ARTICOLO 11 I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.