(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    Al Presidente della Repubblica
  Il  consiglio  comunale  di Ficarazzi  (Palermo),  rinnovato  nelle
consultazioni amministrative del 30  novembre 1997, presenta forme di
condizionamento   da  parte   della  criminalita'   organizzata,  che
compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi
elettivi, il buon andamento  dell'amministrazione ed il funzionamento
dei servizi, con  grave pregiudizio per lo stato  dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
  L'area geografica in cui  e' collocato territorialmente il predetto
ente riveste una posizione strategica per la criminalita' organizzata
che vi  ha instaurato una sorta  di zona franca ove  gestire i propri
illeciti affari.
  A  seguito  di  rilevate  interferenze  nella  vita  amministrativa
dell'ente e stante l'evidenziata collocazione ambientale, il prefetto
di Palermo  ha disposto l'accesso  presso il comune di  Ficarazzi, ai
sensi dell'art.  1, comma 4,  del decreto-legge 6 settembre  1982, n.
629, convertito, con  modificazioni, dalla legge 12  ottobre 1982, n.
726, e successive modificazioni e integrazioni.
  Gli accertamenti svolti, avvalorando  le ipotesi di forti ingerenze
della criminalita'  organizzata nell'azione  amministrativa dell'ente
locale, hanno posto in risalto  come, nel tempo, l'uso distorto della
cosa pubblica  si sia  concretizzato nel favorire  soggetti collegati
direttamente o indirettamente con gli ambienti delle cosche locali.
  L'esistenza di  un forte centro di  potere e di pressione,  volto a
condizionare  dall'esterno l'attivita'  amministrativa del  comune di
Ficarazzi, e' rinvenibile in una fitta ed intricata rete di relazioni
di parentela, anche indiretta, amicizie e frequentazioni tra numerosi
amministratori  e  dipendenti  comunali con  imprenditori  locali  ed
esponenti vicini  a "cosa  nostra", che favorisce  rapporti economici
finalizzati  al perseguimento  di interessi  personali attraverso  la
strumentalizzazione delle scelte operate dall'ente.
  Un  elemento  di  raccordo  tra  l'amministrazione  e  la  malavita
organizzata puo' essere, inoltre,  individuato in un personaggio che,
pur  non  avendo  una  ben definita  collocazione  all'interno  della
struttura burocratica,  si occupa nell'ente di  vicende di preminente
interesse.
  Come  ampiamente esposto  nella relazione  commissariale conclusiva
dell'accesso, cui  si rinvia integralmente,  i settori in  cui emerge
segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per tornaconti
affaristici  sono  quelli  dell'edilizia, degli  appalti  pubblici  e
dell'attivita' immobiliare.
  L'indagine condotta sugli strumenti urbanistici ha accertato che il
comune di Ficarazzi e' uno dei pochi a non essere ancora dotato di un
piano regolatore  generale, atteso  che quello  al tempo  adottato e'
stato rinviato, per una  totale rielaborazione, dal competente organo
regionale all'ente, che non ha ancora provveduto al completamento del
relativo iter.
  L'annosa vicenda del piano regolatore  generale supporta la tesi di
una gestione del territorio pilotata esternamente all'amministrazione
comunale  e riconducibile  agli interessi  di personaggi  vicini alle
preminenti  organizzazioni mafiose.  L'assenza,  infatti, di  precise
regole ha consentito il rilascio  di numerose concessioni edilizie in
zone   fuori   dal  perimetro   urbano,   sprovviste   di  opere   di
urbanizzazione primaria e  secondaria, compromettendo la destinazione
delle aree  interessate e stravolgendo le  finalita' perseguite dallo
strumento urbanistico in corso di elaborazione.
