(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ATINA"
                               Art. 1.
                         Denominazioni e vini
  La  denominazione di  origine controllata  "Atina" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle condizioni  ed ai requisiti  prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso,
rosso riserva, Cabernet e Cabernet riserva.
                               Art. 2.
                          Base ampelografica
  I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
   "Atina" rosso:
    Cabernet sauvignon: minimo 50%;
    Syrah:                "    10%;
    Merlot:               "    10%;
    Cabernet franc:       "    10%.
  Possono concorrere,  fino ad  un massimo del  20%, altri  vitigni a
bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati e/o  autorizzati  per  la
provincia di Frosinone.
   "Atina" Cabernet:
    Cabernet sauvignon e Cabernet franc: minimo 85%.
  Possono  concorre, fino  ad una  massimo del  15%, altri  vitigni a
bacca  nera   raccomandati  e/o  autorizzati  per   la  provincia  di
Frosinone.
                                Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione di  origine controllata "Atina" ricade  nella provincia
di Frosinone  e comprende i terreni  vocati alla qualita' di  tutto o
parte dei  territori amministrativi  dei comuni di  Atina, Gallinaro,
Belmonte, Castello,  Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido,  Alvito, Villa
Latina,  S. Donato  Valcomino,  Vicalvi,  Casalattico, Casalvieri,  e
Settefrati.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo dal Fiume Melfa in  territorio di Picinisco alla localita'
Molino  Bartolomucci   si  passa  nella  parte   basale  del  costone
meridionale   del  Colle   Zappitto  includendo   tutta  la   collina
dell'Antica  fino  al fondovalle  del  Rio  Valle Pecorina,  gia'  in
territorio di  Settefrati. Da questo  punto il limite  dell'area tira
dritto lungo la  cresta collinare di San Martino fino  al Colle della
Torre, quindi aggira  lo stesso colle fino ad  intercettare la strada
provinciale di accesso a  Settefrati nell'area di attraversamento del
torrente Tellini. Procedendo oltre, il  limite segue la sede stradale
includendo tutta la regione pedemontana  che si estende a valle della
stessa via, fino al bivio con la ex strada statale 509 alla localita'
Molino  in territorio  di Gallinaro.  L'area di  interesse in  questo
tratto viene  quindi delimitata  da quest'ultima arteria  viaria fino
alla localita'  Valanziera includendo  tutto il settore  ad occidente
del Ponte  di Tolle. Dalla Croce  di Valanziera il limite  si getta a
valle della ex  509 ed inizia a  seguire la curva di  livello dei 600
metri s.l.m., nella regione pedemontana  di San Donato Val di Comino,
tirando dritto  verso il Colle Arceto  fino al Fosso Vagnaro;  qui il
limite segue  per un  tratto l'incisione, quindi  piega verso  il Rio
Malafede fino a raggiungere la  localita' San Fedele. Dall'area della
Fonte torna ad assumere  una direzione grossolanamente meridiana fino
al Colle Castagneto, dove segue per  un tratto il corso del Rio Mollo
includendo  tutta  l'area  in   sinistra  dell'alveo;  poco  a  monte
dell'incisione   di   Monticchio   si  riallinea   con   il   margine
settentrionale dell'area  collinare di  Alvito passando a  Nord delle
Case Mazzenga. Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a
valle della strada provinciale di accesso Ovest al centro urbano fino
a Collicillo,  dove si entra  in territorio di  Vicalvi; quest'ultimo
comune  e' compreso  con  tutta  l'area che  si  estende a  mezzaluna
intorno alla  rocca su cui  sorge il centro storico,  comprendendo la
Maschiura.  Dalla  citata  localita'   il  limite  segue  il  confine
territoriale  con Posta  Fibreno fino  quasi all'area  delle Cave  di
Sabbia, alla base del versante  calcareo dolomitico del Castello; una
sottile lingua di territorio collega  quindi la regione a cavallo del
convento  di  San  Francesco  e della  strada  a  scorrimento  veloce
