ATTO D'INTESA STATO-REGIONI SU "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI MINIMI
STANDARD PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI PRIVATI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE
D'ABUSO"
Relazione introduttiva
Il presente atto d'intesa, superando le previsioni contenute
nell'atto d'intesa Statoregioni del 1993, conferma ed approfondisce i
principi di cooperazione e collaborazione fra lo Stato, e il S.S.N.
in particolare, ed enti e associazioni che svolgono attivita' di
prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti di persone con
problemi di uso o dipendenza da sostanze psicoattive. Le disposizioni
proposte non intendono regolamentare in modo esaustivo i rapporti tra
pubblico e privato, ma fornire un chiaro quadro di riferimento per le
regioni, alle quali compete, pertanto, la definizione di dettaglio,
con appositi provvedimenti, delle modalita' e procedure che
regoleranno a livello locale il settore delle dipendenze.
Gli anni trascorsi dal 1993 ad oggi hanno visto un significativo e
variegato sviluppo delle competenze degli enti e delle associazioni
in tutte le aree di intervento, sviluppo che ha favorito il dialogo
fra pubblico e privato ed il reciproco arricchimento nell'analisi e
nella conoscenza dei problemi; ha consentito positive esperienze di
formazione comune e la realizzazione di interventi condivisi negli
obiettivi ed integrati nell'operativita'.
La ricchezza e la diversita' del patrimonio culturale sviluppato
dal privato sociale ha condotto alla definizione di un sistema di
servizi in cui enti pubblici ed enti ed associazioni private
concorrono al perseguimento di finalita' comuni, ciascuno secondo le
proprie specifiche vocazioni istituzionali e competenze.
Questa nuova situazione consente oggi di proporre l'estensione del
rapporto pubblicoprivato, finora limitato alle strutture residenziali
e semiresidenziali, a tutti i servizi di prevenzione, cura e
riabilitazione, ove con il termine di servizio si intende l'insieme
delle unita' operative che concorrono alla realizzazione di un
programma di interventi. Tale nuovo rapporto, inoltre, mira a
valorizzare come risorsa aggiuntiva, la ampiezza delle diverse
tipologie di intervento che spaziano dalle attivita' di tipo
terapeuticoriabilitativo ai servizi a valenza socioassistenziale
(quali le comunita' di vita e quelle ad impronta
pedagogicoeducativa), che operano ciascuna secondo la propria
cultura, nell'integrazione delle componenti professionali con quelle
del volontariato; nell'ambito di un impegno e di un obiettivo comune
con il Servizio pubblico.
Nel corso di questi anni sono avvenuti, inoltre, cambiamenti
rilevanti tanto sul versante del consumo che su quello delle
strategie di cura e riabilitazione. In quest'ultimo campo
l'ampliamento degli obiettivi da raggiungere per il superamento della
dipendenza, la salvaguardia della salute, il miglioramento della
qualita' di vita delle persone tossicodipendenti e la prevenzione
dell'emarginazione richiede l'utilizzo di interventi complessi di
natura sociale, sanitaria ed educativa e, conseguentemente, una gamma
di servizi diversificati, ma integrati tra loro.
Il presente atto d'intesa oltre a ridefinire i requisiti minimi per
l'autorizzazione al funzionamento introduce le regole generali per
l'accreditamento (ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992) dei
servizi gia' autorizzati al funzionamento.
Per quanto riguarda la autorizzazione, la normativa proposta
prevede tale procedura per tutte le tipologie di servizi, siano essi
sanitari o socioassistenziali, individuando i requisiti minimi
funzionali e strutturali che devono ovviamente tener conto delle
norme generali di riferimento e del rispetto della dignita' della
persona, anche in relazione alle condizioni abitative della
struttura; il possesso di tali requisiti, attraverso l'iscrizione
all'albo, e' richiesto per 1'accesso a qualunque finanziamento
pubblico.
A tale proposito, riguardo ai requisiti professionali e formativi
del personale dipendente dagli enti e dalle associazioni, per il
personale di nuova assunzione la definizione dei requisiti formativi
e professionali viene rimandata alla emanazione di specifici decreti
da parte del Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per
gli affari sociali. Per il personale gia' operante nei diversi
servizi viene assicurata la possibilita' di svolgere le funzioni gia'
ricoperte nell'ambito della propria regione. Le regioni, inoltre,
effettueranno attivita' formative con l'obiettivo di permettere agli
operatori di ottenere titoli professionali riconosciuti a livello
nazionale.
Vengono, successivamente, definite le linee di indirizzo sulla base
delle quali le regioni stabiliscono i criteri e gli standard
qualitativi per l'accreditamento degli enti o associazioni gestori di
servizi sanitari o di servizi sociali a cui sia riconosciuto un
rilievo sanitario; l'accreditamento costituisce requisito preliminare
per l'instaurarsi di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti
e le associazioni e le aziende del S.S.N. per l'acquisto di
prestazioni sanitarie nei confronti di persone tossicodipendenti. Al
fine dell'accreditamento vengono definite aree di prestazioni
acquistabili (e non piu' tipologie), in base al programma complessivo
proposto dall'ente.
In ogni caso la predisposizione di qualunque intervento viene
subordinata alla preliminare valutazione diagnostica
multidisciplinare (medica, psicologica, sociale) delle condizioni
psicofisiche e dei bisogni della persona nella consapevolezza degli
obiettivi, dei programmi e dei tempi di attuazione degli stessi.
In questi anni si e' anche accresciuta la sensibilita' e
consapevolezza riguardo all'esigenza di una valutazione di efficacia
degli interventi di recupero. Conseguentemente, anche i criteri di
accreditamento proposti nel presente atto d'intesa includono, sia per
il settore pubblico che quello privato, l'obbligatoria adozione di
strumenti di valutazione condivisi, scientificamente validati e
confrontabili, ulteriormente favorendo il processo di confronto
costruttivo e di integrazione, nonche' la trasparenza e la
correttezza del rapporto con gli utenti. Analoga importaza viene data
alla raccolta dei dati sull'utenza, quale strumento, fra gli altri,
per il monitoraggio della applicazione delle previsioni normative.
Il sistema di accreditamento, consentendo l'acquisto di servizi,
definisce anche, nel rapporto contrattuale fra azienda sanitaria e
privati, i vincoli relativi alle risorse disponibili, vincoli a cui
dovra' attenersi l'intero sistema dei servizi. Cio' non significa che
i privati non possano erogare prestazioni oltre a quelle concordate
con le aziende, ma non possono esigere finanziamenti oltre i limiti
preventivamente definiti. Nell'ambito della logica di rete, nella
definizione dei programmi regionali e delle conseguenti risorse
dovra' essere prevista una partecipazione al processo decisionale
anche degli enti accreditati.
Premessa
Art. 1.
Gli enti e le associazioni che effettuano attivita' di prevenzione,
cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della
salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti
e/o psicoattive cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello
Stato, delle regioni e, in particolare, del Servizio sanitario
nazionale, nell'ottica della integrazione sociosanitaria e
interistituzionale dei servizi, della pari dignita' e della
valorizzazione delle specifiche capacita' d'intervento, delle
potenzialita' aggiuntive e delle specificita' del volontariato e
dell'autoaiuto.
I medesimi partecipano, nelle forme stabilite dalle leggi ai vari
livelli, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica e
alla valutazione degli interventi attuati.
Autorizzazione al funzionamento
Art. 2.
Autorizzazioni e albi regionali
Gli enti e/o le associazioni che erogano servizi relativi alle
attivita' di cui all'art. 1, sia a valenza sociosanitaria che
socioassistenziale, devono essere autorizzati al funzionamento per i
settori di rispettiva appartenenza.
L'autorizzazione determina la iscrizione dei nominati servizi
nell'apposito albo delle regioni e delle province autonome sul cui
territorio operano le strutture o i servizi afferenti all'ente o
associazione. Di regola, l'albo elenca contestualmente i servizi
autorizzati, l'ente o associazione che li gestisce e il settore di
servizio.
Le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione
all'albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti
in sede nazionale dal presente provvedimento e dalle ulteriori
disposizioni relative alle attivita' di cui all'art. 1.
L'autorizzazione e' parimenti necessaria per l'accesso a qualunque
finanziamento pubblico, qualora il contributo venga assegnato per la
realizzazione di progetti o programmi che, anche in via non
esclusiva, prevedono l'esecuzione di attivita' o prestazioni
contemplate dal presente provvedimento.
Art. 3.
Requisiti soggettivi
L'autorizzazione e' subordinata al possesso, da parte del
richiedente.
a) della personalita' giuridica di ente o societa' con finalita'
commerciali in regola con le norme vigenti;
b) della qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi
dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.
Art. 4.
Requisiti strutturali
Ove le attivita' di cui all'art. 1 richiedano l'utilizzo di
immobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti
in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria, ambientale,
infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono
essere ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e
comunque in zona salubre.
Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i
requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche
attivita'. In particolare:
a) le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti
previsti per i consultori familiari dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997;
b) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacita'
ricettiva non superiore ad otto posti devono soddisfare i requisiti
previsti per le civili abitazioni;
c) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacita'
ricettiva superiore a otto posti ed inferiore a trenta, fatte salve
le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e
locali, devono garantire i seguenti requisiti minimi:
1) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
2) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti
della sede operativa, con relativi servizi igienici;
3) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti
della sede operativa;
4) locali e servizi per il responsabile delle strutture e per gli
operatori;
5) locali per attivita' riabilitative adeguati al numero dei posti
ed alle modalita' di intervento previste nel progetto riabilitativo.
Le strutture residenziali devono, inoltre, garantire i seguenti
ulteriori requisiti:
I) camera da letto con non piu' di otto posti letto;
II) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
III) nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in
trattamento, disponibilita' di stanze da letto e locali ad essi
riservati.
Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo
anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con
il progetto riabilitativo.
d) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacita'
ricettiva superiore ai trenta posti devono essere organizzate in
moduli con le caratteristiche di cui alla lettera c).
Art. 5.
Requisiti funzionali
Ai fini dell'autorizzazione, l'ente richiedente deve anche
presentare un chiara descrizione del programma, comprensivo
dell'elenco delle prestazioni svolte nelle singole unita' operative,
e un reolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata
informazione agli utenti.
L'organizzazione interna deve essere svolta in conformita' al
programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve
prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica
e morale, garantendo la volontarieta' dell'accesso e della
permanenza.
Il programma deve esplicitare:
a) i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la
definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le
modalita' di relazione con i familiari, la descrizione degli
interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo,
sociale), le modalita' di utilizzo del personale e delle
attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute
degli utenti;
b) la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento,
con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche
(es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla
carcerazione, ecc.), precisando altresi' il numero dei posti per essi
disponibili;
c) le modalita' di valutazione e verifica degli interventi.
Il regolamento interno deve descrivere:
1) i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione
del programma di assistenza;
2) per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita
comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali
degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle
attivita' quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).
In ogni unita' operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato,
per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli
utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee
degli stessi, con la relativa motivazione.
Gli enti o associazioni devono inoltre prevedere per l'esercizio
delle proprie attivita':
la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia
delle prestazioni e delle attivita' svolte, dei rischi da infortuni o
danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;
l'utilizzo di una cartella personale degli utenti.
Art. 6.
Personale
I servizi che svolgono le attivita' di cui all'art. 1 devono essere
dotati di personale idoneo, in numero adeguato al programma svolto e
comunque non inferiore a due unita'.
Per ogni servizio deve essere identificato, a cura dell'ente
gestore, un responsabile di programma. Tale responsabile, in possesso
di idonei titoli e requisiti professionali, deve garantire un impegno
di servizio per almeno 36 ore settimanali. Il responsabile non puo'
essere sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno
dodici mesi dalla designazione. In ogni caso deve essere previsto un
sostituto con la medesima qualificazione professionale, eventualmente
appartenente ad altro servizio della medesima regione.
Il responsabile deve essere affiancato da ulteriori operatori, in
possesso di idonei titoli e requisiti professionali, per un numero
complessivo di personale non inferiore a una unita' a tempo pieno
ogni dieci utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso
da piu' sedi di servizio, uno di tali operatori deve essere
identificato quale responsabile di sede.
In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di
personale per tutta la durata di svolgimento delle attivita'.
Il personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con
l'ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse
modalita' previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei
contratti di lavoro delle rispettive qualifiche. E' consentito
l'impiego, nella dotazione minima prevista, di personale composto da
soggetti che hanno completato con esito positivo un programma di
riabilitazione, purche' esso sia stato concluso da almeno un anno.
Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti di cui all'art. 3,
lettera b), fino al 50 % del personale puo' avere un rapporto di
impegno di tipo volontario, purche' sia previsto un impegno
settimanale di almeno 18 ore e sia garantito con dichiarazione
sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio
per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del personale,
indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con
apposita documentazione. Nei medesimi servizi e' altresi' ammesso,
per una quota non eccedente il 25% della dotazione minima, l'impiego
di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno
il 50% del programma curricolare e garantisca un impegno di servizio
di almeno 18 ore settimanali.
Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'ente
gestore, momenti di lavoro di equipe e programmi periodici di
formazione e aggiornamento, anche effettuati congiuntamente alle
analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.
Art. 7.
Requisiti e formazione del personale
Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la
solidarieta' sociale, con uno o piu' decreti, definisce,
relativamente al personale di nuova assunzione, i requisiti formativi
e professionali necessari per lo svolgimento della funzione di:
a) responsabile di programma dei servizi a prevalente impronta
sociale e, rispettivamente, sanitaria;
b) operatore dei servizi medesimi.
Contestualmente vengono definite le disposizioni generali
concernenti i requisiti per l'accesso, la durata e i contenuti
didattici dei corsi di formazione regionale per gli operatori di cui
alla precedente lettera b).
Per il personale gia' operante, le regioni provvedono, sulla base
di linee guida predisposte dal Ministro della sanita', d'intesa con
il Ministro per la solidarieta' sociale, ad attivare iniziative di
formazione permanente ed aggiornamento diversificata in base alle
qualifiche e alle esperienze professionali possedute. L'attivita' di
formazione avviene, in via ordinaria, congiuntamente con quella
realizzata dalle regioni, per il personale del servizio pubblico.
L'attivita' medesima e' diretta in via prioritaria agli operatori non
in possesso dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 1 del
presente articolo, ai fini del riconoscimento anche a livello
nazionale dei titoli professionali conseguiti.
Art. 8.
Verifica dei requisiti e criteri di vigilanza
Le regioni stabiliscono le modalita' e le procedure che le
associazioni o enti richiedenti l'autorizzazione devono perfezionare
ai fini del suo conseguimento, nonche' gli adempimenti richiesti per
il mantenimento della medesima. Contestualmente vengono definiti
l'organismo/i identificato/i quali Autorita' competente/i e
responsabile/i delle procedure amministrative di verifica e
controllo, come pure i relativi territori di competenza. Tale
organismo di regola non coincide con quello responsabile delle
verifiche cliniche sulla idoneita' dei programmi di trattamento dei
singoli pazienti.
Ai medesimi organismi viene altresi' affidata la competenza
relativa alle verifiche della persistenza dei requisiti di
autorizzazione, ai fini del rinnovo ovvero della revoca della stessa.
La richiesta di autorizzazione puo' essere effettuata anche
congiuntamente per tutti servizi gestiti da un unico ente.
Le verifiche hanno luogo:
su base routinaria e con periodicita' adeguata;
su segnalazione di variazioni della situazione verificata in sede
di prima autorizzazione;
in via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e
motivate situazioni.
In tutti i casi, dell'esito delle verifiche e' data formale
comunicazione all'ente o associazione gestore autorizzato; ove sia
accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, vengono
prescritti gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri
stabiliti e il termine per porli in essere.
Qualora l'ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti,
ovvero vengano accertate gravi violazioni di leggi o regolamenti, con
pregiudizio per gli utenti o gli operatori, l'Autorita' competente
dispone la sospensione cautelativa della autorizzazione, ovvero, se
necessario, la revoca della medesima, con conseguente interruzione di
ogni attivita'. La ripresa delle attivita' e in ogni caso subordinata
alla effettuazione, su richiesta dell'ente o associazione, di una
nuova verifica.
Avverso ai provvedimenti di sospensione e revoca e' ammesso il
ricorso nelle forme previste dalla legge.
Accreditamento degli enti o associazioni
per i servizi sociosanitari
Art. 9.
Criteri di accreditamento
Le regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, art.
2 e sulla base delle linee di indirizzo contenute nel presente atto
d'intesa, stabiliscono i criteri e gli standard di qualita' per
l'accreditamento degli enti o associazioni gestori delle attivita' di
cui all'art. 1. Con l'eccezione di quanto previsto all'art. 16,
l'accreditamento e' riservato agli enti gestori gia' preventivamente
autorizzati al funzionamento per il settore sociosanitario.
L'accreditamento costituisce requisito preliminare per
l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti e
le associazioni gestori e le aziende del S.S.N., relativamente
all'acquisto di prestazioni, pur non impegnando le aziende alla
instaurazione degli stessi.
Le regioni disciplinano, altresi', le procedure relative alla
presentazione, valutazione e perfezionamento delle richieste di
accreditamento, al rilascio delle concessioni e alla attuazione delle
misure di sospensione e revoca delle stesse. Parimenti definiscono la
autorita' pubblica responsabile dei procedimenti, i criteri tecnici
per la valutazione dell'idoneita' dei richiedenti, con particolare
riguardo ai contenuti dei programmi di trattamentoriabilitazione
(intesi come insieme delle prestazioni erogate), le modalita' per le
verifiche iniziali e periodiche, le metodologie e gli strumenti per
la valutazione della qualita' delle prestazioni.
