(all. 1 - art. 1)
  ATTO D'INTESA STATO-REGIONI SU "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI MINIMI
STANDARD PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI  PRIVATI DI  ASSISTENZA ALLE  PERSONE DIPENDENTI  DA SOSTANZE
D'ABUSO"
                       Relazione introduttiva
  Il  presente  atto  d'intesa,  superando  le  previsioni  contenute
nell'atto d'intesa Statoregioni del 1993, conferma ed approfondisce i
principi di cooperazione  e collaborazione fra lo Stato,  e il S.S.N.
in  particolare, ed  enti e  associazioni che  svolgono attivita'  di
prevenzione,  cura  e riabilitazione  nei  confronti  di persone  con
problemi di uso o dipendenza da sostanze psicoattive. Le disposizioni
proposte non intendono regolamentare in modo esaustivo i rapporti tra
pubblico e privato, ma fornire un chiaro quadro di riferimento per le
regioni, alle  quali compete, pertanto, la  definizione di dettaglio,
con  appositi   provvedimenti,  delle   modalita'  e   procedure  che
regoleranno a livello locale il settore delle dipendenze.
  Gli anni trascorsi dal 1993 ad  oggi hanno visto un significativo e
variegato sviluppo  delle competenze degli enti  e delle associazioni
in tutte le  aree di intervento, sviluppo che ha  favorito il dialogo
fra pubblico e  privato ed il reciproco  arricchimento nell'analisi e
nella conoscenza  dei problemi; ha consentito  positive esperienze di
formazione comune  e la  realizzazione di interventi  condivisi negli
obiettivi ed integrati nell'operativita'.
  La ricchezza  e la  diversita' del patrimonio  culturale sviluppato
dal privato  sociale ha  condotto alla definizione  di un  sistema di
servizi  in  cui  enti  pubblici  ed  enti  ed  associazioni  private
concorrono al perseguimento di  finalita' comuni, ciascuno secondo le
proprie specifiche vocazioni istituzionali e competenze.
  Questa nuova situazione consente  oggi di proporre l'estensione del
rapporto pubblicoprivato, finora limitato alle strutture residenziali
e  semiresidenziali,  a  tutti  i  servizi  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione, ove con  il termine di servizio  si intende l'insieme
delle  unita'  operative  che  concorrono alla  realizzazione  di  un
programma  di  interventi.  Tale  nuovo  rapporto,  inoltre,  mira  a
valorizzare  come  risorsa  aggiuntiva,  la  ampiezza  delle  diverse
tipologie  di  intervento  che   spaziano  dalle  attivita'  di  tipo
terapeuticoriabilitativo  ai  servizi  a  valenza  socioassistenziale
(quali    le   comunita'    di    vita   e    quelle   ad    impronta
pedagogicoeducativa),  che   operano  ciascuna  secondo   la  propria
cultura, nell'integrazione delle  componenti professionali con quelle
del volontariato; nell'ambito di un  impegno e di un obiettivo comune
con il Servizio pubblico.
  Nel  corso  di  questi  anni sono  avvenuti,  inoltre,  cambiamenti
rilevanti  tanto  sul  versante  del  consumo  che  su  quello  delle
strategie   di  cura   e   riabilitazione.   In  quest'ultimo   campo
l'ampliamento degli obiettivi da raggiungere per il superamento della
dipendenza,  la salvaguardia  della  salute,  il miglioramento  della
qualita'  di vita  delle persone  tossicodipendenti e  la prevenzione
dell'emarginazione  richiede l'utilizzo  di  interventi complessi  di
natura sociale, sanitaria ed educativa e, conseguentemente, una gamma
di servizi diversificati, ma integrati tra loro.
  Il presente atto d'intesa oltre a ridefinire i requisiti minimi per
l'autorizzazione al  funzionamento introduce  le regole  generali per
l'accreditamento (ai  sensi del decreto legislativo  n. 502/1992) dei
servizi gia' autorizzati al funzionamento.
  Per  quanto  riguarda  la  autorizzazione,  la  normativa  proposta
prevede tale procedura per tutte  le tipologie di servizi, siano essi
sanitari  o  socioassistenziali,   individuando  i  requisiti  minimi
funzionali  e strutturali  che  devono ovviamente  tener conto  delle
norme generali  di riferimento  e del  rispetto della  dignita' della
persona,  anche   in  relazione   alle  condizioni   abitative  della
struttura;  il possesso  di tali  requisiti, attraverso  l'iscrizione
all'albo,  e'  richiesto  per  1'accesso  a  qualunque  finanziamento
pubblico.
  A tale  proposito, riguardo ai requisiti  professionali e formativi
del  personale dipendente  dagli enti  e dalle  associazioni, per  il
personale di nuova assunzione  la definizione dei requisiti formativi
e professionali viene rimandata  alla emanazione di specifici decreti
da parte  del Ministro della sanita',  di intesa con il  Ministro per
gli  affari  sociali. Per  il  personale  gia' operante  nei  diversi
servizi viene assicurata la possibilita' di svolgere le funzioni gia'
ricoperte  nell'ambito della  propria regione.  Le regioni,  inoltre,
effettueranno attivita' formative con  l'obiettivo di permettere agli
operatori  di ottenere  titoli professionali  riconosciuti a  livello
nazionale.
  Vengono, successivamente, definite le linee di indirizzo sulla base
delle  quali  le  regioni  stabiliscono  i  criteri  e  gli  standard
qualitativi per l'accreditamento degli enti o associazioni gestori di
servizi  sanitari o  di servizi  sociali  a cui  sia riconosciuto  un
rilievo sanitario; l'accreditamento costituisce requisito preliminare
per l'instaurarsi di rapporti contrattuali  ed economici fra gli enti
e  le  associazioni  e  le  aziende  del  S.S.N.  per  l'acquisto  di
prestazioni sanitarie nei confronti  di persone tossicodipendenti. Al
fine  dell'accreditamento   vengono  definite  aree   di  prestazioni
acquistabili (e non piu' tipologie), in base al programma complessivo
proposto dall'ente.
