(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
  NORMATIVE  E METODOLOGIE  TECNICHE  PER LA  RIMOZIONE DI  MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI A BORDO DI NAVI O UNITA' EQUIPARATE
Premessa.
  La  presente normativa  si applica  alle navi  ed ai  galleggianti,
cosi' come definiti dall'art. 136  del codice della navigazione e dei
relativi regolamenti  di attuazione,  iscritte nelle matricole  o nei
registri tenuti dagli uffici competenti,  con esclusione delle navi o
imbarcazioni da diporto e a vela.
   La presente normativa contiene:
  le procedure da adottare negli  eventuali interventi di bonifica da
adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto;
  le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi
su materiali  contenenti amianto collegati o  collegabili a qualsiasi
intervento  di riparazione  e/o trasformazione  navale effettuato  in
rada, in banchina o presso cantieri navali.
  Il presente decreto  si applica in caso di  interventi su materiali
contenenti amianto a  bordo di navi con bandiera  italiana, nonche' a
quelle con bandiera estera che  eseguono i suddetti interventi presso
porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano.
  Per la  localizzazione e  classificazione dei  materiali contenenti
amianto,  la valutazione  del  rischio,  i metodi  di  bonifica e  il
programnna di controllo si fa  riferimento ai criteri generali di cui
al  decreto ministeriale  6  settembre  1994 e  alla  tabella A)  del
presente decreto.
  Le metodiche  di campionamento  e analisi dei  materiali contenenti
amianto sono  quelle descritte  nel decreto ministeriale  6 settembre
1994.
  1.  Localizzazione  e   identificazione  dei  materiali  contenenti
amianto.
  La legge  n. 257, del  27 marzo  1992, definisce le  norme relative
alla cessazione  dall'amianto, nonche' la  data di entrata  in vigore
definitiva  della   stessa  (28  aprile  1994).   Pertanto,  ai  fini
dell'applicazione  dell'art. 12  della suddetta  legge, per  tutte le
navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994
e in ogni caso, per  le navi acquistate all'estero, la documentazione
di bordo  dovra' essere  integrata, entro docici  mesi dalla  data di
entrata in vigore  del presente decreto, con  una dichiarazione della
societa' armatoriale che attesti l'assenza  di amianto, o, in caso di
utilizzo di quest'ultimo, con  una mappatura dei materiali contenenti
amianto  presenti nella  nave,  sia installati  su  parti fisse,  sia
presenti  in   attrezzature  o  suppellettili  facenti   parte  della
dotazione  di bordo.  Tale  mappatura consistera'  in  un elenco  dei
componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi,
del tipo  e quantita' di  materiale, dell'ubicazione del  materiale o
del  componente,  e  dovra'  essere  corredata  da  disegni  atti  ad
identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave.
  Per l'autocertificazione  la societa' armatoriale  potra' avvalersi
di eventuali  certificazioni rilasciate  dal cantiere  di costruzione
della nave, e dovra' in ogni caso tener conto di tutti gli interventi
successivi a tali certificazioni.
  La  documentazione  di cui  sopra  dovra'  essere resa  disponibile
qualora occorra procedere ad interventi  su strutture o parti di nave
in  cui  sia  presente  amianto. Dovra'  essere  inoltre  esibita  su
richiesta delle autorita' di vigilanza competenti.
  Per  le   navi  con  bandiera  italiana,   copia  della  mappatura,
unitamente  ai  dati di  identificazione  della  nave, dovra'  essere
inviata al Ministero della sanita'  che, qualora sia fatta richiesta,
ne rendera' disponibile copia agli enti competenti.
  La  mappatura   dovra'  essere  aggiornata   ogniqualvolta  vengano
eseguiti  interventi di  rimozione  di  materiali contenenti  amianto
segnalando data, luogo ed entita' dell'intervento.
  2.  Interventi   di  decoibentazione  e  manutenzione.   Misure  di
sicurezza.
