(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
                             Definizioni
 Ai fini del presente disciplinare si definiscono:
  a)   codice:   la  parte   significativa   del   numero,  ai   fini
dell'individuazione del servizio;
  b)  numerazione per  servizi geografici:  la numerazione  che nella
successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva
ubicazione fisica  del punto terminale  di rete del cliente  cui tale
numerazione  e'  attribuita  da parte  dell'operatore  del  servizio.
Attualmente la  numerazione per  servizi geografici non  contempla la
numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;
  c) numerazione per servizi non geografici: la numerazione che nella
successione  delle  cifre  non contiene  informazioni  relative  alla
effettiva ubicazione fisica  del punto terminale di  rete del cliente
cui  tale  numerazione  e'  attribuita da  parte  dell'operatore  del
servizio,  a  prescindere  dalla  tecnologia  utilizzata.  Esempi  di
numerazione  per  servizi  non  geografici sono  le  numerazioni  per
servizi a  tariffa speciale quali l'addebito  al chiamato, l'addebito
ripartito ecc. Attualmente la  numerazione per servizi non geografici
non contempla  la numerazione per  servizi di comunicazioni  mobili e
personali;
  d) numerazione per servizi di  comunicazioni mobili e personali: la
numerazione che nel codice individua una rete di comunicazioni mobili
e personali che offre il servizio;
  e) numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata
ai servizi esclusivamente significativi  all'interno della rete di un
operatore  e  che non  necessita  di  interoperabilita' tra  reti  di
operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorita'.
Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione
dei servizi  supplementari, l'interrogazione  relativa al  profilo di
servizio di un accesso ecc.;
  f) numerazione per servizi di  addebito al chiamato: la numerazione
dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo
della  chiamata  al chiamato.  Il  sottoscrittore  del servizio  puo'
limitarne l'accessibilita';
  g)  numerazione  per  servizi  di tariffa  premio:  la  numerazione
dedicata ai  servizi di informazione,  di intrattenimento o  ad altri
servizi a valore  aggiunto per i quali il chiamante  paga una tariffa
che  viene  ripartita tra  gli  operatori  di telecomunicazioni,  che
concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi.
Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorita';
  h) numerazione  per servizi  di addebito ripartito:  la numerazione
dedicata ai servizi  per i quali il costo  complessivo della chiamata
e'   ripartito  tra   chiamante  e   chiamato  secondo   ripartizioni
preordinate  e  stabilite  a   priori.  Le  categorie  tariffarie  al
chiamante sono articolate come di seguito descritto:
  ripartizione a quota  fissa: per ogni chiamata andata  a buon fine,
al  chiamante viene  addebitata una  quota  fissa ed  al chiamato  la
restante parte;
  ripartizione a  quota variabile:  per ogni  chiamata andata  a buon
fine, al chiamante  viene addebitata una quota  variabile in funzione
della durata e al chiamato la restante parte.
   Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorita';
  i) codice di accesso a  rete privata virtuale: permette di definire
sulle  reti  di telecomunicazioni  pubbliche  un  servizio analogo  a
quello di una rete privata;
  j)  numerazione per  servizi di  numero unico:  la numerazione  che
permette  al sottoscrittore  di essere  raggiunto tramite  uno stesso
numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante e' informato del
costo della chiamata;
  k) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica:
la numerazione  che consente la  fornitura di servizi  informativi ed
innovativi   per   i   quali  l'operatore   puo'   definire,   previa
comunicazione  ed  approvazione   da  parte  dell'Autorita',  tariffe
specifiche. La  numerazione viene  assegnata all'operatore  sulla cui
rete  sono attestate  le piattaforme  informative per  la gestione  e
l'offerta  dei servizi.  Il chiamante  e' informato  del costo  della
chiamata,
  l) numerazione per servizi di  numero personale: la numerazione che
permette  al sottoscrittore  di  essere raggiunto  tramite un  numero
indipendente  dalla  effettiva  destinazione. Il  sottoscrittore  del
servizio stabilisce le destinazioni a  cui indirizzare le chiamate in
modo dinamico. Il chiamante e' informato del costo della chiamata.
                               Art. 2.
