(all. 1 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 1
         INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
          RAPPRESENTATO DAL MINISTRO PROF. LUIGI BERLINGUER
          E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA
                      CGIL, CISL, UIL E SNALS,
               FIRMATARIE DEL CCNL DEL 26 MAGGIO 1999
                       PREMESSO E CONSIDERATO
- che l'art. 11 del C.C.N.L.  del  comparto  Scuola  26  maggio  1999
stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con le
OO.SS.  e  le  altre Amministrazioni pubbliche interessate individui,
tenendo conto delle risorse disponibili, scuole  situate  in  zone  a
rischio  di devianza sociale e criminalita' minorile e caratterizzate
da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media  nazionale
e  che  le scuole cosi' individuate elaborino progetti finalizzati al
recupero dell'insuccesso scolastico, da  finanziare  con  le  risorse
previste  dal C.C.N.L. medesimo e con modalita' e criteri individuati
con la contrattazione integrativa;
- la necessita' di sviluppare  un  approccio  globale  sulla  materia
oggetto  del presente articolo mediante un sistema di relazioni e, di
azioni coordinate tra i soggetti istituzionali preposti al  controllo
e  alla  prevenzione  delle  situazioni  di  devianza  sociale  e  di
criminalita' minorile dalle quali sorge e si diffonde in  determinate
aree  l'abbandono  della scuola da parte degli alunni. Al riguardo il
Ministro, considerata l'importanza  del  coinvolgimento  di  tutti  i
soggetti  istituzionali,  si riserva di verificare la possibilita' di
una direttiva del Governo sull'intera materia allo scopo di  favorire
la definizione di patti formativi integrati di zona;
- che le aree a rischio con le caratteristiche su indicate sono anche
presenti all'interno delle grandi aree metropolitane non comprese tra
quelle  nelle  quali  sono  attualmente diffusi i progetti predetti e
che,  pertanto,  e'  necessario   ampliare   le   zone   d'intervento
progettuale;
-  che  e' opportuno destinare parte delle risorse per intervenire in
situazioni di  accertata  straordinarieta'  che  possano  verificarsi
anche  al di fuori delle province e delle aree metropolitane elencate
nell'allegato;
-  l'impegno  che  le  parti   firmatarie   della   presente   intesa
verifichino,  durante  il  primo anno di applicazione dell'accordo la
congruita' dei criteri posti alla base della scelta delle province  e
delle scuole destinatarie delle risorse;
-  che  sulla  base delle aree territoriali individuate con l'ausilio
dei predetti criteri necessario coinvolgere  nella  scelta  specifica
delle  scuole i competenti Provveditori agli studi e i rappresentanti
provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.;
- l'opportunita' di destinare le risorse preferibilmente ai  progetti
presentati  da  scuole  materne  e da scuole dell'obbligo, al fine di
rafforzare  il  processo  di  prevenzione  precoce  dei  fenomeni  di
devianza  sociale  e  di  criminalita'  minorile  e  di  eliminare  e
prevenire lo  sfruttamento  del  lavoro  dei  minori  sottratti  alla
scuola;
- che la valutazione d'efficacia e' un'esigenza imposta dalle risorse
impegnate e dalla qualificazione dei progetti attuati;
                      SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.  1 - Nell'allegato A alla presente intesa sono elencate le prov-
ince nelle quali sono collocate le  scuole  che  operano  in  zone  a
rischio  di  devianza sociale e criminalita' minorile, caratterizzate
da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
L'allegato comprende anche le aree  metropolitane  di  Roma,  Milano,
Torino  e  Genova, all'interno delle quali sono da considerare zone a
rischio parti di territorio o quartieri.
Art.2 - I Provveditori agli studi delle province cui  si  riferiscono
le  predette zone, sulla base delle indicazioni inviate dal Ministero
della pubblica istruzione circa le risorse che  a  ciascuno  di  essi
potranno  essere  assegnate e del numero massimo di scuole prescelte,
comunicano  al  Ministero  stesso  l'elenco  delle  scuole,  graduate
secondo  una  scala  di  priorita',  alle quali chiedere di elaborare
progetti  pluriennali  per  contrastare  e   prevenire   i   fenomeni
illustrati.  Le  modificazioni  di  competenza  dei Provveditori agli
studi sono effettuate,  d'intesa  con  i  rappresentanti  provinciali
delle  OO.SS.   firmatarie del C.C.N.L. e sentiti gli enti locali, la
Prefettura, le aziende sanitarie locali, il tribunale dei minorenni e
le altre autorita' istituzionali locali,  sulla  base  dei  parametri
riferiti   alla   devianza  sociale,  alla  criminalita'  minorile  e
all'abbandono scolastico. Sono anche valutati -  a  titolo  meramente
indicativo  -  l'organico del personale in servizio nella provincia e
il numero degli alunni delle zone e  dei  quartieri  prescelti  nelle
aree metropolitane.
Art.3  -  I  Provveditori  agli  Studi  delle  province  non comprese
nell'allegato A,  nel  rispetto  dei  criteri  contenuti  nell'art.2,
possono  segnalare  fino  ad un massimo di due scuole situate in zone
nelle  quali  per  particolari  contingenze  si   sia   eventualmente
manifestato il fenomeno dello stato di disagio sociale collegato alla
dispersione.
Art.4 - In ragione della complessita' degli interventi da svolgere le
parti concordano di istituire, contestualmente all'applicazione della
presente  intesa  e del contratto integrativo del comparto, un tavolo
di confronto per la previsione di una  specifica  dotazione  organica
nelle  scuole  situate  nelle  aree a rischio, per l'individuazione e
l'assegnazione  alle  predette  scuole   di   specifiche   competenze
professionali,  per  fissare  nella  particolare situazione il numero
massimo  di  alunni  per  classe,  per  sostenere  e   agevolare   il
conseguimento  delle  finalita' individuate in sede contrattuale, per
adottare  gli  eventuali  interventi   integrativi   aggiuntivi   con
particolare   riferimento   all'evasione   scolastica,  per  proporre
specifici patti territoriali mirati  in  particolare  ad  intervenire
positivamente contro il lavoro minorile.
Art.5  -  Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 gennaio 2000
per stabilire di comune  accordo  le  modalita'  per  procedere  alla
verifica  degli indicatori che hanno portato all'individuazione delle
zone a rischio.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data  3  agosto  1999,
presso il Ministero della pubblica istruzione.
                Il Ministro della pubblica istruzione
           I segretari generali di CGIL, CISL, UIL e SNALS