ART. 7 Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed universita' dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno: - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; - le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; - l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; - la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.