integrazione  con  reddito  annuale
imponibile  -  ai  fini  Irpef  -  di  tutti  i componenti del nucleo
familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L.  1.700.000  per  ogni
persona a carico.
  In  presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di
soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile  o
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi -  l'importo  di
L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.000;
  e)  soggetti  titolari  di  assistenza sociale in ambito comunale a
norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle
precedenti lettere a), b), c) e d),  e  comunque  previo  parere  dei
servizi sociali comunali.
  L'applicazione   della   maggiore   detrazione  di  L.  400.000  e'
subordinata alla presentazione, da parte  dei  soggetti  legittimati,
entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita
comunicazione  adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a
disposizione dell'amministrazione comunale.
  Sono  altresi'  considerate  direttamente  adibite  ad   abitazione
principale  le  unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza  in
istituti  di  cura  e  assistenza  o  sanitari  a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RETORBIDO
(Pavia)
  Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia)  ha  adottato,  il    1
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), relativa all'anno 1999, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI REZZATO
(Brescia)
  Il  comune  di  REZZATO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nella misura
gia' determinata per l'anno 1998 e corrispondente alla misura del 5,5
per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale;
2. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI REZZOAGLIO
(Genova)
  Il  comune  di  REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare e, quindi, fissare al 6 mille l'aliquota  I.C.I.  anche
per il 1999;
di  fissare  la  detrazione  per  la  prima  casa  di abitazione a L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIALTO
(Savona)
  Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il  4  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura  del  5,8  per  mille  per  l'anno   1999,   senza   applicare
differenziazioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI RIANO
(Roma)
  Il  comune  di  RIANO  (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di istituire a valere per  I'anno  1999  l'applicazione  di  aliquote
diverse  ai  fini  della  determinazione  dell'I.C.I. come di seguito
indicato:
  a) aliquota del 5,80 per mille per unita' immobiliare  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale ivi comprese: abitazione concessa
dal possessore in uso gratuito a parenti e entro il 1 grado che siano
residenti nell'immobile e lo usino quale loro  abitazione  principale
da prima deI 1 gennaio 1999.
  Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di
quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile.
  L'aliquota  del  5,80  per mille e' stabilita anche per le seguenti
pertinenze considerate parti integranti  dell'abitazione  principale,
anche se distintamente iscritte in catasto:
   garage  o  box  o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la
cantina  che  sono  ubicati  nello  stesso   edificio   o   complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale, nonche' il
garage situato nel centro abitato  nel  quale  e'  sita  l'abitazione
principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il
locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora
sia  proprietario  o titolare di diritto reale di godimento, anche se
in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa
sia  durevolmente   ed   escIusivamente   asservita   alla   predetta
abitazione.
  La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale;
  b)  aliquota del 6,30 per mille per tutti gli altri immobili e aree
fabbricabili cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto  legislativo
n. 504/1992;
  c)  di  riconoscere  per  l'anno  1999 una detrazione fissata in L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RICENGO
(Cremona)
  Il comune di RICENGO (provincia di  Cremona)  ha  adottato,  il  10
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del
5 per mille, per l'abitazione principale e nella  misura  del  6  per
mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;
2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000
e  fino  alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno
compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre  1998
e che abbiano i seguenti requisiti:
  essere  proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita  ad  abitazione
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/6 (cosi'  come  definito  dall'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);
  non possedere altri immobili;
  avere  un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai
fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L.  25.700.000
se  il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un
ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIFIANO - RIFFIAN
(Bolzano)
  Il comune di RIFIANO - RIFFIAN (provincia di Bolzano) ha  adottato,
il  24  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:
  alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;
  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  o messa a
disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;
  unita' immobiliare locate con contratto registrato ad  un  soggetto
che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;
  tutti gli altri immobili 4 per mille;
2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con  decorrenza
dall'anno 1999 in L. 500.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
(Foggia)
  Il  comune  di RIGNANO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato,
l'11  marzo  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota di cui all'art. 6 del decreto  legislativo
numero  504/1992,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e'
stabilita nella misura del 4,6 per mille;
la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.  504/1992,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  stabilita  in L.
200.000.
  Sono equiparate ad abitazioni principali:
   a) le unita' immobiliari possedute a titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che non risultano locate;
   b)  le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti  nel  territorio  dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RIOLO TERME
(Ravenna)
  Il  comune  di  RIOLO  TERME  (provincia di Ravenna) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti imsure:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati;
2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
3. di stabilrre che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
  L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da  apposita
autocertificazione,  sottoscritta  dal soggetto interessato e redatta
su  apposito  modulo  da  richiedersi  presso  il  servizio   tributi
(allegato C);
4.  di  aumentare  a  L.  400.000  la  detrazione  per  le abitazioni
principali limitatamente ai  contribuenti  I.C.I.  in  situazioni  di
particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e
dei  requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A
che costituisce parte integrante.
  (Omissis).
                                                           Allegato A
              Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
                              Anno 1999
       Detrazione fino a L. 400.000 per l'abitazione pricipale
Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione
  I componenti della famiglia di cui  fa  parte  il  richiedente  non
devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione
principale ed  eventuali  annessi  servzi  (garage,  posto  macchina,
cantina  ecc.)    ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
  Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del   nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF/98.
  Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del reddito
complessivo familiare, imponibile  IRPEF/98,  per  i  componenti  del
nucleo  familiare risultante dallo stato di farniglia alla data del 1
gennaio 1999.  Particolari situazioni aventi  diritto  alla  maggiore
detrazione
A. Famiglie di pensionati:
  soggetto  passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo
o con coniuge a carico di eta' non inferiore a sessantacinque anni;
  in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella  dell'unita'
abitafiva, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde.
B. Famiglie numerose:
  nucleo familiare con almeno sei componenti;
  il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo
annuo lordo di L. 10.000.000 per ogni componente.
C. Famiglie assistite:
  soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del
comune   di   Riolo   Terme,   ad  un  contributo  economico,  oppure
all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola  quota
fissa.
D. Famiglie con portatori di handicap:
  nuclei  familiari che includono portatori di handicap con attestato
di invalidita civile non inferiore al 75%;
  reddito familiare complessivo imponibile IRPEF,  riferito  all'anno
1998,  non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.  Presentazione della
domanda
  L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da  apposita
richiesta - autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato
e  redatta  su  apposito  modulo  da  richiedersi  presso il servizio
tributi (allegato B).
  La richiesta - autocertificazione deve essere presentata ogni anno.
  La richiesta  -  autocertificazione  deve  essere  inviata  tramite
raccomandata  entro  la  data  di scadenza del versamento della prima
rata (30 giugno 1999) al servizio tributi del comune di Riolo  Terme,
via  Moro,  2 - 48025 Riolo Terme (Ravenna), oppure consegnata a mano
al medesimo indirizzo.
  I  contribuenti  che  hanno  inviato  la  richiesta entro i termini
potranno, al momento del  pagamento  delle  rate  I.C.I.  1999,  gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
  L'elenco  nonimativo  dei  richiedenti la riduzione sara pubblicato
presso il servizio tributi.
  L'amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa  comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele verranno applicate  le  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente.
                         COMUNE DI RIOLUNATO
(Modena)
  Il  comune  di  RIOLUNATO  (provincia di Modena) ha adottato, il 10
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del  6
per mille per ogni tipologia di immobile;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo nella misura di L. 250.000 annue;
3. di fissare, altresi', una aliquota agevolata del 2 per  mille  per
la  durata di anni tre dall'inizio dei lavori a favore di proprietari
che eseguano interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili di interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nel
centro  storico,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
  (Omissis).
                       COMUNE DI RIPA TEATINA
(Chieti)
  Il comune di RIPA TEATINA (provincia  di  Chieti)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per
mille  e  la  riduzione  annua  per  l'abitazione  principale  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI RIPI
(Frosinone)
  Il  comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  (Omissis).
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille.
  (Omissis).
  7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.
  (Omissis).
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza  di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura del 4 per mille, per un
periodo non superiore ad un anno, per i fabbricati realizzati per  la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  o l'alienazione di beni.
Per beneficiare dell'aliquota  agevolata  l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la  stessa  e'  destinata  alla  vendita.
Entro 15 giomi dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare
al  comune  i  dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
L'aliquota stabilita dal presente capo e'  applicata  dalla  data  di
ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
(Torino)
  Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota  ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;
2.  di  confermare altresi' nella misura del 4,5 per mille l'aliquota
ridotta in favore delle persone fisiche soggetti  passivi,  dei  soci
delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente   assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1999;
3.  di  mantenere,  anche  per  l'anno 1999 nella misura minima di L.
200.000, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo per tutte le fattispecie
consentite.
  (Omissis).
