Allegato 1
NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI A BORDO DI NAVI O UNITA' EQUIPARATE
Premessa.
La presente normativa si applica alle navi ed ai galleggianti,
cosi' come definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dei
relativi regolamenti di attuazione, iscritte nelle matricole o nei
registri tenuti dagli uffici competenti, con esclusione delle navi o
imbarcazioni da diporto e a vela.
La presente normativa contiene:
le procedure da adottare negli eventuali interventi di bonifica da
adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto;
le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi
su materiali contenenti amianto collegati o collegabili a qualsiasi
intervento di riparazione e/o trasformazione navale effettuato in
rada, in banchina o presso cantieri navali.
Il presente decreto si applica in caso di interventi su materiali
contenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonche' a
quelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi presso
porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano.
Per la localizzazione e classificazione dei materiali contenenti
amianto, la valutazione del rischio, i metodi di bonifica e il
programnna di controllo si fa riferimento ai criteri generali di cui
al decreto ministeriale 6 settembre 1994 e alla tabella A) del
presente decreto.
Le metodiche di campionamento e analisi dei materiali contenenti
amianto sono quelle descritte nel decreto ministeriale 6 settembre
1994.
1. Localizzazione e identificazione dei materiali contenenti
amianto.
La legge n. 257, del 27 marzo 1992, definisce le norme relative
alla cessazione dall'amianto, nonche' la data di entrata in vigore
definitiva della stessa (28 aprile 1994). Pertanto, ai fini
dell'applicazione dell'art. 12 della suddetta legge, per tutte le
navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994
e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione
di bordo dovra' essere integrata, entro docici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con una dichiarazione della
societa' armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di
utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti
amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia
presenti in attrezzature o suppellettili facenti parte della
dotazione di bordo. Tale mappatura consistera' in un elenco dei
componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi,
del tipo e quantita' di materiale, dell'ubicazione del materiale o
del componente, e dovra' essere corredata da disegni atti ad
identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave.
Per l'autocertificazione la societa' armatoriale potra' avvalersi
di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione
della nave, e dovra' in ogni caso tener conto di tutti gli interventi
successivi a tali certificazioni.
La documentazione di cui sopra dovra' essere resa disponibile
qualora occorra procedere ad interventi su strutture o parti di nave
in cui sia presente amianto. Dovra' essere inoltre esibita su
richiesta delle autorita' di vigilanza competenti.
Per le navi con bandiera italiana, copia della mappatura,
unitamente ai dati di identificazione della nave, dovra' essere
inviata al Ministero della sanita' che, qualora sia fatta richiesta,
ne rendera' disponibile copia agli enti competenti.
La mappatura dovra' essere aggiornata ogniqualvolta vengano
eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti amianto
segnalando data, luogo ed entita' dell'intervento.
2. Interventi di decoibentazione e manutenzione. Misure di
sicurezza.
I lavori relativi ad interventi di deicobentazione o che comunque
interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una
ditta specializzata iscritta all'apposito albo di cui all'art. 12,
comma 4, della legge 12 marzo 1992, n. 257, o comunque operante nel
rispetto delle disposizioni vigenti, fino all'istituzione dell'albo
stesso.
Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di
vigilanza dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n.
277/1991.
I lavori devono essere effettuati seguendo i criteri di sicurezza
stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
La restituibilita' degli ambienti bonificati a bordo della nave,
valutata secondo i criteri stabiliti al punto 6 del decreto
ministeriale 6 settembre 1994, dovra' essere certificata da parte di
funzionari dell'azienda U.S.L. competente.
Nel caso di limitati interventi di decoibentazione su elementi di
impianti, realizzati con la tecnica dei glovebags o mediante
asportazione dell'elemento coibentato e successiva decoibentazione a
terra in zone confinate appositamente attrezzate, l'azienda U.S.L.
competente potra' valutare non necessaria la certificazione di
restituibilita' degli ambienti interni alla nave.
2.1. Interventi in cantiere, in porto o in rada.
Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti
componenti contenenti amianto non friabile, finalizzati al buon
funzionamento degli impianti stessi, potranno essere eseguiti anche
ad opera di personale non appartenente ad imprese iscritte
all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto
disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 626/1994, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto-legge n. 242/1996.
Per tali interventi il personale addetto dovra' operare seguendo
specifiche procedure scritte predisposte dal datore di lavoro che
prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di
tecniche atte ad impedire o limitare la produzione di polveri, l'uso
di indumenti protettivi a perdere e di idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, di teli in polietilene per il
confinamento. La procedura dovra' inoltre prevedere la pulizia finale
con aspiratore dotato di filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti,
compresi i teli e i dispositivo di protezione usati, in appositi
sacchi ermetici dotati di segnaletica indelebile per i materiali
pericolosi.
2.2 Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione.
Durante la navigazione non e' consentito alcun intervento che
comporti opere di decoibentazione di amianto o di materiali
contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo
che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada.
Nel corso della navigazione, a seguito di fatti accidentali che
determinino rottura della coibentazione di amianto, e/o distacchi
della stessa, ecc., possono essere eseguiti soltanto interventi di
messa in sicurezza dettati da motivi di emergenza. A tal fine, onde
garantire la possibilita' di eseguire tali lavori in qualsiasi
momento, osservando le idonee misure di prevenzione e protezione
individuate nelle suindicate procedure scritte, sulle navi a bordo
delle quali vi siano materiali contenenti amianto, la dotazione di
bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:
1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
2) nastro adesivo per sigillatura;
3) prodotto incapsulante;
4) glovebags;
5) aspiratore portatile con filtro Hepa;
6) indumenti protettivi in quantita' sufficiente: tute usa e getta,
calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3;
7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto.
La dotazione di bordo per le navi adibite alla navigazione interna
ed alla navigazione marittima locale, litoranea e delle unita' da
pesca adibite alla navigazione costiera, la dotazione di bordo deve
comprendere le seguenti attrezzature:
1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
2) nastro adesivo per sigillatura;
3) prodotto incapsulante;
4) aspiratore portatile con filtro Hepa;
5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
6) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto
integrata da maschere respiratorie con filtri P3.
Tutti i rifiuti prodotti devono essere confezionati e smaltiti
secondo la normativa vigente.