Gli albi regionali di cui all'art. 2 devono specificare la presenza
e i limiti dell'eventuale accreditamento.
Art. 10.
Aree dei servizi
Al fine dell'accreditamento, i servizi offerti dagli enti o
associazioni che intendono accedere all'accreditamento, sono
raggruppati nelle seguenti aree di prestazione, in base al programma
complessivo:
1) servizi di accoglienza;
2) servizi terapeuticoriabilitativi;
3) servizi di trattamento specialistici;
4) servizi pedagogicoriabilitativi;
5) servizi di tipo multidisciplinare integrato.
Art. 11.
Servizi di accoglienza
I servizi di cui all'area 1) sono definiti dalla possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
accoglienza non selezionata di pazienti, anche sottoposti a
trattamenti farmacologici, di durata non superiore a novanta giorni;
valutazione dello stato di salute generale del paziente, compresa
la diagnosi delle patologie infettive correlate alla
tossicodipendenza;
ove possibile, impostazione del programma terapeutico complessivo
ed individuazione della tipologia del centro piu' idoneo allo
svolgimento dello stesso;
consulenza e supporto psicologico;
colloqui di orientamento e di sostegno alle famiglie;
supporto medico generale per le problematiche sanitarie presenti
nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie
farmacologiche.
Art. 12.
Servizi terapeuticoriabilitativi
I servizi di cui all'area 2) sono definiti dalla possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non
assumono sostanze d'abuso; ove ritenuti idonei al programma e,
comunque, in assenza di controindicazioni, accoglienza di pazienti
sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi;
valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni;
attuazione di un programma terapeutico dettagliatamente descritto e
personalizzato, di durata non superiore a diciotto mesi, con relativo
monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente, ed eventuali
modifiche;
consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo,
effettuati in maniera continuativa e, se indicata, attivita' di
psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo, con cadenza
adeguata alle necessita' dei singoli utenti;
gestione delle problematiche mediche generali, adeguata alla
tipologia e gravita' delle problematiche dei singoli pazienti e,
comunque, con disponibilita' di personale per almeno tre ore alla
settimana.
Art. 13.
Servizi di trattamento specialistici
I servizi di cui all'area 3) sono definiti dalla possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite,
particolare problematicita' di gestione e/o di trattamento
medico/psicoterapeutico (es.: psichiatrici, donne in gravidanza o
puerperio, ecc.);
valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni.
gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non),
anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo
monitoraggio;
tutte le rimanenti prestazioni dell'area 2), se non controindicate.
Art. 14.
Servizi pedagogico/riabilitativi
I servizi di cui all'area 4) sono definiti dalla possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non
assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con
farmaci sostitutivi;
valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni;
attuazione di un programma pedagogico/riabilitativo predefinito e
personalizzato, di durata non superiore a trenta mesi, con obiettivo
centrato sul ripristino delle capacita' di integrazione sociale e sul
miglioramento della vita di relazione e metodologia di tipo
pedagogicoeducativo, con relativo monitoraggio delle condizioni
psicofisiche dell'utente, ed eventuali modifiche;
ove indicati, consulenza e supporto psicologico individuale e/o di
gruppo, effettuati in maniera continuativa;
ove indicato, supporto medico per le problematiche sanitarie
presenti nel periodo di osservazione.
Art. 15.
Servizi di tipo multidisciplinare integrato
I servizi di cui all'area 5) sono definiti dalla potenziale
disponibilita' almeno dei programmi, delle attivita' e delle
prestazioni offerte dalla struttura pubblica e rispondono agli stessi
requisiti (sia strutturali che di fattori produttivi) previsti per la
medesima. L'accreditamento di tali servizi avviene per l'intero
pacchetto di prestazioni offerto, ed esclude il contemporaneo
accreditamento di parte dell'offerta in altre aree.
Per tali programmi, la regione stabilisce, contestualmente ai
criteri di accreditamento per le unita' operative del servizio
pubblico:
a) la tipologia e numerosita' del personale operante, espresse in
rapporto al numero di utenti;
b) i requisiti strutturali, in base alla tipologia di erogazione
dei servizi;
c) i criteri e le modalita' per l'accesso alle prestazioni, anche
al fine di evitare la duplicazione dei vari trattamenti;
d) gli orari minimi di svolgimento del servizio e la durata massima
delle eventuali liste di attesa;
e) il divieto di effettuare selezioni di ingresso ai pazienti e
l'obbligo di rendere disponibili tutti i servizi previsti dalle leggi
e disposizioni regionali.
Le regioni disciplinano le modalita' per l'eventuale passaggio, in
casi particolari, del paziente ad altro servizio accreditato, nel
rispetto delle regole di cui al successivo art. 19.
Art. 16.
Accreditamento di programmi
di rete e di piano territoriale
Oltre che per i servizi di cui agli articoli precedenti, gli enti e
le associazioni possono essere accreditate anche per programmi,
attivita' o prestazioni, non ricompresi nelle aree precedenti, svolti
dagli enti o associazioni autorizzati, esplicitamente definiti quali
integrativi e/o migliorativi dell'offerta del servizio pubblico dai
piani regionali o dai piani di zona, ovvero dal progettoobiettivo
dell'azienda sanitaria sul cui territorio hanno luogo, relativamente
a settori quali:
contatto con utenti non presi in carico dagli altri servizi, con
finalita' di riduzione delle emergenze e delle complicanze
(intossicazioni acute, patologie infettive e correlate alla
tossicodipendenza) e di orientamento preventivo e terapeutico
generale, con particolare riguardo all'indirizzo ai servizi
strutturati;
supporto sociale e sanitario temporaneo a persone in condizioni di
grave difficolta' o disagio;
programmi personalizzati di autoaiuto, per gli utenti e i
familiari, in particolare per gli alcolisti;
programmi di formazione ed avviamento al lavoro, tramite
l'inserimento in attivita' interne della comunita' o di realta'
esterne nell'ambito di accordi predefiniti;
programmi educativi/riabilitativi ad impronta sociale.
Art. 17.
Requisiti del personale
Il personale operante negli enti o associazioni che intendono
accedere all'accreditamento, oltre alle caratteristiche indicate
all'art. 6, deve possedere ulteriori specifici requisiti,
differenziati a seconda delle aree di intervento e idonei a garantire
le specifiche prestazioni che l'ente o la struttura intendono rendere
disponibili.
Tale idoneita' e' dimostrata dalla contemporanea presenza:
a) del titolo di studio o accademico, ovvero dalla iscrizione
all'albo professionale, richiesti dalle leggi per l'espletamento
delle attivita' connesse alle prestazioni di cui agli articoli
precedenti;
b) una documentata esperienza nel settore specifico, per un periodo
non inferiore a un anno, svolta in un servizio pubblico o privato
autorizzato;
Per il personale adibito alla funzione di responsabile di
programma, il periodo di cui alla lettera b) non puo' essere
inferiore a due anni, dei quali almeno uno con rapporto di lavoro
retribuito.
Il personale disponibile deve essere numericamente sufficiente a
garantire le prestazioni offerte per le ore previste e la presenza
nella sede di lavoro deve essere documentata con apposita
registrazione. Per tutti gli interventi devono comunque essere
definite le unita' di personale, impiegate, con il relativo
curriculum professionale, il numero e la durata prevista delle
diverse prestazioni, la disponibilita' delle eventuali attrezzature
necessarie. Il personale assegnato al servizio deve avere con l'ente
gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse
modalita' previste dalle normative vigenti.
Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti di cui al precedente
art. 3, lettera b), fino al 25% della dotazione minima di personale
puo' avere un rapporto di impiego di tipo volontario, purche' sia
previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con
dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo
di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del
personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere
comprovata con apposita documentazione.
Il personale operante afferente, nell'ambito della medesima
regione, ad un unico ente gestore, puo' essere condiviso fra piu'
sedi, nel rispetto dei requisiti previsti per l'autorizzazione al
funzionamento (di cui all' art. 6), dei servizi accreditati e degli
orari di lavoro massimi consentiti dai contratti di lavoro.
Nell'ambito degli accordi contrattuali con le aziende del S.S.N.
puo' essere prevista la utilizzazione da parte dell'ente gestore, per
l'erogazione dei servizi accreditati, di unita' di personale dei
ruoli sanitari dipendente delle aziende stesse. Agli oneri connessi
si provvede tramite adeguamento delle tariffe rispetto a quelle
standard di cui al successivo art. 24.
Art. 18.
Programmi di intervento
Gli enti gestori per accedere all'accreditamento devono sottoporre
alla regione i programmi di intervento, comprensivi della descrizione
delle prestazioni erogate, sia complessivamente che nei singoli
servizi.
Tutte le azioni predisposte, a seconda delle differenti aree di
intervento, devono essere specificamente indicate, descrivendo le
unita' di personale impiegate, le ore ad esse destinate e le
attrezzature necessarie.
Il programma deve inoltre contemplare una fase di valutazione, la
metodologia e gli strumenti della quale devono essere
scientificamente validati e, in ogni caso, ricompresi fra quelli
accreditati dalla autorita' regionale.
Deve essere, infine, predisposto un progetto annuale di
supervisione da attuare sotto la guida di un professionista esperto,
in possesso di diploma di laurea attinente e documentate esperienze
specifiche nel settore.
Art. 19.
Accesso ai servizi
L'accesso ai servizi di cui agli articoli 11 e 16 avviene secondo
le modalita' stabilite dalla azienda che li acquista.
L'accesso ai servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 avviene
previa valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica
e sociale) da parte del servizio pubblico o dei servizi accreditati a
tal fine ritenuti idonei dalla regione, nei limiti dei posti
programmati, nelle medesime aree, dalle aziende.
Qualora il programma preveda un percorso ripartito fra piu' sedi o
piu' aree, la valutazione diagnostica puo' avvenire un'unica volta,
salvo modifica del programma terapeutico.
L'accesso ai servizi di cui all'art. 15 e' di norma diretto, ma
regolamentato dalle normative regionali per i fini descritti al
medesimo articolo. Le medesime norme disciplinano l'eventuale
trasferimento, in casi particolari ed esclusivamente per specifiche
esigenze di trattamento dell'utente, in altri servizi accreditati;
tale trasferimento deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui
al successivo art. 21 riguardo ai fabbisogni complessivi regionali di
acquisto delle prestazioni e, in ogni caso, comporta la applicazione
del regime tariffario previsto per l'area di accreditamento del
servizio di destinazione.
Art. 20.
Verifica dell'accreditamento
Le norme regionali stabiliscono le modalita' e le procedure che le
strutture o gli enti candidati all'accreditamento devono perfezionare
ai fini del conseguimento del medesimo.
L'autorita' competente puo' altresi' disporre procedure di
ispezione dell'ente o strutture accreditate, eventualmente senza
preavviso, ed anche dietro motivata richiesta degli ospiti delle
strutture stesse o di loro delegati.
Il Ministero della sanita', su indicazione della Consulta di cui
all'art. 22, puo' disporre l'effettuazione di indagini conoscitive di
propri funzionari o delegati, per i soli fini di cui all'articolo
medesimo. Tale attivita' viene svolta con la partecipazione dei
responsabili dell'autorita' competente e, comunque, in assenza di
questi, di intesa con la autorita' medesima.
Art. 21.
Programmazione degli interventi
I programmi delle strutture pubbliche e di quelle private che
operano nel settore delle dipendenze devono rispondere globalmente
agli specifici bisogni identificati nel territorio.
Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli
interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti dalle
singole strutture accreditate nell'ambito di appositi organismi
consultivi misti pubblicoprivato, da costituirsi presso le singole
amministrazioni regionali.
La composizione, compiti specifici e modalita' di funzionamento di
tali organismi e' stabilita con apposite disposizioni regionali. Tali
disposizioni disciplinano parimenti le modalita' di partecipazione
delle strutture accreditate alla programmazione degli interventi e
alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse delle aziende
sanitarie, come pure le modalita' dell'integrazione tra il lavoro
svolto dal servizio pubblico e quello degli enti e strutture
accreditate.
Gli enti gestori autorizzati partecipano alla programmazione degli
interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti qualora
accettino di partecipare ai programmi regionali per la valutazione e
il controllo della qualita'.
Le regioni stabiliscono annualmente, sulla base della rilevazione
dei bisogni e sentito il parere dell'organismo di cui al comma due,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'acquisto delle
prestazioni, per ciascuna area, da parte delle aziende sanitarie
presso gli enti accreditati; contestualmente vengono altresi'
definite le stime previsionali dei fabbisogni relativi agli ulteriori
due anni successivi.
Art. 22.
Consulta nazionale
A livello nazionale, e' istituita una apposita Consulta, nominata
con decreto del Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per
la solidarieta' sociale, con funzioni di monitoraggio
dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, valutazione dei
risultati conseguiti e proposta per l'aggiornamento delle normative.
Tale Consulta, di durata triennale, presieduta da un dirigente
generale del Ministero della sanita', e' cosi' composta:
a) due rappresentanti del Ministero della sanita';
b) due rappresentanti del Ministero della solidarieta' sociale;
c) due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni;
d) un rappresentante designato dalla associazione nazionale dei
comuni italiani;
e) due rappresentanti degli enti gestori dei servizi privati
iscritti agli albi regionali;
f) due rappresentanti delle associazioni degli operatori dei
servizi pubblici.