                  Piano di numerazione per servizi
  1. Il nuovo piano di  numerazione nazionale organizzato per servizi
sulla  base della  prima  cifra  come di  seguito  indicato si  attua
gradualmente entro il 30 settembre 2001:
    0 Numerazione per servizi geografici;
    1 Numerazione per servizi speciali nazionali;
    2 Riservato per esigenze future;
  3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;
    4 Numerazione per servizi interni di rete;
    5 Riservato per esigenze future;
    6 Riservato per esigenze future;
    7 Riservato per esigenze future;
  8  Numerazione  per  servizi   con  tariffa  speciale  (ad  esempio
numerazione  per  servizi  di  addebito al  chiamato  e  di  addebito
ripartito);
    9 Riservato per esigenze future.
  2.  Le  numerazioni   definite  da  tale  struttura   di  piano  di
numerazione nazionale  vengono selezionate  mediante la  modalita' di
selezione completa.
  3. Fermo restando il rispetto  della normativa vigente a tutela del
consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di
promuovere lo  sviluppo e  la diffusione di  servizi innovativi  e la
piena interoperabilita' degli stessi.
  4.  Dal   1  agosto  2001   i  campi  dei  protocolli   tecnici  di
comunicazioni che contengono informazioni  di numerazione per servizi
geografici (ad esempio "called  party number", "calling party number"
e "connected number") possono contenere la prima cifra "0".
  5.  Dal  30  settembre  2001  i campi  dei  protocolli  tecnici  di
comunicazioni che contengono informazioni  di numerazione per servizi
geografici (ad esempio "called  party number", "calling party number"
e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0".
  6.  Dall'8 gennaio  2001 le  reti  per i  servizi di  comunicazione
mobile e personali accettano numerazioni con  la cifra "0" in testa e
numerazioni con la nuova modalita' di selezione di cui al comma 1.
  7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i
servizi  di  comunicazioni mobili  e  personali  e' la  modalita'  di
selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1
  8. Le  prime cifre "2", "5"  e "9" verranno rese  disponibili entro
l'8 gennaio 2001.
                               Art. 3.
    Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione
  1. Hanno  titolo ad ottenere  risorse di numerazione i  titolari di
una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre
1997  nonche'  i  titolari  di  concessione di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica  13 agosto  1984, n.  523, e  successive
integrazioni e modifiche, al  decreto del Presidente della Repubblica
2  dicembre  1994, al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1994.
  2. Si  definiscono nazionali, ai soli  fini dell'assegnazione delle
numerazioni e dei codici, gli  operatori che dichiarano nella domanda
di licenza di fornire il  servizio di telefonia vocale sul territorio
nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacita'
minima di  120 attacchi di  utente, in almeno  50 province di  cui 15
province  di capoluoghi  di regione,  per  un totale  superiore a  10
milioni di abitanti.
  3.  Solo   gli  operatori   nazionali,  come  definiti   nel  comma
precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.
  4.  Tutte  le  risorse   di  numerazione  assegnate  dall'Autorita'
comportano   la  corresponsione   da   parte  dell'assegnatario   dei
contributi previsti nei relativi decreti.
  Art.  4.Procedure  generali  per l'assegnazione  delle  risorse  di
numerazione
  1.  La richiesta  di risorse  di numerazione  puo' essere  fatta da
soggetti aventi titolo anche in  sede di domanda per l'ottenimento di
una licenza individuale.
  2.  Il richiedente  in  sede di  domanda  per l'assegnazione  delle
risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:
     a) nome e indirizzo del richiedente;
  b)  riferimento al  titolo oppure  alla autorizzazione  provvisoria
alla sperimentazione;
     c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
     d) area locale ove applicabile;
     e) eventuali codici o blocchi preferiti;
     f) numero di blocchi o codici richiesti;
     g) data di attivazione.
  3.  I  termini  temporali   per  l'assegnazione  delle  risorse  di
numerazione vengono specificati negli  articoli relativi alle singole
risorse di numerazione.
  4. Con  data di  attivazione di  una risorsa  di numerazione  e' da
intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata
sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.
  5. La configurazione delle numerazioni  in rete deve avvenire entro
dodici mesi dalla data di assegnazione.
  6. I  cambi di destinazione o  di uso delle risorse  di numerazione
devono essere autorizzati dall'Autorita'.
  7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione puo' essere
richiesta  nella   domanda  di  autorizzazione  provvisoria   per  la
sperimentazione.  Le stesse  risorse  vengono confermate  in sede  di
rilascio  di   licenza  individuale.  Le  stesse   risorse  rimangono
assegnate anche  durante il periodo necessario  all'ottenimento della
licenza  individuale purche'  la domanda  di licenza  individuale sia
presentata prima  della scadenza  del periodo di  autorizzazione alla
sperimentazione.