  In  ogni  caso la  predisposizione  di  qualunque intervento  viene
subordinata     alla      preliminare     valutazione     diagnostica
multidisciplinare  (medica,  psicologica, sociale)  delle  condizioni
psicofisiche e  dei bisogni della persona  nella consapevolezza degli
obiettivi, dei programmi e dei tempi di attuazione degli stessi.
  In  questi  anni   si  e'  anche  accresciuta   la  sensibilita'  e
consapevolezza riguardo all'esigenza di  una valutazione di efficacia
degli interventi  di recupero.  Conseguentemente, anche i  criteri di
accreditamento proposti nel presente atto d'intesa includono, sia per
il settore  pubblico che  quello privato, l'obbligatoria  adozione di
strumenti  di  valutazione  condivisi,  scientificamente  validati  e
confrontabili,  ulteriormente  favorendo  il  processo  di  confronto
costruttivo  e   di  integrazione,   nonche'  la  trasparenza   e  la
correttezza del rapporto con gli utenti. Analoga importaza viene data
alla raccolta dei  dati sull'utenza, quale strumento,  fra gli altri,
per il monitoraggio della applicazione delle previsioni normative.
  Il sistema  di accreditamento,  consentendo l'acquisto  di servizi,
definisce anche,  nel rapporto  contrattuale fra azienda  sanitaria e
privati, i vincoli  relativi alle risorse disponibili,  vincoli a cui
dovra' attenersi l'intero sistema dei servizi. Cio' non significa che
i privati non  possano erogare prestazioni oltre  a quelle concordate
con le aziende,  ma non possono esigere finanziamenti  oltre i limiti
preventivamente  definiti. Nell'ambito  della logica  di rete,  nella
definizione  dei  programmi  regionali e  delle  conseguenti  risorse
dovra'  essere prevista  una partecipazione  al processo  decisionale
anche degli enti accreditati.
                              Premessa
                               Art. 1.
  Gli enti e le associazioni che effettuano attivita' di prevenzione,
cura e riabilitazione finalizzate  alla protezione e ripristino della
salute delle  persone con uso  o dipendenza da  sostanze stupefacenti
e/o  psicoattive cooperano  al raggiungimento  degli obiettivi  dello
Stato,  delle  regioni  e,  in particolare,  del  Servizio  sanitario
nazionale,   nell'ottica   della    integrazione   sociosanitaria   e
interistituzionale  dei   servizi,  della   pari  dignita'   e  della
valorizzazione   delle  specifiche   capacita'  d'intervento,   delle
potenzialita'  aggiuntive e  delle  specificita'  del volontariato  e
dell'autoaiuto.
  I medesimi partecipano,  nelle forme stabilite dalle  leggi ai vari
livelli,  alla programmazione,  alla progettazione,  alla verifica  e
alla valutazione degli interventi attuati.
                   Autorizzazione al funzionamento
                               Art. 2.
                   Autorizzazioni e albi regionali
  Gli  enti e/o  le associazioni  che erogano  servizi relativi  alle
attivita'  di  cui  all'art.  1, sia  a  valenza  sociosanitaria  che
socioassistenziale, devono essere autorizzati  al funzionamento per i
settori di rispettiva appartenenza.
  L'autorizzazione  determina  la  iscrizione  dei  nominati  servizi
nell'apposito albo  delle regioni e  delle province autonome  sul cui
territorio  operano le  strutture o  i servizi  afferenti all'ente  o
associazione.  Di regola,  l'albo  elenca  contestualmente i  servizi
autorizzati, l'ente  o associazione che  li gestisce e il  settore di
servizio.
  Le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione
all'albo del  proprio territorio, sulla base  degli standard definiti
in  sede  nazionale  dal  presente provvedimento  e  dalle  ulteriori
disposizioni relative alle attivita' di cui all'art. 1.
  L'autorizzazione e' parimenti necessaria  per l'accesso a qualunque
finanziamento pubblico, qualora il  contributo venga assegnato per la
realizzazione  di  progetti  o  programmi   che,  anche  in  via  non
esclusiva,   prevedono  l'esecuzione   di  attivita'   o  prestazioni
contemplate dal presente provvedimento.
                               Art. 3.
                         Requisiti soggettivi
  L'autorizzazione  e'   subordinata  al   possesso,  da   parte  del
richiedente.
  a) della  personalita' giuridica di  ente o societa'  con finalita'
commerciali in regola con le norme vigenti;
  b)  della qualifica  di ONLUS  ai sensi  del decreto  legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  o delle  qualifiche  equiparate,  ai  sensi
dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.
                               Art. 4.
                        Requisiti strutturali
  Ove  le  attivita'  di  cui all'art.  1  richiedano  l'utilizzo  di
immobili,  questi devono  essere in  possesso dei  requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti
in  materia  edilizia,  urbanistica,  igienicosanitaria,  ambientale,
infortunistica  e di  prevenzione incendi.  Le sedi  operative devono
essere ubicate in  aree di insediamento abitativo o in  aree rurali e
comunque in zona salubre.