                 COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI
(Cremona)
  Il  comune  di  RIVAROLO  DEL RE ED UNITI (provincia di Cremona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nella misura del
5,75 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RIVISONDOLI
(L'Aquila)
  Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  nella  misura  del  5,5  per  mille l'aliquota da
applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1999;
2. di dare atto che per  l'anno  1999  la  detrazione  d'imposta  per
unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e'  quella
stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  504/1992
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA
(Cremona)
  Il  comune  di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'esercizio 1999 le aliquote dell'l.C.l. nella
seguente misura:
  a) 4,90 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
 principale;
  b) 5,40 per mille per gli altri  immobili  diversi  dall'abitazione
principale  o  posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i
terreni agricoli e le aree fabbricabili, specificando che i  soggetti
passivi  dell'imposta  sono  il  proprietario  di immobili, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,
superficie,  sugli  stessi,  mentre  per  gli  immobili  concessi  in
locazione finanziaria il soggetto passivo e' il locatario;
2.  approvare  la  detrazione  dell'imposta   dovuta   per   l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROASIO
(Vercelli)
  Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I.
da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;
2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma  53  dell'art.  3,
legge  23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle
aliquote;
3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art.  1,  legge
n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote
agevolate  dell'I.C.I.  anche  inferiori  al  4 per mille a favore di
proprietari che eseguano interventi di recupero;
4. di non elevare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I.  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996;
5. di non accordare riduzioni di aliquota  ai  fabbricati  realizzati
per  la  vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3,  legge
n. 662/1996;
6.  di  dare  applicazione  al disposto di cui al comma 56 del citato
art.  3,  in  ordine  alla  equiparazione   dell'assoggettamento   ad
abitazione  principale  dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistino  la
residenza  permanente in isituti di ricovero o sanitari, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROBECCO PAVESE
(Pavia)
  Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di  Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della  imposta  comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
(Milano)
  Il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella seguente misura:
  5  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  e
per le unita' immobiliari ad essa equiparate e precisamente:
   a)  le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   b)  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
   c)  le  unita'  immobiliari  posseduti a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che risultino non locate;
   d) le unita' immobiliari possedute a titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
   e)  le  pertinenze  destinate  in   modo   durevole   a   servizio
dell'abitazione   principale,   ancorche'   possedute   a  titolo  di
proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con
il possessore della predetta abitazione principale, che siano parenti
in linea retta o collaterale fino al secondo grado col  medesimo.  Si
considerano  pertinenziali  ancbe  le unita' immobiliari inseritte in
categoria catastale C/2 (depositi, cantine e  simili),  C/6  (stalle,
scuderie,  rimesse  ed  autorirnesse  in  un  massimo  di  due) e C/7
(tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e  sebbene  ubicate  in
edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
   f)  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea retta e collaterale fino al secondo grado  (genitori  e  figli,
nonni e nipoti, fratelli e sorelle);
  5,75 per mille per altri immobili e terreni;
  7 per mille per alloggi non locati;
  3  per  mille  in favore dei proprietari che eseguono interventi di
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili  o  interventi
finalizzati   al   recupero   di  immobili  di  interesse  storico  o
architettonico localizzati nei  centri  storici  -  realizzazione  di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali utilizzo dei sottotetti
nel rispetto delle norme di legge;
2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella  misura
di L. 250.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ROCCACASALE
(L'Aquila)
  Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 17
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare
in questo comune per l'imposta comunale  sugli  immobili  per  l'anno
1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA DI BOTTE
(L'Aquila)
  Il  comune di ROCCA DI BOTTE (provincia di L'Aquila) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille con
detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO
(L'Aquila)
  Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota I.C.I. unica per tutte le tipologie: 6 per mille; detrazione
per la prima casa L. 400.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
(Reggio Calabria)
  Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in  questo  comune,  nella  misura
unica del 4 per mille;
2.  di  elevare  la  detrazione  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale a L. 300.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Roccaforte Mondovi'
(Cuneo)
  Il comune di ROCCAFORTE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha  adottato,
il  18  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.)
per il 1999 nelle seguenti misure:
  5 per mille,  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  e  relative pertinenze, limitamamente ai proprietari e ai
titolari di diritto di usufrutto,  uso  o  abitazione  che  risultino
residenti  sul  territorio  comunale  per  tutto  il 1999. In caso di
residenza per periodi inferiori la presente  aliquota sara' applicata
limitatamente al periodo di effettiva residenza;
  6 per mille in ogni altro caso;
di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle  facolta'
e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge n. 662/1996:
  non  vengono  previste  riduzioni  per i soggetti di cui all'art. 4
comma  1  della  legge  n.  556/1996  (soggetti  passivi  -  soci  di
cooperative edilizie - abitazione principale);
  non  ci  si  avvale  della  facolta'  di stabilire l'aliquota nella
misura
 del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma  1  ultimo  periodo
del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art.
3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti);
  resta  fissata  in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  e  per  la  stessa  non
viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e'
aumentata  a  L.  300.000  a  favore  di coloro che, ultrasessantenni
residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie  non
superiore  a  60  mq  di    categoria  economica popolare e che siano
fruitori di un reddito non superiore a L. 18.000.000 annui  lordi  se
singoli ed a L. 25.000.000 annui lordi se con coniuge a carico;
   viene   considerata  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da  anziani  o  disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
   non  viene  destinata una percentuale del gettito al potenziamento
dell'ufficio tributi del comune;
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1  comma  5  della
legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati -
fabbricati  di  valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo
sottotetti).
  (Omissis).
                      COMUNE DI Roccamontepiano
(Chieti)
  Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato,  il
4   febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare (omissis), per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5 per mille;
2. di stabilire per le aree  fabbricabili  site  nel  territorio  del
comune i seguenti valori medi venali:
  A1 - Completamento con If = 2.20, L. 30.000;
  B - Semintensiva con If = 1.80, L. 25.000;
  C - Semiestensiva con If = 1.20, L. 20.000;
  C1 - Estensiva con If = 0.85, L. 20.000;
  D1 - Piccole industrie ed artigianato con If = 2, L. 15.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
(Chieti)
  Il  comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha  adottato
la  seguente  deliberazione  in  materia  di   determinazione   delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
deliberare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquote del 6 per mille per abitazioni non locate;
  aliquote del 5 per mille per aree fabbricabili;
  aliquote del 5 per mille per prima casa e immobili  non  ricompresi
precedentemente;
  (Omissis).
  Precisare  che per l'individuazione delle unita' immobiliari tenute
a disposizione, ai quali si  applica  l'aliquota  I.C.I.  del  6  per
mille,  si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui
redditi ed in particolare alle unita' immobiliari ai quali si applica
la maggiorazione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente  della
repubblica  n.  917/1986 secondo quanto disciplinato dalle istruzioni
alla dischiarazione dei redditi di fabbricati che vengono  pubblicate
annualmente dal Ministero delle finanze.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ROCCAVALDINA
(Messina)
  Il  comune  di  ROCCAVALDINA  (provincia di Messina) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare,  (omissis),  la  misura  dell'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili  per  l'anno  1999  nel  6  per  mille  e  la
detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 230.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RODANO
(Milano)
  Il  comune  di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L.  200.000
secondo quanto disposto dalla legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ROE' VOLCIANO
(Brescia)
  Il  comune  di  ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  per l'applicazione dell'imposta comunale
degli immobili per l'anno 1999 per come segue:
  5,5 per mille relativamente alla abitazione principale;
  6 per mille relativamente agli altri immobili;
2. di fissare per l'anno 1999 la seguente ulteriore detrazione  oltre
a quella di L. 200.000 relativa alla abitazione principale.
  A  tutti quanti possiedono un'unica unita' immobiliare classificata
nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e rientrano  nei  sottospecificati
limiti  di  reddito,  viene  concessa  una  maggiore detrazione di L.
120.000 se la casa non supera gli 80 milioni di valore catastale o di
L.  60.000 se supera gli 80 milioni ma non eccede i 100 milioni.
  I limiti di reddito familiare entro i quali si  opera  la  maggiore
detrazione di imposta sono:
  1 persona sola, L. 10.600.000;
  nucleo di 2 persone, L. 17.500.000;
  nucleo di 3 persone, L. 22.500.000;
  nucleo di 4 persone, L. 26.800.000;
  nucleo di 5 persone, L. 31.500.000;
  nucleo di 6 persone, L. 35.500.000;
  nucleo di 7 persone, L. 39.600.000.
  Dal  beneficio  della maggior detrazione sono esclusi i proprietari
di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali
A1, A7, A8, A10, A11.
  Coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno notificarlo al
comune allegando la dichiarazione dei redditi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROMAGNESE
(Pavia)
  Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire come agevolazione per la  prima  casa  una  riduzione
della tariffa dello 0,50 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROMBIOLO
(Vibo Valentia)
  Il  comune  di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, anche per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella
misura   del  5  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari,  in
conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504.
2. di non avvalersi della facolta' di:
  a) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
  b) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
  c)   considerare   adibita   ad   abitazione   principale  l'unita'
immobiliare posseduta da  anziani  o  disabili  che  sono  ricoverati
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
  d)  deliberare  aliquote  agevolate  in  favore  di proprietari che
eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  e) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo  di  abitazione  principale  immobili
alle condizioni previste dagli accordi tipo;
  f)  non  applicare  l'imposta  sugli  immobili  ex  rurali  che non
possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti  o
che lo saranno entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati.
3. di stabilire, inoltre, le seguenti modalita' applicative:
  a)  per  la  determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23  dicembre
1996, n. 662;
  b)   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente Capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi
per le case popolari.