Sora-Cassino, fino al settore pedemontano a Nord della strada statale
627  della Vandra  (loc. Mortale).  Dalla localita'  Borgo il  limite
esclude  tutta  l'area  della  piana   a  Sud  di  Tiravento  fino  a
reintercettare il Rio Valle Mozza;  quindi inizia a seguire l'alveo e
dopo un breve tratto dirige verso il Rio Noceto allineandosi con esso
fino  al confine  con  Vicalvi.  Dal confine  comunale  il limite  si
prolunga verso  Sud-Ovest ed attraversa  la strada statale  627 della
Vandra poco a Nord del bivio  con la strada provinciale di accesso ai
Roselli; da qui tira verso la localita' Pettella dove inizia a seguie
il confine comunale tra Casalvieri  e Vicalvi fino al Colle Frangula,
quindi piega  seguendo la  strada che  conduce a  Colle Zuercia  ed a
Purgatorio.  A valle  del nucleo  di  Purgatorio il  limite segue  la
strada  per Casalvieri,  comprendendo  tutto il  settore presente  ad
oriente  fino  alla  localita'  Scioca,  quindi  dirige  verso  Colle
Resignoli abbracciando il Colle  Marragone e tutto l'ambito collinare
che si estente fino alle Case di Togna. Da Togna il limite si allinea
in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro
abitato di  Casalvieri, dove  reintercetta la strada  provinciale per
Purgatorio seguendola fino  a Pistillo. Da Pistillo  il limite assume
direzione Sud-Est tagliando trasversalmente la strada provinciale per
Roselli e piegando  ulteriormente verso Sud per un  breve tratto fino
alla  strada provinciale  Roccasecca-Isernia, quindi  si allinea  con
quest'ultima  fino ai  versanti  meridionali del  Colle Bandera  dove
punta a Sud, attraversando il  Melfa e raggiungendo Casalattico. Alle
falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di
accesso includendo tutto il settore presente a valle di essa, fino al
cimitero comunale; da  qui il limite corre lungo la  curva di livello
dei  400 metri  s.l.m.  fino all'incisione  che  sfocia nell'area  di
Sant'Andrea, seguendola per poco e  quindi allineandosi alla curva di
livello dei  450 metri s.l.m. fino  al confine con Atina  segnato dal
Vallone Grotta dell'Orso. L'area  e' quindi delimitata dall'andamento
dei  versanti  occidentali  del  Monte  Cicuto  fino  alla  localita'
Macchia, ruota intorno al cocuzzolo  de La Serra fino ad intercettare
nuovamente il corso del Melfa in  corrispondenza di un ampia ansa; il
limite  segue  l'ansa  stessa,  quindi si  allinea  con  il  versante
Nordorientale del Monte Cicuto,  tira dritto a Sud-Est parallelamente
alla strada a  scorrimento veloce Sora-Cassino fino  all'area di Capo
di  China,  quindi scende  di  quota  a  valle della  Vaccareccia  in
territorio di Belmonte  Castello. Da qui il limite  della zona dirige
verso  SSE correndo  a  valle del  versante su  cui  sorge il  centro
abitato fino  alla localita'  Olivella, taglia  verso Santo  Ianni ed
assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume
Rapido nei  pressi di Sant'Elia. Il  limite passa quindi a  monte del
centro Storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare
la  via di  accesso  Sud  all'abitato, si  estende  a  valle di  essa
includendo l'area di  San Sebastiano, quindi si allinea  con la curva
di livello  dei 70  metri s.l.m. comprendendo  tutto il  territorio a
monte di  questa. A  Sud della masseria  Chiusanuova il  limite piega
verso oriente, dirigendosi verso  la fontana Pisciarello, dove inizia
a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La
Gagliarda; quindi torna su se  stesso includendo il settore intorno a
Portella e  quello a  Sud della  Serra dell'Obaco.  Da qui  il limite
corre  lungo la  via di  collegamento tra  Sant'Elia e  Vallerotonda,
scendendo a valle fino alla  Creta; prosegue verso Nord fino all'area
della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e
la segue  fino al Molino  di Campo  Primo. In corrispondenza  di tale
localita' si  allinea con  il costone  Sudorientale di  monte Cifalco
quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago,
