Allegato 1 NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI A BORDO DI NAVI O UNITA' EQUIPARATE Premessa. La presente normativa si applica alle navi ed ai galleggianti, cosi' come definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, con esclusione delle navi o imbarcazioni da diporto e a vela. La presente normativa contiene: le procedure da adottare negli eventuali interventi di bonifica da adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto; le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi su materiali contenenti amianto collegati o collegabili a qualsiasi intervento di riparazione e/o trasformazione navale effettuato in rada, in banchina o presso cantieri navali. Il presente decreto si applica in caso di interventi su materiali contenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonche' a quelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi presso porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano. Per la localizzazione e classificazione dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, i metodi di bonifica e il programnna di controllo si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994 e alla tabella A) del presente decreto. Le metodiche di campionamento e analisi dei materiali contenenti amianto sono quelle descritte nel decreto ministeriale 6 settembre 1994. 1. Localizzazione e identificazione dei materiali contenenti amianto. La legge n. 257, del 27 marzo 1992, definisce le norme relative alla cessazione dall'amianto, nonche' la data di entrata in vigore definitiva della stessa (28 aprile 1994). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della suddetta legge, per tutte le navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994 e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione di bordo dovra' essere integrata, entro docici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una dichiarazione della societa' armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura consistera' in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo e quantita' di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovra' essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave. Per l'autocertificazione la societa' armatoriale potra' avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e dovra' in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni. La documentazione di cui sopra dovra' essere resa disponibile qualora occorra procedere ad interventi su strutture o parti di nave in cui sia presente amianto. Dovra' essere inoltre esibita su richiesta delle autorita' di vigilanza competenti. Per le navi con bandiera italiana, copia della mappatura, unitamente ai dati di identificazione della nave, dovra' essere inviata al Ministero della sanita' che, qualora sia fatta richiesta, ne rendera' disponibile copia agli enti competenti. La mappatura dovra' essere aggiornata ogniqualvolta vengano eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti amianto segnalando data, luogo ed entita' dell'intervento. 2. Interventi di decoibentazione e manutenzione. Misure di sicurezza. I lavori relativi ad interventi di deicobentazione o che comunque interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una ditta specializzata iscritta all'apposito albo di cui all'art. 12, comma 4, della legge 12 marzo 1992, n. 257, o comunque operante nel rispetto delle disposizioni vigenti, fino all'istituzione dell'albo stesso. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991. I lavori devono essere effettuati seguendo i criteri di sicurezza stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1994. La restituibilita' degli ambienti bonificati a bordo della nave, valutata secondo i criteri stabiliti al punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, dovra' essere certificata da parte di funzionari dell'azienda U.S.L. competente. Nel caso di limitati interventi di decoibentazione su elementi di impianti, realizzati con la tecnica dei glovebags o mediante asportazione dell'elemento coibentato e successiva decoibentazione a terra in zone confinate appositamente attrezzate, l'azienda U.S.L. competente potra' valutare non necessaria la certificazione di restituibilita' degli ambienti interni alla nave. 2.1. Interventi in cantiere, in porto o in rada. Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti componenti contenenti amianto non friabile, finalizzati al buon funzionamento degli impianti stessi, potranno essere eseguiti anche ad opera di personale non appartenente ad imprese iscritte all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 626/1994, cosi' come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 242/1996. Per tali interventi il personale addetto dovra' operare seguendo specifiche procedure scritte predisposte dal datore di lavoro che prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di tecniche atte ad impedire o limitare la produzione di polveri, l'uso di indumenti protettivi a perdere e di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di teli in polietilene per il confinamento. La procedura dovra' inoltre prevedere la pulizia finale con aspiratore dotato di filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti, compresi i teli e i dispositivo di protezione usati, in appositi sacchi ermetici dotati di segnaletica indelebile per i materiali pericolosi. 2.2 Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione. Durante la navigazione non e' consentito alcun intervento che comporti opere di decoibentazione di amianto o di materiali contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada. Nel corso della navigazione, a seguito di fatti accidentali che determinino rottura della coibentazione di amianto, e/o distacchi della stessa, ecc., possono essere eseguiti soltanto interventi di messa in sicurezza dettati da motivi di emergenza. A tal fine, onde garantire la possibilita' di eseguire tali lavori in qualsiasi momento, osservando le idonee misure di prevenzione e protezione individuate nelle suindicate procedure scritte, sulle navi a bordo delle quali vi siano materiali contenenti amianto, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature: 1) fogli di polietilene di adeguato spessore; 2) nastro adesivo per sigillatura; 3) prodotto incapsulante; 4) glovebags; 5) aspiratore portatile con filtro Hepa; 6) indumenti protettivi in quantita' sufficiente: tute usa e getta, calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3; 7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto; 8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto. La dotazione di bordo per le navi adibite alla navigazione interna ed alla navigazione marittima locale, litoranea e delle unita' da pesca adibite alla navigazione costiera, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature: 1) fogli di polietilene di adeguato spessore; 2) nastro adesivo per sigillatura; 3) prodotto incapsulante; 4) aspiratore portatile con filtro Hepa; 5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto; 6) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto integrata da maschere respiratorie con filtri P3. Tutti i rifiuti prodotti devono essere confezionati e smaltiti secondo la normativa vigente.