4.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RONCHIS
(Udine)
  Il  comune  di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, (omissis), nella misura del 5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
(Verona)
  Il  comune  di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione
principale anche per l'anno 1999;
2. di fissare per l'anno  1999  l'applicazione  dell'aliquota  I.C.I.
nella  misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per
mille per gli altri  fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
3.  di  considerare  adibita  ad   abitazione   principale   l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
4. di esonerare  dal  pagamento  dell'I.C.I.  le  organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  riconosciute  tali  (ONLUS), di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROVASENDA
(Vercelli)
  Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha  adottato,    l'8
marzo  1999  , la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) di cui al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504 nella misura unica del 4,75 per mille.
2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione fissa per la prima casa.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ROVELLASCA
(Como)
  Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  5,5  per  mille   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROVERETO
(Trento)
  Il  comune  di  ROVERETO  (provincia  di Trento) ha adottato, il 27
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A.  di  approvare  come  segue  le  aliquote,  le  detrazioni  e   le
agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 1999:
  1) di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dalla  legge n.
662/1996, una  aliquota  ordinaria  pari  al  5  per  mille  ai  fini
dell'imposta  comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita'
immobiliari  ed  aree  fabbricabili  insistenti  sul  territorio  del
comune;
  2) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi
 dell'art.  6  comma  4  del  medesimo  decreto  in  applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto
1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
  3) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi
 dell'art.  6  comma  4  del  medesimo  decreto  in  applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto
1. per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad  un
soggetto  che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione
ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica  solo  per  il
periodo  di  durata  della  medesima, mentre per il rimanente periodo
dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unita' immobiliare e'
assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1);
  4) di applicare per l'anno 1999 un'aliquota pari al 4 per mille, ai
sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo  n.  504/1992  come
modificato   dalla   legge  n.  662/1996,  al  garage  di  pertinenza
dell'abitazione principale, parificando  cioe'  l'aliquota  applicata
all'abitazione  principale  con  quella  del garage di pertinenza. Si
definisce   garage   di   pertinenza   dell'abitazione    principale,
individuandolo  nell'ambito  degli immobili diversi dalle abitazioni,
l'unita' immobiliare catastalmente classificata nella  categoria  C/6
ed  esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta
all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unita' risulti  al
servizio  dell'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  o  del
locatario; in questo ultimo caso il garage deve  essere  incluso  nel
contratto  di  locazione.  Il  garage  di  pertinenza dell'abitazione
principale e' inteso  quale  unica  unita'  immobiliare  classificata
nella  categoria  C/6  strettamente  ed  esclusivamente  al  servizio
dell'abitazione     principale     medesima,     non     comprendendo
nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche
se  adibite  ad  analogo  uso,  per  queste ultime unita' immobiliari
verra' applicata l'aliquota ordinaria;
  5) di considerare per l'anno 1999, ai sensi dell'art.  3  comma  56
della   legge   n.   662/1996,  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la medesima non sia locata;
  6) di applicare, ai sensi  dell'art.  1  comma  5  della  legge  n.
449/1997,  una  aliquota  agevolata  dell'1  per mille, per le unita'
immobiliari  che  nel  corso  dell'anno  1999  saranno   oggetto   di
interventi  di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1 lettere
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 475, l'aliquota agevolata
e' applicata limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli
interventi  iniziati  nel 1999 e per tre anni d'imposta consecutivi a
partire   da   tale   anno.   Le   condizioni   per   poter    godere
dell'agevolazione sono le seguenti:
   il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere
titolare  di una concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio tecnico
comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere c), d) ed e),  nel
corso  del  1999  o  anche  precedentemente  al  1999 purche' non sia
intervenuto in precedenza a tale anno l'inizio dei lavori;
   l'inizio  dei  lavori,  come  da  comunicazione  resa  all'Ufficio
tecnico  comunale  competente, deve intervenire nell'anno 1999 (dal 1
gennaio   al   31   dicembre),   a   tal   fine   non    rientreranno
nell'agevolazione    interventi    iniziati    precedentemente    ne'
successivamente a tale anno;
   ai  sensi  dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992
la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene  l'area
fabbricabile  su  cui  insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi
l'aliquota agevolata dell'1 per mille sara' applicabile su tali  aree
definite  "fabbricabili" in deroga a quella ordinaria di cui al punto
1) pari al 5 per mille per l'anno 1999;
   qualora  intervenga  la  fine  lavori   prima   della   decorrenza
dell'intero  triennio  iniziato  nel  1999  o l'edificio sia di fatto
nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori,
cambiando la base imponibile, che dal  valore  dell'area  diviene  la
rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi
cambia  anche  in  corso  d'anno  al  momento del cambio di utilizzo,
passando dal valore del 1 per mille sull'area fabbricabile, al valore
di riferimento valevole per l'anno  in  corso  per  la  tipologia  di
immobile interessato;
  7)   di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3  del  decreto
legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione  principale  a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per
le  unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000
dei  soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare  come   risultante
anagraficamente  nel  corso  dell'anno  1999, abbia avuto nel 1998 un
reddito  cumulativo  imponibile  ai  fini  Irpef   inferiore   a   L.
15.000.000;
  8)  di elevare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 comma 2
del decreto legislativo  n.  504/1992,  ai  sensi  del  comma  3  del
medesimo  articolo,  a  L.  500.000,  limitatamente alle categorie di
soggetti beneficiari nel corso dell'anno  1999  degli  interventi  di
assistenza  economica (minimo vitale) di cui all'art. 24 primo comma,
lettera c) della legge provinciale 14/91, per  periodi  di  almeno  6
mesi, anche non continuativi;
  9)   di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3  del  decreto
legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione  principale  a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per
le  unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000
dei  soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare  come   risultante
anagraficamente  nel  corso  dell'anno  1999, abbia avuto nel 1998 un
reddito cumulativo imponibile ai fini Irpef inferiore a L. 20.000.000
e sia presente nel suddetto nucleo un componente di eta' superiore ai
65 anni compiuti nel corso del 1999 ovvero portatore  di  invalidita'
superiore al 60%;
  10)  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  6  comma  2  del  decreto
legislativo n. 504/1992 al 7 per mille  l'aliquota  per  gli  alloggi
diversi   dall'abitazione  principale  non  locati;  a  tal  fine  si
stabilisce che non rientrano in detta tipologia:
   l'abitazione principale del soggetto passivo;
   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  e   tenute   dal
proprietario  a  disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il
terzo grado ed affini entro il secondo grado);
   le unita' immobiliari date in uso gratuito a  familiari  (coniuge,
parenti  entro  il  terzo  grado ed affini entro il secondo grado), i
quali vi dimorino abitualmente;
   le  unita'  immobiliari  a disposizione di residenti all'estero se
non locate;
   le  unita'  immobiliari  a  disposizione  di  anziani  o  disabili
ricoverati in istituti anche se ivi residenti;
  11)  di  stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare
delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e  9  che  precedono,  devono
presentare  richiesta  al  comune,  in conformita' ad apposito modulo
predisposto  dagli   uffici,   mediante   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto  notorio  resa  in  conformita'  all'art.  4  della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e sue modificazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROVIGO
(Rovigo)
Il comune di ROVIGO ha adottato, il 12  febbraio  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, ad integrazione delle  aliquote  I.C.I.  per  l'anno
1999  gia'   fissate con delibera di consiglio comunale n. 145 del 28
dicembre 1998, l'aliquota I.C.I. al 9 per  mille  limitatamente  agli
immobili  non locati per i quali non risultino essre stati registrati
contratti di locazione  da  almeno  due  anni,  secondo  il  disposto
dell'art.  2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  (Omissis).
3.  di  modificare  i  punti  5),  6)  e  7)  del  dispositivo  della
deliberazione di consiglio comunale n. 145 del 28 dicembre  1998  nel
modo seguente:
  5)  di  applicare la detrazione unica di L. 500.000 per quelle sole
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di  categorie  di
soggetti  in  situazioni  di  particolare  disagio economico-sociale,
individuate con richieste documentate e precisamente:
   a) famiglie composte da pensionato avente come  reddito  familiare
complessivo  annuo  un  importo  non  superiore  alla pensione minima
I.N.P.S.  maggiorato del 15%;
   b) famiglie  composte  da  pensionati  il  cui  reddito  familiare
complessivo  annuo  non  sia superiore a due volte la pensione minima
I.N.P.S. maggiorato del 15%;
   c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle
quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore
al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a  tre  volte  il
trattamento minimo I.N.P.S.;
   d)  famiglie  in  condizioni  di  accertata  permanente indigenza,
incluse negli elenchi delle persone assistite in  forma  continuativa
dal comune;
   e)  di  stabilire  che non concorre alla formazione del reddito di
cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage;
  6) di applicare una detrazione di L. 300.000 per quelle sole unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  di   categorie   di
soggetti,  individuate  con apposita richiesta documentata, aventi un
reddito familiare complessivo inferiore a L. 25.000.000,  dando  atto
che  i  per  soggetti  che  non  rientrano  nei casi suindicati resta
confermata la detrazione minima pari a L. 200.000;
  7)  di  approvare  l'allegato  facsimile  di domanda che i soggetti
interessati dovranno compilare per  poter  usufruire  delle  maggiori
detrazioni  di L. 500.000 o L. 300.000, da consegnare al comune entro
il 20 maggio 1999, dando  atto  che  l'Ufficio,  previo  esame  delle
istanze,  dara'  comunicazione  dell'esito  delle  stesse entro il 20
giugno seguente.
