(Accordo - art. 5)
                               ART. 5 
La collaborazione archeologica sara' favorita  dalle  Parti  mediante
scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e  ricerche
comuni. Le Parti faciliteranno  inoltre  l'attivita'  delle  missioni
archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio. 
Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti
e  le  Amministrazioni  competenti  nel  campo  della  conservazione,
salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo  e  sostegno  alla
gestione del  patrimonio  archeologico,  artistico  e  del  paesaggio
culturale,  mediante  lo   scambio   di   informazioni,   esperienze;
pubblicazioni e visite di esperti.