  Le  strutture  di  cui  al  comma  precedente  devono  garantire  i
requisiti   minimi  necessari   per   l'esercizio  delle   specifiche
attivita'. In particolare:
  a) le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti
previsti per i consultori familiari  dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997;
  b)  le  strutture  residenziali e  semiresidenziali  con  capacita'
ricettiva non superiore  ad otto posti devono  soddisfare i requisiti
previsti per le civili abitazioni;
  c)  le  strutture  residenziali e  semiresidenziali  con  capacita'
ricettiva superiore a  otto posti ed inferiore a  trenta, fatte salve
le  prescrizioni derivanti  dalle  specifiche  normative regionali  e
locali, devono garantire i seguenti requisiti minimi:
  1) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
  2) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti
della sede operativa, con relativi servizi igienici;
  3) locali  per cucina  e dispensa adeguati  al numero  degli ospiti
della sede operativa;
  4) locali e  servizi per il responsabile delle strutture  e per gli
operatori;
  5) locali per attivita' riabilitative  adeguati al numero dei posti
ed alle modalita' di intervento previste nel progetto riabilitativo.
  Le  strutture residenziali  devono, inoltre,  garantire i  seguenti
ulteriori requisiti:
   I) camera da letto con non piu' di otto posti letto;
  II) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
  III)  nel caso  sia  prevista  la presenza  di  soggetti minori  in
trattamento,  disponibilita' di  stanze  da letto  e  locali ad  essi
riservati.
  Tutti i  locali dovranno  essere adeguatamente  arredati, favorendo
anche la  personalizzazione dello spazio fisico,  compatibilmente con
il progetto riabilitativo.
  d)  le  strutture  residenziali e  semiresidenziali  con  capacita'
ricettiva  superiore ai  trenta  posti devono  essere organizzate  in
moduli con le caratteristiche di cui alla lettera c).
                               Art. 5.
                         Requisiti funzionali
  Ai   fini  dell'autorizzazione,   l'ente  richiedente   deve  anche
presentare   un  chiara   descrizione   del  programma,   comprensivo
dell'elenco delle prestazioni svolte  nelle singole unita' operative,
e  un reolamento,  dei quali  deve essere  fornita copia  ed adeguata
informazione agli utenti.
  L'organizzazione  interna  deve  essere svolta  in  conformita'  al
programma e  al regolamento  e, oltre al  rispetto delle  leggi, deve
prevedere l'esclusione di ogni  forma di coercizione fisica, psichica
e   morale,  garantendo   la  volontarieta'   dell'accesso  e   della
permanenza.
  Il programma deve esplicitare:
  a)  i principi  ispiratori e  la metodologia  degli interventi,  la
definizione delle  fasi e  dei tempi  complessivi di  svolgimento, le
modalita'  di  relazione  con   i  familiari,  la  descrizione  degli
interventi  (di  tipo  medico,  psicologico,  educativo,  lavorativo,
sociale),   le  modalita'   di   utilizzo  del   personale  e   delle
attrezzature, le misure intraprese ai  fini della tutela della salute
degli utenti;
  b) la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento,
con  particolare riguardo  a  quelle  con caratteristiche  specifiche
(es.:  minori,   soggetti  sottoposti   a  misure   alternative  alla
carcerazione, ecc.), precisando altresi' il numero dei posti per essi
disponibili;
  c) le modalita' di valutazione e verifica degli interventi.
  Il regolamento interno deve descrivere:
  1) i diritti e gli  obblighi che l'utente assume con l'accettazione
del programma di assistenza;
  2) per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita
comunitaria,  con  particolare  riguardo alle  norme  comportamentali
degli operatori  e degli  utenti e al  loro eventuale  utilizzo nelle
attivita' quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).
  In ogni unita' operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato,
per gli eventuali controlli  richiesti, un registro giornaliero degli
utenti. Nel medesimo registro  vengono annotate le assenze temporanee
degli stessi, con la relativa motivazione.
  Gli enti  o associazioni  devono inoltre prevedere  per l'esercizio
delle proprie attivita':
  la copertura assicurativa, secondo le  norme vigenti e la tipologia
delle prestazioni e delle attivita' svolte, dei rischi da infortuni o
danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;
   l'utilizzo di una cartella personale degli utenti.
                               Art. 6.
                              Personale
  I servizi che svolgono le attivita' di cui all'art. 1 devono essere
dotati di personale idoneo, in  numero adeguato al programma svolto e
comunque non inferiore a due unita'.
  Per  ogni  servizio  deve  essere identificato,  a  cura  dell'ente
gestore, un responsabile di programma. Tale responsabile, in possesso
di idonei titoli e requisiti professionali, deve garantire un impegno
di servizio per  almeno 36 ore settimanali. Il  responsabile non puo'
essere  sostituito,  salvo gravi  e  documentati  motivi, per  almeno
dodici mesi dalla designazione. In  ogni caso deve essere previsto un
sostituto con la medesima qualificazione professionale, eventualmente
appartenente ad altro servizio della medesima regione.
  Il responsabile  deve essere affiancato da  ulteriori operatori, in
possesso di  idonei titoli e  requisiti professionali, per  un numero
complessivo di  personale non  inferiore a una  unita' a  tempo pieno
ogni dieci utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso
da  piu'  sedi  di  servizio,  uno  di  tali  operatori  deve  essere
identificato quale responsabile di sede.
  In  ogni caso  deve essere  garantita la  presenza continuativa  di
personale per tutta la durata di svolgimento delle attivita'.
  Il personale  minimo previsto per  ciascun servizio deve  avere con
l'ente gestore un  rapporto di lavoro retribuito,  secondo le diverse
modalita'  previste  dalle  normative  vigenti  e  nel  rispetto  dei
contratti  di  lavoro  delle  rispettive  qualifiche.  E'  consentito
l'impiego, nella dotazione minima  prevista, di personale composto da
soggetti  che hanno  completato con  esito positivo  un programma  di
riabilitazione, purche' esso sia stato concluso da almeno un anno.