  (Omissis).
Avvertenza: la deliberazione  del  28  dicembre  1998  del  consiglio
comunale  del  comune  di  Rovigo e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62  del
20 febbraio 1998, a pag. 58, seconda colonna.
                          COMUNE DI RUBANO
(Padova)
  Il  comune  di  RUBANO  (provincia  di  Padova)  ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ritenuto, per l'anno 1999 aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I.
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  a L.
350.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi
della facolta' prevista dall'art. 3 comma 55 della legge 23  dicembre
1996  n.  662  cosi'  come integrata dall'art. 58 comma 3 del decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
  (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  5,8  per  mille   l'aliquota
principale che sara' applicata per l'anno 1999 per l'imposta comunale
sugli immobili;
2.  di  determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata
che sara' applicata per l'anno 1999,  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili  sia  posseduti  a  titolo  di unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale dalle persone fisiche soggetti  passivi  e  dai
soci  di  cooperative    edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
territorio comunale, sia concessi a  titolo  gratuito,  affinche'  vi
dimorino  abitualmente,  a  parenti di primo grado del proprietario o
dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;
3. di fissare per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta I.C.I. a  L.
350.000, come descritto nelle premesse del presente atto;
4.   di   prevedere,   per   l'anno  1999,  una  maggiore  detrazione
dell'imposta I.C.I., in  relazione  alle  richieste  documentate  con
riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;
5.  di  individuare  le  seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale della maggiore  detrazione  I.C.I.,  fermo  restando  che  la
detrazione  non  puo'  essere  superiore  all'ammontare  dell'importo
dovuto:
  a) unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale,  posseduta
dai  contribuenti  residenti  i  quali,  pur  essendo  proprietari  e
titolari del diritto reale  di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  sono
assistiti in via continuativa dal comune L. 600.000 di detrazione;
  b)  l'abitazione  principale  il cui soggetto passivo d'imposta sia
titolare  di  pensione,  nei  casi  in  cui  il  reddito  complessivo
imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998
non  sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a L.
18.448.300  come  indicato  dal  rigo  "reddito   imponibile"   della
dichiarazione dei redditi o dalle risultanze del Mod. 201: L. 600.000
di detrazione;
  c)  per  l'abitazione  principale  che sia l'unica di proprieta' di
nuclei familiari residenti che superano
 i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo,  riferito  all'anno
1998,  non  superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento
sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che  si  allega  al
presente atto.
  Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
  Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.120.750:
   L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita';
   L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
   L.  600.000  con  componenti  nucleo  familiare pari od oltre le 7
unita'.
  Nuclei familiari con  reddito  imponibile  lordo  compreso  tra  L.
46.120.751 e L. 55.344.900:
   L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
   L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
   L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unita'.
  Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  compreso tra L.
55.344.901 e L. 64.569.050:
   L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
   L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
   L. 600.000 con componenti nucleo  familiare  pari  od  oltre  a  9
unita'.
  Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  compreso tra L.
64.569.051 e L. 73.793.200:
   L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
   L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita';
   L. 600.000 con componenti nucleo familiare  pari  a  10  unita'  e
oltre.
  Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  compreso tra L.
73.793.201 e L. 83.017.350:
   L. 425.000 con componenti nucleo famliare pari a 9 unita';
   L. 500.000 con componenti nucleo  familiare  pari  a  10  unita  e
oltre.
  Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  compreso tra L.
83.017.351 e L. 92.241.500:
   L. 425.000 con componenti nucleo familiare  pari  a  10  unita'  e
oltre.
  Ai  fini  delle  determinazione del reddito, qualora durante l'anno
1998 siano  documentate  variazioni  nella  composizione  del  nucleo
familiare  ai  fini  della  determinazione  del  reddito si sommano i
rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di
effettiva appartenenza al nucleo.
  Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento
e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 1999.
  In tutti i casi di cui sopra la  detrazione  deve  essere  comunque
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
destinazione ad abitazione principale.
  L'unita' abitativa deve essere l'unica  di  proprieta'  del  nucleo
familiare  nel  corso  del  1999 oppure l'unica posseduta a titolo di
usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal
beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8.
  I  contribuenti  che  intendono avvalersi della maggiore detrazione
dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il  31
maggio  1999, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge
n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa,  la  posizione  sia
del  soggetto  passivo,  sia dei componenti il nucleo stesso circa la
situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il  beneficio
della maggiorazione.
  (Omissis).
PROSPETTO  DELLA  MAGGIORE  DETRAZIONE  SPETTANTE  AI FINI I.C.I. PER
L'ANNO 1999 DEL COMUNE DI RUBANO
Allegato alla delibera di consiglio comunale n.  7  del  23  febbraio
1999.
_____________________________________________________________________
LIMITI DI REDDITO    fino a        da L. 46.120.751  da L. 55.344.901
NR. COMP. NUCLEO    L. 46.120.750         fino a           fino a
                                     L. 55.344.900     L. 64.569.050
_____________________________________________________________________
    5               425.000
    6               500.000            425.000
    7               600.000            500.000            425.000
    8               600.000            600.000            500.000
    9               600.000            600.000            600.000
10 e oltre          600.000            600.000            600.000
_____________________________________________________________________
LIMITI DI REDDITO  da L.64.569.051  da L. 73.793.201 da L. 83.017.351
NR. COMP. NUCLEO       fino a             fino a           fino a
                    L. 73.793.200      L. 83.017.350   L. 92.241.500
_____________________________________________________________________
    5
    6
    7
    8                  425.000
    9                  500.000             425.000
10 e oltre             600.000             500.000          425.000
                          COMUNE DI RUDIANO
(Brescia)
  Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote e le riduzioni I.C.I.
gia' applicata nel 1998 e precisamente:
  misura unica del 5,5 per mille per la prima casa di abitazione;
  misura del 6,5 per mille per gli altri immobili;
  detrazione per la prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RUFFIA
(Cuneo)
  Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  tipologia degli immobili: tutti indistintamente, aliquote proposte:
4 per mille.
2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure  di  riduzione  e
detrazione d'imposta:
  tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione
d'imposta L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI RUOTI
(Potenza)
  Il  comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare,  (omissis)   per   l'esercizio   1999   l'istituzione
dell'imposta  comunale sugli immobili a norma dell'art. 6 comma 1 del
decreto  legislativo  n.  504  nella  misura  del  6  per  mille  con
l'ordinaria detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SACILE
(Pordenone)
  Il  comune  di  SACILE  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di  approvare,  per  l'anno 1999, l'aliquota ridotta I.C.I. nella
misura del 4,4 per  mille  per  i  soggetti  passivi,  quali  persone
fisiche  e  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come
abitazione principale;
3. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del  4,4  per  mille  da
applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto
urbano  con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale
o abitazione locata;
4. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del  6,5  per  mille  da
applicare  esclusivamente  alle  unita'  immobiliari  non locate, con
categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  A/8,  A/9,
A/10,nel periodo d'imposta;
5.  di  approvare,  per l'anno 1999, una detrazione di L. 200.000 per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo residente nella stessa:
6.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
(aliquota ridotta con detrazione) l'unita'  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione  da  anziani  o
disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata o comunque  utilizzata;
7.  di  approvare, per l'anno 1999, un aumento della detrazione da L.
200.000 a L. 320.000 a favore del  contribuente  appartenente  ad  un
nucleo   familiare   che  denunci,  per  l'anno  d'imposta  1998,  un
imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fascie:
  n. 1 componente limite reddito annuo L. 12.000.000;
  n. 2 componenti limite reddito annuo L. 14.900.000;
  n. 3 componenti limite reddito annuo L. 16.400.000;
  n. 4 componenti limite reddito annuo L. 19.200.000;
  n. 5 componenti limite reddito annuo L. 22.100.000;
  per ogni componente in piu' oltre i cinque L. 1.500.000 annue.
  L'applicazione  della  maggior  detrazione  e'   subordinata   alle
condizioni:
   che  l'abitazione  sia  occupata  da  un  solo  nucleo  familiare,
diversamente  per  nucleo  familiare  si  intende   l'insieme   degli
occupanti;
   essere  proprietari  della  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale con eventuali pertinenze;
   nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario  o
usufruttuario di alcun altro bene immobile;
   non  aver  venduto  nell'anno  1998  beni  immobili  per un valore
superiore ai  50  milioni;  sono  escluse  dal  beneficio  le  unita'
immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9;
  Le condizioni devono sussistere alla data del 1 gennaio 1999.