Vallecorta  e Le  Vigne. Verso  valle segue  l'andamento del  settore
pedemontano del Colle Palumbo,  dirige a Nord-Ovest verso Casalucense
dove  comprende  una lingua  di  territorio  a monte  della  suddetta
localita'; da qui aggira i costoni  di monte Cierro, rientra in parte
verso  le Case  Loreto abbracciando  tutta la  regione a  valle delle
Cisternuole.  Si  spinge  fino  all'area  della  Fossa  della  Chiesa
includendo  tutto il  settore  pedemontano  Sudoccidentale del  Monte
Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello
e si allinea  con la vecchia strada provinciale di  accesso al centro
storico di Atina. Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area
de il  Colle, prende tutta la  regione pedemontana della Veduta  e di
Pie'  delle Piagge,  allineandosi con  la parte  basale del  versante
anche nel  territorio di Villa  Latina fino all'area dei  Pacitti. Da
quest'ultima  localita' il  limite passa  a valle  dei Colozzi  e del
Colle Pagliaia,  poco a monte  del cimitero comunale di  Villa Latina
dove include  tutta l'area di Fusco,  del Colle Santo ed  una stretta
lingua  di terreno  fino alle  case  Caposecco. Il  limite si  dirige
quindi a  Nord passando  per il Colle  Cavicchio fino  alla localita'
Fontana dei  Bagni dove segue  il tracciato della strada  statale 627
della Vandra. All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la
citata Via,  includendo la  localita' Pelino; quindi  riattraversa la
via della Vandra, taglia il corso  del torrente Mollarino ed entra in
territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce
a Colleruta. Dalla  suddetta localita' piega verso  NNE passando alla
base del  monte Cuculo, a valle  delle case di Caccia  tirando dritto
verso il cimitero comunale di  Picinisco, quindi si getta nel vallone
si apre a Nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini  a denominazione  di  origine controllta  "Atina" devono  essere
quelle normali della  zona e atte a conferire alle  uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
  I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni  ritenuti  idonei  per  la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque
situati ad un'altitudine da 75 a 600 mt s.l.m.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle
zone  alluvionali in  corrispondenza dei  fiumi Melfa  e Mollarino  e
quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 mt s.l.m.
  Per i nuovi impianti e reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 3400.
  I sesti d'impianto  le forme di allevamento  consentiti sono quelli
generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.
   Sono escluse le forme espanse.
  La potatura, in relazione ai  suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta, media o lunga.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  Le  produzioni massime  di uva  a ettaro  e i  titoli alcolometrici
volumici naturali sono i seguenti:
                                              Titolo   alcolometrico
    Tipologia           Produzione  uva           volumico naturale
                          tonn/ettaro                 minimo % vol
      ___                     ___                         ___
"Atina" rosso                10,0                        11,50
"Atina" Cabernet              8,0                        11,50
"Atina" rosso riserva        10,0                        12,00
"Atina" Cabernet riserva      8,0
12,00
  Per i  vigneti in  coltura promiscua la  produzione massima  di uva
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le  operazioni di  vinificazione dei  vini di  cui all'art.  1, ivi
compresi  l'invecchiamento  obbligatorio   devono  essere  effettuate
nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in
tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
  Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
locali, leali e costanti atte a  conferire ai vini a denominazione di
origine controllata "Atina" le loro peculiari caratteristiche.