  Limitatamente  ai servizi  gestiti dagli  enti di  cui all'art.  3,
lettera b),  fino al  50 %  del personale puo'  avere un  rapporto di
impegno  di   tipo  volontario,  purche'  sia   previsto  un  impegno
settimanale  di  almeno 18  ore  e  sia garantito  con  dichiarazione
sottoscritta  dall'interessato, un  impegno continuativo  di servizio
per  almeno  un  anno.  In  ogni caso,  la  presenza  del  personale,
indipendentemente dal rapporto di  lavoro, deve essere comprovata con
apposita documentazione.  Nei medesimi  servizi e'  altresi' ammesso,
per una quota non eccedente  il 25% della dotazione minima, l'impiego
di personale in formazione, a  condizione che abbia completato almeno
il 50% del programma curricolare  e garantisca un impegno di servizio
di almeno 18 ore settimanali.
  Per tutto  il personale  devono essere  previsti, a  cura dell'ente
gestore,  momenti  di  lavoro  di equipe  e  programmi  periodici  di
formazione  e  aggiornamento,  anche effettuati  congiuntamente  alle
analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.
                               Art. 7.
                 Requisiti e formazione del personale
  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il  Ministro  per  la
solidarieta'   sociale,   con   uno  o   piu'   decreti,   definisce,
relativamente al personale di nuova assunzione, i requisiti formativi
e professionali necessari per lo svolgimento della funzione di:
  a)  responsabile di  programma  dei servizi  a prevalente  impronta
sociale e, rispettivamente, sanitaria;
    b) operatore dei servizi medesimi.
  Contestualmente   vengono   definite   le   disposizioni   generali
concernenti  i  requisiti per  l'accesso,  la  durata e  i  contenuti
didattici dei corsi di formazione  regionale per gli operatori di cui
alla precedente lettera b).
  Per il personale  gia' operante, le regioni  provvedono, sulla base
di linee guida  predisposte dal Ministro della  sanita', d'intesa con
il Ministro  per la solidarieta'  sociale, ad attivare  iniziative di
formazione  permanente ed  aggiornamento diversificata  in base  alle
qualifiche e alle esperienze  professionali possedute. L'attivita' di
formazione  avviene,  in  via ordinaria,  congiuntamente  con  quella
realizzata  dalle regioni,  per il  personale del  servizio pubblico.
L'attivita' medesima e' diretta in via prioritaria agli operatori non
in possesso dei requisiti previsti dai  decreti di cui al comma 1 del
presente  articolo,  ai  fini  del  riconoscimento  anche  a  livello
nazionale dei titoli professionali conseguiti.
                               Art. 8.
            Verifica dei requisiti e criteri di vigilanza
  Le  regioni  stabiliscono  le  modalita'  e  le  procedure  che  le
associazioni o enti  richiedenti l'autorizzazione devono perfezionare
ai fini del suo conseguimento,  nonche' gli adempimenti richiesti per
il  mantenimento  della  medesima. Contestualmente  vengono  definiti
l'organismo/i   identificato/i   quali   Autorita'   competente/i   e
responsabile/i   delle  procedure   amministrative   di  verifica   e
controllo,  come  pure  i  relativi  territori  di  competenza.  Tale
organismo  di  regola  non  coincide con  quello  responsabile  delle
verifiche cliniche  sulla idoneita' dei programmi  di trattamento dei
singoli pazienti.
  Ai  medesimi  organismi  viene   altresi'  affidata  la  competenza
relativa   alle  verifiche   della  persistenza   dei  requisiti   di
autorizzazione, ai fini del rinnovo ovvero della revoca della stessa.
  La  richiesta  di  autorizzazione   puo'  essere  effettuata  anche
congiuntamente per tutti servizi gestiti da un unico ente.
  Le verifiche hanno luogo:
   su base routinaria e con periodicita' adeguata;
  su segnalazione  di variazioni della situazione  verificata in sede
di prima autorizzazione;
  in via  straordinaria, eventualmente  senza preavviso, per  gravi e
motivate situazioni.
  In  tutti  i  casi,  dell'esito delle  verifiche  e'  data  formale
comunicazione all'ente  o associazione  gestore autorizzato;  ove sia
accertato  il  venir  meno  dei requisiti  minimi  previsti,  vengono
prescritti gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri
stabiliti e il termine per porli in essere.
  Qualora  l'ente gestore  non provveda  agli adeguamenti  richiesti,
ovvero vengano accertate gravi violazioni di leggi o regolamenti, con
pregiudizio per  gli utenti  o gli operatori,  l'Autorita' competente
dispone la  sospensione cautelativa della autorizzazione,  ovvero, se
necessario, la revoca della medesima, con conseguente interruzione di
ogni attivita'. La ripresa delle attivita' e in ogni caso subordinata
alla  effettuazione, su  richiesta dell'ente  o associazione,  di una
nuova verifica.
  Avverso  ai provvedimenti  di sospensione  e revoca  e' ammesso  il
ricorso nelle forme previste dalla legge.
              Accreditamento degli enti o associazioni
                     per i servizi sociosanitari
                               Art. 9.
                      Criteri di accreditamento
  Le regioni, ai sensi del decreto  legislativo n. 502 del 1992, art.
2 e sulla  base delle linee di indirizzo contenute  nel presente atto
d'intesa,  stabiliscono i  criteri  e gli  standard  di qualita'  per
l'accreditamento degli enti o associazioni gestori delle attivita' di
cui  all'art. 1.  Con  l'eccezione di  quanto  previsto all'art.  16,
l'accreditamento e' riservato agli  enti gestori gia' preventivamente
autorizzati al funzionamento per il settore sociosanitario.
  L'accreditamento    costituisce     requisito    preliminare    per
l'instaurazione di rapporti contrattuali ed  economici fra gli enti e
le  associazioni  gestori  e  le aziende  del  S.S.N.,  relativamente
all'acquisto  di  prestazioni, pur  non  impegnando  le aziende  alla
instaurazione degli stessi.
  Le  regioni  disciplinano,  altresi', le  procedure  relative  alla
presentazione,  valutazione  e  perfezionamento  delle  richieste  di
accreditamento, al rilascio delle concessioni e alla attuazione delle
misure di sospensione e revoca delle stesse. Parimenti definiscono la
autorita' pubblica  responsabile dei procedimenti, i  criteri tecnici
per la  valutazione dell'idoneita'  dei richiedenti,  con particolare
riguardo  ai  contenuti  dei programmi  di  trattamentoriabilitazione
(intesi come insieme delle prestazioni  erogate), le modalita' per le
verifiche iniziali e  periodiche, le metodologie e  gli strumenti per
la valutazione della qualita' delle prestazioni.
  Gli albi regionali di cui all'art. 2 devono specificare la presenza
e i limiti dell'eventuale accreditamento.
                              Art. 10.
                           Aree dei servizi
  Al  fine  dell'accreditamento,  i  servizi  offerti  dagli  enti  o
associazioni   che   intendono  accedere   all'accreditamento,   sono
raggruppati nelle seguenti aree di  prestazione, in base al programma
complessivo:
   1) servizi di accoglienza;
   2) servizi terapeuticoriabilitativi;
   3) servizi di trattamento specialistici;
   4) servizi pedagogicoriabilitativi;
   5) servizi di tipo multidisciplinare integrato.
                              Art. 11.
                        Servizi di accoglienza
  I  servizi  di  cui  all'area  1)  sono  definiti  dalla  possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
  accoglienza  non  selezionata  di   pazienti,  anche  sottoposti  a
trattamenti farmacologici, di durata non superiore a novanta giorni;
  valutazione dello  stato di salute generale  del paziente, compresa
la    diagnosi    delle    patologie   infettive    correlate    alla
tossicodipendenza;
  ove possibile,  impostazione del programma  terapeutico complessivo
ed  individuazione  della  tipologia  del  centro  piu'  idoneo  allo
svolgimento dello stesso;
   consulenza e supporto psicologico;
   colloqui di orientamento e di sostegno alle famiglie;
  supporto medico  generale per  le problematiche  sanitarie presenti
nel periodo di permanenza nella  struttura e per le eventuali terapie
farmacologiche.
                              Art. 12.
                   Servizi terapeuticoriabilitativi
  I  servizi  di  cui  all'area  2)  sono  definiti  dalla  possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
  accoglienza di  pazienti con  caratteristiche predefinite,  che non
assumono  sostanze  d'abuso;  ove  ritenuti idonei  al  programma  e,
comunque, in  assenza di  controindicazioni, accoglienza  di pazienti
sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi;
  valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni;
  attuazione di un programma terapeutico dettagliatamente descritto e
personalizzato, di durata non superiore a diciotto mesi, con relativo
monitoraggio delle condizioni  psicofisiche dell'utente, ed eventuali
modifiche;
  consulenza  e  supporto  psicologico  individuale  e/o  di  gruppo,
effettuati  in  maniera continuativa  e,  se  indicata, attivita'  di
psicoterapia  strutturata,  individuale  e  di  gruppo,  con  cadenza
adeguata alle necessita' dei singoli utenti;
  gestione  delle  problematiche   mediche  generali,  adeguata  alla
tipologia  e gravita'  delle  problematiche dei  singoli pazienti  e,
comunque, con  disponibilita' di  personale per  almeno tre  ore alla
settimana.
                              Art. 13.
                 Servizi di trattamento specialistici
  I  servizi  di  cui  all'area  3)  sono  definiti  dalla  possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
  accoglienza   di   pazienti    con   caratteristiche   predefinite,
particolare   problematicita'   di   gestione  e/o   di   trattamento
medico/psicoterapeutico  (es.: psichiatrici,  donne  in gravidanza  o
puerperio, ecc.);
  valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni.
  gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non),
anche   con   ricorso   a  trattamenti   farmacologici   e   relativo
monitoraggio;
  tutte le rimanenti prestazioni dell'area 2), se non controindicate.
                              Art. 14.
                   Servizi pedagogico/riabilitativi
  I  servizi  di  cui  all'area  4)  sono  definiti  dalla  possibile
erogazione delle seguenti prestazioni:
  accoglienza di  pazienti con  caratteristiche predefinite,  che non
assumono  sostanze  d'abuso e  non  hanno  in corso  trattamenti  con
farmaci sostitutivi;
  valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata
da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualita'
indicate dalle regioni;
  attuazione di  un programma pedagogico/riabilitativo  predefinito e
personalizzato, di durata non superiore  a trenta mesi, con obiettivo
centrato sul ripristino delle capacita' di integrazione sociale e sul
miglioramento  della   vita  di  relazione  e   metodologia  di  tipo
pedagogicoeducativo,  con  relativo   monitoraggio  delle  condizioni
psicofisiche dell'utente, ed eventuali modifiche;
  ove indicati, consulenza e  supporto psicologico individuale e/o di
gruppo, effettuati in maniera continuativa;
  ove  indicato,  supporto  medico  per  le  problematiche  sanitarie
presenti nel periodo di osservazione.
                              Art. 15.
             Servizi di tipo multidisciplinare integrato
  I  servizi  di  cui  all'area 5)  sono  definiti  dalla  potenziale
disponibilita'  almeno   dei  programmi,  delle  attivita'   e  delle
prestazioni offerte dalla struttura pubblica e rispondono agli stessi
requisiti (sia strutturali che di fattori produttivi) previsti per la
medesima.  L'accreditamento  di  tali servizi  avviene  per  l'intero
pacchetto  di  prestazioni  offerto,   ed  esclude  il  contemporaneo
accreditamento di parte dell'offerta in altre aree.
