(Accordo-art.1)
                              ALLEGATO 
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA 
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  IL  GOVERNO  DEL  CANADA,  di
seguito denominati le "Parti"; 
CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video  e
dei nuovi media dei loro rispettivi  Paesi  potra'  trarre  beneficio
dalla coproduzione di film che per  qualita'  tecnica  e  per  valore
artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e
all'espansione   economica   delle   industrie   di   produzione    e
distribuzione cinematografica. televisiva, video a dei nuovi media in
Italia e in Canada; 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
                             ARTICOLO 1 
Ai  fini  del  presente  Accordo,  si   intende   per   "coproduzione
audiovisiva" un progetto di film, di  qualsiasi  durata,  incluse  le
produzioni di animazione e i  documentari,  realizzato  su  qualsiasi
supporto,  per  l'utilizzazione  nelle  sale   cinematografiche,   in
televisione, su videocassetta, su videodisco,  CD-ROM,  o  attraverso
qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di  produzione  e
distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. 
Tutte le  coproduzioni  realizzate  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno  considerate  come  film  nazionali  dei  due   Paesi.   Esse
beneficiano  di  pieno  diritto  dei  vantaggi  che  risultano  dalle
disposizioni in vigore o  che  potranno  essere  emanate  in  ciascun
Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente  dal  produttore  del
Paese che li accorda. 
La realizzazione di  film  in  coproduzione  tra  i  due  Paesi  deve
ottenere  l'approvazione,  dopo  reciproca   consultazione   tra   le
Autorita' competenti tra i due Paesi: 
in Italia: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello Spettacolo e in Canada: dal Ministro  del  Patrimonio  Canadese
(tramite l'organismo che sara' designato a tale scopo).