(Accordo - art. 7)
                               ART. 7 
Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica  tra
istituti scientifici, centri di ricerca ed universita' dei due Paesi. 
A tal fine esse incoraggeranno: 
- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; 
- le visite reciproche di esperti e di specialisti  per  incrementare
gli studi e gli scambi di esperienze; 
-  l'organizzazione  di   conferenze   e   seminari   scientifici   e
tecnologici; 
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree
concordate.