  Per  tali  programmi,  la regione  stabilisce,  contestualmente  ai
criteri  di  accreditamento  per  le unita'  operative  del  servizio
pubblico:
  a) la tipologia  e numerosita' del personale  operante, espresse in
rapporto al numero di utenti;
  b) i  requisiti strutturali, in  base alla tipologia  di erogazione
dei servizi;
  c) i criteri  e le modalita' per l'accesso  alle prestazioni, anche
al fine di evitare la duplicazione dei vari trattamenti;
  d) gli orari minimi di svolgimento del servizio e la durata massima
delle eventuali liste di attesa;
  e) il  divieto di  effettuare selezioni di  ingresso ai  pazienti e
l'obbligo di rendere disponibili tutti i servizi previsti dalle leggi
e disposizioni regionali.
  Le regioni disciplinano le  modalita' per l'eventuale passaggio, in
casi  particolari, del  paziente ad  altro servizio  accreditato, nel
rispetto delle regole di cui al successivo art. 19.
                              Art. 16.
                     Accreditamento di programmi
                   di rete e di piano territoriale
  Oltre che per i servizi di cui agli articoli precedenti, gli enti e
le  associazioni  possono  essere accreditate  anche  per  programmi,
attivita' o prestazioni, non ricompresi nelle aree precedenti, svolti
dagli enti o associazioni  autorizzati, esplicitamente definiti quali
integrativi e/o  migliorativi dell'offerta del servizio  pubblico dai
piani regionali  o dai  piani di  zona, ovvero  dal progettoobiettivo
dell'azienda sanitaria sul cui  territorio hanno luogo, relativamente
a settori quali:
  contatto con  utenti non presi  in carico dagli altri  servizi, con
finalita'   di  riduzione   delle  emergenze   e  delle   complicanze
(intossicazioni   acute,  patologie   infettive   e  correlate   alla
tossicodipendenza)  e   di  orientamento  preventivo   e  terapeutico
generale,   con  particolare   riguardo   all'indirizzo  ai   servizi
strutturati;
  supporto sociale e sanitario temporaneo  a persone in condizioni di
grave difficolta' o disagio;
  programmi  personalizzati   di  autoaiuto,  per  gli   utenti  e  i
familiari, in particolare per gli alcolisti;
  programmi   di  formazione   ed  avviamento   al  lavoro,   tramite
l'inserimento  in  attivita' interne  della  comunita'  o di  realta'
esterne nell'ambito di accordi predefiniti;
   programmi educativi/riabilitativi ad impronta sociale.
                              Art. 17.
                       Requisiti del personale
  Il  personale  operante negli  enti  o  associazioni che  intendono
accedere  all'accreditamento,  oltre  alle  caratteristiche  indicate
all'art.   6,   deve   possedere   ulteriori   specifici   requisiti,
differenziati a seconda delle aree di intervento e idonei a garantire
le specifiche prestazioni che l'ente o la struttura intendono rendere
disponibili.
  Tale idoneita' e' dimostrata dalla contemporanea presenza:
  a)  del titolo  di  studio o  accademico,  ovvero dalla  iscrizione
all'albo  professionale,  richiesti  dalle leggi  per  l'espletamento
delle  attivita'  connesse  alle  prestazioni di  cui  agli  articoli
precedenti;
  b) una documentata esperienza nel settore specifico, per un periodo
non inferiore  a un anno,  svolta in  un servizio pubblico  o privato
autorizzato;
  Per  il   personale  adibito  alla  funzione   di  responsabile  di
programma,  il  periodo  di  cui  alla lettera  b)  non  puo'  essere
inferiore a  due anni, dei  quali almeno  uno con rapporto  di lavoro
retribuito.
  Il personale  disponibile deve  essere numericamente  sufficiente a
garantire le  prestazioni offerte per  le ore previste e  la presenza
nella   sede  di   lavoro  deve   essere  documentata   con  apposita
registrazione.  Per  tutti  gli  interventi  devono  comunque  essere
definite  le   unita'  di  personale,  impiegate,   con  il  relativo
curriculum  professionale,  il  numero  e la  durata  prevista  delle
diverse prestazioni,  la disponibilita' delle  eventuali attrezzature
necessarie. Il personale assegnato al  servizio deve avere con l'ente
gestore  un  rapporto  di   lavoro  retribuito,  secondo  le  diverse
modalita' previste dalle normative vigenti.
  Limitatamente ai  servizi gestiti dagli  enti di cui  al precedente
art. 3, lettera  b), fino al 25% della dotazione  minima di personale
puo' avere  un rapporto  di impiego di  tipo volontario,  purche' sia
previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con
dichiarazione sottoscritta dall'interessato,  un impegno continuativo
di  servizio per  almeno  un  anno. In  ogni  caso,  la presenza  del
personale,  indipendentemente dal  rapporto  di  lavoro, deve  essere
comprovata con apposita documentazione.
  Il  personale   operante  afferente,  nell'ambito   della  medesima
regione, ad  un unico  ente gestore, puo'  essere condiviso  fra piu'
sedi,  nel rispetto  dei requisiti  previsti per  l'autorizzazione al
funzionamento (di cui  all' art. 6), dei servizi  accreditati e degli
orari di lavoro massimi consentiti dai contratti di lavoro.
  Nell'ambito degli  accordi contrattuali  con le aziende  del S.S.N.
puo' essere prevista la utilizzazione da parte dell'ente gestore, per
l'erogazione  dei servizi  accreditati,  di unita'  di personale  dei
ruoli sanitari  dipendente delle aziende stesse.  Agli oneri connessi
si  provvede  tramite adeguamento  delle  tariffe  rispetto a  quelle
standard di cui al successivo art. 24.
                              Art. 18.
                       Programmi di intervento
  Gli enti gestori per  accedere all'accreditamento devono sottoporre
alla regione i programmi di intervento, comprensivi della descrizione
delle  prestazioni  erogate,  sia complessivamente  che  nei  singoli
servizi.
  Tutte le  azioni predisposte,  a seconda  delle differenti  aree di
intervento,  devono essere  specificamente  indicate, descrivendo  le
unita'  di  personale  impiegate,  le  ore ad  esse  destinate  e  le
attrezzature necessarie.
  Il programma deve  inoltre contemplare una fase  di valutazione, la
metodologia   e    gli   strumenti   della   quale    devono   essere
scientificamente  validati e,  in  ogni caso,  ricompresi fra  quelli
accreditati dalla autorita' regionale.
  Deve   essere,  infine,   predisposto   un   progetto  annuale   di
supervisione da attuare sotto la  guida di un professionista esperto,
in possesso di  diploma di laurea attinente  e documentate esperienze
specifiche nel settore.
                              Art. 19.
                          Accesso ai servizi
  L'accesso ai servizi  di cui agli articoli 11 e  16 avviene secondo
le modalita' stabilite dalla azienda che li acquista.
  L'accesso  ai servizi  di cui  agli articoli  12, 13  e 14  avviene
previa valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica
e sociale) da parte del servizio pubblico o dei servizi accreditati a
tal  fine  ritenuti  idonei  dalla  regione,  nei  limiti  dei  posti
programmati, nelle medesime aree, dalle aziende.
  Qualora il programma preveda un  percorso ripartito fra piu' sedi o
piu' aree,  la valutazione diagnostica puo'  avvenire un'unica volta,
salvo modifica del programma terapeutico.
  L'accesso ai  servizi di cui  all'art. 15  e' di norma  diretto, ma
regolamentato  dalle  normative regionali  per  i  fini descritti  al
medesimo  articolo.   Le  medesime  norme   disciplinano  l'eventuale
trasferimento, in  casi particolari ed esclusivamente  per specifiche
esigenze di  trattamento dell'utente,  in altri  servizi accreditati;
tale trasferimento deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui
al successivo art. 21 riguardo ai fabbisogni complessivi regionali di
acquisto delle prestazioni e, in  ogni caso, comporta la applicazione
del  regime  tariffario previsto  per  l'area  di accreditamento  del
servizio di destinazione.
                              Art. 20.
                     Verifica dell'accreditamento
  Le norme regionali stabiliscono le  modalita' e le procedure che le
strutture o gli enti candidati all'accreditamento devono perfezionare
ai fini del conseguimento del medesimo.
  L'autorita'   competente  puo'   altresi'  disporre   procedure  di
ispezione  dell'ente  o  strutture accreditate,  eventualmente  senza
preavviso,  ed anche  dietro  motivata richiesta  degli ospiti  delle
strutture stesse o di loro delegati.
  Il Ministero  della sanita', su  indicazione della Consulta  di cui
all'art. 22, puo' disporre l'effettuazione di indagini conoscitive di
propri funzionari  o delegati,  per i soli  fini di  cui all'articolo
medesimo.  Tale  attivita' viene  svolta  con  la partecipazione  dei
responsabili  dell'autorita' competente  e, comunque,  in assenza  di
questi, di intesa con la autorita' medesima.
                              Art. 21.
                   Programmazione degli interventi
  I  programmi delle  strutture  pubbliche e  di  quelle private  che
operano nel  settore delle  dipendenze devono  rispondere globalmente
agli specifici bisogni identificati nel territorio.
  Gli enti gestori accreditati  partecipano alla programmazione degli
interventi regionali  e alla verifica dei  risultati conseguiti dalle
singole  strutture  accreditate  nell'ambito  di  appositi  organismi
consultivi misti  pubblicoprivato, da  costituirsi presso  le singole
amministrazioni regionali.
  La composizione, compiti specifici  e modalita' di funzionamento di
tali organismi e' stabilita con apposite disposizioni regionali. Tali
disposizioni  disciplinano parimenti  le modalita'  di partecipazione
delle strutture  accreditate alla  programmazione degli  interventi e
alla  ottimizzazione   dell'utilizzo  delle  risorse   delle  aziende
sanitarie,  come pure  le modalita'  dell'integrazione tra  il lavoro
svolto  dal  servizio  pubblico  e  quello  degli  enti  e  strutture
accreditate.
  Gli enti gestori autorizzati  partecipano alla programmazione degli
interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti qualora
accettino di partecipare ai programmi  regionali per la valutazione e
il controllo della qualita'.
  Le regioni  stabiliscono annualmente, sulla base  della rilevazione
dei bisogni e  sentito il parere dell'organismo di cui  al comma due,
l'ammontare  complessivo delle  risorse destinate  all'acquisto delle
prestazioni,  per ciascuna  area,  da parte  delle aziende  sanitarie
presso  gli   enti  accreditati;  contestualmente   vengono  altresi'
definite le stime previsionali dei fabbisogni relativi agli ulteriori
due anni successivi.
                              Art. 22.
                          Consulta nazionale
  A livello  nazionale, e' istituita una  apposita Consulta, nominata
con decreto del Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per
la    solidarieta'   sociale,    con    funzioni   di    monitoraggio
dell'adeguamento   dell'assetto    organizzativo,   valutazione   dei
risultati conseguiti e proposta  per l'aggiornamento delle normative.
Tale  Consulta,  di  durata  triennale, presieduta  da  un  dirigente
generale del Ministero della sanita', e' cosi' composta:
    a) due rappresentanti del Ministero della sanita';
  b) due rappresentanti del Ministero della solidarieta' sociale;
  c)  due rappresentanti  designati dalla  Conferenza dei  presidenti
delle regioni;
  d)  un rappresentante  designato dalla  associazione nazionale  dei
comuni italiani;
  e)  due  rappresentanti  degli  enti gestori  dei  servizi  privati
iscritti agli albi regionali;
  f)  due  rappresentanti  delle  associazioni  degli  operatori  dei
servizi pubblici.
  I componenti di cui alle precedenti lettere e) ed f) saranno scelti
sulla  base della  rappresentativita'  degli enti  o associazioni  di
appartenenza.
                              Art. 23.
                           Rilevazione dati
  Le  strutture   accreditate  devono  presentare  alla   regione  di
appartenenza,  entro e  non oltre  il 28  febbraio di  ogni anno,  un
completo   rendiconto   dei   dati  relativi   alla   numerosita'   e
caratteristiche dell'utenza, sulla base  di un modello di rilevazione
approvato con decreto del Ministro  della sanita', di concerto con il
Ministro   per  la   solidarieta'  sociale,   sentito  l'Osservatorio
permanente di  cui all'art. 1,  comma 1,  lettera b), della  legge 18
febbraio 1999, n. 45, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato e le  regioni, possibilmente con l'utilizzo di procedure
informatizzate e comunque nel rispetto delle norme sulla riservatezza
dei dati personali.
  La rilevazione comprende  la raccolta anche dei  dati relativi agli
eventuali ospiti assistiti senza oneri per il S.S.N.
  La  regione puo'  disporre,  su indicazione  dell'organismo di  cui
all'art.  21,  la  raccolta  di  ulteriori  informazioni  di  proprio
interesse.
  In  caso  di  inadempienza,  la regione  provvede  a  diffidare  la
struttura,  per il  tramite dell'autorita'  competente, a  provvedere
entro  trenta  giorni;  in   caso  di  persistente  inadempienza,  la
Autorita' competente provvede alla sospensione cautelativa, sino alla
esecuzione    delle   disposizioni,    dei   rapporti    contrattuali
eventualmente intercorrenti con la struttura accreditata.
  Le regioni trasmettono al Ministero  della sanita' i dati ricevuti,
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
                              Art. 24.
                            T a r i f f e
  Il  Ministro  della  sanita',   con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza  permanente per  i rapporti  fra  lo Stato  e le  regioni,
definisce  il   sistema  delle   tariffe  minime   delle  prestazioni
accreditabili suddivise in  base alle diverse aree di  servizi di cui
all'art. 10.
  Le tariffe devono altresi' rispecchiare la qualita' e quantita' dei
fattori   produttivi   disponibili,    come   pure   le   prestazioni
effettivamente erogate e la tipologia della struttura che le eroga.
  Le  tariffe   sono  normalmente  stabilite  sulla   base  di  rette
giornaliere per singolo  utente, ovvero, per i servizi  ad utenza non
quantificabile,  sulla base  delle  ore effettive  di erogazione  del
servizio,  oppure,   ove  possibile  sulla  base   delle  prestazioni
effettivamente erogate.
  Le  regioni  stabiliscono il  sistema  delle  tariffe operanti  sul
proprio territorio, tenendo conto degli eventuali ulteriori requisiti
di accreditamento fissati dalla normativa regionale.
                              Art. 25.
                      Norme transitorie e finali
  Per  il  personale  gia'  in   servizio,  alla  data  del  presente
provvedimento, con funzioni di responsabile o di operatore, presso le
strutture  iscritte  agli albi  regionali  di  cui all'art.  116  del
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 309  del 1990,  restano
valide,  ai  fini  della   valutazione  di  idoneita'  dei  requisiti
professionali di  cui all'art. 6  e per il solo  territorio regionale
ove  insiste  la struttura,  le  norme  gia' vigenti  sul  territorio
regionale medesimo.
  Sino alla emanazione del decreto  del Ministro della sanita' di cui
all'art.  7,   si  considerano   in  possesso  di   idoneo  requisito
professionale,   ai  fini   dello  svolgimento   della  funzione   di
responsabile di  programma, le figure  laureate gia' previste  per il
servizio pubblico  dal decreto ministeriale  n. 444 del 1990  e dalle
specifiche  disposizioni regionali.  I medesimi  disposti del  citato
decreto ministeriale n. 444 vengono utilizzati transitoriamente, sino
alla emanazione delle norme regionali, quali requisiti standard per i
servizi di cui all'area 5).
  Le strutture gia' iscritte agli  albi regionali di cui all'art. 116
del decreto  del Presidente  della Repubblica n.  309 del  1990, sono
considerate  automaticamente  autorizzate,   previa  opzione  per  il
settore sociale o, rispettivamente,  sanitario; in quest'ultimo caso,
si  considerano provvisoriamente  accreditate,  sino alla  emanazione
delle norme  attuative regionali, previa presentazione,  da parte del
legale responsabile dell'ente o associazione gestore:
  1)  di autocertificazione  attestante  la  rispondenza dei  singoli
servizi  a tutti  i requisiti  di cui  agli articoli  precedenti, ivi
compresi  quelli non  richiesti ai  fini della  precedente iscrizione
all'albo regionale ovvero;
  2) di  dichiarazione di  assunzione di impegno  all'adeguamento dei
servizi ai  nuovi requisiti entro e  non oltre il 31  dicembre 1999 o
dodici mesi dalla emanazione delle norme regionali.
  In  fase di  prima applicazione  e sino  alla emanazione  dei nuovi
provvedimenti, la modulistica per  la raccolta dei flussi informativi
di cui  all'art. 23 e'  quella stabilita dal decreto  ministeriale 30
ottobre  1993, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  10 novembre
1993.
  Con l'entrata in  vigore del presente atto  d'intesa sono soppresse
tutte  le  disposizioni  regolamentari e  amministrative  di  livello
nazionale in contrasto con il provvedimento di cui trattasi.