(all. 1 - art. 1)
                             REGOLAMENTO
Sui  gruppi nazionali  di ricerca  dell'Istituto nazionale  di alta
   matematica "Francesco Severi".
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, cosi'
come modificato dall'art. 13, comma  6, del decreto legislativo n. 19
del 30  gennaio 1999, possono  essere costituiti gruppi  nazionali di
ricerca  con  l'apporto  di professori  e  ricercatori  universitari,
nonche'  di  ricercatori  degli   enti  di  ricerca,  come  strutture
temporanee per  l'organizzazione di un lavoro  di ricerca distribuito
tra piu'  persone e  organismi scientifici. All'attivita'  dei gruppi
sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore.
  2. I  gruppi hanno  lo scopo di  promuovere, svolgere  e coordinare
attivita'   scientifiche  e   applicative  esplicantisi,   a  livello
nazionale,  in  specifiche  aree delle  scienze  matematiche,  ovvero
relative  ad   un  progetto   di  ricerca,  che   richieda  l'impegno
pluriennale di piu' persone e organismi scientifici.
  3. I gruppi sono costituiti  con decreto del presidente dell'INdAM,
sulla  base  di  una  delibera del  consiglio  d'amministrazione,  su
proposta del  comitato direttivo.  La proposta deve  essere approvata
dai 4/5 dei membri in carica del comitato direttivo.
  4. L'atto  costitutivo indica l'area  scientifica o il  progetto di
ricerca cui si  riferisce l'attivita' di ogni gruppo  con il relativo
piano programmatico  e le  modalita' di  selezione degli  aderenti al
gruppo.
  5. L'atto costitutivo prevede la  durata di ciascun gruppo, che non
potra' superare il quadriennio, eventualmente prorogabile.
                               Art. 2.
  1. Ai  gruppi possono aderire,  al fine di espletarvi  attivita' di
ricerca,  a  titolo  gratuito,  nel   rispetto  delle  norme  che  ne
disciplinano il  rapporto d'impiego,  docenti universitari  e singoli
ricercatori di enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche
che ne facciano domanda. Il  comitato direttivo formula direttive per
la selezione  degli aderenti ai  gruppi ed il  rinnovo dell'adesione,
sulla base della documentata attivita' di ricerca.
  2. L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori e'
a  titolo  gratuito ed  e'  determinata  con decreto  del  presidente
dell'INdAM previa  delibera del consiglio  d'amministrazione, sentito
il  comitato direttivo,  su  proposta del  consiglio scientifico  del
gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal direttore.
  3.  La medesima  procedura sara'  adottata per  eventuali modifiche
dell'elenco degli aderenti a ciascun gruppo.
                               Art. 3.
  1. I  gruppi possono articolarsi  in sezioni scientifiche  che sono
definite  dall'atto  costitutivo  e  possono  essere  modificate  con
delibera del  consiglio di amministrazione, su  proposta del comitato
direttivo, sentito il consiglio scientifico.
  2. Gli aderenti ai gruppi  possono organizzarsi, in sede locale, in
unita' di  ricerca proposte  dal consiglio  scientifico del  gruppo e
approvate  dal comitato  direttivo  dell'Istituto  nazionale di  alta
matematica.
  3. I responsabili delle sezioni sono nominati con provvedimento del
presidente  dell'INdAM.  La  proposta viene  formulata  dal  comitato
direttivo dell'INdAM  sentito il consiglio scientifico  del gruppo in
questione.
  4.  I  responsabili  delle  unita' di  ricerca  sono  nominati  con
provvedimento del presidente dell'INdAM su proposta del direttore del
gruppo  nazionale   in  questione,  sentito  il   comitato  direttivo
dell'INdAM.
  5. I responsabili delle sezioni e delle unita' di ricerca durano in
carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.
                               Art. 4.
   1. Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:
    il consiglio scientifico;
    il direttore.
                               Art. 5.
  1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico e' costituito da:
  a) 4 rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun gruppo;
  b) 3  esperti designati dal  presidente dell'INdAM su  proposta del
comitato direttivo.
  2.   Alle  sedute   del  consiglio   scientifico  di   ogni  gruppo
partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle sezioni.
  3. I  componenti dei consigli  scientifici durano in carica  per la
durata  del gruppo  e possono  essere riconfermati.  Non si  puo' far
parte del consiglio scientifico per piu' di due mandati consecutivi.
  4. In caso  di vacanze, le sostituzioni  dovranno essere effettuate
con la stessa procedura prevista per  la categoria in cui si e' avuta
vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.
  5. I  nuovi nominati  resteranno in carica  sino al  compimento del
periodo di coloro che hanno sostituito.
  6. Le spese relative al funzionamento dei consigli scientifici sono
a carico della dotazione di ogni gruppo.
  7. Il consiglio scientifico e' presieduto dal direttore del gruppo.
  8. Il consiglio scientifico su richiesta del comitato direttivo:
  a) valuta  i titoli scientifici  dei ricercatori e dei  docenti che
chiedono l'adesione al gruppo in  questione e il programma di ricerca
da essi presentato e formula le conseguenti proposte;
  b)  esprime il  proprio  parere in  ordine  alle relazioni  annuali
presentate  dai  ricercatori  e  docenti  aderenti  al  gruppo  sulle
ricerche svolte;
  c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attivita' del
proprio gruppo e sui relativi piani di spesa, nonche' sulle relazioni
annuali  riguardanti le  attivita'  svolte ed  i relativi  rendiconti
finanziari da presentarsi all'INdAM;
  d)   nell'ambito   delle   risorse  finanziarie   del   gruppo,   e
compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attivita'
scientifiche del gruppo.
                               Art. 6.
  1. Per ogni gruppo il  consiglio scientifico si riunisce, convocato
dal direttore, almeno  tre volte l'anno; un terzo  dei componenti del
consiglio   puo'  richiedere   una   convocazione  straordinaria   al
direttore.
  2.  L'avviso  di convocazione  del  consiglio  scientifico di  ogni
gruppo, contenente l'ordine del  giorno della riunione, e' comunicato
a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la
ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.
  3. Per la validita' delle riunioni di ogni consiglio scientifico e'
richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
  4. In caso di assenza del direttore, le riunioni sono presiedute da
un presidente di seduta eletto tra i presenti.
  5. Le deliberazioni di  ciascun consiglio scientifico sono adottate
con la  maggioranza della  meta' piu'  uno dei  presenti; in  caso di
parita' prevale il voto del direttore.
  6.  Il  direttore di  ogni  gruppo  trasmette all'INdAM  copia  dei
verbali.
                               Art. 7.
  1. I membri dei consigli scientifici  dei gruppi di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a) del  presente regolamento sono eletti a scrutinio
segreto dagli  aderenti al gruppo  cui afferiscono. Le  elezioni sono
indette almeno sei mesi prima della scadenza.
  2. Le  votazioni sono valide se  vi partecipa almeno la  meta' piu'
uno degli  aventi diritto al  voto. Risultano eletti i  candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti, o a parita' di voti, il piu
anziano di eta'.
  3.  Alle operazioni  di  voto presiede  una commissione  elettorale
composta  dal  direttore   di  ciascun  gruppo  e   da  due  aderenti
appartenenti  al   gruppo  in  questione,  nominati   dal  presidente
dell'INdAM, i quali  redigono e firmano la relazione  con i risultati
delle elezioni, da trasmettere all'INdAM.
  4. Per  la sostituzione, in caso  di vacanza di uno  o piu' esperti
nell'ambito  di ciascun  consiglio scientifico,  si procede  ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b) del presente regolamento; in caso di
vacanza di  uno o  piu' rappresentanti degli  aderenti al  gruppo, si
terra' conto dei risultati delle elezioni purche' i voti ottenuti non
siano  inferiori a  tre e  purche' non  siano intervenute  variazioni
superiori a un terzo del numero degli aderenti al gruppo.
                               Art. 8.
  1.  Il  direttore  di  ogni  gruppo e'  nominato  con  decreto  del
presidente dell'INdAM tra i  membri eletti del consiglio scientifico,
previa deliberazione del consiglio  d'amministrazione su proposta del
comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico del gruppo.
   2. Il direttore di ogni gruppo:
  a) predispone  all'inizio di ogni  anno l'elenco delle  persone che
svolgono attivita' di ricerca presso il gruppo in questione;
  b) propone i nomi degli studiosi visitatori da invitare in Italia;
  c) dispone, in relazione alle  attivita' svolte dal proprio gruppo,
l'invio in missione degli aderenti  al gruppo stesso, facendo gravare
le relative spese  sui fondi del gruppo  nei limiti dell'assegnazione
di cui all'art. 10;
  d) predispone i programmi annuali di attivita' del proprio gruppo e
i relativi piani  di spesa, nonche' le  relazioni annuali riguardanti
le attivita' svolte;
  e)  redige   annualmente  relazioni  scientifiche   riguardanti  le
attivita' effettuate dal proprio gruppo.
