MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450. All'articolo 1: al comma 1, la parola: "nazionale" e' sostituita dalle seguenti: "su base nazionale"; le parole: "almeno una struttura dedicata" sono sostituite dalle seguenti: "una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate"; le parole: "per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale"; alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprieta' di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni."; al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le modalita' di verifica dei risultati"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanita', nei termini e con le modalita' previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attivita' di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attivita' delle strutture con le altre attivita' di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000."; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruita' dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanita' per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1". All'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000". All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "delle somme impegnate" sono inserite le seguenti: ", con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti,". All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa e' incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'".