(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DEI   VINI   DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTESCUDAIO".
                               Art. 1.
                         Denominazione e vini
  La denominazione d'origine  controllata "Montescudaio" e' riservata
ai vini  che rispondono alle  condizioni e ai requisiti  previsti dal
presente disciplinare di produzione  per le seguenti tipologie: rosso
e  con riferimento  al nome  dei  vitigni cabernet  franc e  cabernet
sauvignon, merlot e sangiovese; bianco  e con riferimento al nome dei
vitigni chardonnay,  sauvignon e vermentino; rosso  riserva anche con
riferimento al  nome dei vitigni  cabernet, merlot e  sangiovese; vin
santo.
                               Art. 2.
                          Base ampelografica
  I vini  della denominazione  di origine  controllata "Montescudaio"
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  "Montescudaio" rosso  - sangiovese almeno  il 50%, altri  vitigni a
bacca rossa autorizzati e/o raccomandati  per la provincia di Pisa da
soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.
  I vini  della denominazione  di origine  controllata "Montescudaio"
rosso, con  la specificazione di uno  dei vitigni di cui  all'art. 1,
devono essere ottenuti  con uve corrispondenti ai  vitigni per almeno
l'85%. Possono concorrere  alla produzione di detti vini  uve a bacca
rossa raccomandate  e/o autorizzate  per la  provincia di  Pisa nella
misura massima del 15%.
  "Montescudaio" bianco - anche nella tipologia Vin Santo - trebbiano
toscano almeno il 50%, altri  vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la  provincia di Pisa da soli  o congiuntamente nella
misura  massima  del  50%.  I vini  della  denominazione  di  origine
controllata "Montescudaio"  bianco, con la specificazione  di uno dei
vitigni  di   cui  all'art.  1,   devono  essere  ottenuti   con  uve
corrispondenti  ai vitigni  per almeno  l'85%. Possono  concorre alla
produzione  di  detti  vini  uve  a  bacca  bianca  raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.
                               Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione  d'origine  controllata   "Montescudaio"  ricade  nella
provincia  di Pisa  e comprende  i terreni  vocati alla  qualita' dei
territori amministrativi  dei comuni di Casale  Marittimo, Castellina
Marittima,  Guardistallo, Montecatini  Val  di Cecina,  Montescudaio,
Riparbella e Santa Luce.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  dal centro abitato di Montecatini Val di Cecina, il limite segue la
strada in  direzione nord fino  in localita' C.  Fontemigliari (quota
248), da  qui prosegue  sempre in  direzione nord  per la  strada che
porta a C. Corrente (quota 258)  da dove prosegue verso nordest lungo
il  corso  di  acqua  che  affluisce a  quota  158  nel  Botro  della
Mancinaia. Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che
costeggia a ovest la localita' Oliveto fino a raggiungere il torrente
Ragone e quindi  il confine settentrionale del  comune di Montecatini
Val  di Cecina.  Prosegue  verso  ovest lungo  tale  confine fino  ad
incontrare,  in   localita'  pod.  Pecchia,  quello   del  comune  di
Riparbella che  segue prima  fino a  nord a  poi verso  sudovest sino
all'incrocio con il confine di Castellina Marittima in localita' pod.
Delle Gusciane, da  qui prosegue verso nordovest lungo  il confine di
Castellina Marittima  e all'incrocio con  quello di Santa  Luce segue
quest'ultimo in  direzione est  per breve  tratto e  poi nord  fino a
quota 527  a sud di  M. Prunicce. Da  quota 527 in  direzione nordest
raggiunge, seguendo  una retta,  quota 431  all'origine del  Baro dei
Reseccoli, ridiscende quindi  tale corso d'acqua verso  ovest fino ad
incontrare  i confini  della provincia  di Pisa,  in prossimita'  del
podere Molino.  Ridiscende verso sud  lungo il confine  provinciale e
poi verso est costeggiando nell'ultimo tratto il torrente Sterza fino
all'altezza della  fattoria di Faltona,  da dove raggiunge  la strada
che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimita' del km 16,
raggiunta tale strada provinciale al km  5,5 circa la segue verso sud
fino  alla quota  57 (km  6,200 circa),  da qui  segue verso  nord il
sentiero che passa  per le quote 104  (C. Porcati), 111 e  99 fino ad
incontrare il  B.tro del rio  del Querceto  che segue verso  est sino
alla quota  182 sulla strada  per Querceto, raggiunge  tale localita'
lungo la  medesima e, sempre verso  nord, prosegue per la  strada che
attraversa Poggio  Macchion del Lupo,  P. Sassicaia, Tegolaia  fino a
raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimita' del
km 22. Segue verso nordovest tale strada  e di poco superato il km 24
prosegue  per  il   B.tro  dell'Anello  in  direzione   nord  sino  a
raggiungere  la strada  che  costeggia a  ovest  Buriano, segue  tale
strada verso  nord costeggiando  a ovest  il podere  La Rocca,  il C.
Morelli  e  quindi, verso  nordovest,  passa  a sud  della  localita'
Cerbaina  quindi, all'altezza  di Sorbaiano,  incrocia la  strada per
Montecatini  Val   di  Cecina,  la  segue   verso  nord  raggiungendo
quest'ultimo centro abitato da dove e' cominciata la delimitazione.
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini "Montescudaio" devono essere quelle  normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati.
  Per  i nuovi  impianti e  i reimpianti  la densita'  dei ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 piante per ettaro.
  I  sesti di  impianto e  le  forme di  allevamento consentiti  sono
quelli normalmente usati nella zona.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La  produzione massima  di uva  a  ettaro e  i titoli  alcolmetrici
volumici minimi  naturali sono  i seguenti:
                                                 Titolo alcolometrico
                             Produzione uva        volumico naturale
   Tipologia                   ton./ettaro            minimo % vol.
      -                             -                       -
"Montescudaio" rosso              10,00                   11,00
col nome del vitigno               9,00                   11,00
"Montescudaio" bianco             11,00                   10,50
col nome del vitigno              10,00                   10,50
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le  operazioni   di  vinificazione,   invecchiamento  obbligatorio,
affinamento   in   bottiglia   titolo   alcolometrico   obbligatorio,
arricchimento del  titolo alcolometrico, appassimento delle  uve e di
imbottigliamento devono  essere effettuate all'interno della  zona di
produzione delimitata dal  precedente art. 3 e  dei comuni confinanti
con essa.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
1,  nei limiti  stabiliti dalle  norme comunitarie  e nazionali,  con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa   denominazione  d'origine   controllata   oppure  con   mosto
concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
  E' ammessa  la colmatura  dei vini  di cui all'art.  1 in  corso di
invecchiamento  obbligatorio, con  vini  aventi  diritto alla  stessa
denominazione d'origine, di  uguale colore e varieta' di  vite ma non
soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento
per la complessiva durata dell'invecchiamento.
  La produzione del  vino "Montescudaio" Vin Santo  deve avvenire nel
rispetto di quanto segue:
  l'uva,  dopo   aver  subito  una  accurata   cernita,  deve  essere
sottoposta ad  appassimento naturale  ed ammostata  non prima  del 20
novembre  dell'anno di  raccolta e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo  e   comunque  non  prima   che  abbia  raggiunto   una  o
concentrazione zuccherina pari a 250 g/l;
  l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa
una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata;
  la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione
al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad
appassire;
  l'elaborazione   del   mosto    destinato   alla   produzione   del
"Montescudaio"  Vin Santo  deve avvenire  in recipienti  di legno  di
capacita' non superiore ai 5  ettolitri, per un periodo non inferiore
a 18 mesi a partire dalla data di immissione in legno;
  l'immissione  al  consumo del  "Montescudaio"  Vin  Santo non  puo'
avvenire prima del 1 novembre del  quarto anno successivo (di cui uno
in bottiglia) a quello di produzione delle uve;
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva,  e la  produzione massima  di  vino per  ettaro, sono  le
seguenti:
                                                   Produzione massima
Tipologia o sottozona             Resa uva/vino          di vino
        -                                -                  -
"Montescudaio" rosso                    70%                70 hl
col nome del vitigno                    70%                63 hl
"Montescudaio" bianco                   70%                77 hl
col nome del vitigno                    70%                70 hl
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75%   per  i   vini  della   denominazione  di   origine  controllata
"Montescudaio" anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo  consentito, l'eccedenza  non ha  diritto alla  denominazione
d'origine. Oltre  detto limite  decade il diritto  alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
  Il  vino "Montescudaio"  rosso  anche con  riferimento al  vitigno,
derivante  da  uve aventi  un  titolo  alcolometrico volumico  minimo
naturale potenziale  di 12,00%  vol. se sottoposto  ad invecchiamento
per almeno 24  mesi, di cui almeno tre mesi  in bottiglia, puo' avere
diritto alla qualifica di "Riserva", purche' all'atto dell'immissione
al consumo  abbia un titolo  alcolometrico volumico totale  minimo di
almeno 12,50% vol.
  Il  periodo di  invecchiamento  decorre a  partire  dal 1  novembre
dell'anno di produzione delle uve.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Montescudaio" Rosso:
  colore:  rosso,  piu'  o  meno intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto di buona corposita' armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19 g/l.
   "Montescudaio" Cabernet:
  colore: rosso rubino intenso  con lievi riflessi violacei, tendente
al granato con l'invecchiamento;
    odore: intenso, persistente, caratteristico;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 21 g/l.
   "Montescudaio" Merlot:
  colore: rosso rubino con riflessi  violacei tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: pieno, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 21 g/l.
   "Montescudaio" Sangiovese:
  colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19 g/l.
  "Montescudaio" Rosso Riserva (anche con l'indicazione del vitigno):
    colore: rosso rubino con sfumature granata;
    odore: ampio e complesso;
    sapore: caldo, armonico e persistente;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23 g/l.
   "Montescudaio" bianco:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: fine e fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
   "Montescudaio" Chardonnay:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: ampio e caratteristico;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
   "Montescudaio" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: ampio e caratteristico;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
   "Montescudaio" Vermentino:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: ampio e fruttato;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
   "Montescudaio" Vin Santo:
  colore:  dal  giallo  paglierino  carico,  al  dorato,  all'ambrato
intenso;
    odore: intenso, etereo, caratteristico;
  sapore: caldo  armonico, vellutato, con pronunciata  rotondita' per
il tipo amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23 g/l.
  E' facolta' del  Ministero per le politiche agricole  e forestali -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare i limiti  dell'acidita' totale e dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
  In relazione  all'eventuale conservazione  in recipienti  in legno,
ove consentita,  il sapore  dei vini puo'  rivelare lieve  sentore (o
percezione) di legno.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
  Alla  denominazione di  cui all'art.  1, e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione, ivi  compresi  gli aggettivi  "superiori",
"extra", "fine",  "selezionato" e "similari". E'  tuttavia consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi  privati purche'  non idonei a  trarre in  inganno il
consumatore.
  E'  consentito  altresi'  l'uso  di  qualificazioni  geografiche  e
toponomastiche  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita',  comprese nella  zona  delimitata  nel
precedente art.  3, dalle quali  effettivamente provengono le  uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  Sulle  bottiglie o  altri recipienti  contenenti i  vini di  cui al
presente  disciplinare, deve  figurare  l'indicazione dell'annata  di
produzione delle uve.