ARTICOLO 13 Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate: a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria; b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento; c) in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita'; d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.