(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
----> Vedere Modello alle Pagg. 11 - 12 della G.U. <----
                   ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE
La  certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli
a  questi  assimilati  deve   essere   consegnata   al   contribuente
(dipendente,  percettore  di  redditi  assimilati  a quelli di lavoro
dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro  o  enti  eroganti  e
dagli  enti  pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici
entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono i  redditi  certificati  ovvero  entro  12  giorni  dalla
richiesta  del  dipendente  in  caso  ai  cessazione  del rapporto di
lavoro.  I dati contenuti nella certificazione riguardano  i  redditi
corrisposti  nell'anno  indicato  nell'apposito  spazio,  le relative
ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali  ed
assistenziali  relativi alla contribuzione versata o dovuto all'INPS,
all''INPDAI   e   all'INPDAP   nonche'   l'importo   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del  lavoratore versati o
dovuti agli stessi enti previdenziali.
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La legge n. 675 dei 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei
confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati  personali;
qui  di  seguito  si illustra sinteticamente come verranno utilizzati
tali dati contenuti nella presente  certificazione  e  quali  sono  i
nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.
1.1 Informativo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 dei 1996 sul
trattamento dei dati personali
il  Ministero  delle finanze desidera informarLa, anche per gli altri
soggetti a cio' tenuti, che il  certificato  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  assimilati,  che attesta l'ammontare complessivo delle
somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei,
contributi previdenziali e  assistenziali  dovuti,  contiene  diversi
dati personali.
I  dati  in possesso dell'Amministrazione, finanziaria possono essere
forniti ad altri soggetti pubblici  (quali,  ad  esempio,  i  Comuni,
l'I.N.P.S.)    per   lo   svolgimento   delle   rispettive   funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
1.2 Dati personali
La maggior parte dei dati presenti nella  certificazione  (quali,  ad
esempio,  quelli  anagrafici,  quelli necessari per la determinazione
dell'imponibile,     dell'imposta)     devono     essere     indicati
obbligatoriamente   per   non  incorrere  in  sanzioni  di  carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i
quali  spetta  la  detrazione  dell'imposta)  possono, invece, essere
forniti  facoltativamente  dal  contribuente  qualora  egli   intenda
avvalersi dei benefici previsti.
1.3 Dati sensibili
L'effettuazione  della  scelta  per  la destinazione dell'8 per mille
dell'Irpef e' facoltativa.
Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del  1996,  dato  di
natura "sensibile".
1.4 Modalita' del trattamento
Gli  stessi  dati  contenuti  nella  presente  certificazione vengono
trascritti nella dichiarazione che  ogni  sostituto  e'  obbligato  a
presentare  all'Amministrazione  finanziaria (mod. 770).   Tali dati,
verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e  con
logiche  pienamente  rispondenti  alle  finalita' da perseguire anche
mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con  altri  dati  in
possesso dell'Amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo
di   legge,   da  altri  soggetti  (ad  esempio  da  altri  sostituti
d'imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso
di   altri   organismi   (quali,   ad   esempio,   banche,   istituti
previdenziali, assicurative, camere di commercio, P.R.A.).
1.5 Titolari del trattamento.
Il  primo  titolare  del  trattamento e' il soggetto che elabora tali
dati (cioe' il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati  personali
con  le  modalita'  e  le  logiche  che devono essere state precisate
nell'informativa  che  questi  ha  gia'  reso  all'interessato.    La
dichiarazione del sostituto puo' essere consegnata a un intermediario
previsto  dalla  legge (banche, agenzie postati, Caf, associazioni di
categoria professionisti) il quale invia i dati  al  Ministero  delle
finanze.    Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo
quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di
"titolare del  trattamento  dei  dati  personali"  quando  tali  dati
entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.
I  "titolari  del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati
"responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate,  presso  il
quale   sara'   conservato  ed  esibito  a  richiesta,  l'elenco  dei
responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono  della  facolta'  di
nominare   dei  responsabili,  devono  comunicarlo  agli  interessati
rendono noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
1.6 Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i  responsabili  del  trattamento  l'interessato
potra'  accedere  ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli  nei  limiti  previsti
dalla  legge,  ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
1.7 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef
La presente certificazione in via generale resta nella disponibilita'
dell'interessato, tuttavia, qualora ne ricorrano le  condizioni  essa
puo'  essere  utilizzata  per  effettuare  la  scelta  in ordine alla
destinazione dell'8 per  mille  dell'Irpef.  Questa  scelta,  la  cui
effettuazione  e'  facoltativa  e la cui mancanza non comporta alcuna
conseguenza negativa per l'interessato, costituisce secondo la  legge
n. 675 del 1996 dato di natura "sensibile".
1.8 Consenso
Il  Ministero  delle  finanze,  in quanto soggetto pubblico, non deve
acquisire il consenso degli interessati per  poter  trattare  i  loro
dati  personali.  Il  menzionato  consenso  non  e'  necessario  agli
intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili,
in quanto il loro conferimento e' obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti od acquisire il consenso
degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta
dell'8   per   mille   dell'Irpef   e    per    poterlo    comunicare
all'Amministrazione  finanziaria  o  agli  altri  intermediari  sopra
indicati.
Tale consenso viene manifestato mediante la firma  con  la  quale  si
effettua  la scelta.   La presente informativa viene data in generale
per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione  del
sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.
2. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE
2.1  Il  contribuente  che nell'anno ha posseduto i redditi attestati
nella  presente  certificazione  (CUD  2000)   e'   esonerato   dalla
presentazione   all'Amministrazione   finanziaria   sia   di   questa
certificazione sia della dichiarazione dei redditi.  Il  contribuente
puo',  tuttavia presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne
ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza  fiscale,
il   mod.   730   (secondo   le  modalita'  indicate  nelle  relative
istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno  abbia  sostenuto  oneri,
diversi    da   quelli   eventualmente   attestati   nella   presente
certificazione, che intende portare in deduzione  dal  reddito  o  in
detrazione  dall'imposta  (in tali oneri sono comprese anche le spese
mediche sostenute dal contribuente e rimborsate  da  un'assicurazione
sanitaria  stipulata  dal  datore  di  lavoro  la  cui  esistenza  e'
segnalata al punto 21 della certificazione). I titolari  soltanto  di
piu'  trattamenti  pensionistici per i quali si sono rese applicabili
le  disposizioni  concernenti  il  casellario  delle  pensioni   sono
esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi. Tale  informazione  e'  riportata  nelle  Annotazioni  della
presente  certificazione.    Qualora ricorrano le condizioni indicate
nel  paragrafo  SCELTA  PER  LA  DESTINAZIONE  DELL'OTTO  PER   MILLE
DELL'IRPEF,   la   presente   certificazione   puo'   essere  inviata
all'amministrazione finanziaria al fine di esprimere tale scelta.
2.2. La dichiarazione  dei  redditi  deve  essere  presentata  quando
nell'importo  delle  detrazioni,  indicato nel punto 8 della presente
certificazione, sono comprese detrazioni alle quale  il  contribuente
non  ha  piu'  diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad
esempio, quando sono state  attribuite  detrazioni  per  familiari  a
carico  che  hanno  superato il limite reddituale previsto per essere
considerati tali, che, per  il  1999,  e'  di  £  5.500.000).  Se  il
contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati
dalla   presente   certificazione,  altri  redditi  (altri  stipendi,
pensioni, indennita', redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o
dei figli  minori  a  loro  imputabili  per  usufrutto  legale,  deve
consultare  le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei
redditi  al  fine  di  verificare  se sussistono le    condizioni per
l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.
2.3. Si ricorda  che  i  soggetti  che  hanno  detenuto  investimenti
all'estero  ovvero  attivita' estere di natura finanziaria devono, in
ogni caso, presentare l'apposito modulo disponibile presso i Comuni e
le rivendite autorizzate.
2.4.  La  certificazione  della  situazione  reddituale  puo'  essere
effettuata   direttamente   dal  contribuente  sulla  base  dei  dati
contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia
tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Sulla  base  delle   scelte   effettuate   dai   contribuenti   nella
dichiarazione  dei  redditi,  una  quota  pari all'otto per mille del
gettito Irpef  e'  destinato  a  scopi  di  interesse  sociale  o  di
carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere
religioso  caritativo  a diretta gestione della Chiesa cattolica; per
interventi sociali ed umanitari anche a favore dei  paesi  del  terzo
mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del  7 giorno; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei
paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio  in  Italia;  a
scopi  di  carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a
diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese  metodiste
e  Valdesi;  per  gli  interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali  in  Italia  e  all'estero,   direttamente   dalla   Chiesa
Evangelica  Luterana  in  Italia  e  attraverso  le Comunita' ad essa
collegate; per la tutela degli interessi  religiosi  degli  ebrei  in
Italia, per la promozione  della conservazione delle tradizioni e dei
beniculturali   ebraici,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'
culturali, alla salvaguardia  del  patrimonio  storico,  artistico  e
culturale,  nonche''  ad  interventi  sociali  e  umanitari  volti in
special modo  alla  tutela  delle  minoranze  contro  il  razzismo  e
l'antisemitismo   a  diretta  gestione  dell'Unione  delle  Comunita'
ebraiche.
La  ripartizione  tra  le   Istituzioni   beneficiarie   avviene   in
proporzione  alle  scelte espresse. La quota d'Imposta non attribuita
viene  ripartita  secondo  la  proporzione  risultante  dalle  scelte
espresse;  le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in
Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi
sono devolute alla gestione statale.  Per il 1999 i contribuenti sono
ammessi ad effettuare la scelta mediante la  presente  certificazione
se nel punto 9 risultano indicate ritenute. Sono, inoltre, ammessi ad
effettuare  la  scelta  i contribuenti che, in aggiunta ad uno o piu'
redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno  conseguito  altri
redditi,  diversi  da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di
arti e professioni,  ma  sono  esonerati  dalla  presentazione  della
dichiarazione  in  quanto  l'imposta  lorda corrispondente al reddito
complessivo,  diminuita  delle  detrazioni  per  redditi  di   lavoro
dipendente  e  per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera £
20.000.
Per esprimere la scelta i  contribuenti  devono  apporre  la  propria
firma  nel  riquadro  corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle
sette  istituzioni  beneficiarie  della  quota  dell'otto  per  mille
dell'Irpef   e   devono  Ffrmare  la  dichiarazione  posta  in  fondo
all'apposito  spazio  destinato  alla   scelta   della   destinazione
dell'otto  per  mille  dell'Irpef. Tale scelta non determina maggiori
imposte da pagare.    La  presente  certificazione  e  rilasciata  in
duplice esemplare. Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari va
consegnato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi:
-  in  busta  chiusa  allo  sportello  di  una banca o di una Agenzia
postale   che   provvedera'   a   trasmetterlo    all'Amministrazione
finanziaria.  La  busta  deve  recare  l'indicazione  "SCELTA  PER LA
DESTINAZIONE  DELL'OTTO  PER  MILLE  DELL'IRPEF",   l'anno   cui   la
certificazione  si  riferisce nonche' il codice fiscale, il cognome e
nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte
delle banche e delle Agenzie postali e' gratuito;
-  ad  un  intermediario  abilitato  alla   trasmissione   telematica
(professionisti,  CAF).  Quest'ultimo  deve  rilasciare, anche se non
richiesta, una  ricevuta  di  presentazione  della  certificazione  e
l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facolta' di
accettare  la  certificazione e possono chiedere un corrispettivo per
l'effettuazione del servizio prestato.
4. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS
La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M  che
veniva  consegnato,  annualmente  o  alla risoluzione del rapporto di
lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente  in  base  alle
norme  preesistenti  al  decreto  legislativo  n.  314 del 1997.   Il
lavoratore dipendente puo' utilizzarla per  consegnarla  all'INPS  ai
fini   della   determinazione   del  diritto  e  della  misura  delle
prestazioni   nonche'   degli   altri    adempimenti    istituzionali
relativamente  ai  periodi  per i quali non risultano acquisiti negli
archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni  unificate
ai  fini  fiscali  e  previdenziali.  In  tal caso il lavoratore deve
accertarsi che il campo "qualifica" risulti compilato.
5. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI
La presente certificazione sostituisce il modello DAP/12  che  veniva
consegnato annualmente in copia all'assicurato e trasmesso all'INPDAI
in  base alla previgente normativa.  La suddetta certificazione unica
puo' essere utilizzata ai fini della  determinazione  del  diritto  e
della  misura  delle  prestazioni  a carico dell'Ente e per gli altri
adempimenti istituzionali, relativamente ai periodi per i  quali  non
risultino acquisiti presso l'Ente medesimo i flussi informativi delle
dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali.
6. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP
La  presente  certificazione  sostituisce  il  modello 103 che veniva
consegnato  annualmente,   in   base   alla   previgente   normativa,
all'assicurato  dagli  enti  iscritti  alle  casse pensioni confluite
all'INPDAP. La medesima certificazione,  a  partire  dall'anno  1999,
viene  consegnata  anche  al  dipendente  delle amministrazioni dello
Stato.
7. TRATTENUTE PER CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE
L'importo complessivo dei contributi trattenuti al  dipendente  viene
attestato  nell'apposito  punto  di ciascuna sezione relativa ai dati
previdenziali  e  assistenziali.  Tale  importo  non   comprende   le
trattenute operate per i pensionati che lavorano.