(Accordo - art. 2)
                               ART. 2 
In materia di  istruzione  ed  insegnamento  della  lingua  le  Parti
favoriranno: 
- lo studio  delle  rispettive  lingue  e  letterature,  specialmente
mediante corsi, lettorati e cattedre; 
- la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni  ed
organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi; 
- la collaborazione e gli scambi sui metodi,  materiali  didattici  e
programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.