  I lavori relativi  ad interventi di deicobentazione  o che comunque
interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una
ditta specializzata  iscritta all'apposito  albo di cui  all'art. 12,
comma 4, della  legge 12 marzo 1992, n. 257,  o comunque operante nel
rispetto delle  disposizioni vigenti, fino  all'istituzione dell'albo
stesso.
  Copia  del  piano  di  lavoro deve  essere  inviata  all'organo  di
vigilanza   dell'azienda  U.S.L.   competente   per  territorio,   in
conformita' a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n.
277/1991.
  I lavori devono  essere effettuati seguendo i  criteri di sicurezza
stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
  La restituibilita'  degli ambienti  bonificati a bordo  della nave,
valutata  secondo  i  criteri  stabiliti   al  punto  6  del  decreto
ministeriale 6 settembre 1994, dovra'  essere certificata da parte di
funzionari dell'azienda U.S.L. competente.
  Nel caso di  limitati interventi di decoibentazione  su elementi di
impianti,  realizzati  con  la   tecnica  dei  glovebags  o  mediante
asportazione dell'elemento coibentato  e successiva decoibentazione a
terra in  zone confinate  appositamente attrezzate,  l'azienda U.S.L.
competente  potra'  valutare  non  necessaria  la  certificazione  di
restituibilita' degli ambienti interni alla nave.
2.1. Interventi in cantiere, in porto o in rada.
  Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti
componenti  contenenti  amianto  non friabile,  finalizzati  al  buon
funzionamento degli  impianti stessi, potranno essere  eseguiti anche
ad  opera   di  personale   non  appartenente  ad   imprese  iscritte
all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto
disposto  dall'art.  7  del  decreto-legge n.  626/1994,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto-legge n. 242/1996.
  Per tali  interventi il  personale addetto dovra'  operare seguendo
specifiche  procedure scritte  predisposte dal  datore di  lavoro che
prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di
tecniche atte ad impedire o  limitare la produzione di polveri, l'uso
di  indumenti  protettivi  a  perdere  e  di  idonei  dispositivi  di
protezione  delle vie  respiratorie, di  teli in  polietilene per  il
confinamento. La procedura dovra' inoltre prevedere la pulizia finale
con aspiratore dotato di  filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti,
compresi  i teli  e i  dispositivo di  protezione usati,  in appositi
sacchi  ermetici dotati  di  segnaletica indelebile  per i  materiali
pericolosi.
  2.2 Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione.
  Durante  la  navigazione non  e'  consentito  alcun intervento  che
comporti  opere   di  decoibentazione  di  amianto   o  di  materiali
contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo
che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada.
  Nel corso  della navigazione,  a seguito  di fatti  accidentali che
determinino  rottura della  coibentazione di  amianto, e/o  distacchi
della stessa,  ecc., possono  essere eseguiti soltanto  interventi di
messa in sicurezza  dettati da motivi di emergenza. A  tal fine, onde
garantire  la  possibilita'  di  eseguire tali  lavori  in  qualsiasi
momento,  osservando le  idonee  misure di  prevenzione e  protezione
individuate nelle  suindicate procedure  scritte, sulle navi  a bordo
delle quali  vi siano materiali  contenenti amianto, la  dotazione di
bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:
    1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
    2) nastro adesivo per sigillatura;
    3) prodotto incapsulante;
    4) glovebags;
    5) aspiratore portatile con filtro Hepa;
  6) indumenti protettivi in quantita' sufficiente: tute usa e getta,
calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3;
  7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
  8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto.
  La dotazione di bordo per  le navi adibite alla navigazione interna
ed alla  navigazione marittima  locale, litoranea  e delle  unita' da
pesca adibite alla  navigazione costiera, la dotazione  di bordo deve
comprendere le seguenti attrezzature:
    1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
    2) nastro adesivo per sigillatura;
    3) prodotto incapsulante;
    4) aspiratore portatile con filtro Hepa;
  5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
  6)  cartelli  di  pericolo   e  adesivi  col  simbolo  dell'amianto
integrata da maschere respiratorie con filtri P3.
  Tutti  i rifiuti  prodotti  devono essere  confezionati e  smaltiti
secondo la normativa vigente.