ART. 13 Il presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN