ARTICOLO 17 Nel periodo di validita' del presente Accordo, un equilibrio generale dovra' essere raggiunto sia rispetto alla partecipazione finanziaria sia per quanto riguarda il personale artistico, i tecnici, gli interpreti e le strutture (teatri di posa e laboratori), tenendo conto delle rispettive caratteristiche di ciascun Paese. Le Autorita' competenti di entrambi i Paesi esamineranno, ove necessario, i termini per il miglioramento del presente Accordo, al fine di risolvere ogni difficolta' derivante dalla sua applicazione. Esse raccomanderanno, se e' il caso, possibili emendamenti, per sviluppare la cooperazione cinematografica e video nel migliore interesse di entrambi i Paesi. Una Commissione mista e' stabilita, per vigilare sull'applicazione dell'Accordo. Essa esaminera' se questo equilibrio e' stato raggiunto e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. Le riunioni della Commissione mista avranno luogo su richiesta e si svolgeranno alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, si potranno concordare sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di importanti emendamenti alla legislazione o alle norme che regolano l'industria cinematografica, televisiva e video nell'uno o nell'altro Paese, o se l'applicazione del presente Accordo presenta serie difficolta'. La Commissione mista si riunira' entro sei (6) mesi dalla convocazione di una delle Parti.