(Accordo - art. 13)
                               ART. 13 
Il  presente  Accordo  rimarra'  valido  per  un  periodo  di   tempo
illimitato. Ciascuna parte potra' denunciarlo  in  qualsiasi  momento
per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la
sua notifica all'altra Parte  e  non  incidera'  sull'esecuzione  dei
programmi  in  corso  concordati  durante  il  periodo   di   vigenza
dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. 
In  fede  di  che,   i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
Fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 in due  originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana ed uzbeka, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
    

   PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
    REPUBLICA ITALIANA                     REPUBBLICA DI UZBEKISTAN