ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'area geografica in cui e' collocato territorialmente il predetto ente riveste una posizione strategica per la criminalita' organizzata che vi ha instaurato una sorta di zona franca ove gestire i propri illeciti affari. A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente e stante l'evidenziata collocazione ambientale, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il comune di Ficarazzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni. Gli accertamenti svolti, avvalorando le ipotesi di forti ingerenze della criminalita' organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, hanno posto in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti delle cosche locali. L'esistenza di un forte centro di potere e di pressione, volto a condizionare dall'esterno l'attivita' amministrativa del comune di Ficarazzi, e' rinvenibile in una fitta ed intricata rete di relazioni di parentela, anche indiretta, amicizie e frequentazioni tra numerosi amministratori e dipendenti comunali con imprenditori locali ed esponenti vicini a "cosa nostra", che favorisce rapporti economici finalizzati al perseguimento di interessi personali attraverso la strumentalizzazione delle scelte operate dall'ente. Un elemento di raccordo tra l'amministrazione e la malavita organizzata puo' essere, inoltre, individuato in un personaggio che, pur non avendo una ben definita collocazione all'interno della struttura burocratica, si occupa nell'ente di vicende di preminente interesse. Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia, degli appalti pubblici e dell'attivita' immobiliare. L'indagine condotta sugli strumenti urbanistici ha accertato che il comune di Ficarazzi e' uno dei pochi a non essere ancora dotato di un piano regolatore generale, atteso che quello al tempo adottato e' stato rinviato, per una totale rielaborazione, dal competente organo regionale all'ente, che non ha ancora provveduto al completamento del relativo iter. L'annosa vicenda del piano regolatore generale supporta la tesi di una gestione del territorio pilotata esternamente all'amministrazione comunale e riconducibile agli interessi di personaggi vicini alle preminenti organizzazioni mafiose. L'assenza, infatti, di precise regole ha consentito il rilascio di numerose concessioni edilizie in zone fuori dal perimetro urbano, sprovviste di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compromettendo la destinazione delle aree interessate e stravolgendo le finalita' perseguite dallo strumento urbanistico in corso di elaborazione. Altrettanta valenza assume il settore degli appalti di opere pubbliche in ordine al quale la commissione, nel rilevare numerose irregolarita', ha riscontrato, anche in casi che non ne presentavano la necessita', il frequente ricorso al cottimo fiduciario nonche' alla trattativa privata. Con tale ultimo strumento sono state costantemente favorite, nell'affidamento dei lavori piu' consistenti, sempre le stesse imprese, di cui alcune risultate legate ad esponenti della criminalita' organizzata locale. Una possibile cointeressenza di centri di potere malavitosi e' fondatamente riscontrabile nella vicenda relativa all'acquisto di un immobile da adibire ad uffici dell'ente, effettuato ad un prezzo anomalo e palesemente esorbitante. Rilevatori della sussistenza di rapporti idonei ad influenzare l'attivita' amministrativa dell'ente sono anche alcuni atti intimidatori perpetrati nel tempo nei confronti di amministratori e dipendenti comunali, rapportabili a logiche tipiche della criminalita' organizzata. Anche le tipologie di reato, che variano dall'abuso d'ufficio al falso ideologico, ascritte ad alcuni amministratori e dipendenti comunali, denotano profili di dubbia legittimita' nell'azione amministrativa. Le allarmanti interferenze della criminalita' organizzata, ancor piu' insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunita' amministrata. Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), la cui capacita' di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini. La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalita' organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalita'. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Ficarazzi. A tal fine il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. l, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi con relazione del 2 aprile 1999, che si intende qui integralmente richiamata. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 15 aprile 1999 Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino