(Accordo-art.13)
                             ARTICOLO 13 
Nel caso in cui un film di  coproduzione  venga  esportato  verso  un
Paese dove le importazioni di film sono contingentate: 
a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese  di  cui
la partecipazione e' maggioritaria; 
b) nel caso di film comportanti una  eguale  partecipazione  dei  due
Paesi, il film e'  imputato  al  contingente  del  Paese  che  ha  le
migliori possibilita' di sfruttamento; 
c) in caso di difficolta', il film e'  imputato  al  contingente  del
Paese di cui il regista ha la nazionalita'; 
d) se uno dei Paesi coproduttori dispone  della  libera  entrata  dei
propri film nel Paese importatore, i film realizzati in  coproduzione
beneficeranno di pieno diritto di questa  possibilita'  come  i  film
nazionali.