(Accordo-art.10)
                             ARTICOLO 10 
Le  clausole  contrattuali  che  prevedono  la  ripartizione  fra   i
coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle
Autorita' competenti dei due  Paesi.  Questa  ripartizione  deve,  di
massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi  dei
coproduttori alla produzione di ciascun film. 
Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda  il  "pool"  dei
mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel
"pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. 
I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente
Accordo non saranno inclusi nel "pool". 
I trasferimenti valutari risultanti  dall'applicazione  del  presente
Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in
materia nei due Paesi.