  8.  Le risorse  di numerazione  possono assumere  uno dei  seguenti
stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato A:
  a)  disponibile   -  risorsa  disponibile  per   una  richiesta  di
assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;
  b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
  c)  assegnato   provvisorio  -  risorsa  assegnata   per  esercizio
sperimentale o per prove, ove applicabile;
  d)  revocato -  risorsa revocata  ad un  operatore che  verra' resa
disponibile dopo un periodo di latenza;
     e) riservato - risorsa non utilizzabile.
  9. L'Autorita' assegna le risorse  di numerazione in base alla data
di presentazione della  richiesta e, ove possibile  e applicabile, in
base alla preferenza espressa.
  10. Le  risorse di numerazione vengono  revocate dall'Autorita' nel
caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del
servizio o in caso di revoca del titolo.
  11.   Le   risorse   di   numerazione   possono   essere   revocate
dall'Autorita' nel caso di modifica dei termini del titolo.
  12. L'Autorita', sentita la parte interessata, puo' provvedere alla
revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.
  13. La risorsa  passa quindi nello stato di  revocato e l'operatore
rende disponibile la  risorsa alla Autorita' entro  dodici mesi dalla
notifica dell'atto di revoca.
  14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della
risorsa da parte dell'operatore. Il  periodo di latenza ha una durata
massima specifica  per ciascuna risorsa.  Il periodo di  latenza puo'
avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.
  15.  L'Autorita' mantiene  l'elenco  aggiornato  dello stato  delle
risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.
  16. L'utilizzo  di risorse di  numerazione in decade 4  per servizi
interni di rete, da comunicare all'Autorita' con almeno trenta giorni
di anticipo rispetto  alla data di attivazione, non  e' subordinato a
preventiva assegnazione.
                               Art. 5.
                 Numerazione per servizi geografici
  1. Il territorio  nazionale, ai fini della  numerazione per servizi
geografici,  e'  suddiviso  in  distretti,  che  vengono  individuati
tramite  codici,  chiamati  indicativi  distrettuali,  a  loro  volta
organizzati  in  aree  locali.  La  suddivisione  del  territorio  e'
necessaria per consentire la  determinazione di una tassazione basata
sulla distanza  e per l'assegnazione  dei blocchi di  numerazione. Le
aree  locali  sono comuni  per  tutti  gli operatori  ed  attualmente
definite  nel  decreto   ministeriale  "Suddivisione  del  territorio
nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.
  2.  La  norma  di  riferimento   per  le  numerazioni  per  servizi
geografici e' la raccomandazione UIT-T E.164.
  3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni
geografiche e'  attualmente organizzato in aree  locali come definito
nel   decreto  ministeriale   25   novembre   1997  concernente   "la
suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico". In
allegato B si riportano la  struttura delle numerazioni e le relative
evoluzioni.
  4. Le numerazioni  per i servizi geografici  vengono assegnate agli
operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
  5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
  6.  La lunghezza  massima  del numero  significativo nazionale  nel
piano  organizzato per  servizi e'  di 10  cifre. Non  si esclude  la
possibilita' di evoluzione successiva verso 11 cifre.
  7.  In  allegato  A  del  decreto  ministeriale  "Suddivisione  del
territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997
sono  elencati  i  distretti  geografici con  i  relativi  indicativi
attualmente utilizzati.
  8. In allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi
geografici riservati per utilizzi futuri.
  9. L'assegnazione  avviene, di  norma, entro sessanta  giorni dalla
data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici
ha una durata massima di tre mesi.
                               Art. 6.
     Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
  1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali
offerti al  pubblico vengono assegnate  agli operatori sulla  base di
indicativi a tre cifre.
  2. Dal 30  giugno 2001 gli indicativi per  servizi di comunicazioni
mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:
                      3XY UUUUUU(U) X,Y = 0 : 9
  3.  Fino a  tale  data  sono riservati  agli  operatori mobili  gli
indicativi "3XY" non utilizzati  per numerazioni geografiche, secondo
il piano regolatore delle telecomunicazioni  del 6 aprile 1990, fanno
eccezione  gli indicativi  sulla decade  3,  di cui  alla tavola  B.2
dell'allegato B al presente decreto e il codice "369"; sono riservati
agli operatori  mobili, gli indicativi di  numerazione geografica che
dovessero rendersi disponibili sulla decade 3.
  4.  Le  assegnazioni  di   indicativi  "3XY"  sono  preferibilmente
effettuate  in  modo da  mantenere  il  criterio di  riconoscibilita'
dell'operatore in seconda cifra "X".
  5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
  6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale e' di 10
cifre. Non si esclude la  possibilita' di evoluzione successiva verso
11 cifre.
