(all. 1 - art. 1)
  Regolamento  per  l'individuazione  delle  categorie  di  documenti
sottratti al diritto di accesso,  formati o comunque rientranti nelle
attribuzioni dell'I.N.P.D.A.I.
                 L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
               PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
  Vista la  legge 7 agosto 1990,  n. 241, concernente nuove  norme in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale prevede
che  le  singole  amministrazioni   hanno  l'obbligo  di  individuare
mediante uno o  piu' regolamenti le categorie  di documenti sottratti
all'accesso;
  Visto  l'art. 8  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  27
giugno 1992, n. 352;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  per  l'accesso  ai
documenti amministrativi,  di cui  all'art. 27  della legge  7 agosto
1990, n. 241,  espresso nella seduta del 3 marzo  1997, trasmesso con
nota del 26 marzo 1997;
  Visto  il   parere  favorevole   espresso  da   detta  commissione,
subordinatamente   alle    modifiche   dalla   stessa    indicate   e
contemporaneamente modificato il testo del regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Finalita' ed ambito di applicazione del regolamento
  1.  Il presente  regolamento stabilisce  le categorie  di documenti
formati o  stabilmente detenuti dall'Inpdai, sottratti  al diritto di
accesso, allo scopo  di dare attuazione ai principi  di pubblicita' e
di trasparenza  dell'azione amministrativa, di cui  all'art. 1, comma
1, e  all'art. 22, comma  1, della legge 7  agosto 1990, n.  241, ove
riguardino soggetti diversi dal richiedente.
                               Art. 2.
       Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
       della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
  1. Ai  sensi della lettera D)  del comma 5 dell'art.  8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352,  sono
sottratte all'accesso, salvo che  per il titolare dell'interesse alla
riservatezza, le seguenti categorie di documenti:
   A) con riferimento alla tutela della vita privata:
  a) documenti  amministrativi contenuti nel fascicolo  personale del
dipendente  attinenti  alla  sua   sfera  personale  (quali  lettere,
corrispondenza  privata e  documenti  il cui  contenuto possa  ledere
l'onorabilita' del dipendente e/o della sua famiglia ovvero documenti
relativi alla  condizione patrimoniale,  finanziaria o  economica del
dipendente e dei familiari: Mod. CUD, Mod. Unico di dichiarazione dei
redditi cedolino dello stipendio, etc.;
  b)  documenti  amministrativi  ed  atti  relativi  alla  salute  di
persone;
  c)  documenti amministrativi  contenenti notizie  circa contributi,
retribuzioni, prestazioni, locazioni ad esclusione delle procedure di
scelta del contraente;
  d) rapporti  informativi sul  personale dell'Istituto  nonche' note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
  e)  accertamenti medicolegali  e  relativa documentazione,  nonche'
documentazione  di carattere  tecnico  attestante  la sussistenza  di
condizioni psicoattitudinali;
  f)  documentazione  attinente  a   provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio;
  g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e
patrimoniale  di persone,  gruppi e  imprese, comunque  utilizzata ai
fini dell'attivita' amministrativa;
  h)  documentazioni  contenenti  giudizi e  valutazioni  relativi  a
procedure concorsuali (solo durante l'iter procedimentale);
  i) segnalazioni ed atti istruttori conseguenti ad esposti informali
di privati, di organizzazioni  sindacali, di patronati, di categorie,
etc. nelle  materie attinenti a  procedimenti riservati ai  sensi del
presente regolamento.
  B)  Con  riferimento  alla tutela  dell'interesse  professionale  e
commerciale:
  a) documenti amministrativi attinenti ad inchieste e ispezioni;
  b)  documenti  amministrativi  contenenti  informazioni,  progetti,
studi  presentati  nel  corso   dei  procedimenti  amministrativi  di
acquisizione  di  beni  mobili,  immobili e  servizi,  ivi  compresi,
verbali di aggiudicazione di gare;
  c) documenti amministrativi contenenti perizie, stime e valutazioni
quando siano coperti dal segreto professionale;
     d) deliberazioni degli organi collegiali in materia;
  e) documenti amministrativi contabili,  finanziari e fiscali emessi
dall'Istituto.
  2. La  deroga al vincolo di  riservatezza e' consentita -  ai sensi
dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell'art. 8,  comma 5, lettera d), ultimo periodo,  del decreto del
Presidente della  Repubblica 27 giugno 1992,  n. 352 - per  agli atti
relativi  ai  procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria  per  curare  o  difendere  gli  interessi  giuridici  del
richiedente. In tal caso, l'accesso e' limitato alla semplice visione
degli atti.
