(Protocollo-art. 1)
                                                        ALLEGATO 
      PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE 
  CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO 
                     STATI MEMBRI, DA UNA PARTE 
                 E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRA 
   IL REGNO DEL BELGIO, 
   IL REGNO Dl DANIMARCA, 
   LA REPUBBLICA FEDERALE Dl GERMANIA, 
   LA REPUBBLICA ELLENICA, 
   IL REGNO Dl SPAGNA, 
   LA REPUBBLICA FRANCESE, 
   L'IRLANDA, 
   LA REPUBBLICA ITALIANA, 
   IL GRANDUCATO Dl LUSSEMBURGO, 
   IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
   LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
   LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
   LA REPUBBLICA Dl FINLANDIA, 
   IL REGNO Dl SVEZIA, 
   IL REGNO UNITO Dl GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 
Parti contraenti del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,
del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del  Carbone  e
dell'Acciaio e del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea
dell'Energia Atomica, 
in appresso denominati "Stati membri", e 
LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA 
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
in appresso denominate "la Comunita'" 
                                          da una parte. e 
LA FEDERAZIONE RUSSA 
                                          dall'altra, 
tenendo  conto  dell'adesione  all'Unione  europea,  e  quindi   alla
Comunita', della Repubblica d'Austria. della Repubblica di  Finlandia
e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995, 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
                             ARTICOLO 1 
La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia  e  il  Regno  di
Svezia sono Parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione  che
istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e  i  loro  Stati
membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra,  firmato  a
Corfu' il 24 giugno 1994, (in prosieguo: l'accordo), e di conseguenza
adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri, Stati  membri
della Comunita', dei testi dell'accordo nonche'  della  dichiarazione
comune,  degli  scambi  di  lettere  e  della   dichiarazione   della
Federazione Russa allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.