  7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima
del numero e' di 15 cifre.
  8. L'assegnazione  avviene, di  norma, entro sessanta  giorni dalla
data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  9.  Il  periodo  di  latenza  per gli  indicativi  per  servizi  di
comunicazioni mobili e  personali ha una durata  massima di trentasei
mesi.
                               Art. 7.
            Carrier selection nella modalita' easy access
  1. La carrier selection e' una prestazione che permette a un utente
di scegliere un operatore diverso  da quello predefinito per chiamate
nazionali o  internazionali, cioe'  diverso da  quello scelto  in via
preventiva dall'operatore con cui  ha sottoscritto il proprio accesso
alla rete.
  2.  Si parla  di  easy access  quando  la selezione  dell'operatore
avviene su  base chiamata, utilizzando  lo specifico codice  posto in
testa al numero nazionale o internazionale.
  3. La  carrier selection  e' attualmente  possibile per  chiamate a
lunga distanza  nazionali ed  internazionali e per  i servizi  di cui
all'articolo 8. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale e'
da intendersi  una chiamata interurbana verso  indicativi geografici,
per servizi mobili e per servizi satellitari.
  4.  Operando in  modalita' easy  access, l'utente  fa precedere  al
numero del  destinatario, che  nel caso  internazionale e'  il numero
internazionale comprensivo  delle cifre  "00" iniziali, il  codice di
accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection).
  5. Il numero  massimo di cifre selezionate dall'utente  nel caso di
carrier   selection  nella   modalita'  easy   access  per   chiamate
internazionali e' di 22 cifre.
  6. L'applicazione della prestazione  per chiamate originate da reti
mobili e  satellitari e' subordinata alla  disponibilita' sul mercato
di terminali  in grado di garantire  l'effettiva applicabilita' della
funzione ed ai tempi necessari alla realizzabilita' nelle reti mobili
e satellitari nazionali.
  7. I  codici di carrier  selection hanno la struttura  descritta di
seguito:
                               10XY(Z)
  in cui le  cifre 10 identificano la categoria  specifica di carrier
selection, mentre  le cifre XY(Z)  identificano l'operatore a  cui il
codice e' stato attribuito.
   Codici a 4 cifre
                        10XY con X, Y = 2 : 8
   per un totale di 49 combinazioni disponibili
   Codici a 5 cifre
             10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 : 9 e Z = 0 : 9
   per un totale di 240 combinazioni disponibili
  Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9,
Y  = 0, 1 e Z = 0 : 9 per X = 2 : 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 : 9 e Z = 0
: 9 che  rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a
disposizione   per costituire  la  base,  qualora    se  ne  rendesse
opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
  8. Un soggetto avente titolo puo'  richiedere fino a due codici, il
secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verra' utilizzato
con le medesime modalita', vincoli e limiti del primo codice.
  9.  Il richiedente  indica nella  richiesta di  assegnazione cinque
codici in ordine di preferenza.
  10. In  caso di  conflitto per  richieste contestuali  dello stesso
tipo l'Autorita'  procede sentite le  parti alla assegnazione  di uno
dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale
hanno priorita' sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.
  11. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla
licenza   e  alla   autorizzazione  sperimentale   provvisoria  viene
effettuata  nel   provvedimento  di  rilascio  della   licenza  o  di
autorizzazione.
  12. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio
della  licenza  individuale e',  di  norma,  effettuata entro  trenta
giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  13. L'utilizzo  provvisorio di un  codice di carrier  selection, la
cui  lunghezza viene  stabilita sulla  base di  una dichiarazione  da
allegare contestualmente  alla domanda di  autorizzazione provvisoria
per  la  sperimentazione,  puo'  essere richiesto  nella  domanda  di
autorizzazione provvisoria  per la sperimentazione. Lo  stesso codice
viene confermato in sede di  rilascio di licenza individuale nel caso
di  rispondenza dei  requisiti  dichiarati nella  domanda di  licenza
individuale  a quelli  contenuti  nella  succitata dichiarazione.  Lo
stesso codice  rimane assegnato  anche durante il  periodo necessario
all'ottenimento  della  licenza  individuale purche'  la  domanda  di
licenza individuale  sia presentata prima della  scadenza del periodo
di autorizzazione alla sperimentazione.
  14. Il periodo di latenza per  i codici di carrier selection ha una
durata massima di dodici mesi.
                               Art. 8.
       Codice di accesso da remoto ai servizi interni di rete
                 dell'operatore di carrier selection
 
  1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, cosi' come
definiti all'art. 1,  connessi al servizio di  carrier selection puo'
essere  effettuato,  da  parte  degli  abbonati  di  tale  operatore,
mediante l'utilizzo del codice  di selezione dell'operatore, definito
all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo.
