(Accordo-art.16)
                             ARTICOLO 16 
Le Autorita' competenti dei due Paesi fissano di  comune  accordo  le
norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi  che
disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari,  sia
federali che provinciali, in Canada. 
L'istanza per l'ammissione del film ai  benefici  della  coproduzione
deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima
dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per  i  film
d'animazione, in accordo  con  le  Norme  di  Procedura  allegate  al
presente Accordo. 
In linea di  massima,  le  Autorita'  competenti  dei  due  Paesi  si
notificheranno le loro decisioni in  merito  a  ciascun  progetto  di
coproduzione,  entro  il  piu'  breve  termine  possibile,   ma   non
necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.