  3.  Gli atti  di  cui al  punto  a),  b), c)  ed  e) devono  essere
trasmessi dal  direttore di ciascun gruppo  al presidente dell'INdAM,
corredati dal parere del consiglio scientifico.
  4. L'incarico  di direttore ha la  durata prevista per il  gruppo e
puo' essere rinnovato non piu' di una volta nel caso in cui il gruppo
stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne
disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.
  5. Il direttore  di ogni gruppo e'  nominato "funzionario delegato"
secondo il capo V (articoli 30 e 31) del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
  6. I  membri del comitato  direttivo dell'INdAM, eletti in  base al
secondo comma dell'art.  6 della legge 11 febbraio 1992,  n. 153, non
possono essere nominati  direttori di gruppo. Tale norma  e' estesa a
coloro che, essendo stati membri del comitato direttivo siano cessati
dalla carica da meno di quattro anni.
                               Art. 9.
  1. I documenti  con i quali i direttori dei  gruppi presentano ogni
anno  al presidente  dell'INdAM  la relazione  sull'attivita' di  cui
all'art.  5,   il  rendiconto  finanziario  sull'impiego   dei  fondi
dell'anno precedente, nonche' le  proposte dei programmi di attivita'
da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi
di  entrata e  di spesa,  dovranno essere  presentati, corredati  dal
parere del  consiglio scientifico,  entro termini  all'uopo stabiliti
dall'amministrazione  dell'INdAM.  Tali   termini  devono,  comunque,
essere comunicati al direttore di  ciascun gruppo con almeno due mesi
di anticipo.
  2.  Il direttore  dovra'  altresi' provvedere  al rendiconto  delle
somme erogate, secondo le norme vigenti.
                              Art. 10.
  1. Alle spese per il  funzionamento dei gruppi si provvede mediante
una    assegnazione    determinata    annualmente    dal    consiglio
d'amministrazione,  sentito il  comitato direttivo  dell'INdAM, sulla
base del programma e del preventivo proposto dal direttore di ciascun
gruppo.
  2. Le  spese per  il funzionamento dei  gruppi sono  effettuate, di
regola,  dal funzionario  delegato, con  le modalita'  previste dalle
norme vigenti.
                              Art. 11.
  1.   Con   provvedimento    del   presidente   dell'INdAM,   previa
deliberazione del consiglio d'amministrazione, su parere conforme del
comitato direttivo,  ogni gruppo puo' essere  autorizzato ad eseguire
prestazioni  a pagamento  o  contratti di  ricerca  per conto  terzi,
nell'ambito  delle finalita'  di cui  all'art. 1  e dei  programmi di
attivita' di cui all'art. 5, comma 8, lettera d).
                              Art. 12.
  1. Per  gli acquisti, le  forniture, le permute, le  alienazioni, i
lavori, le locazioni,  i trasporti ed i servizi  in genere occorrenti
alle singole unita' dei gruppi  si provvede con le modalita' previste
dalle norme vigenti.
                              Art. 13.
  1. L'attivita'  di ricerca  dei gruppi e'  svolta, oltre  che dagli
aderenti al  gruppo anche  da dottorandi di  ricerca, da  titolari di
borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al
comma  6 dell'art.  51  della  legge n.  449  del  27 dicembre  1997,
conferiti  dall'INdAM  o  da  altri enti,  e  da  studiosi  stranieri
invitati.
                              Art. 14.
  1. I gruppi hanno facolta'  di pubblicare e divulgare le conoscenze
e  i risultati  derivanti dalle  attivita' e  dalle ricerche  da essi
stessi svolte.
  2. Qualora  le ricerche permettano  la messa a punto  di invenzioni
brevettabili,   la   titolarita'   del   brevetto   sara'   riservata
all'Istituto  nazionale   di  alta  matematica,  fermo   restando  il
riconoscimento della paternita' dell'opera degli inventori.
  3. Le  conoscenze e i  risultati derivanti da attivita'  di ricerca
svolta  in  esecuzione  di  contratti  di ricerca  o  di  accordi  di
collaborazione sono proprieta' dell'INdAM. A  tal fine i gruppi e gli
altri  soggetti   contraenti  stabiliranno,  di  comune   intesa,  le
modalita'  per  l'utilizzazione  delle  conoscenze  e  dei  risultati
predetti nonche'  per il deposito degli  eventuali relativi brevetti.
