(Accordo-art.11)
                             ARTICOLO 11 
I  contratti  tra  coproduttori  devono  precisare  chiaramente   gli
obblighi finanziari di ciascuno in  merito  alla  ripartizione  degli
oneri relativi: 
a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; 
b) alle spese per un progetto che ha  ricevuto  l'approvazione  delle
Autorita' competenti dei due Paesi, qualora il  film  realizzato  non
sia conforme alle condizioni di tale approvazione; 
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente
Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o  nell'altro  dei
due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.