ALLEGATO N. 1 INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO PROF. LUIGI BERLINGUER E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CGIL, CISL, UIL E SNALS, FIRMATARIE DEL CCNL DEL 26 MAGGIO 1999 PREMESSO E CONSIDERATO - che l'art. 11 del C.C.N.L. del comparto Scuola 26 maggio 1999 stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con le OO.SS. e le altre Amministrazioni pubbliche interessate individui, tenendo conto delle risorse disponibili, scuole situate in zone a rischio di devianza sociale e criminalita' minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale e che le scuole cosi' individuate elaborino progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico, da finanziare con le risorse previste dal C.C.N.L. medesimo e con modalita' e criteri individuati con la contrattazione integrativa; - la necessita' di sviluppare un approccio globale sulla materia oggetto del presente articolo mediante un sistema di relazioni e, di azioni coordinate tra i soggetti istituzionali preposti al controllo e alla prevenzione delle situazioni di devianza sociale e di criminalita' minorile dalle quali sorge e si diffonde in determinate aree l'abbandono della scuola da parte degli alunni. Al riguardo il Ministro, considerata l'importanza del coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, si riserva di verificare la possibilita' di una direttiva del Governo sull'intera materia allo scopo di favorire la definizione di patti formativi integrati di zona; - che le aree a rischio con le caratteristiche su indicate sono anche presenti all'interno delle grandi aree metropolitane non comprese tra quelle nelle quali sono attualmente diffusi i progetti predetti e che, pertanto, e' necessario ampliare le zone d'intervento progettuale; - che e' opportuno destinare parte delle risorse per intervenire in situazioni di accertata straordinarieta' che possano verificarsi anche al di fuori delle province e delle aree metropolitane elencate nell'allegato; - l'impegno che le parti firmatarie della presente intesa verifichino, durante il primo anno di applicazione dell'accordo la congruita' dei criteri posti alla base della scelta delle province e delle scuole destinatarie delle risorse; - che sulla base delle aree territoriali individuate con l'ausilio dei predetti criteri necessario coinvolgere nella scelta specifica delle scuole i competenti Provveditori agli studi e i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.; - l'opportunita' di destinare le risorse preferibilmente ai progetti presentati da scuole materne e da scuole dell'obbligo, al fine di rafforzare il processo di prevenzione precoce dei fenomeni di devianza sociale e di criminalita' minorile e di eliminare e prevenire lo sfruttamento del lavoro dei minori sottratti alla scuola; - che la valutazione d'efficacia e' un'esigenza imposta dalle risorse impegnate e dalla qualificazione dei progetti attuati; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Nell'allegato A alla presente intesa sono elencate le prov- ince nelle quali sono collocate le scuole che operano in zone a rischio di devianza sociale e criminalita' minorile, caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale. L'allegato comprende anche le aree metropolitane di Roma, Milano, Torino e Genova, all'interno delle quali sono da considerare zone a rischio parti di territorio o quartieri. Art.2 - I Provveditori agli studi delle province cui si riferiscono le predette zone, sulla base delle indicazioni inviate dal Ministero della pubblica istruzione circa le risorse che a ciascuno di essi potranno essere assegnate e del numero massimo di scuole prescelte, comunicano al Ministero stesso l'elenco delle scuole, graduate secondo una scala di priorita', alle quali chiedere di elaborare progetti pluriennali per contrastare e prevenire i fenomeni illustrati. Le modificazioni di competenza dei Provveditori agli studi sono effettuate, d'intesa con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. e sentiti gli enti locali, la Prefettura, le aziende sanitarie locali, il tribunale dei minorenni e le altre autorita' istituzionali locali, sulla base dei parametri riferiti alla devianza sociale, alla criminalita' minorile e all'abbandono scolastico. Sono anche valutati - a titolo meramente indicativo - l'organico del personale in servizio nella provincia e il numero degli alunni delle zone e dei quartieri prescelti nelle aree metropolitane. Art.3 - I Provveditori agli Studi delle province non comprese nell'allegato A, nel rispetto dei criteri contenuti nell'art.2, possono segnalare fino ad un massimo di due scuole situate in zone nelle quali per particolari contingenze si sia eventualmente manifestato il fenomeno dello stato di disagio sociale collegato alla dispersione. Art.4 - In ragione della complessita' degli interventi da svolgere le parti concordano di istituire, contestualmente all'applicazione della presente intesa e del contratto integrativo del comparto, un tavolo di confronto per la previsione di una specifica dotazione organica nelle scuole situate nelle aree a rischio, per l'individuazione e l'assegnazione alle predette scuole di specifiche competenze professionali, per fissare nella particolare situazione il numero massimo di alunni per classe, per sostenere e agevolare il conseguimento delle finalita' individuate in sede contrattuale, per adottare gli eventuali interventi integrativi aggiuntivi con particolare riferimento all'evasione scolastica, per proporre specifici patti territoriali mirati in particolare ad intervenire positivamente contro il lavoro minorile. Art.5 - Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 gennaio 2000 per stabilire di comune accordo le modalita' per procedere alla verifica degli indicatori che hanno portato all'individuazione delle zone a rischio. Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1999, presso il Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione I segretari generali di CGIL, CISL, UIL e SNALS