ARTICOLO 10 Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.