ART. 5 La collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio. Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze; pubblicazioni e visite di esperti.