  In deroga  e' consentito che  le operazioni di  vinificazione siano
effettuate  in   cantine  situate  nell'ambito  della   provincia  di
Frosinone e  siano pertinenti  a conduttori  di vigneti  ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
  E' consentito  che le operazioni di  vinificazione siano effettuate
in  cantine situate  fuori  della  zona di  produzione  delle uve  se
producevano vini con  uve della zona di produzione di  cui all'art. 3
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
  Le deroghe come  sopra previste sono concesse dal  Ministero per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita la  regione  interessata  e
comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alla competente Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  E' consentita la correzione dei mosti  e dei vini di cui all'art. 1
nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e  nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti all'Albo  della
stessa  denominazione   di  origine  controllata  oppure   con  mosto
concentrato rettificato  o a  mezzo concentrazione  a freddo  o altre
tecnologie consentite.
  E'  ammessa la  colmatura dei  vini. di  cui all'art.  1, in  corso
d'invecchiamento obbligatorio,  con vini  aventi diritto  alla stessa
denominazione di origine controllata, di  uguale colore e varieta' di
vite ma non soggetti a  invecchiamento obbligatorio, per non oltre il
10% per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la produzione  massima  di  vino  per ettaro  sono  le
seguenti:
   Tipologia                Resa uva/vino         Produzione max
      ___                        ___                   ___
                                  %                  vino hl. -
"Atina" rosso . . . . . .        70                   70,0
"Atina" Cabernet  . . . .        70                   56,0
  Qualora la resa  uva/ vino superi i limiti sopraindicati  ma non il
75%  per  i vini  "Atina"  rosso  e  "Atina"  Cabernet, anche  se  la
produzione ad ettaro resta  sotto del massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutta la partita.
  I  seguenti  vini  devono  essere   sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento:
                                                        Decorrenza
  Tipologia               Durata          Di cui        (anno della
                         (anni/mesi)   in legno almeno   vendemmia)
    ____                   ____            ____             ____
"Atina" rosso riserva     2 anni          6 mesi         1 novembre
"Atina" Cabernet riserva  2 anni          6 mesi         1 novembre
  Ai sensi  dell'art. 7, comma  7, della  legge 10 febbraio  1992, n.
164, per ciascuna superficie  vitata, iscritta separatamente all'Albo
dei  vigneti  della denominazione  di  origine  controllata dei  vini
"Atina", e' consentita la scelta vendemmiale.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Atina" rosso,  "Atina" Cabernet,  "Atina" rosso riserva  e "Atina"
Cabernet riserva:
  colore:  rosso  piu'  o  meno  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
  titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 12,00% vol. 12,50 per
le tipologie "riserva";
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
  estratto secco netto:  20,0 g/l; almeno 24,0 g.l.  per le tipologie
"riserva".
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio  decreto, i  limiti dell'acidita' totale  e dell'estratto
secco netto.
  In relazione  all'eventuale conservazione  in recipienti  di legno,
ove consentita, il sapore dei  vini puo' rilevare lieve percezione di
legno.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare  di  produzione  ivi
compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati, non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni tradizionali,  cioe'  quelle  del
colore, della varieta'  di vite, del modo di'  elaborazione ed altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve  e' consentito soltanto in  conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono
essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti  di quelli utilizzati per la denominazione
di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
  La  menzione "riserva"  e' consentita  per le  tipologie "rosso"  e
"Cabernet",  alle   condizioni  previste  all'art.  5   del  presente
disciplinare  di  produzione,  purche'   le  relative  partite  siano
specificate  nella  dichiarazione  del   raccolto  come  destinate  a
"riserva".
  Nell'etichettatura  dei  vini  di   cui  all'art.  1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
  I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipenti di vetro aventi un  volume nominale compreso tra 0,2 e 3
litri.
  Qualora i vini di cui all'art.  1 sono confezionati in bottiglie di
contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3 litri e' obbligatorio l'uso
del tappo  in sughero raso  bocca salvo che  per le bottiglie  fino a
0,375 litri per le quali e' previsto l'uso del tappo a vite.