(Accordo - art. 10)
                               ART. 10 
Le Parti favoriranno la collaborazione tra  i  rispettivi  organismi,
anche attraverso lo scambio di informazioni,  materiale  ed  esperti,
nei seguenti campi: 
- stampa e radio-televisione; 
- sport; 
- gioventu'; 
- archivi; 
- biblioteche; 
- istituzioni museali.