8.  I  beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui
al punto 6), 7) nonche' punto 2) per le  abitazioni  locate,  possono
calcolare  e  versare  l'imposta  relativa  solo se presenteranno una
apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio tributi.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SALA MONFERRATO
(Alessandria)
  Il   comune  di  SALA  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare (omissis) per l'anno  1999  l'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
nella misura minima fissate dalla legge in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALARA
(Rovigo)
  Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  nella  misura  del
5,5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SALBERTRAND
(Torino)
  Il  comune  di  SALBERTRAND  (provincia  di  Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  e detrazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:
  abitazione principale 4 per mille;
  abitazione diversa dalla principale 5,5 per mille;
  incremento  della  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALCEDO
(Vicenza)
  Il comune di SALCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le seguenti tariffe:
  I.C.I.: l'aliquota e'  stabilita  nella  misura  del  6  per  mille
rapportata al valore degli immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SALE MARASINO
(Brescia)
  Il  comune  di  SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:
_____________________________________________________________________
aliquota ordinaria                    6 per mille
_____________________________________________________________________
aliquota ridotta         5 per mille per le unita' immobiliari
                         adibite ad abitazione principale possedute
                         da persone fisiche aventi residenza
                         anagrafica nel comune, oppure utilizzate da
                         soci assegnatari di cooperative edilizie a
                         proprieta' indivisa purche' residenti nel
                         comune.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SALERANO CANAVESE
(Torino)
  Il  comune  di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  9  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli  immobili
per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
(Lodi)
  Il comune di SALERANO SUL LAMBRO (provincia di Lodi) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata  da  questo  comune per l'anno 1999 in conformita' a quanto
descritto in narrativa e precisamente:
  abitazione principale aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;
  immobili  diversi   dall'abitazione   principale   (compreso   aree
fabbricabili ecc. ...) aliquota 6 per mille, detrazione nessuna.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALERNO
  Il  comune  di SALERNO ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
premesso  che,  con  deliberazione  di giunta municipale n. 162 del 5
febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge, vennero riconfermate  per
l'anno 1998 due aliquote I.C.I. cosi' distinte:
  a)  aliquota  ridotta  del  5,20  per mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,   con   detrazione
d'imposta pari a L. 200.000;
  b)  aliquota ordinaria del 6,60 per mille da applicare al valore di
tutti gli altri immobili diversi da quelli  indicati  nel  precedente
punto a);
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  due  aliquote I.C.I. cosi' come
indicate in premessa ai punti  a)  e  b)  precisando  che  l'aliquota
ridotta  di  cui  al  punto  a)  e'  pari  al  5,20 per mille, mentre
l'aliquota ordinaria di cui al punto b) e' pari al 7 per mille per le
motivazioni indicatae in premessa;
2. stabilire che,  limitatamente  al'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dal  soggetto passivo, la detrazione prevista
dal richiamato art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996  e'  fissata
per l'anno 1999 in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALETTO
(Palermo)
  Il  comune di SALETTO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di applicare le aliquote  I.C.I.  per  l'anno  1999,  cosi'  come  da
prospetto di seguito descritto:
  5  per  mille  per  immobili  adibiti  direttamente  ad  abitazione
principale del soggetto passivo - detrazione L. 200.000;
  6 per mille per le seconde e piu' abitazioni in  capo  allo  stesso
soggetto passivo;
  6 per mille per gli altri restanti casi;
  5  per  mille  per  gli immobili adibiti direttamente ad abitazione
principale e posseduti a titolo di proprieta', usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa
non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SALICETO
(Cuneo)
  Il comune di SALICETO (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il  24
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
(Parma)
  Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha  adottato,
il   2   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5
per  mille,  applicando la detrazione per abitazione principale di L.
200.000 come stabilito dalla legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SALUGGIA
(Vercelli)
  Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha  adottato,  il  15
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  l'aliquota  I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai
sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre  1997  n.  449  che
cosi'   recita:   "I   comuni   possono  fissare  aliquote  agevolate
dell'I.C.I.  anche inferiori al 4 per mille, a favore di  proprietari
che  eseguano  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o
posti  auto  anche  pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota  agevolata  e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.".
di fissare l'aliquota I.C.I. 1999  al  5,5  per  mille  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 1999 al 6,5 per
mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
(Torino)
  Il  comune  di SALZA DI PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato,
il  5  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  nell'esercizio  delle  facolta'   attribuite   alle
amministrazioni comunali dall'art. 4 lett. a) n. 6 della legge delega
23  ottobre  1992,  n.  241,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAMARATE
(Varese)
  Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  (omissis)  la  tariffa per l'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. per l'anno 1999 cosi' come di seguito:
  abitazione principale 5 per mille;
  detrazione prima casa L. 200.000;
  altre unita' immobiliari 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAMATZAI
(Cagliari)
  Il comune di SAMATZAI (provincia di Cagliari) ha  adottato,  il  23
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999, le aliquote I.C.I., stabilite per il
1998;
di dare atto che le aliquote, le detrazioni e  le  riduzioni  restano
invariate, come in appresso:
     Tipo di immobile                      Aliquote
          --                                  --
prima casa                                4 per mille
seconda casa                              5 per mille
case sfitte                               5 per mille
immobili diversi dalle abitazioni         5 per mille
immobili posseduti da enti senza
 scopo di lucro                           4 per mille
                                          Detrazioni    Riduzioni
                                              --            --
prima casa                                L. 200.000         -
fabbricati inagibili, previo accertamento
dell'ufficio tecnico con perizia a carico
del proprietario o autocertificazione          -     50% dell'imposta
abitazione principale, di anziani o
disabili residenti in istituti di ricovero,
purche' l'abitazione non risulti locata   L. 300.000         -
  (Omissis).
                 COMUNE SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
(Bologna)
  Il  comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha
adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  mantenere  per  il  corrente  anno, ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  in  L.  200.000  la  detrazione   per   l'abitazione
principale e l'aliquota nella misura unica del 5,3 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE SAN CANDIDO - INNICHEN
(Bolzano)
  Il  comune  di  SAN  CANDIDO  -  INNICHEN (provincia di Bolzano) ha
adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
  a) 5 per mille: aliquota ordinaria;
  b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di  "seconda
casa",  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti
indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi  regionali
concernenti  la  "disciplina  dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23
dicembre 1982, n. 9/L);
  c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;
  d) 5,3 per mille per la categoria "altri fabbricati".
2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione  dall'imposta  dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo,  prevista  dall'art.  8,  comma  2,  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 400.000.
  (Omissis).
                 COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(Firenze)
  Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze)  ha
adottato,  il  1  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire:
  a)  nella  misura  del  4  per  mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
  b) nella misura del 4,5 per mille  l'aliquota  da  applicarsi  alle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, nonche' alle
loro pertinenze, classificate o classificabili nelle  categorie  C/2,
C/6  e  C/7,  limitatamente a n. 1 unita' per categoria, considerando
tali, soltanto ai fini dell'applicazione di  detta  aliquota,  e  non
anche ai fini della spettanza della detrazione:
   l'abitazione  locata  con  contratto  registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
   l'abitazione concessa in uso  gratuito  dal  soggetto  passivo  ad
ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado  che  la utilizzano come
abitazione principale;
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
  c) nella misura del 9  per  mille  l'aliquota  da  applicarsi  alle
unita'   immobiliari   classificate  o  classificabili  in  categoria
catastale "A", tenute a disposizione od utilizzate  per  usi  diversi
dalla  civile  abitazione  per  le  quali  non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
  d) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle  aree
fabbricabili   nonche'   alle   unita'   immobiliari  classificate  o
classificabili in categoria catastale "A", tenute a  disposizione  od
utilizzate  per  usi diversi dalla civile abitazione per le quali non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da  meno  di
due anni;
  e)  nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte
le altre unita' immobiliari.
2. di determinare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma
2 dell'art.  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e
successive modificazioni in L. 300.000, aumentate a L. 350.000 per le
unita'  immobiliari  possedute  dai  contribuenti  che  dimostrino di
trovarsi nelle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:
  A)   nuclei   familiari   anagrafici   composti    da    pensionati
ultrasessantenni,  in  numero  massimo  di  2,  i  quali percepiscano
redditi  esclusivamente  derivanti  da  pensione  non  superiori   ai
seguenti importi:
  L. 12.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona;
  L. 19.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone;
per la determinazione del reddito complessivo si ha riguardo a quello
dell'anno  precedente  a quello a cui l'imposta si riferisce e non si
tiene conto del reddito fondiario derivante dal fabbricato adibito ad
abitazione principale, nonche' del reddito derivante dalle pertinenze
di esso;
  B)  nuclei  familiari  anagrafici,  senza  alcuna  limitazione   di
reddito,  nei quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti
non  autosufficienti  riconosciuti  come  invalidi   con   totale   e
permanente  inabilita'  lavorativa  al  100%  e con impossibilita' di
deambulare senza l'aiuto  permanente  di  un  accompagnatore,  ovvero
invalidi  con  totale  e  permanente  invalidita'  lavorativa  e  con
necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di  compiere
gli  atti  quotidiani  della  vita,  purche'  non  ricoverati  presso
strutture pubbliche o private.
  (Omissis).
