Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'I.N.P.D.A.I. L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale prevede che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare mediante uno o piu' regolamenti le categorie di documenti sottratti all'accesso; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 3 marzo 1997, trasmesso con nota del 26 marzo 1997; Visto il parere favorevole espresso da detta commissione, subordinatamente alle modifiche dalla stessa indicate e contemporaneamente modificato il testo del regolamento; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dall'Inpdai, sottratti al diritto di accesso, allo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicita' e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove riguardino soggetti diversi dal richiedente. Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi della lettera D) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratte all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, le seguenti categorie di documenti: A) con riferimento alla tutela della vita privata: a) documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale (quali lettere, corrispondenza privata e documenti il cui contenuto possa ledere l'onorabilita' del dipendente e/o della sua famiglia ovvero documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria o economica del dipendente e dei familiari: Mod. CUD, Mod. Unico di dichiarazione dei redditi cedolino dello stipendio, etc.; b) documenti amministrativi ed atti relativi alla salute di persone; c) documenti amministrativi contenenti notizie circa contributi, retribuzioni, prestazioni, locazioni ad esclusione delle procedure di scelta del contraente; d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; e) accertamenti medicolegali e relativa documentazione, nonche' documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicoattitudinali; f) documentazione attinente a provvedimenti di dispensa dal servizio; g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; h) documentazioni contenenti giudizi e valutazioni relativi a procedure concorsuali (solo durante l'iter procedimentale); i) segnalazioni ed atti istruttori conseguenti ad esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali, di patronati, di categorie, etc. nelle materie attinenti a procedimenti riservati ai sensi del presente regolamento. B) Con riferimento alla tutela dell'interesse professionale e commerciale: a) documenti amministrativi attinenti ad inchieste e ispezioni; b) documenti amministrativi contenenti informazioni, progetti, studi presentati nel corso dei procedimenti amministrativi di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi, ivi compresi, verbali di aggiudicazione di gare; c) documenti amministrativi contenenti perizie, stime e valutazioni quando siano coperti dal segreto professionale; d) deliberazioni degli organi collegiali in materia; e) documenti amministrativi contabili, finanziari e fiscali emessi dall'Istituto. 2. La deroga al vincolo di riservatezza e' consentita - ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - per agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente. In tal caso, l'accesso e' limitato alla semplice visione degli atti. 3. Quando la richiesta di accesso riguarda documenti di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento di accesso informa immediatamente della richiesta pervenutagli il titolare dell'interesse alla riservatezza dell'informazione, anche al fine di un suo intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 3. Differimento del diritto di accesso 1. Il differimento del diritto di accesso e' disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento e' determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria di provvedimento in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata. Qualora il termine finale del rinvio sia individuato con riferimento alla conclusione di procedimenti amministrativi, l'ufficio competente e' tenuto a dare comunicazione di tale conclusione. 2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso: A) Deve essere tassativamente differito, in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela della riservatezza ex art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, riguardo ai seguenti documenti: a) documenti amministrativi relativi ad acquisizioni in locazione o in proprieta' di immobili dell'Istituto; b) documenti amministrativi relativi ad alienazioni, cessioni in comodato, etc., di immobili di proprieta' dell'Istituto; c) documenti amministrativi relativi a procedure per forniture di beni e servizi; d) documenti amministrativi relativi a procedure per appalti di opere e di lavori; e) atti riferiti a procedimenti disciplinari; f) relazioni ispettive relative a verifiche svolte presso sedi, strutture dell'Istituto e rapporti alla pretura generale della Corte dei conti; g) documenti amministrativi relativi all'assegnazione di appartamenti da reddito di proprieta' dell'Istituto a persone colpite da provvedimenti di sfratto esecutivo ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94. h) verbali redatti nel corso di accessi ispettivi presso aziende industriali, al fine di accertare eventuali irregolarita'. B) Puo' essere facoltativamente differito secondo il disposto di cui all'art. 24, comma 6, riguardo ai seguenti documenti: a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni aggiudicatri di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' atti e documenti comunque oggetto di dette procedure. 3. La durata massima del differimento e' di centoventi giorni dalla conclusione della procedura oggetto del differimento. Art. 4. Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attivita' giurisdizionale. Art. 5. Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. La richiesta di accesso puo' riguardare piu' documenti o anche singole parti di uno stesso documento. Art. 6. Entrata in vigore forma di pubblicita' 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.