(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 
   DICEMBRE 1998, N. 450. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, 
  la parola: "nazionale"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "su  base
nazionale"; 
  le parole: "almeno una struttura dedicata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "una o piu' strutture, ubicate nel territorio  in  modo  da
consentire un'agevole accessibilita' da parte dei  pazienti  e  delle
loro famiglie, dedicate"; 
  le parole: "per  i  pazienti  la  cui  patologia  non  risponde  ai
trattamenti  disponibili   e"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"prioritariamente per i pazienti  affetti  da  patologia  neoplastica
terminale"; 
  alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:  "Le  suddette
strutture  dovranno  essere  realizzate  prioritariamente  attraverso
l'adeguamento e la  riconversione  di  strutture,  di  proprieta'  di
aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche
parzialmente, ovvero di strutture che si siano  rese  disponibili  in
conseguenza della ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  di  cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  e
successive modificazioni."; 
  al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le
modalita' di verifica dei risultati"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della
sanita',  nei  termini  e  con  le  modalita'  previste  nel  decreto
ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i  progetti
per l'attivazione o la realizzazione delle strutture,  conformi  alle
indicazioni   del   programma   medesimo   e   tali   da   assicurare
l'integrazione delle nuove strutture  e  dell'assistenza  domiciliare
con le altre attivita' di assistenza  sanitaria  erogate  nell'ambito
della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato
un piano della  regione  o  della  provincia  autonoma  che  assicuri
l'integrazione dell'attivita' delle strutture con le altre  attivita'
di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1,  erogate  nell'ambito
della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a
carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di
cui al comma 1 non puo' superare l'importo di  lire  155.895  milioni
per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999  e  di  lire
53.532 milioni per l'anno 2000."; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma  3
ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti  nel  decreto
di adozione del programma. La congruita' dei progetti e dei piani  ai
criteri stabiliti consente alla regione di accedere al  finanziamento
del Ministero della sanita' per il raggiungimento  dell'obiettivo  di
cui al comma 1". 
  All'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro  il  30
giugno 2000". 
  All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "delle
somme  impegnate"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  con   specifico
riferimento agli obiettivi della programmazione  sanitaria  regionale
conseguiti,". 
  All'articolo 4, al  comma  2,  sono  soppresse  le  parole:  "e  le
province autonome di Trento e di Bolzano". 
  Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  la
relativa autorizzazione di spesa e' incrementata di lire 135 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per l'anno 1999, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della sanita'".