I componenti di cui alle precedenti lettere e) ed f) saranno scelti
sulla base della rappresentativita' degli enti o associazioni di
appartenenza.
Art. 23.
Rilevazione dati
Le strutture accreditate devono presentare alla regione di
appartenenza, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, un
completo rendiconto dei dati relativi alla numerosita' e
caratteristiche dell'utenza, sulla base di un modello di rilevazione
approvato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio
permanente di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18
febbraio 1999, n. 45, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato e le regioni, possibilmente con l'utilizzo di procedure
informatizzate e comunque nel rispetto delle norme sulla riservatezza
dei dati personali.
La rilevazione comprende la raccolta anche dei dati relativi agli
eventuali ospiti assistiti senza oneri per il S.S.N.
La regione puo' disporre, su indicazione dell'organismo di cui
all'art. 21, la raccolta di ulteriori informazioni di proprio
interesse.
In caso di inadempienza, la regione provvede a diffidare la
struttura, per il tramite dell'autorita' competente, a provvedere
entro trenta giorni; in caso di persistente inadempienza, la
Autorita' competente provvede alla sospensione cautelativa, sino alla
esecuzione delle disposizioni, dei rapporti contrattuali
eventualmente intercorrenti con la struttura accreditata.
Le regioni trasmettono al Ministero della sanita' i dati ricevuti,
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 24.
T a r i f f e
Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni,
definisce il sistema delle tariffe minime delle prestazioni
accreditabili suddivise in base alle diverse aree di servizi di cui
all'art. 10.
Le tariffe devono altresi' rispecchiare la qualita' e quantita' dei
fattori produttivi disponibili, come pure le prestazioni
effettivamente erogate e la tipologia della struttura che le eroga.
Le tariffe sono normalmente stabilite sulla base di rette
giornaliere per singolo utente, ovvero, per i servizi ad utenza non
quantificabile, sulla base delle ore effettive di erogazione del
servizio, oppure, ove possibile sulla base delle prestazioni
effettivamente erogate.
Le regioni stabiliscono il sistema delle tariffe operanti sul
proprio territorio, tenendo conto degli eventuali ulteriori requisiti
di accreditamento fissati dalla normativa regionale.
Art. 25.
Norme transitorie e finali
Per il personale gia' in servizio, alla data del presente
provvedimento, con funzioni di responsabile o di operatore, presso le
strutture iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, restano
valide, ai fini della valutazione di idoneita' dei requisiti
professionali di cui all'art. 6 e per il solo territorio regionale
ove insiste la struttura, le norme gia' vigenti sul territorio
regionale medesimo.
Sino alla emanazione del decreto del Ministro della sanita' di cui
all'art. 7, si considerano in possesso di idoneo requisito
professionale, ai fini dello svolgimento della funzione di
responsabile di programma, le figure laureate gia' previste per il
servizio pubblico dal decreto ministeriale n. 444 del 1990 e dalle
specifiche disposizioni regionali. I medesimi disposti del citato
decreto ministeriale n. 444 vengono utilizzati transitoriamente, sino
alla emanazione delle norme regionali, quali requisiti standard per i
servizi di cui all'area 5).
Le strutture gia' iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono
considerate automaticamente autorizzate, previa opzione per il
settore sociale o, rispettivamente, sanitario; in quest'ultimo caso,
si considerano provvisoriamente accreditate, sino alla emanazione
delle norme attuative regionali, previa presentazione, da parte del
legale responsabile dell'ente o associazione gestore:
1) di autocertificazione attestante la rispondenza dei singoli
servizi a tutti i requisiti di cui agli articoli precedenti, ivi
compresi quelli non richiesti ai fini della precedente iscrizione
all'albo regionale ovvero;
2) di dichiarazione di assunzione di impegno all'adeguamento dei
servizi ai nuovi requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 1999 o
dodici mesi dalla emanazione delle norme regionali.
In fase di prima applicazione e sino alla emanazione dei nuovi
provvedimenti, la modulistica per la raccolta dei flussi informativi
di cui all'art. 23 e' quella stabilita dal decreto ministeriale 30
ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre
1993.
Con l'entrata in vigore del presente atto d'intesa sono soppresse
tutte le disposizioni regolamentari e amministrative di livello
nazionale in contrasto con il provvedimento di cui trattasi.