  Altrettanta  valenza  assume  il  settore degli  appalti  di  opere
pubbliche in  ordine al quale  la commissione, nel  rilevare numerose
irregolarita', ha riscontrato, anche in  casi che non ne presentavano
la  necessita', il  frequente ricorso  al cottimo  fiduciario nonche'
alla  trattativa  privata.  Con  tale  ultimo  strumento  sono  state
costantemente favorite, nell'affidamento dei lavori piu' consistenti,
sempre le stesse imprese, di cui alcune risultate legate ad esponenti
della criminalita' organizzata locale.
  Una  possibile cointeressenza  di  centri di  potere malavitosi  e'
fondatamente riscontrabile nella vicenda  relativa all'acquisto di un
immobile  da adibire  ad uffici  dell'ente, effettuato  ad un  prezzo
anomalo e palesemente esorbitante.
  Rilevatori  della sussistenza  di  rapporti  idonei ad  influenzare
l'attivita'   amministrativa  dell'ente   sono   anche  alcuni   atti
intimidatori perpetrati  nel tempo nei confronti  di amministratori e
dipendenti   comunali,   rapportabili   a   logiche   tipiche   della
criminalita' organizzata.
  Anche le  tipologie di reato,  che variano dall'abuso  d'ufficio al
falso  ideologico, ascritte  ad  alcuni  amministratori e  dipendenti
comunali,  denotano   profili  di  dubbia   legittimita'  nell'azione
amministrativa.
  Le  allarmanti interferenze  della criminalita'  organizzata, ancor
piu'  insidiose in  quanto  manifestatesi anche  attraverso legami  e
connessioni trasversali, pongono in  pericolo lo stato generale della
sicurezza  pubblica ed  evidenziano, specie  in relazione  alle gravi
carenze   gestionali  del   comune,   la   lesione  degli   interessi
costituzionalmente garantiti della comunita' amministrata.
  Il  clima  di grave  condizionamento  e  degrado  in cui  versa  il
consiglio  comunale  di  Ficarazzi  (Palermo), la  cui  capacita'  di
determinazione   risulta  assoggettata   alle  scelte   delle  locali
organizzazioni  criminali, la  palese inosservanza  del principio  di
legalita'  nella  gestione  dell'ente  e l'uso  distorto  della  cosa
pubblica,  utilizzata  per  il  perseguimento  di  fini  contrari  al
pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della
sicurezza  pubblica e,  nel  compromettere  le legittime  aspettative
della  popolazione ad  essere garantita  nella fruizione  dei diritti
fondamentali, hanno  ingenerato diffusa sfiducia nella  legge e nelle
istituzioni da parte dei cittadini.
  La  descritta condizione  esige un  intervento risolutore  da parte
dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente
locale e  la criminalita' organizzata,  a tutela dell'ordine  e della
sicurezza  pubblica  e  a  garanzia  dei  valori  costituzionali  che
risultano  in  larga  misura   compromessi  dal  diffuso  sistema  di
illegalita'.
  Per le  suesposte considerazioni si ritiene  necessario provvedere,
con   urgenza,  ad   eliminare  ogni   ulteriore  deterioramento   ed
inquinamento  della  vita  amministrativa  e  democratica  dell'ente,
mediante   provvedimenti   incisivi   dello   Stato   nei   confronti
dell'amministrazione comunale di Ficarazzi.
  A tal fine  il prefetto di Palermo, ai sensi  dell'art. l, comma 2,
del   decreto-legge  31   maggio  1991,   n.  164,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 22 luglio  1991, n. 221, ha  dato l'avvio
alla procedura  di scioglimento  del consiglio comunale  di Ficarazzi
con relazione  del 2  aprile 1999, che  si intende  qui integralmente
richiamata.
  La  valutazione  della  situazione   in  concreto  riscontrata,  in
relazione  alla presenza  e all'estensione  dell'influenza criminale,
rende  necessario  che la  durata  della  gestione commissariale  sia
determinata in diciotto mesi.
  Ritenuto, per quanto esposto,  che ricorrano le condizioni indicate
nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo
scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Ficarazzi  (Palermo),  si
formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
    Roma, 15 aprile 1999
                            Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino