ART. 2 In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno: - lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettorati e cattedre; - la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi; - la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.