                         COMUNE SAN CATALDO
(Caltanissetta)
  Il  comune di SAN CATALDO (provincia di Caltanissetta) ha adottato,
il  17  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
fissare per l'anno 1999 due classi di aliquote I.C.I. cosi' distinte:
  A) aliquota al  4  per  mille  per  le  abitazioni  principali  con
esclusione   degli   immobili  considerati  di  pertinenza,  con  una
detrazione d'imposta di L. 200.000;
  B) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri  immobili  posseduti
diversi dal punto A) senza alcuna detrazione d'imposta.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN CLEMENTE
(Rimini)
  Il  comune  di  SAN  CLEMENTE  (provincia di Rimini) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nelle misure
sottoriportate:
                        MISURA DELLE ALIQUOTE
   N.             Tipologia degli immobili       Aliquota applicata
                                                    (per mille)
   -                         --                           --
   1    Persone fisiche soggetti passivi e soci
        di cooperative a proprieta' indivisa, per
        l'unita' immobiliare direttamente adibita
        ad abitazione principale                            5
   2    Immobili degli I.A.C.P.                             5
   3    Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
        principale, non locali                              7
   4    Tutte le restanti unita' immobiliari                6,50
2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione  dell'imposta  comunale
sugli   immobili   di   L.  100.000,  limitatamente  alle  situazioni
socio-economiche sotto riportate e nelle modalita' ivi indicate:
  a) proprietari di un unico immobile, su tutto il  territorio  dello
stato, adibito ad abitazione principale che appartenga alla categoria
catastale   A/3,   A/4,   A/5,  A/6  ovvero,  se  comproprietari,  in
proporzione alla quota di possesso dell'immobile  stesso  -  di  eta'
superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne - soli, ovvero
con  coniuge  (si considera sempre a carico se di eta' superiore a 65
anni per gli uomini ovvero 60 anni per le donne) e/o altri  familiari
a  carico  ai  sensi  dell'art.12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle  imposte  sui  redditi).  Inoltre  detti  soggetti
passivi  devono  possedere,  pro-capite, solo redditi di pensione non
superiore a L.  10.500.000, oltre all'importo del  reddito  derivante
dalla   unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale;
nell'eventualita' di comproprieta' fra i coniugi il  suddetto  limite
di reddito si intende applicato ad ognuno di essi;
  b) l'aumento della detrazione viene riconosciuto anche a coloro che
oltre  all'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  cosi' come
individuato al punto a), risultino proprietari di un appezzamento  di
terreno  non  edificabile e di superficie non superiore ad un ettaro,
e/o  di  autorimesse,  box  e  posti  auto,  destinati   a   servizio
dell'abitazione principale;
  c)  l'aumento della detrazione non spetta ai soggetti passivi, come
sopra individuati, che risultino proprietari di altri immobili, oltre
quelli individuati ai punti a) e b), ovvero titolari di diritti reali
di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su altri immobili;
  d) i requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti alla data
del 1 gennaio 1999, il limite di reddito si intende riferito all'anno
1998;
  e) ogni soggetto passivo avente diritto alla  maggiore  detrazione,
in  base  a  quanto  stabilito  ai  precedenti  punti a) e b), potra'
avvalersene direttamente in sede di  versamento  dell'imposta  dovuta
per l'anno 1999 (in proporzione alla rata versata cosi' come previsto
per la detrazione di legge);
  f)  per  avere  diritto  alla  maggiore  detrazione il contribuente
dovra' produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia  di
documento  fiscale attestante il reddito percepito nell'anno 1998. Il
comune potra' in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni  accertamenti
al  fine  di  verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per
usufruire dell'elevazione della detrazione;
  g) la predetta domanda dovra' essere inoltrata al comune -  Ufficio
tributi,  entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata
dell'I.C.I.;
  h) sono esonerati dal presentare  la  domanda  sopra  citata,  quei
contribuenti  che  hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le
condizioni siano rimaste invariate rispetto  ai  limiti  che  saranno
fissati di anno in anno.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN COSTANZO
(Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  SAN  COSTANZO  (provincia  di  Pesaro  e Urbino) ha
adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   fissare,   per   l'anno   1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti misure:
  a)  6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione
principale;
  b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in  aggiunta
all'abitazione principale;
  c)  4  per  mille  a  favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei  centri  storici.  L'aliquota  e'
applicata limitatamente alle  unita'  immobiliari  oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SAN DANIELE PO
(Cremona)
  Il  comune di SAN DANIELE PO (provincia di Cremona) ha adottato, il
9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione;
  (Omissis).
3.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
(Verona)
  Il comune di SAN DONA' DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato,
il   2   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nelle seguenti misure:
  a) 4 per mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  considerando  pertinenziali all'abitazione principale le
autorimesse se ed in quanto unita' immobiliari iscritte in  categoria
catastale C/6;
  b)  6  per  mille  per  tutti gli altri immobili ad eccezione degli
immobili di cui al seguente punto c);
  c) 3 per mille per gli immobili sui quali  vengono  realizzati  gli
interventi di seguito indicati:
   interventi  di  recupero  delle  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell'art. 8, comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  cosi'  come  successivamente
modificato  ed  integrato,  indicate  nell'allegato  3  delle   norme
tecniche  di  attuazione  alla  variante al P.R.G. approvata ai sensi
della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela  ed  edificabilita'
delle  zone agricole", con delibera di giunta regionale del Veneto n.
6267 del 5 dicembre 1995;
   interventi volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto
nelle  aree  individuate  con  la deliberazione di C.C. n. 130 del 18
luglio  1997   e   successive   modificazioni   avente   ad   oggetto
"Delimitazione ai sensi ex art. 27 della legge n. 457/1978 delle zone
di  recupero" e realizzate a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),
d) ed e) della legge 5 agosto 1978.
2.  di  dare  atto che l'aliquota ridotta al 3 per mille e' applicata
limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli   interventi
indicati  al  precedente  punto 1), lettera c) e per la durata di tre
anni dall'inizio lavori;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4. di considerare "anziano", ai fini dell'applicazione del  beneficio
di cui al punto 3) i soggetti che abbiano compiuto il 60 anno di eta'
alla data del 31 dicembre 1998;
5.  di  aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 nei
seguenti casi:
  a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da
contribuenti i quali, pur essendo proprietari  o  titolari  di  altro
diritto  reale,  siano  assistiti  dal comune in via continuativa nel
corso dell'anno 1999 per stati di indigenza o poverta';
  b) unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale,  possedute
in  proprieta'  o  altro  diritto  reale,  da  contribuenti nella cui
famiglia anagrafica siano presenti  disabili  portatori  di  handicap
regolarmente  riconosciuti  in  tale  situazione  e  a prescindere da
qualsiasi limite di reddito;
  c) unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale,  possedute
in  proprieta'  o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o
cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia  stato,
nell'anno  1998,  complessivamente  inferiore all'importo lordo di L.
23.500.000 aumentato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico;
6.  di  considerare  cassintegrato  anche  il  lavoratore  dipendente
straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili;
7.  di  escludere comunque dal beneficio di cui al punto 5) le unita'
immobiliari del gruppo "A" classificate "A/1",  "A/7",  "A/8",  "A/9"
nonche'  i  contribuenti  titolari  di  diritto di proprieta' o altro
diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale, terreni
agricoli con reddito  domenicale  superiore  a  L.  200.000  ed  aree
edificabili  chiarendo che non rientrano nell'alveo della definizione
di  "immobile   diverso   dall'abitazione   principale"   le   unita'
immobiliari che siano pertinenziali all'abitazione principale purche'
insistenti   sul   medesimo   mappale  dell'abitazione  (es.  garage,
magazzino);
8. di dare  atto  che,  in  ogni  caso,  l'ente  puo'  richiedere  ai
contribuenti,  che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della
aliquota agevolata, la documentazione idonea alla  dimostrazione  dei
requisiti  indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione
delle relative sanzioni, in assenza degli stessi.
  (Omissis).
                    COMUNE SAN FELICE SUL PANARO
(Modena)
  Il comune di  SAN  FELICE  SUL  PANARO  (provincia  di  Modena)  ha
adottato,  il  26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota per l'applicazione I.C.I.;
2. di determinare  per  l'anno  1999  la  detrazione  di  L.  200.000
dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale.
  (Omissis).
                           COMUNE SANFRE'
(Cuneo)
  Il comune di SANFRE' (provincia di Cuneo) ha  adottato,  l'8  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 1999, nella misura unica del 4,75 per
mille, l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504;
2.  di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
  (Omissis).
                           COMUNE SANGIANO
(Varese)
  Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille;
2. di lasciare invariata l'ulteriore disciplina dell'imposta rispetto
a quanto stabilito dalla legge.
  (Omissis).
                          COMUNE SAN GILLIO
(Torino)
  Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  6
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo n. 504  del  30  dicembre
1992  e  s.m.i.    con detrazione per abitazione principale pari a L.
200.000.
  (Omissis).
                  COMUNE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
(Padova)
  Il comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (provincia  di  Padova)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota per l'imposta  comunale  sugli  immobili
per  l'anno  1999  nella  misura  unica del 5 per mille per tutti gli
immobili assoggettati all'imposta in base alla normativa vigente;
2.  di  adottare ed approvare per l'anno d'imposta 1999 le detrazioni
I.C.I. per abitazione principale nella seguente misura:
  A) detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione principale di L. 200.000;
  B) persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno d'imposta o in
quello   precedente,  sia  stata  verificata  situazione  di  carenza
economica  che   abbia   determinato   l'iscrizione   nell'albo   dei
beneficiari  del  comune e l'erogazione di contributi o sussidi sulla
base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato  ai
sensi  dell'art.  12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - detrazione L.