  2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito
riportata dopo il codice 10XY(Z):
                        4U...U con U = 0 : 9
  la lunghezza  massima dopo il codice  10XY(Z) e' di sei  cifre, "4"
iniziale compreso.
  3.  Per  servizi  connessi  al servizio  di  carrier  selection  si
intendono  tutti i  servizi  che sono  accessibili esclusivamente  ai
clienti  di  tale servizio  e  che  ne  consentono una  sua  migliore
fruizione. In  tale categoria  rientrano quindi,  non esaustivamente,
servizi  di customer  care specializzati,  informazioni sui  consumi,
accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.
  4. L'uso del  codice per l'accesso da remoto ai  servizi interni di
rete   dell'operatore    di   carrier   selection    e'   subordinato
all'approvazione del servizio medesimo da parte dell'Autorita'.
  5.  L'Autorita'  entro  trenta  giorni, di  norma,  dalla  data  di
accettazione della richiesta rilascia l'autorizzazione per l'apertura
del servizio.
                               Art. 9.
           Carrier selection nella modalita' equal access
  1. La  prestazione di  carrier selection  nella modalita'  di equal
access  viene  realizzata  con  il  meccanismo  di  preselezione.  La
preselezione  e'  quella  modalita'   che  permette  agli  utenti  la
selezione  di un  operatore  di transito  nazionale e  internazionale
alternativo  su base  permanente  (operatore di  default) diverso  da
quello scelto  dall'operatore di  accesso. Le chiamate  seguiranno lo
stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.
  2. E' comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore
alternativo  a quello  predefinito mediante  la selezione  del codice
10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.
  3.  I  titolari  di  licenza  individuale  e  i  concessionari  per
l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad
essere  preselezionati  subordinatamente   al  rispetto  degli  oneri
indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.
  4. L'introduzione  della prestazione  per la rete  telefonica fissa
sara' possibile entro il 1 gennaio 2000.
                              Art. 10.
      Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"
  1.  Il codice  di assistenza  clienti (customer  care) consente  ai
clienti  di un  operatore di  accedere allo  sportello di  assistenza
dell'operatore medesimo attraverso un  codice dedicato. I codici sono
univoci a livello nazionale  per permettere l'eventuale accesso anche
da reti di altri operatori.
  2.  I  codici  di  assistenza  clienti  (customer  care)  hanno  la
struttura descritta di seguito:
    codici brevi a 3 cifre
          119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177
             181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195
    codici a 4, 5, 6 e 7 cifre
                1331, 1400, 192X, 194X con X = 2 : 9
                   1920XY, 1921XY con X, Y = 0 : 9
                           16488, 1723535
  3.  Con riferimento  ai codici  194X con  X =  0, 1,  rimangono non
utilizzati  2   valori  che   rimangono  disponibili  in   futuro  od
eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna
l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
  4. Gli operatori  nazionali hanno diritto ad un codice  breve a tre
cifre,  che viene  rilasciato agli  operatori titolari  di licenza  e
vincolato al rispetto degli oneri  indicati nella licenza stessa. Nel
caso di  operatori con  piu' licenze viene  assegnato un  solo codice
breve  a tre  cifre,  mentre  i successivi  codici  sono a  lunghezza
maggiore.
  5. Gli operatori  titolari di licenza per  servizi di comunicazioni
mobili e personali hanno diritto a  codici brevi univoci a tre cifre.
Un codice  breve a  tre cifre  viene rilasciato  contestualmente alla
licenza.
  6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire
il  servizio  di telefonia  vocale  su  una porzione  del  territorio
nazionale  per un  totale superiore  a 10  milioni di  abitanti hanno
diritto  ad  un   codice  a  quattro  cifre,   che  viene  rilasciato
contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto
degli oneri indicati nella licenza stessa.
  7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire
il servizio satellitare  hanno diritto ad un codice  a quattro cifre,
che viene rilasciato contestualmente  alla licenza e subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
  8. Gli altri operatori hanno diritto  ad un codice a sei cifre, che
viene  rilasciato  contestualmente  alla licenza  e  subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
  9.  Il richiedente  puo' indicare  nella richiesta  di rilascio  di
assegnazione   della   licenza  individuale   o   nell'autorizzazione
sperimentale alla  prova tre  codici di assistenza  clienti (customer
care) in ordine di preferenza.
  10. L'Autorita' assegna,  di norma, entro trenta  giorni dalla data
di  presentazione  della richiesta  i  codici  di assistenza  clienti
(customer care) ed in ordine alle preferenze espresse.
  11. In  caso di  conflitto per  richieste contestuali  dello stesso
tipo l'Autorita'  procede sentite le  parti alla assegnazione  di uno
dei codici indicati.  Le preferenze espresse relative  ad una licenza
individuale hanno priorita' sulle  preferenze espresse per l'utilizzo
provvisorio.
  12. Il  periodo di  latenza per  i codici di  customer care  ha una
durata massima di 12 mesi.
                              Art. 11.
                   Codici per servizi di emergenza
  1. I  codici per i servizi  di emergenza sono univoci  e consentono
all'utenza di accedere al servizio  medesimo senza alcun onere per il
chiamante.
  2.  Gli  operatori possono  decidere  di  accedere direttamente  al
servizio   o  di   accedervi   indirettamente   tramite  accordi   di
interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.
  3. I  codici per i servizi  di emergenza attuali sono  descritti di
seguito:
Codice           Denominazione servizio             Assegnatario
  __                      __                            __
 112      Carabinieri pronto intervento       Ministero della difesa
 113      Soccorso pubblico di emergenza      Ministero dell'interno
 115      Vigili del fuoco pronto intervento  Ministero dell'interno
 118      Emergenza sanitaria                 Ministero della sanita'
  4.  L'Autorita'  puo'  stabilire  nuovi codici  per  i  servizi  di
emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.
                              Art. 12.
               Codici per servizi di pubblica utilita'
  1.  I codici  per  i  servizi definiti  di  pubblica utilita'  sono
univoci  e consentono  all'utenza  di accedere  al servizio  medesimo
senza alcun onere per il chiamante.
  2.  Il  codice  viene  richiesto  all'Autorita'  dal  soggetto  che
fornisce  il servizio  e l'Autorita'  assegna il  codice al  servizio
medesimo.
  3.  Gli  operatori possono  decidere  di  accedere direttamente  al
servizio   o  di   accedervi   indirettamente   tramite  accordi   di
interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.
  4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita' attualmente
assegnati sono descritti di seguito:
Codice           Denominazione servizio             Assegnatario
  __                      __                            __
117      Guardia di finanza                   Ministero delle finanze
1530     Codice per capitaneria di porto
          assistenza in mare - numero blu     Ministero dei trasporti
1515     Servizio antincendi boschivo del
          Corpo forestale dello Stato         Ministero dell'interno
1518     Servizio informazioni CISS           Ministero dei lavori
                                               pubblici
  5. L'Autorita' puo'  stabilire nuovi codici per  i servizi definiti
di pubblica utilita' e modificare o eliminare gli esistenti.
                              Art. 13.
           Numerazione per servizi di addebito al chiamato
  1. I codici  (80X) identificano la categoria  specifica dei servizi
di addebito al chiamato.
  2.  Le numerazioni  per servizi  di addebito  al chiamato  hanno la
struttura descritta di seguito:
                      800 UUUUUU con U = 0 : 9
                       (803) UUU con U = 0 : 9
  3. Le  numerazioni per servizi  di addebito al chiamato  sul codice
800 vengono  assegnate agli  operatori per  la propria  clientela per
blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.
  4. Il  richiedente nella  richiesta di  assegnazione di  risorse di
numerazione  per servizi  di  addebito al  chiamato limitatamente  al
codice  800  puo'  esprimere  le sue  preferenze  relativamente  alle
numerazioni richieste.
  5. Le  numerazioni per servizi  di addebito al chiamato  sul codice
803 vengono  assegnate agli operatori  su base singolo numero  per la
propria  clientela  che  ne  faccia esplicita  richiesta  scritta  da
allegare alla richiesta degli operatori.
  6.  L'assegnazione e',  di  norma, effettuata  entro trenta  giorni
dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito
al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.
  8. Le  numerazioni assegnate  sui codici 167  e 162  possono essere
raggiunte anche mediante la selezione  del codice 800 in sostituzione
dei codici 167 e 162.
  9.  Dal 4  dicembre  1999 gli  utenti dei  servizi  di addebito  al
chiamato sono raggiungibili esclusivamente  mediante la selezione del
codice 800.
  10. I codici  167 e 162 vengono sbarrati all'utenza  dal 1 dicembre
1999. Gli stessi sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per
altre esigenze.
                              Art. 14.
              Numerazione per servizi di tariffa premio
  1.  I codici  144 e  166  identificano la  categoria specifica  dei
servizi di tariffa premio.