  3.  Quando la  richiesta di  accesso riguarda  documenti di  cui al
precedente  comma  1, il  responsabile  del  procedimento di  accesso
informa  immediatamente  della  richiesta  pervenutagli  il  titolare
dell'interesse alla riservatezza dell'informazione,  anche al fine di
un suo intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 3.
                 Differimento del diritto di accesso
  1.  Il differimento  del diritto  di accesso  e' disposto  ai sensi
dell'art. 7  del decreto  del Presidente  della Repubblica  27 giugno
1992, n. 352. La durata  del differimento e' determinata in relazione
all'esigenza di  assicurare una temporanea tutela  degli interessi di
cui  all'art. 24,  comma 2,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, ed
all'art. 8, comma  5, del decreto del Presidente  della Repubblica 27
giugno  1992, n.  352, o  in relazione  all'esigenza di  riservatezza
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria di provvedimento
in relazione  a documenti  la cui  conoscenza possa  compromettere il
buon  andamento dell'azione  amministrativa.  L'atto  che dispone  il
differimento ne  deve indicare la  durata. Qualora il  termine finale
del  rinvio  sia  individuato  con riferimento  alla  conclusione  di
procedimenti amministrativi,  l'ufficio competente  e' tenuto  a dare
comunicazione di tale conclusione.
  2. Ai sensi dell'art.  24, commi 2 e 6, della  legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell'art.  8, commi 2 e 3, del  decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso:
  A) Deve essere tassativamente  differito, in relazione all'esigenza
di assicurare  una temporanea tutela  della riservatezza ex  art. 24,
comma 2, della legge  n. 241/1990 e art. 7, comma  2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   352/1992,  riguardo  ai  seguenti
documenti:
  a) documenti amministrativi relativi ad acquisizioni in locazione o
in proprieta' di immobili dell'Istituto;
  b) documenti  amministrativi relativi  ad alienazioni,  cessioni in
comodato, etc., di immobili di proprieta' dell'Istituto;
  c) documenti  amministrativi relativi a procedure  per forniture di
beni e servizi;
  d)  documenti amministrativi  relativi a  procedure per  appalti di
opere e di lavori;
     e) atti riferiti a procedimenti disciplinari;
  f)  relazioni ispettive  relative a  verifiche svolte  presso sedi,
strutture dell'Istituto e rapporti  alla pretura generale della Corte
dei conti;
  g)   documenti   amministrativi    relativi   all'assegnazione   di
appartamenti da reddito di proprieta' dell'Istituto a persone colpite
da provvedimenti  di sfratto  esecutivo ai  sensi dell'art.  17 della
legge 25 marzo 1982, n. 94.
  h) verbali  redatti nel corso  di accessi ispettivi  presso aziende
industriali, al fine di accertare eventuali irregolarita'.
  B) Puo'  essere facoltativamente  differito secondo il  disposto di
cui all'art. 24, comma 6, riguardo ai seguenti documenti:
  a) documenti attinenti ai  lavori delle commissioni aggiudicatri di
concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' atti e
documenti comunque oggetto di dette procedure.
  3. La durata massima del differimento e' di centoventi giorni dalla
conclusione della procedura oggetto del differimento.
                               Art. 4.
                  Esclusioni dal diritto di accesso
                   gia' previste dall'ordinamento
  1.  Sono esclusi  dal  diritto  di accesso  i  documenti che  altre
amministrazioni  sottraggono  all'accesso   e  che  l'amministrazione
detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
  2. Sono altresi' esclusi dal  diritto di accesso tutti i documenti,
ancorche' non espressamente previsti  dal presente regolamento, per i
quali la vigente normativa prevede  l'esclusione, ed in particolare i
documenti aventi  natura giurisdizionale o collegati  con l'attivita'
giurisdizionale.
                               Art. 5.
                        Documenti accessibili
  1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate
negli articoli 2 e  3 ovvero per i quali sia  trascorso il periodo di
differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
per  la tutela  di  situazioni giuridicamente  rilevanti, secondo  le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto  1990, n. 241, e del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. La richiesta  di accesso puo' riguardare piu'  documenti o anche
singole parti di uno stesso documento.
                               Art. 6.
                Entrata in vigore forma di pubblicita'
  1. Il  presente regolamento  entra in  vigore il  giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.