ALLEGATO
Schema di convenzione
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA
IN FORMA ASSOCIATA
Il giorno , presso ..................................,
fra
il sig. ...................................., sindaco pro-tempore
del comune di ..............................., il quale agisce in
nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della
delibera C.C. ........................., esecutiva ai sensi di legge
e allegata al presente atto;
il sig. ................................, sindaco pro-tempore del
comune di ............................................, il quale
...............................................................;
premesso che
l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche
rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali
e della collettivita' e che la funzione statistica e' strumento
indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della
sintesi delle informazioni stesse;
il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi
delle collettivita' locali rendono indispensabile disporre di un
sistema informativo in grado di fornire il quadro demosociale,
economico ed ambientale delle singole realta' locali e di valutare
nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
l'attivita' statistica delle amministrazioni pubbliche e'
disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle
direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica;
il decreto anzidetto prevede la possibilita' per gli enti locali di
costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
la legge 8 giugno 1990, n. 142, consente alle amministrazioni
comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati;
e' in atto un processo di informatizzazione e l'interconnessione
delle anagrafi comunali;
ritenuto che
la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione
statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici,
sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la
dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza
del proprio territorio in forma integrata;
la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione
nell'uso delle risorse;
si conviene quanto segue:
Art. 1.
1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e
di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali
connesse all'attivita' di gestione ed alla cura degli interessi della
collettivita', i comuni di:
1. ............................................. (*);
2. ............................................;
3. ............................................;
4. ............................................,
esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il comune di ..............
..................... (*), entro .................. giorni dalla
data della stipula del presente atto, provvedera' ad istituire
l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione
organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane
e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati,
in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 322/1989,
dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica e dal presente atto.
2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente
distinte da quelle degli altri uffici e servizi del comune ed e'
posto alle dirette dipendenze del sindaco.
3. Ciascuno degli altri comuni associati, entro il termine di cui
al comma 1, provvedera' alla costituzione della sezione statistica
distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero alla
nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica gia'
costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 sono
trasformati ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche
distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative.
Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece puo'
essere nominato un referente statistico.
4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle
sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sara' data
immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto
nazionale di statistica.
Art. 3.
1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:
a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema
statistico nazionale;
b) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di
interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione
agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai
fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che
insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per
l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico
nazionale;
d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e
dei singoli comuni associati, le attivita' finalizzate al
soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni
comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art.
9;
e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della
informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati
amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle
disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il
dettato dell'art. 7, comma 2, della legge n. 681/1996;
f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo- statistico
dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e
finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato
e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche;
promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema
statistico nazionale;
g) promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e
di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso
all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati
delle attivita' previste dal programma di cui al successivo art. 9 e
di notiziari periodici di dati statistici;
i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei
comuni associati e, in conformita' alle direttive dell'Istat,
impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano
topografico e della cartografia di base;
j) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni
associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
k) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli
uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali
si faccia uso o riferimento a dati statistici;
l) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al presidente
dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
Art. 4.
1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di
coordinamento:
a) ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai
dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni
associati;
b) puo' richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni
di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico
nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
c) cura il collegamento e l'interconnessione con le sezioni
distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni
stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
d) promuove il coordinamento dell'attivita' dei servizi informatici
dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla
modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che
possono avere connessione con l'attivita' statistica.
Art. 5.
1. Le sezioni statistiche distaccate, ovvero i referenti
statistici:
a) forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati
elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di
appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico
nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
b) hanno accesso, fatte salve le accezioni previste dalla legge, a
tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio
comune;
c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificita', le
singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio;
in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico
di coordinamento.
Art. 6.
1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei
comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione
statistica ed e' autorizzato a stipulare accordi di collaborazione
finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione
statistica e delle modalita' di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri
finanziari, e' necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del
Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo
art. 8.
Art. 7.
1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di
coordinamento e delle sezioni statistiche distaccate ed i referenti
statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di
segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresi'
responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n. 675/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati
personali per fini di statistica.
Art. 8.
1. E' istituito il comitato dei rappresentanti dei comuni
associati, composto dai sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.
2. Il comitato:
a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse
conferite ai sensi del successivo art. 10, per il funzionamento
dell'ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al
precedente art. 6, comma 2;
b) approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche
dell'atto costitutivo;
c) delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione
di altri comuni ed enti territoriali;
d) delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al
successivo art. 9.
Art. 9.
1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera, entro il ....
........................... dell'anno precedente, il programma
annuale delle attivita' statistiche finalizzate al soddisfacimento
delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate,
e di quelle previste dal programma statistico nazionale.
2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono
essere soddisfatte dall'ufficio statistico di coordinamento secondo
modalita' concordate di volta in volta tra i comuni interessati.
Art. 10.
1. Per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento, i
comuni associati si impegnano a stanziare, annualmente, nel proprio
bilancio di previsione, le somme di seguito indicate:
1) ............................(*) L. .......................
2) ............................ L. .......................
3) ............................ L. .......................
4) ............................ L. .......................
che verranno versate a titolo di contributo al comune di
........... .... ............... (*) in n. ........ rate, con
cadenza .......... ............ (oppure in unica soluzione, entro il
.................. ..................).
Art. 11.
1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica
e metodologica sull'attivita' statistica svolta dall'ufficio di
coordinamento statistico, dalle sezioni statistiche distaccate e dai
referenti statistici, individuando i soggetti e le modalita' per
interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di
detti uffici, con riferimento all'attivita' statistica di interesse
nazionale.
Art. 12.
1. La presente convenzione ha validita' fino al ..................
.......... ed e' rinnovabile tacitamente.
2. I sottoscrittori non possono manifestare la volonta' di recedere
dall'accordo prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione.
L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti
relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi
effetti permanenti.
3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del
comitato dei rappresentanti di cui all'art. 8, anche in epoca
successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti
territoriali.
Art. 13.
1. Il presente atto sara' vincolante per i contraenti non appena
divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di
accettazione ed obbligazione.