500.000;
  C) persone o nuclei familiari il  cui  reddito  familiare  non  sia
superiore  al  "minimo  vitale" identificato secondo quanto stabilito
dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 - detrazione L. 500.000;
  D) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello
relativo all'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,
sole  o con coniuge nella medesima situazione reddituale - detrazione
L. 500.000;
3. di stabilire che:
  a) in  tutti  i  casi  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica
proprieta'  del  nucleo  familiare nel corso del 1999, oppure l'unica
posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di  abitazione.  Restano
escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate
A1  abitazioni  signorili,  A7  abitazioni  villini, A8 abitazioni in
ville, A9 castelli palazzi di pregio artistico e A10 uffici  e  studi
privati;
  b)  i soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione
in questione dovranno indicarne l'importo  nell'apposito  spazio  del
bollettino   di  versamento.  Dovranno  inoltre  presentare  apposita
richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista  dalla  legge
n.  15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del
proprio nucleo familiare,nei riguardi dei diritti  reali  sull'unita'
adibita  a  propria abitazione principale e la situazione complessiva
dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta autocertificazione  dovra'
essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 1999 al
comune di San Giorgio delle Pertiche;
  c)  l'amministrazione  comunale si riserva, comunque, di richiedere
documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per
il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
  (Omissis).
                      COMUNE SAN GIORGIO LUCANO
(Matera)
  Il  comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, anche per  l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  nella
misura del 6 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  in  L. 200.000 la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
                    COMUNE SAN GIORGIO MONFERRATO
(Alessandria)
  Il  comune  di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO
(Siena)
  Il  comune di SAN GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato,
il  22  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno  1999  l'aliquota  di  imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)    di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive
 modificazioni e' stabilita come segue:
  5 per mille per le abitazioni principali;
  7 per mille per tutti gli altri immobili.
  Hanno diritto all'aliquota prevista per l'abitazione principale:
   a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta,  ecc.)  ancorche'  distintamente  iscritte  in  catasto,  a
condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di
godimento, anche se  in  quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale
abitualmente  dimora  sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
   b) quelle concesse in uso gratuito a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale  entro  il 2 grado e da questi utilizzata come abitazione
principale a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica;
   c)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   d) le abitazioni locate con contratto registrato  ad  un  soggetto
che  le  utIlizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la
residenza anagrafica;
   e) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'UTE  regolare  richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime. In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione  principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione in catasto.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
(Milano)
  Il comune  di  SAN  GIULIANO  MILANESE  (provincia  di  Milano)  ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote  per  l'anno  1999  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  nel seguente modo: 4,8 per mille per la prima casa e
il primo box posseduto, 6,5 per mille per gli altri immobili  diversi
dalla  prima  casa  e del 7 per mille esclusivamente per gli immobili
sfitti destinati a residenza.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN GIUSTINO
(Perugia)
  Il comune di SAN GIUSTINO (provincia di  Perugia)  ha  adottato  le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. in misura unica del 6
per mille;
  (Omissis).
1. stabilire in L. 240.000  la  detrazione  di  cui  all'art.  8  del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma
55 della legge n. 662/1996 e  modificato  dall'art.  58  del  decreto
legislativo  n. 446/1997 a favore delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo;
2. considerare, direttamente adibita ad abitazione principale I'unita
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa
non risulti locata, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge  n.
662/1996;
3.  elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del
decreto legislativo  n.  504/1992,  e  successive  modificazioni,  da
applicare  nell'anno  1999,  secondo  le modalita' di cui all'art.  8
medesimo ed a favore dei soggetti passivi in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
  a)  eta': superiore a 65 anni al 1 gennaio dell'anno di riferimento
dell'imposta;
  b) composizione nucleo familiare:
   singolo;
   soggetto passivo + coniuge;
  c) proprieta' di un'unica unita' immobiliare nell'intero territorio
nazionale, adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo  e
del coniuge;
  d)   valore   patrimoniale   dell'immobile,   inteso   come  unita'
immobiliare adibita  ad  abitazione  e  relativa  autorimessa,  quale
valore imponibile ai fini I.C.I. inferiore a L. 100.000.000;
  e) reddito:
   reddito  complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o
tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile  e
del  coniuge,  residente  nella  stessa  unita' immobiliare, relativo
all'anno precedente, non superiore agli importi di seguito indicati:
    n. 1 persona: L. 16.000.000;
    n. 2 persone: L. 22.000.000;
4. disporre che l'applicazione della  detrazione  in  oggetto,  nella
misura stabilita dal presente atto, relativamente ai requisiti di cui
ai  punti  b), c) e d), e' rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae il possesso di tutti essi stessi requisiti;
5. disporre che, in caso di contitolarita' dell'immobile da parte  di
n.  2 soggetti passivi, qualora uno di essi non abbia conseguito al 1
gennaio 1999, il 65 anno di eta' la detrazione di L.  300.000  spetta
al  soggetto  passivo  in  possesso  di tutti i requisiti di cui alla
presente deliberazione, in rapporto alla relativa quota  di  utilizzo
dell'immobile come abitazione principale;
6.  disporre  altresi', che il possesso dei requisiti di cui ai punti
2) e 3) della presente deliberazione, dovra' essere documentato dagli
interessati  con  apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  di  cui  alla  legge  n.  15/68,  da presentare entro il
termine di versamento in acconto della imposta per l'anno 1999 e,  in
caso  di  variazione  degli  stessi  nel corso dell'anno, entro il 31
dicembre 1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SAN LORENZELLO
(Benevento)
  Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento)  ha  adottato,
il   13   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  a)  4  per  mille  -  per l'abitazione principale dei residenti nel
comune, nonche' per quelle locate, con contratto  registrato,  ad  un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
  b)  6  per  mille  -  per  immobili diversi dalle abitazioni (altri
fabbricati, aree fabbricabili);
  c) 9 per mille - per alloggi non locati;
di confermare  in  L.  500.000  la  maggiore  detrazione  per  unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti
portatori  di  handicap  con  invalidita'  del  100%  non  riducibile
mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
(Gorizia)
  Il  comune  di  SAN  LORENZO  ISONTINO  (provincia  di  Gorizia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. aliquota 4,5 per mille per le abitazioni principali;
2.  aliquota  5,5  per mille per gli alloggi non locali e le relative
pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate
o classificabili nelle categorie catastali c) destinate a servizio di
tali alloggi non locati;
3. aliquota 5,5 per mille per le aree fabbricabili;
4. detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000;
5.  detrazione  sull'abitazione  principale  e  relative   pertinenze
classificabili  nelle  categorie  catastali  c),  di  L. 300.000 alle
categorie di seguito indicate:
  a) persone indigenti segnalate dall'ufficio assistenza  del  comune
di San Lorenzo Isontino;
  b)  nuclei  familiari  dove  esistono  portatori  di  handicap  con
percentuale di invalidita' superiore al 50%, sempre  che  il  reddito
imponibile  complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 1998, al
netto dell'indennita' di invalidita', dell'assegno di accompagnamento
o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:
   nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 30.000.000.
  Il limite reddituale si eleva di L. 10.000.000 per  ogni  ulteriore
componente del nucleo familiare;
  c)  persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 1998
un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a:
   L. 12.000.000  nel  caso  di  nucleo  familiare  composta  da  una
persona;
   L.  18.000.000  nel  caso  di  nucleo  familiare  composta  da due
persone.
  Il limite reddituale si eleva di L. 6.000.000  per  ogni  ulteriore
componente del nucleo familiare;
  d)  alle giovani coppie comunque costituite con eta' entrambi al di
sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del  nucleo
familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L. 30.000.000.
  Il  limite  reddituale  si  eleva di L. 2.500.000 per ogni figlio a
carico;
  e) anziani o disabili che  hanno  acquistato  la  residenza  in  un
Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a
condizione che l'abitazione non risulti locata;
6.  di  stabilire  che  le detrazioni di cui al punto 5) del presente
atto verranno subordinate alla presentazione,  entro  il  31  ottobre
1999,   di  idonea  richiesta,  da  effettuarsi  all'ufficio  tributi
convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti;
7. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN MARCELLO
(Ancona)
  Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   riconfermare   per  l'anno  1999  nel  5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli Immobili;
di riconfermare, allo stesso modo, nella  misura  di  L.  200.000  la
detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
(Benevento)
  Il  comune  di  SAN  MARCO  DEI  CAVOTI (provincia di Benevento) ha
adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  anche  per  l'anno  1999 l'aliquota minima del 4 per
mille  per  quanto  riguarda  il  gettito  I.C.I.   senza   ulteriori
detrazioni o aumenti;
di  stabilire  l'applicazione  della detrazione di L. 200.000 (valida
per  tutti  i  contribuenti)  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
(Rovigo)
  Il  comune  di  SAN  MARTINO  DI  VENEZZE  (provincia di Rovigo) ha
adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il
prossimo anno 1999 nella misura unica del 4 per mille con  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
(Chieti)
  Il comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (provincia di  Chieti)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  confermare,  per  l'anno  1999  le  seguenti aliquote e modalita'
applicative relative all'I.C.I., come fissate dalla  giunta  comunale
con proprio atto n. 26 del 23 marzo 1999, esecutivo;
2. conseguentemente fissare come segue le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale I.C.I per l'anno 1999:
  a)  aliquota  ordinaria  per  tutto il territorio comunale: 5,5 per
mille;
  b) aliquota ridotta per l'abitazione principale  del  contribuente:
5 per mille;
  c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: 6,5 per mille;
3.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
4.  stabilire  che  "abitazione  non  locata" e' quell'abitazione non
occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno
sei mesi;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;
6.  dare  atto  che per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto  od  altro  titolo  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente.
7. (Omissis);
8. di dare atto, infine, che, ai sensi del  secondo  comma  deII'art.
38   del   decreto   legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  per
l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relative  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi
elenchi  comunali  di cui alI'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
(Novara)
  Il comune di  SAN  MAURIZIO  D'OPAGLIO  (provincia  di  Novara)  ha
adottato,  il  29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare,  per  l'anno  1999, per le motivazioni in premessa
indicate, l'aliquota I.C.I. unica ordinaria del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN NAZARIO
(Vicenza)
  Il comune di SAN NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote determinate con delibera di
C.C.  n.  3 del 26 febbraio 1998 nelle misure sottoindicate:  Tipo di
immobile:
  1) abitazione principale:
   aliquota anno 1998: 5 per mille;
   nuova aliquota 1999: 5 per mille.  Tipo di immobile:
  2) altri immobili di proprieta':
   aliquota anno 1998: 6 per mille;
   nuova aliquota 1999: 6 per mille.  Tipo di immobile:
  3) aree fabbricabili:
   aliquota anno 1998: 6 per mille;
   nuova aliquota 1999: 6 per mille.
  Ribadita  la  vigenza dell'incremento del 5 per cento della rendita
catastale e confermata la detrazione di L. 200.000  per  l'abitazione
principale,  secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n.
662.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO
(Foggia)
  Il  comune  di  SANNICANDRO  GARGANICO  (provincia  di  Foggia)  ha
adottato,  il  12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare per l'anno 1999 le  seguenti  aliquote  I.C.I.  (art.  6,
decreto legislativo n. 504/1992):
  aliquota del 4 per mille per abitazione principale;
  aliquota  del  6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad
imposta;
   di stabilire in L. 200.000 la  detrazione  spettante  al  soggetto
passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
(Ancona)
  Il  comune  di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio  1999
nel modo seguente:
  abitazione  principale:  aliquota  6  per  mille  -  detrazione  L.
200.000;
  altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota  7  per
mille;
  abitazione  locata (art. 4 decreto-legge n. 437/1996, convertito in
legge n. 556/1996) con contratto registrato  a  un  soggetto  che  la
utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille;
  abitazione  concessa  in  uso  gratuito,  a  titolo  di  abitazione
principale, a parenti in linea retta fino al primo  grado  (art.  10,
comma 2 regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
(Bergamo)
  Il  comune  di  SAN  PELLEGRINO  TERME  (provincia  di  Bergamo) ha
adottato, l'8 marzo 1999, la seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno  1999,  ed  in  applicazione  del  regolamento  approvato  con
delibera C.C. n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:
  a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
   le   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale da persone fisiche, soggetti  passivi  e  dai  soci  delle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
nonche' gli alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.L.E.R.  (Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale);
   le  unita'  immobiliari  possedute,  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente  ed  a
condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
   le  abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti
fino al primo grado che le occupino a titolo principale e  che  nelle
stesse risultino residenti;
   le  unita'  immobiliari  classificate nella cat. C/6 (autorimesse)
che  costituiscano   pertinenza   di   un'abitazione   principale   e
limitatamente ad una autorimessa;
  b)  aliquota  nella  misura  del 6,5 per mille per i proprietari di
seconda casa, aree  edificabili  e  quanto  altro  non  previsto  nel
precedenti  punti.  Per  la  determinazione  del  valore  delle  aree
edificabili,  per  l'anno   1999,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni   contenute  nel  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da
enti o organismi senza  scopo  di  lucro,  che  non  rientrano  nelle
esenzioni  dell'imposta  previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre
1992, n. 504; 2. di dare inoltre atto che:
  I) per la determinazione della base imponibile si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Il) l'imposta  e'  ridotta  del  50%  (cinquanta  percento)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico  del
comune,  con  perizia  a  carico  del  proprietario che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque
inutilizzabile   l'immobile.   L'eliminazione  della  causa  ostativa
all'uso dei  locali  e'  portato  a  conoscenza  del  comune  con  la
dichiarazione  di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992
o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento  comunale
vigente  da  effettuarsi  entro 90 giorni dall'evento. Il comune puo'
effettuare accertamenti d'ufficio per verificare  la  veridicita'  di
quanto dichiarato dal contribuente;
  III)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,  fino  alla
concorrenza  del  suo  ammontare  L.  200.000  rapportate  al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
  Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione,
valgono le norme  contenute  nel  regolamento  I.C.I.  approvato  con
delibera di C.C n. 176 del 29 dicembre 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE
(Firenze)
  Il  comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato,
il  9  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999, nelle seguenti misure:
  4,5  per  mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  residente,  nonche'  per   quelle
concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del
soggetto medesimo;
  6,5  per  mille  per  le  abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale date  in  affitto  con  contratto  registrato  a  soggetti
residenti,  a  condizione che queste vengano utilizzate dal locatario
come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili
diversi dall'abitazione;
  7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati  a
soggetti  non  residenti,  o  comunque per tutte le altre fattispecie
residuali,  relative  ad  alloggi  non  ricomprese  in  quelle  sopra
descritte;
  detrazione   sull'  abitazione  principale  dei  soggetto  passivo,
esclusa pertanto la fattispecie dell'uso gratuito cui si  concede  la
sola applicazione dell'aliquota ridotta, L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SAN PIERO PATTI
(Messina)
  Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il
16   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai
sensi del comma 2 dell'art. 6 del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n. 504, articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 53, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota in misura unica del 7  per
mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Catanzaro)
  Il  comune  di  SAN  PIETRO  A  MAIDA  (provincia  di Catanzaro) ha
adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' stabilita come segue:
  a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per
mille;
  b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille.
2.  per  l'anno 1999 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad
abitazione principale e' fissata nella misura minima  di  L.  200.000
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA
(Isernia)
  Il  comune  di  SAN  PIETRO  AVELLANA  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato,  il  5  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il
corrente  anno  1999  nella  misura  del  5,5 per mille per tutti gli
immobili.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Catania)
  Il  comune  di  SAN  PIETRO  CLARENZA  (provincia  di  Catania)  ha
adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 l'aliquota stabilita per l'anno 1998  pari
al  5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione
principale del 5,80 per mille per tutti gli  altri  fabbricati,  aree
fabbricabili a terreni;
confermare   altresi'   la   detrazione  per  l'immobile  adibito  ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Novara)
  Il comune di SAN PIETRO MOSEZZO (provincia di Novara), ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare   nella   misura   del  4,70  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
di determinare l'aliquota del 4,50 per  mille  per  i  soli  immobili
adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
(Caserta)
  Il  comune  di  SAN  POTITO  SANNITICO  (provincia  di  Caserta) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di non apportare modifiche o variazioni in ordine alla determinazione
dell'aliquota  I.CI.  e  relativa  detrazione  d'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  principale  del  soggetto   passivo   e,   per
l'effetto,  di  non  apportare modifiche o variazioni alle stesse per
l'anno 1999, confermandole nella misura  prevista  con  deliberazione
della giunta comunale n. 42 del 21 febbraio 1997, come segue:
  aliquota I.C.I. 5 per mille;
  detrazione L. 220.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA
(Torino)
  Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato,
il  20  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  nel  5,50 per mille l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  istituita  con
decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.;
di  confermare  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  in   L.
200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
(Macerata)
  Il  comune  di  SAN  SEVERINO  MARCHE  (provincia  di  Macerata) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
determinare  le  aliquote  per  l'anno 1999 ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nelle misure e  per  le
tipologie di seguito specificate:
  aliquota ordinaria: 6,50 per mille;
  aliquota del 5,50 per mille per:
   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  nonche'
accessori e pertinenze delle  stesse  pur  aventi  rendita  catastale
autonoma,  nei  limiti  di  cui  all'art. 5, comma 2, del regolamento
comunale in materia di l.C.I.;
   immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa
organizzata al fine della produzione di beni o  servizi,  nonche'  ad
attivita'  libero  professionale, purche' utilizzati direttamente dal
proprietario dell'immobile;
  aliquota del 4 per mille in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi   di  recupero  di  immobili  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno  1939
n.   1089   localizzati   nei   centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo  di  sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e  per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  stabilire  in  L.  250.000  la  riduzione  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
(Pavia)
  Il comune di SANTA CRISTINA  E  BISSONE  (provincia  di  Pavia)  ha
adottato,  il  3  marzo  1999 la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale  si
protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
(Benevento)
  Il  comune  di  SANTA  CROCE DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha
adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  anche  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 5,5 per mille;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).