  2. La struttura  delle numerazioni per i servizi  di tariffa premio
e' la seguente:
                    144 A UUUUU con A, U = 0 : 9
                    166 A UUUUU con A, U = 0 : 9
  3. La  prima cifra dopo il  codice 144/166 determina la  tariffa al
chiamante. L'Autorita' definisce le fasce di costo corrispondenti.
  4. Le numerazioni  per servizi di tariffa  premio vengono assegnati
agli operatori per  la propria clientela per blocchi  di cento numeri
contigui da 00 a 99.
  5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
  6.  Il  richiedente  indica  nella  richiesta  di  assegnazione  la
quantita' di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
  7. L'assegnazione e' di norma  effettuata entro trenta giorni dalla
data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  8. Il periodo di latenza per  le numerazioni per servizi di tariffa
premio ha una durata massima di dodici mesi.
                              Art. 15.
           Numerazione per i servizi di addebito ripartito
  1.  Oltre al  codice 147,  i  codici (84X)  vengono utilizzati  per
identificare  la   categoria  specifica   dei  servizi   di  addebito
ripartito.
  2.  La  struttura  delle  numerazioni per  i  servizi  di  addebito
ripartito viene descritta di seguito:
  147 XUUUUU con X che identifica l'operatore, X, U = 0 : 9
    840 UUUUUU U = 0 : 9
    848 UUUUUU U = 0 : 9
    841 UUU U = 0 : 9
    847 UUU U = 0 : 9
  3. Le categorie  tariffarie al chiamante per i  servizi di addebito
ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.
    prima categoria quota fissa
     147 0UUUUU U = 0 : 9
     147 X0UUUU X neq 0, 8, U = 0 : 9
     840 UUUUUU U = 0 : 9
     841 UUU U = 0 : 9
    seconda categoria quota variabile minutaria
     147 8UUUUU U = 0 : 9
     147 X8UUUU X neq 0, 8, U = 0 : 9
     848 UUUUUU U = 0 : 9
     847 UUU U = 0 : 9
  L'Autorita' definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con
Y = 2, 3, 5, 9,).
  4.  Le  numerazioni  per  servizi  di  addebito  ripartito  vengono
assegnate agli operatori per blocchi di cento numeri contigui da 00 a
99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.
  5.  Le  numerazioni  per  servizi  di  addebito  ripartito  vengono
assegnate agli operatori su base singolo  numero sui codici 841 e 847
a seconda della categoria tariffaria  per la propria clientela che ne
faccia esplicita  richiesta scritta da allegare  alla richiesta degli
operatori.
  6. Il richiedente  in sede di domanda per  l'assegnazione di queste
risorse di numerazione puo' esprimere una preferenza.
  7. L'assegnazione e' di norma  effettuata entro trenta giorni dalla
data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  8. Il periodo  di latenza per queste risorse di  numerazione ha una
durata massima di dodici mesi.
  9.  Dal 1  giugno  2000  le numerazioni  assegnate  sul codice  147
possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e
848 a seconda della categoria tariffaria.
  10.  Dal  1  dicembre  2000  gli utenti  dei  servizi  di  addebito
ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei
codici 840 e 848.
  11. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1 dicembre 2000. Lo
stesso  e' nuovamente  utilizzabile per  altri servizi  dal 1  aprile
2001.
                              Art. 16.
              Codici di accesso a rete privata virtuale
  1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e' la
seguente:
                 1482, 149X con X = 4, 5, 6, 7, 8, 9
               149XY con X = 0, 1, 2, 3 e Y = da 2 a 9
        149 XYZ con X = 0, 1, 2, 3 e con Y = 0, 1 e Z = 0 : 9
  dove i codici 1482, e 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore
gestore della rete privata virtuale.
  2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente al codice richiesto.
  3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di accettazione della richiesta di assegnazione.
  4. Un  codice diventa  disponibile per una  successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
                              Art. 17.
               Numerazione per servizi di numero unico
  1. Il codice  199 identifica la categoria specifica  dei servizi di
numero unico.
  2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico e' la
seguente:
         199 X UUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9
        199 XY UUUU con X = 2, 3, 4 e Y = 2 : 9, e U = 0 : 9
      199 XYZ UUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0 : 9 U = 0 : 9
  dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.
  3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente al codice richiesto.
  4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di accettazione della richiesta di assegnazione.
  5. Un  codice diventa  disponibile per una  successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
                              Art. 18.
   Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica
  1.  I codici  899 e  892  identificano la  categoria specifica  dei
servizi  non  geografici a  tariffazione  specifica  con addebito  al
chiamante.
  2.  La struttura  delle numerazioni  per servizi  non geografici  a
tariffazione specifica e' la seguente:
                      899 UUUUUU con U = 0 : 9
                        892 UUU con U = 0 : 9
  3.  Le  numerazioni  per  servizi  non  geografici  a  tariffazione
specifica  sul codice  899  vengono assegnate  per  blocchi di  cento
numeri  contigui da  00 a  99.  I servizi  relativi alle  numerazioni
appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.
  4.  Le  numerazioni  per  servizi  non  geografici  a  tariffazione
specifica sul  codice 892 vengono  assegnate su base  singolo numero.
L'operatore  assegnatario  puo'  definire   tariffe  diverse  per  il
servizio relativo a ciascun numero.
  5. Il richiedente  puo' esprimere nella domanda  di assegnazione le
sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
  6.  A fronte  di  una  richiesta di  assegnazione  da  parte di  un
soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene,  di norma, entro trenta
giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  7.  Il  periodo di  latenza  per  le  numerazioni per  servizi  non
geografici a tariffazione  specifica ha una durata  massima di dodici
mesi.
  8.  L'assegnazione  delle  numerazioni  e  l'offerta  dei  relativi
servizi sono soggette alla apposita disciplina.
                              Art. 19.
             Numerazione per servizi di numero personale
  1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi
di numero personale.
  2. La struttura  delle numerazioni per servizi  di numero personale
e' la seguente:
         178X UUUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9
          178XY UUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 2 : 9 e U = 0 : 9
      178XYZUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0, 9 e U = 0 : 9
  dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.
  3. Il richiedente  nella domanda di assegnazione  puo' esprimere le
sue preferenze relativamente al codice richiesto.
  4.  A fronte  di  una  richiesta di  assegnazione  da  parte di  un
soggetto  avente  titolo,  l'assegnazione avviene,  di  norma,  entro
trenta  giorni   dalla  data  di  accettazione   della  richiesta  di
assegnazione.
  5. Un  codice diventa  disponibile per una  successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
                              Art. 20.
              Identificativi dei punti di segnalazione
  1. La rete di segnalazione e' strutturata su due livelli funzionali
differenti: il livello nazionale  e il livello internazionale. Questa
struttura rende  possibile una chiara separazione  di responsabilita'
nella  gestione  della  rete  di  segnalazione  nazionale  da  quella
internazionale e  questo consente  di avere piani  di amministrazione
dei codici  dei punti  di segnalazione separati,  uno per  il livello
nazionale  e  uno  per  il livello  internazionale.  Nel  seguito  si
trattano  i  piani  di   amministrazione  relativi  ai  due  livelli:
internazionale  (ISPC  -  International  Signalling  Point  Codes)  e
nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
  2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali
e' definita nella  raccomandazione UIT - T Q.708. I  gruppi di codici
dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area /
  Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati
da  ciascun gruppo  sono  amministrati  dalla Autorita'.  L'Autorita'
richiede all'UIT  i gruppi  di codici assicurando  una disponibilita'
adeguata alle esigenze nel breve  e medio termine. I codici assegnati
sono notificati all'UIT.
  3. I codici  dei punti nazionali di segnalazione -  SPC sono codici
binari a 14  bit la cui struttura risulta analoga  a quella descritta
per gli ISPC. I gruppi di  codici dei punti di segnalazione nazionali
sono amministrati dall'Autorita'.
  4.  Nella richiesta  di assegnazione  il richiedente  deve indicare
l'impianto e la relativa ubicazione.
  5.  I punti  di segnalazione  devono essere  associati ad  apparati
fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
  6. L'assegnazione relativa ad  una richiesta successiva al rilascio
della licenza individuale e' di  norma effettuata entro trenta giorni
dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
  7. Il  periodo di  latenza per  i codici  di punti  di segnalazione
nazionale ha una durata massima di tre mesi.
                              Art. 21.
                    Numerazione per altri servizi
  1. Sono disponibili, presso l'Autorita', informazioni sulle risorse
di numerazione attualmente utilizzate,  ma non descritte nel presente
articolato.
  2. Nel  caso di richieste  di risorse di numerazione  non descritte
nel presente  articolato, il  richiedente presenta  all'Autorita' una
proposta  di struttura,  la descrizione  generale del  servizio e  le
motivazioni di utilizzo.
  3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le
sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.
  4. L'assegnazione  avviene, di  norma, entro sessanta  giorni dalla
data di accettazione della richiesta di assegnazione.