Art. 1. Definizioni Ai fini del presente disciplinare si definiscono: a) codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio; b) numerazione per servizi geografici: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione e' attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; c) numerazione per servizi non geografici: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione e' attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; d) numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio; e) numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilita' tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorita'. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.; f) numerazione per servizi di addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio puo' limitarne l'accessibilita'; g) numerazione per servizi di tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorita'; h) numerazione per servizi di addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata e' ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto: ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte; ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorita'; i) codice di accesso a rete privata virtuale: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata; j) numerazione per servizi di numero unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante e' informato del costo della chiamata; k) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore puo' definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorita', tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante e' informato del costo della chiamata, l) numerazione per servizi di numero personale: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante e' informato del costo della chiamata. Art. 2. Piano di numerazione per servizi 1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001: 0 Numerazione per servizi geografici; 1 Numerazione per servizi speciali nazionali; 2 Riservato per esigenze future; 3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; 4 Numerazione per servizi interni di rete; 5 Riservato per esigenze future; 6 Riservato per esigenze future; 7 Riservato per esigenze future; 8 Numerazione per servizi con tariffa speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito); 9 Riservato per esigenze future. 2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalita' di selezione completa. 3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilita' degli stessi. 4. Dal 1 agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") possono contenere la prima cifra "0". 5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0". 6. Dall'8 gennaio 2001 le reti per i servizi di comunicazione mobile e personali accettano numerazioni con la cifra "0" in testa e numerazioni con la nuova modalita' di selezione di cui al comma 1. 7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali e' la modalita' di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1 8. Le prime cifre "2", "5" e "9" verranno rese disponibili entro l'8 gennaio 2001. Art. 3. Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione 1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonche' i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994. 2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacita' minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti. 3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima. 4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorita' comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti. Art. 4.Procedure generali per l'assegnazione delle risorse di numerazione 1. La richiesta di risorse di numerazione puo' essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale. 2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del richiedente; b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione; d) area locale ove applicabile; e) eventuali codici o blocchi preferiti; f) numero di blocchi o codici richiesti; g) data di attivazione. 3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione. 4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione e' da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente. 5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro dodici mesi dalla data di assegnazione. 6. I cambi di destinazione o di uso delle risorse di numerazione devono essere autorizzati dall'Autorita'. 7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione puo' essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purche' la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. 8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato A: a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile; b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore; c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile; d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verra' resa disponibile dopo un periodo di latenza; e) riservato - risorsa non utilizzabile. 9. L'Autorita' assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. 10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorita' nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo. 11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorita' nel caso di modifica dei termini del titolo. 12. L'Autorita', sentita la parte interessata, puo' provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate. 13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorita' entro dodici mesi dalla notifica dell'atto di revoca. 14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza puo' avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente. 15. L'Autorita' mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori. 16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non e' subordinato a preventiva assegnazione. Art. 5. Numerazione per servizi geografici 1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, e' suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio e' necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997. 2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici e' la raccomandazione UIT-T E.164. 3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche e' attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico". In allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni. 4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999. 5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi e' di 10 cifre. Non si esclude la possibilita' di evoluzione successiva verso 11 cifre. 7. In allegato A del decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati. 8. In allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri. 9. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi. Art. 6. Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali 1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre. 2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito: 3XY UUUUUU(U) X,Y = 0 : 9 3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.2 dell'allegato B al presente decreto e il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili, gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3. 4. Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra "X". 5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale e' di 10 cifre. Non si esclude la possibilita' di evoluzione successiva verso 11 cifre. 7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero e' di 15 cifre. 8. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi. Art. 7. Carrier selection nella modalita' easy access 1. La carrier selection e' una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioe' diverso da quello scelto in via preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete. 2. Si parla di easy access quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale. 3. La carrier selection e' attualmente possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali e per i servizi di cui all'articolo 8. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale e' da intendersi una chiamata interurbana verso indicativi geografici, per servizi mobili e per servizi satellitari. 4. Operando in modalita' easy access, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale e' il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection). 5. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di carrier selection nella modalita' easy access per chiamate internazionali e' di 22 cifre. 6. L'applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari e' subordinata alla disponibilita' sul mercato di terminali in grado di garantire l'effettiva applicabilita' della funzione ed ai tempi necessari alla realizzabilita' nelle reti mobili e satellitari nazionali. 7. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito: 10XY(Z) in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice e' stato attribuito. Codici a 4 cifre 10XY con X, Y = 2 : 8 per un totale di 49 combinazioni disponibili Codici a 5 cifre 10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 : 9 e Z = 0 : 9 per un totale di 240 combinazioni disponibili Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 : 9 per X = 2 : 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 : 9 e Z = 0 : 9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore. 8. Un soggetto avente titolo puo' richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verra' utilizzato con le medesime modalita', vincoli e limiti del primo codice. 9. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza. 10. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorita' procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorita' sulle richieste per l'utilizzo provvisorio. 11. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione. 12. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale e', di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 13. L'utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, puo' essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purche' la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. 14. Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici mesi. Art. 8. Codice di accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection 1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, cosi' come definiti all'art. 1, connessi al servizio di carrier selection puo' essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo. 2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z): 4U...U con U = 0 : 9 la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) e' di sei cifre, "4" iniziale compreso. 3. Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore. 4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection e' subordinato all'approvazione del servizio medesimo da parte dell'Autorita'. 5. L'Autorita' entro trenta giorni, di norma, dalla data di accettazione della richiesta rilascia l'autorizzazione per l'apertura del servizio. Art. 9. Carrier selection nella modalita' equal access 1. La prestazione di carrier selection nella modalita' di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione. La preselezione e' quella modalita' che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access. 2. E' comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale. 3. I titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa. 4. L'introduzione della prestazione per la rete telefonica fissa sara' possibile entro il 1 gennaio 2000. Art. 10. Codici per servizi di assistenza clienti "customer care" 1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori. 2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito: codici brevi a 3 cifre 119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195 codici a 4, 5, 6 e 7 cifre 1331, 1400, 192X, 194X con X = 2 : 9 1920XY, 1921XY con X, Y = 0 : 9 16488, 1723535 3. Con riferimento ai codici 194X con X = 0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore. 4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con piu' licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore. 5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza. 6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. 7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. 8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. 9. Il richiedente puo' indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza. 10. L'Autorita' assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze espresse. 11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorita' procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorita' sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio. 12. Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata massima di 12 mesi. Art. 11. Codici per servizi di emergenza 1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante. 2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito: Codice Denominazione servizio Assegnatario __ __ __ 112 Carabinieri pronto intervento Ministero della difesa 113 Soccorso pubblico di emergenza Ministero dell'interno 115 Vigili del fuoco pronto intervento Ministero dell'interno 118 Emergenza sanitaria Ministero della sanita' 4. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti. Art. 12. Codici per servizi di pubblica utilita' 1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita' sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante. 2. Il codice viene richiesto all'Autorita' dal soggetto che fornisce il servizio e l'Autorita' assegna il codice al servizio medesimo. 3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita' attualmente assegnati sono descritti di seguito: Codice Denominazione servizio Assegnatario __ __ __ 117 Guardia di finanza Ministero delle finanze 1530 Codice per capitaneria di porto assistenza in mare - numero blu Ministero dei trasporti 1515 Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato Ministero dell'interno 1518 Servizio informazioni CISS Ministero dei lavori pubblici 5. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilita' e modificare o eliminare gli esistenti. Art. 13. Numerazione per servizi di addebito al chiamato 1. I codici (80X) identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. 2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito: 800 UUUUUU con U = 0 : 9 (803) UUU con U = 0 : 9 3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. 4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 puo' esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori. 6. L'assegnazione e', di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi. 8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162. 9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800. 10. I codici 167 e 162 vengono sbarrati all'utenza dal 1 dicembre 1999. Gli stessi sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze. Art. 14. Numerazione per servizi di tariffa premio 1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio. 2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio e' la seguente: 144 A UUUUU con A, U = 0 : 9 166 A UUUUU con A, U = 0 : 9 3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorita' definisce le fasce di costo corrispondenti. 4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. 5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantita' di numeri richiesti e le eventuali preferenze. 7. L'assegnazione e' di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi. Art. 15. Numerazione per i servizi di addebito ripartito 1. Oltre al codice 147, i codici (84X) vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito. 2. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta di seguito: 147 XUUUUU con X che identifica l'operatore, X, U = 0 : 9 840 UUUUUU U = 0 : 9 848 UUUUUU U = 0 : 9 841 UUU U = 0 : 9 847 UUU U = 0 : 9 3. Le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato. prima categoria quota fissa 147 0UUUUU U = 0 : 9 147 X0UUUU X neq 0, 8, U = 0 : 9 840 UUUUUU U = 0 : 9 841 UUU U = 0 : 9 seconda categoria quota variabile minutaria 147 8UUUUU U = 0 : 9 147 X8UUUU X neq 0, 8, U = 0 : 9 848 UUUUUU U = 0 : 9 847 UUU U = 0 : 9 L'Autorita' definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y = 2, 3, 5, 9,). 4. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. 5. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori. 6. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione puo' esprimere una preferenza. 7. L'assegnazione e' di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 8. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi. 9. Dal 1 giugno 2000 le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. 10. Dal 1 dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848. 11. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1 dicembre 2000. Lo stesso e' nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1 aprile 2001. Art. 16. Codici di accesso a rete privata virtuale 1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e' la seguente: 1482, 149X con X = 4, 5, 6, 7, 8, 9 149XY con X = 0, 1, 2, 3 e Y = da 2 a 9 149 XYZ con X = 0, 1, 2, 3 e con Y = 0, 1 e Z = 0 : 9 dove i codici 1482, e 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale. 2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto. 3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi. Art. 17. Numerazione per servizi di numero unico 1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico. 2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico e' la seguente: 199 X UUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9 199 XY UUUU con X = 2, 3, 4 e Y = 2 : 9, e U = 0 : 9 199 XYZ UUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0 : 9 U = 0 : 9 dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore. 3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto. 4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi. Art. 18. Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica 1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante. 2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica e' la seguente: 899 UUUUUU con U = 0 : 9 892 UUU con U = 0 : 9 3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa. 4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario puo' definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero. 5. Il richiedente puo' esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi. 8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette alla apposita disciplina. Art. 19. Numerazione per servizi di numero personale 1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale. 2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale e' la seguente: 178X UUUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9 178XY UUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 2 : 9 e U = 0 : 9 178XYZUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0, 9 e U = 0 : 9 dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore. 3. Il richiedente nella domanda di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto. 4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi. Art. 20. Identificativi dei punti di segnalazione 1. La rete di segnalazione e' strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilita' nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes). 2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali e' definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area / Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorita'. L'Autorita' richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilita' adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT. 3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorita'. 4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione. 5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza. 6. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale e' di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 7. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi. Art. 21. Numerazione per altri servizi 1. Sono disponibili, presso l'Autorita', informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato. 2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorita' una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo. 3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione puo' esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste. 4. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.