Annesso MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTESCUDAIO". Art. 1. Denominazione e vini La denominazione d'origine controllata "Montescudaio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni cabernet franc e cabernet sauvignon, merlot e sangiovese; bianco e con riferimento al nome dei vitigni chardonnay, sauvignon e vermentino; rosso riserva anche con riferimento al nome dei vitigni cabernet, merlot e sangiovese; vin santo. Art. 2. Base ampelografica I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Montescudaio" rosso - sangiovese almeno il 50%, altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%. I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" rosso, con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con uve corrispondenti ai vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%. "Montescudaio" bianco - anche nella tipologia Vin Santo - trebbiano toscano almeno il 50%, altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%. I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" bianco, con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con uve corrispondenti ai vitigni per almeno l'85%. Possono concorre alla produzione di detti vini uve a bacca bianca raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Montescudaio" ricade nella provincia di Pisa e comprende i terreni vocati alla qualita' dei territori amministrativi dei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce. Tale zona e' cosi' delimitata: dal centro abitato di Montecatini Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino in localita' C. Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a C. Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nordest lungo il corso di acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia. Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia a ovest la localita' Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi il confine settentrionale del comune di Montecatini Val di Cecina. Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare, in localita' pod. Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima fino a nord a poi verso sudovest sino all'incrocio con il confine di Castellina Marittima in localita' pod. Delle Gusciane, da qui prosegue verso nordovest lungo il confine di Castellina Marittima e all'incrocio con quello di Santa Luce segue quest'ultimo in direzione est per breve tratto e poi nord fino a quota 527 a sud di M. Prunicce. Da quota 527 in direzione nordest raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all'origine del Baro dei Reseccoli, ridiscende quindi tale corso d'acqua verso ovest fino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimita' del podere Molino. Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell'ultimo tratto il torrente Sterza fino all'altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimita' del km 16, raggiunta tale strada provinciale al km 5,5 circa la segue verso sud fino alla quota 57 (km 6,200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (C. Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il B.tro del rio del Querceto che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto, raggiunge tale localita' lungo la medesima e, sempre verso nord, prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, P. Sassicaia, Tegolaia fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimita' del km 22. Segue verso nordovest tale strada e di poco superato il km 24 prosegue per il B.tro dell'Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia a ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando a ovest il podere La Rocca, il C. Morelli e quindi, verso nordovest, passa a sud della localita' Cerbaina quindi, all'altezza di Sorbaiano, incrocia la strada per Montecatini Val di Cecina, la segue verso nord raggiungendo quest'ultimo centro abitato da dove e' cominciata la delimitazione. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Montescudaio" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 piante per ettaro. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro e i titoli alcolmetrici volumici minimi naturali sono i seguenti: Titolo alcolometrico Produzione uva volumico naturale Tipologia ton./ettaro minimo % vol. - - - "Montescudaio" rosso 10,00 11,00 col nome del vitigno 9,00 11,00 "Montescudaio" bianco 11,00 10,50 col nome del vitigno 10,00 10,50 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia titolo alcolometrico obbligatorio, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. La produzione del vino "Montescudaio" Vin Santo deve avvenire nel rispetto di quanto segue: l'uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del 20 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e comunque non prima che abbia raggiunto una o concentrazione zuccherina pari a 250 g/l; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata; la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad appassire; l'elaborazione del mosto destinato alla produzione del "Montescudaio" Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri, per un periodo non inferiore a 18 mesi a partire dalla data di immissione in legno; l'immissione al consumo del "Montescudaio" Vin Santo non puo' avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) a quello di produzione delle uve; La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione massima Tipologia o sottozona Resa uva/vino di vino - - - "Montescudaio" rosso 70% 70 hl col nome del vitigno 70% 63 hl "Montescudaio" bianco 70% 77 hl col nome del vitigno 70% 70 hl Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Il vino "Montescudaio" rosso anche con riferimento al vitigno, derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale di 12,00% vol. se sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia, puo' avere diritto alla qualifica di "Riserva", purche' all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,50% vol. Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Montescudaio" Rosso: colore: rosso, piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto di buona corposita' armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 19 g/l. "Montescudaio" Cabernet: colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l. "Montescudaio" Merlot: colore: rosso rubino con riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l. "Montescudaio" Sangiovese: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19 g/l. "Montescudaio" Rosso Riserva (anche con l'indicazione del vitigno): colore: rosso rubino con sfumature granata; odore: ampio e complesso; sapore: caldo, armonico e persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. "Montescudaio" bianco: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: fine e fruttato; sapore: asciutto, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Montescudaio" Chardonnay: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: ampio e caratteristico; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Montescudaio" Sauvignon: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: ampio e caratteristico; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Montescudaio" Vermentino: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: ampio e fruttato; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Montescudaio" Vin Santo: colore: dal giallo paglierino carico, al dorato, all'ambrato intenso; odore: intenso, etereo, caratteristico; sapore: caldo armonico, vellutato, con pronunciata rotondita' per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore (o percezione) di legno. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "superiori", "extra", "fine", "selezionato" e "similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di qualificazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.