Eventuali   deroghe   dovranno    essere   definite   dal   consiglio
d'amministrazione.
  4.  Il  gruppo potra',  comunque,  utilizzare  ai fini  interni  le
conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.
                              Art. 15.
                          Norma transitoria
  1. I  gruppi nazionali di  ricerca del CNR  trasferiti all'Istituto
nazionale di  alta matematica, in  applicazione dell'art. 13  comma 6
del decreto-legge n. 19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:
  1) Gruppo nazionale per l'analisi  funzionale e le sue applicazioni
(GNAFA);
  2) Gruppo nazionale per l'informatica matematica (GNIM);
    3) Gruppo nazionale per la fisica matematica (GNFM);
  4) Gruppo nazionale  per le strutture algebriche,  geometriche e le
loro applicazioni (GNSAGA).
  2. Tali gruppi hanno lo  scopo di promuovere, svolgere e coordinare
attivita'   scientifiche  e   applicative  esplicantisi,   a  livello
nazionale, rispettivamente, nei seguenti campi:
    1) Analisi matematica e probabilita';
  2)   Matematica  computazionale,   fondamenti  dell'informatica   e
sviluppo dei sistemi informatici;
  3) Meccanica teorica, fisica matematica e loro applicazioni;
    4) Algebra, geometria e logica matematica.
  3.  I  gruppi di  cui  al  presente  articolo si  articolano  nelle
seguenti sezioni:
    per lo GNAFA:
     1. probabilita' e ottimizzazione;
  2. equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici;
     3. equazioni alle derivate parziali;
     4. analisi funzionale;
    per lo GNIM:
     1. fondamenti teorici;
     2. analisi numerica;
     3. problemi non numerici;
    per lo GNFM:
     1. meccanica dei sistemi discreti;
     2. meccanica dei continui fluidi;
     3. meccanica dei continui solidi;
     4. problemi di diffusione e trasporto;
     5. relativita' e teoria dei campi;
    per lo GNSAGA:
     1. geometria differenziale;
     2. geometria complessa e topologica;
     3. geometria algebrica e algebra commutativa;
     4. strutture algebriche e geometria combinatoria;
     5. logica matematica e applicazioni.
  4. Il Gruppo nazionale  per l'informatica matematica e' organizzato
nelle seguenti unita' di ricerca:
  1 U.R. di Bari presso il Dipartimento di matematica, via Orabona, 4
-70125 Bari;
  2 U.R.  di Bologna presso  il Dipartimento di matematica,  Porta S.
Donato, 5 - 40127 Bologna;
  3  U.R. di  Firenze  presso il  Dipartimento  di matematica,  viale
Morgagni, 67/A - 50134 Firenze;
  4  U.R.  di  Genova  presso  il  Dipartimento  di  matematica,  via
Dodecaneso, 35 - 16146 Genova;
  5  U.R.   di  Milano  presso   il  Dipartimento  di   matematica  e
applicazioni dell'Universita' di Milano "Bicocca", viale Sarca, 202 -
20126 Milano;
  6 U.R. di Napoli presso  il Dipartimento di matematica, via Cintia,
Monte S. Angelo - 80126 Napoli;
  7  U.R.  di  Pavia  presso   il  Dipartimento  di  matematica,  via
Abbiategrasso, 215 - 27100 Pavia;
  8  U.R. di  Roma presso  il Dipartimento  di matematica,  P.le Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma;
  9  U.R. di  Torino presso  il  Dipartimento di  matematica, via  C.
Alberto, 10 - 10123 Torino.
  5. I  gruppi di cui al  presente articolo hanno la  durata prevista
dal provvedimento  di costituzione o  rinnovo come gruppi del  CNR, e
cioe' fino al 31 dicembre 2000.
  In  prima  applicazione aderiscono  ai  gruppi  predetti i  docenti
universitari e  i ricercatori risultanti dall'elenco  predisposto dai
direttori, in  base all'art. 2  degli statuti  dei gruppi del  CNR. I
consigli scientifici,  i loro presidenti  e segretari ed  i direttori
dei gruppi di  cui al comma 1,  restano in carica fino  al termine di
cui al precedente comma.
  In caso  di sopravvenuta  vacanza del  consiglio prima  del termine
suddetto  si  procede alle  sostituzioni  mediante  la nomina  di  un
aderente al  gruppo, su  proposta del comitato  direttivo dell'INdAM,
sentito il consiglio  scientifico. La stessa procedura  si applica ai
direttori dei gruppi.