(Accordo-art.17)
                             ARTICOLO 17 
Nel periodo di validita' del presente Accordo, un equilibrio generale
dovra' essere raggiunto sia rispetto alla partecipazione  finanziaria
sia per quanto  riguarda  il  personale  artistico,  i  tecnici,  gli
interpreti e le strutture (teatri  di  posa  e  laboratori),  tenendo
conto delle rispettive caratteristiche di ciascun Paese. 
Le  Autorita'  competenti  di  entrambi  i  Paesi  esamineranno,  ove
necessario, i termini per il miglioramento del presente  Accordo,  al
fine di risolvere ogni difficolta' derivante dalla sua  applicazione.
Esse raccomanderanno, se  e'  il  caso,  possibili  emendamenti,  per
sviluppare la  cooperazione  cinematografica  e  video  nel  migliore
interesse di entrambi i Paesi. 
Una Commissione mista e' stabilita,  per  vigilare  sull'applicazione
dell'Accordo. Essa esaminera' se questo equilibrio e' stato raggiunto
e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie  per
stabilire  tale  equilibrio.  Le  riunioni  della  Commissione  mista
avranno luogo su richiesta e si svolgeranno alternativamente nei  due
Paesi. Tuttavia, si potranno  concordare  sessioni  straordinarie  su
richiesta  di  una  o  di  entrambe  le  Autorita'   competenti,   in
particolare nel caso di importanti emendamenti  alla  legislazione  o
alle norme che regolano  l'industria  cinematografica,  televisiva  e
video nell'uno o nell'altro Paese, o se l'applicazione  del  presente
Accordo presenta serie difficolta'. La Commissione mista si  riunira'
entro sei (6) mesi dalla convocazione di una delle Parti.